D A L L A C H I U S U R A D E I M A N I C O M I A L T R AT TA M E N T O S A N I TA R I O E S O C I O - A S S I S T E N Z I A L E
La legge quadro n. 180/1978 (sugli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), meglio conosciuta come Legge Basaglia, per il trattamento delle malattie mentali, prevede: il superamento e la graduale chiusura dei manicomi; Il principio della volontarietà e del consenso del malato, posto alla base di ogni accertamento e cura sanitaria delle malattie mentali; l erogazione congiunta di interventi sanitari ed assistenziali.
Dopo pochi mesi dall approvazione, i principi ispiratori della L. n. 180/1978 sono stati integralmente trasfusi nella L. n. 833/1978 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
Il trattamento delle malattie mentali può essere: VOLONTARIO OBBLIGATORIO sulla base della libera scelta del malato disposto dal Sindaco, su proposta di un medico, confermata, a sua volta, da un medico dell AUSL; diviene ricovero forzato solo se il malato necessita di urgenti interventi terapeutici
Il TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO prevede che: le alterazioni psichiche siano tali da richiedere urgentemente interventi terapeutici; il malato rifiuti tali interventi; non ci siano le condizioni e le circostanze per idonee soluzioni alternative.
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE (che si coordinano con il servizio sanitario di psichiatria) Dipartimento di salute mentale (DSM) Centro di salute mentale (CSM) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) Day hospital psichiatrico e centro diurno (CD) Strutture residenziali
LEGGE QUADRO N. 328/2000 delinea un nuovo sistema di protezione sociale (c.d. sistema integrato di interventi e servizi sociali) in cui le normative regionali e locali possono prevedere interventi e servizi aggiuntivi in materia di tutela della salute mentale.
A LIVELLO LOCALE I PIANI DI ZONA predisposti dai Comuni, istituiscono e prevedono concretamente la rete dei servizi sanitari e socio- assistenziali con la partecipazione, alla loro gestione, di una pluralità di soggetti privati, in particolare del settore non profit o terzo settore ( Welfare mix ).
La costituzione di COOPERATIVE SOCIALI (L. n. 381/1991) è, per i soggetti in trattamento psichiatrico o per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, occasione: per un valido inserimento lavorativo per un adeguata integrazione sociale
LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B svolgono attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - dirette a favorire l inserimento lavorativo di persone svantaggiate (il 30% dei soci è costituito, ad esempio, da alcolisti, tossicodipendenti, invalidi psichici).