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COLLEGIO DI TORINO composto dai signori: (TO) LUCCHINI GUASTALLA (TO) BENEDETTI (TO) BATTELLI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (TO) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (TO) GRAPPELLI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia riguarda l estinzione di un conto corrente bancario intestato alla Società ricorrente e il contestuale trasferimento (mediante bonifico) delle somme depositate su di un altro conto alla medesima intestato, aperto presso un diverso intermediario. La parte ricorrente lamenta che l intermediario avrebbe dato corso agli ordini impartiti da una persona non autorizzata e afferma di aver subito danni in conseguenza dell accaduto. Più precisamente, parte ricorrente ha affermato quanto segue: - la Società ricorrente era titolare, presso un agenzia dell intermediario resistente, di un conto corrente; - in data 26.10.2012, l intermediario contattava telefonicamente la Società per chiedere se fosse stato nominato un nuovo amministratore: riferiva infatti che una persona diversa dall amministratore conosciuto aveva depositato documenti attestanti la sua qualifica di amministratore unico; - il rappresentante della Società rispondeva negativamente e, su consiglio dello stesso intermediario, sporgeva denuncia-querela nei confronti della persona indicata; la denuncia veniva presentata in copia all intermediario in data 29.10.2012 e il direttore Pag. 2/6

dell agenzia forniva rassicurazioni circa il fatto che il conto corrente non si sarebbe mosso ; - il 2.11.2012, per il tramite di un legale, la Società comunicava all intermediario di aver chiesto un provvedimento cautelare d urgenza al Tribunale di Torino per la sospensione dell efficacia della delibera assembleare che aveva nominato il nuovo amministratore; - il provvedimento di sospensione veniva concesso dal Tribunale in data 8.11.2012 e comunicato il giorno successivo all intermediario; - successivamente veniva appurato che, nonostante le assicurazioni fornite dall intermediario, il conto corrente era stato estinto e l intero saldo attivo prelevato, su disposizione del nuovo amministratore; - le somme così sottratte alla Società ( 110.542,33) venivano in seguito solo parzialmente recuperate ( 93.952,04); - in conseguenza dell accaduto, la Società subiva inoltre la revoca di un contributo a fondo perduto di 40.000,00. La parte ricorrente ha chiesto che l intermediario le corrisponda le somme di 16.590,00, pari alla quota non recuperata dei fondi sottratti, e di 40.000,00, corrispondente al contributo a fondo perduto revocato in conseguenza dell accaduto. Chiede inoltre la corresponsione degli interessi maturati e maturandi. L intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato quanto segue: - la Società ricorrente era titolare di un conto corrente; il relativo contratto era stato stipulato in data 7.02.2012; - in data 26.10.2012, una persona forniva alla filiale presso la quale il conto era stato aperto documentazione (verbale assembleare e corrispondenza) attestante la cessazione dalla carica del precedente amministratore e la propria qualifica di amministratore unico della Società; - l intermediario verificava che la sostituzione dell amministratore era stata regolarmente iscritta nel Registro delle imprese; - l intermediario provvedeva quindi a contattare la Società per ottenere delucidazioni e, appreso di possibili irregolarità nella nomina del nuovo amministratore, poneva un blocco sul conto ( ) in prospettiva di una eventuale notifica di sospensione della delibera di nomina ; - il 31.10.2012 il nuovo amministratore comunicava il recesso dal contratto di conto corrente e dava disposizioni per il trasferimento delle somme depositate presso un altro intermediario, su conto corrente intestato alla stessa Società; - poiché la richiesta proveniva da chi risultava, sulla base dei dati iscritti nel Registro delle imprese, l amministratore unico della Società, l intermediario provvedeva, in data 5.11.2012, a dare corso al trasferimento dei fondi; - il provvedimento di sospensione dell efficacia della delibera veniva adottato solo il successivo 8.11.2012 e comunicato il 9.11.2012; - l intermediario, fino alla comunicazione del provvedimento, era tenuto ad eseguire le disposizioni di chi risultava l amministratore della Società propria cliente; - in ogni caso, poiché il trasferimento dei fondi è avvenuto su di un altro conto intestato alla Società, l operazione non poteva ritenersi pregiudizievole per la stessa; - quanto alla revoca del contributo e alla relativa richiesta risarcitoria, la parte ricorrente non ha provato l esistenza di un nesso causale tra la condotta contestata all intermediario e la revoca stessa. L intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Pag. 3/6

