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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 22/02/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente contesta il pagamento di un assegno cui l intermediario ha dato corso nonostante egli avesse tentato di revocare il titolo, che, a detta del cliente, risulterebbe comunque irregolare per mancanza della data. In particolare, il 1 marzo 2011, il ricorrente traeva un assegno senza data di euro 850,00, per regolare a saldo e stralcio un debito della figlia maggiore. L assegno veniva consegnato a un incaricato di una ditta di recupero crediti. Non essendo andato a buon fine - in data 2 marzo 2011 - il tentativo di revocare il titolo, nel dubbio di aver subito un raggiro, il ricorrente si sarebbe visto costretto a ritirare dal conto parte delle proprie disponibilità. L intento era quello di evitare di coprire l importo dovuto, preferendo per sua ammissione andare in protesto piuttosto che pagare quell assegno, ignorando che sebbene depenalizzato c erano delle sanzioni. Il 23 marzo 2011, il titolo, regolato per il pagamento in check truncation, veniva comunicato insoluto per difetto di provvista. Pag. 2/6

Al momento della presentazione in Stanza di Compensazione, in data 29 marzo 2011, l assegno veniva nuovamente comunicato insoluto ma - avendo subito dopo il correntista provveduto a fornire sufficiente liquidità al rapporto -, presumibilmente il 5 aprile 2011, l intermediario provvedeva all addebitato in conto corrente dell importo facciale del titolo, che veniva quindi restituito alla banca negoziatrice. Tale pagamento non era comunque di per sé sufficiente a sanare la posizione del cliente ed evitare la sua iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). L importo addebitato non copriva, infatti, gli oneri accessori così come previsti dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386. Dalla documentazione agli atti non risulta, altresì, possibile accertare se al momento dell addebito la provvista fosse sufficiente a coprire questi ulteriori oneri. In data 6 aprile 2011, l intermediario, ai sensi dell art. 9-bis della richiamata legge, provvedeva a indirizzare al ricorrente il preavviso di revoca dell autorizzazione all emissione di assegni. La lettera veniva restituita per compiuta giacenza. Agli atti non risulta evidenza della compiuta giacenza, tuttavia l intermediario allega copia della raccomandata con il relativo codice a barre. Sul punto, il ricorrente nulla eccepisce. Non avendo ricevuto alcuna prova di pagamento tardivo per il titolo in contestazione, il nominativo del cliente veniva segnalato dalla convenuta in CAI. In data 6 settembre 2011, il ricorrente presentava formale reclamo all intermediario, contestando il pagamento dell assegno contro la propria volontà. Il 28 settembre 2011 il cliente provvedeva a reiterare le proprie lamentele. Entrambi le comunicazioni non risultano riscontrate dalla convenuta. Rimaste senza esito le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 24 agosto 2012, il ricorrente rinnova quanto già espresso nel reclamo, e chiede di accertare la regolarità della procedura seguita dall intermediario nel pagamento dell assegno. Nella comunicazione il cliente precisa di: a) non aver mai ricevuto la raccomandata di avviso che la direttrice aveva anticipato sarebbe arrivata per regolarizzare l assegno ; b) di aver, invece, ritirato la raccomandata della Prefettura con la quale si comunicava il nuovo importo della sanzione, ora pari a euro 520,00, per aver omesso di versare gli oneri accessori in prima istanza. Al ricorso replica l intermediario, chiedendone il rigetto. Pag. 3/6

In particolare, la convenuta rivendica la correttezza del proprio operato, richiamando, prima di tutto, il fatto che il titolo al momento della negoziazione è risultato completo dei requisiti essenziali, e quindi regolare. Quanto alla richiesta di blocco dell assegno da parte del cliente, l intermediario precisa che, non essendo tale istanza supportata da regolare denuncia di smarrimento o furto, poteva valere solo ai fini di una revoca al pagamento. Ai sensi dell art. 35, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, L ordine di non pagare la somma dell assegno bancario non ha [infatti] effetto che dopo spirato il termine di presentazione ; circostanza che peraltro non ha avuto modo di presentarsi, giacché al momento della richiesta detto termine non era ancora scaduto. Diritto Il ricorso non può ritenersi fondato. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che le questioni da esaminare attengano alla revoca del pagamento dell assegno e all invio del preavviso di revoca di sistema. Quanto al primo profilo, occorre considerare che ciò che il ricorrente lamenta è il rifiuto dell intermediario di assecondare l intento del traente di revocare l ordine di pagamento impartito con l assegno. La revoca dell ordine incondizionato di pagamento, nel quale è da ravvisare uno degli elementi costituivi della fattispecie assegno, non è ammessa dalla disciplina cartolare se non dopo che sia spirato il termine di presentazione del titolo (cfr. art. 35, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). Dunque, anteriormente alla scadenza di quel termine, la revoca è priva di efficacia (cfr. Decisione n. 2826 del 3.9.2012). Dalla ricostruzione dei fatti risulta che la richiesta di revoca è stata presentata dal cliente il giorno successivo all emissione del titolo, quindi prima dello spirare del termine di presentazione. Nessuna censura pertanto può essere mossa all intermediario per la condotta adottata in tale circostanza. Quanto all iscrizione presso la Centrale di Allarme Interbancaria, come è noto, la materia è regolata dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come modificata dal D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. In particolare, in caso di presentazione di un assegno mancante di provvista (parzialmente o totalmente), ai sensi della normativa citata, l intermediario deve: Pag. 4/6

elevare eventuale protesto; inviare il preavviso di revoca con cui si invita il cliente a pagare, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del temine di presentazione: i) il controvalore dell assegno; ii) la penale, iii) gli interessi e le spese; in caso di mancato pagamento, al 61 giorno iscrivere il cliente nell archivio informatizzato, il cui effetto automatico è la revoca per almeno sei mesi del potere di emettere assegni; informare il Prefetto e aprire un procedimento amministrativo nei confronti del cliente che potrà, tra l altro, anche comportare un interdizione all emissione degli assegni, aggiuntiva a quella irrogata dall intermediario. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene la mancata ricezione della lettera di preavviso, passo determinante ai fini della regolarità della procedura. Fatto è che parte resistente allega agli atti copia dell avviso di revoca a mezzo raccomandata da cui risulta la ricevuta di spedizione del preavviso. Sotto il profilo normativo, pertanto, la comunicazione effettuata dall intermediario è valida ed efficace ai fini della decorrenza dei termini concessi al cliente per regolarizzare la propria posizione e impedire l iscrizione in CAI. Il Collegio ritiene pertanto che il ricorso non possa essere accolto. Al contempo, il Collegio rileva che appare verosimile che il cliente sia incorso in un equivoco in merito alla possibilità di revocare un assegno dopo la sua emissione, nonché sulle conseguenze derivanti dal mancato pagamento per difetto di provvista, con particolare riguardo alle misure sanzionatorie previste dalla legge n.386/90. Al riguardo, ai fini del miglioramento dei rapporti con la clientela, il Collegio ritiene opportuno richiamare l attenzione dell intermediario sul dovere di fornire ai propri clienti adeguate informazioni sulle operazioni bancarie compiute e sulle conseguenze che ne possono derivare. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgere all intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6