DIRITTO La controversia verte sull esecuzione di un ordine di pagamento, disposto da una persona che risultava l amministratore unico della Società, dopo che l intermediario era stato informato della richiesta di un provvedimento cautelare di sospensione dell efficacia della delibera di nomina. La parte ricorrente sottolinea di aver ricevuto rassicurazioni, poi disattese, sull impossibilità di trasferire o comunque sottrarre i fondi depositati presso l intermediario. Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. I fatti rilevanti della controversia e la loro successione cronologica sono pacifici tra le parti: - 26.10.2012: presentazione, da parte della nuova amministratrice, di documentazione attestante la revoca del precedente amministratore e la propria nomina; - 31.10.2012: presentazione, da parte della nuova amministratrice, della comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente con contestuale ordine di trasferimento delle giacenze su altro conto corrente intestato alla Società, presso un diverso intermediario; - 5.11.2012: esecuzione dell ordine; - 8.11.2012: provvedimento cautelare di sospensione dell efficacia della delibera di nomina del nuovo amministratore; - 9.11.2012: comunicazione del provvedimento all intermediario (all.ti al ricorso e all. 6 alle ctd). L intermediario ha prodotto una visura camerale del 27.06.2016 dalla quale risulta che l amministratore che ha disposto il trasferimento dei fondi è stato in carica solo dal 25.10.2012 al 17.12.2012, data alla quale la qualifica risulta nuovamente assunta dal precedente amministratore. La stessa visura indica la data di iscrizione delle delibere di nomina e revoca (25.10.2012), che precede di un giorno quella in cui il nuovo amministratore avrebbe presentato la documentazione attestante la propria nomina (26.10.2012). La documentazione fornita dal nuovo amministratore all intermediario per provare i propri poteri comprende: - una lettera indirizzata dalla Società alla banca per comunicare la revoca del precedente amministratore; - una lettera indirizzata all amministratore precedente, con la quale si comunica l avvenuta revoca; - il verbale dell assemblea nella quale sono stati assunte le delibere successivamente oggetto di sospensione cautelare. Non vi è, in atti, evidenza di eventuali verifiche compiute dall intermediario (ad es. visura camerale) nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto della controversia ed in particolare nel periodo intercorrente tra la richiesta di trasferimento dei fondi e l esecuzione dell ordine. L intermediario si limita a dichiarare: Tale cambio di amministratore risultava regolarmente annotato nel registro delle imprese. E il ricorrente a produrre copia di un estratto dal Registro delle Imprese risalente al periodo in contestazione. L intermediario, nelle controdeduzioni, afferma di aver posto un blocco sul conto corrente in attesa della eventuale notifica di un provvedimento di sospensione della delibera di nomina del nuovo amministratore. L ordine fu però eseguito alcuni giorni prima dell adozione del provvedimento cautelare. Si rileva che l estratto conto prodotto dall intermediario non evidenzia movimenti in uscita nel periodo successivo al 26.10.2012 (data dell asserito blocco cautelativo ). Pag. 4/6

In data 30.10.2012, giorno precedente alla richiesta di chiusura del conto, risulta invece un accredito di oltre centomila Euro per il pagamento di una fattura Per giustificare il proprio comportamento l intermediario sottolinea: - di essere tenuto ad eseguire le disposizioni di chi risulta rappresentante legale della Società cliente; - che il trasferimento ad altro conto intestato alla medesima società non poteva ritenersi pregiudizievole per la stessa. Con riferimento alle richieste restitutorie/risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente, si rileva quanto segue. Il saldo del conto al momento dell estinzione risulta pari ad 110.542,33. La parte ricorrente ha sporto denuncia nei confronti dell amministratore di cui è stata contestata la nomina, affermandone la volontà di appropriarsi delle somme trasferite. Non fornisce però evidenza alcuna della asserita sottrazione. L ordine di bonifico indica (all. 4), quale beneficiario dell operazione, la stessa Società ricorrente, su di un conto aperto presso un diverso intermediario. La parte ricorrente afferma di aver recuperato parte delle somme asseritamente sottratte e chiede che l intermediario corrisponda la parte rimanente (che quantifica in 16.590,00). Per quanto attiene, invece, alla revoca del contributo di 40.000,00, che la parte ricorrente ritiene conseguente alla condotta dell intermediario, si evidenza che, sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, la revoca è dipesa dalla mancata presentazione della rendicontazione finale del progetto finanziato. Si rileva, in proposito, che: - alla data della comunicazione del provvedimento (23/9/2014) la Società risultava aver già deliberato il proprio scioglimento (dal 14/7/2014) per impossibilità di conseguire l oggetto sociale (all. 3 alle ctd, par. 12/16 della visura camerale); - la parte ricorrente dichiara di non aver mai realizzato il progetto finanziato, verosimilmente per la mancanza di risorse, asseritamente sottratte dall amministratore la cui nomina è stata contestata. L intermediario ha espressamente contestato la carenza di prova con riferimento al nesso causale tra condotta e danno. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della presente controversia, questo Collegio non può non rilevare che la condotta dell intermediario nella vicenda de qua presente sicuramente profili di non cristallina diligenza. Se da un lato è innegabile che l intermediario non possa rifiutarsi di eseguire un ordine impartito da chi sulla base di idonea documentazione (privata e pubblica) risulti essere legittimato a farlo, è altrettanto vero che, nel caso all origine della presente controversia, l intermediario era stato avvertito della possibile presenza di anomalie nella nomina del nuovo amministratore, tanto che pare sia stato apposto un temporaneo blocco all operatività del conto corrente in attesa di possibili provvedimenti dell Autorità Giudizaria (effettivamente adottati nei giorni successivi a tale comunicazione). Se dunque sulla sussistenza dell an non vi possono essere fondati dubbi, ben maggiori sono i profili di incertezza sul quantum del danno lamentato da parte ricorrente. Da un lato, infatti, non è stata fornita idonea prova circa il fatto che l amministratore poi revocato abbia effettivamente sottratto alcune somme di titolarità della Società, così come lamentato da parte ricorrente. Solo se di ciò fosse stata data prova questo Collegio potrebbe disporre il versamento di somme in favore di parte ricorrente, ma nel caso di specie ciò non è avvenuto. Quanto alla perdita derivante dalla revoca del contributo di 40.000,00, dalla documentazione in atti questa appare essere dipesa da fatti totalmente estranei alla Pag. 5/6

condotta dell intermediario lamentata nel presente procedimento; da ciò consegue la non meritevolezza di accoglimento della relativa domanda. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6