3) Registrazione atti di donazione con imposta di registro in misura fissa

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Novità fiscali del 31 marzo 2009: registrazione atti di donazione con imposta di registro in misura fissa; estromissione degli immobili strumentali: ravvedimento operoso possibile; componenti di reddito in valuta estera: principio di competenza del TUIR; corretti alcuni modelli di dichiarazione per l anno 2009 Pubblicato il 31 marzo 2009 registrazione atti di donazione con imposta di registro in misura fissa; estromissione degli immobili strumentali: ravvedimento operoso possibile; componenti di reddito in valuta estera: principio di competenza del TUIR; corretti alcuni modelli di dichiarazione per l anno 2009 Indice fisco oggi: 1) Istat: Indice del mese di febbraio 2) Corretti alcuni modelli di dichiarazione per l anno 2009 3) Registrazione atti di donazione con imposta di registro in misura fissa 4) Imposta di bollo: Attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori per il personale marittimo 5) Estromissione degli immobili strumentali: Ravvedimento operoso possibile 6) Componenti di reddito in valuta estera: Principio di competenza del TUIR 7) Software di compilazione modello 770/2009 Semplificato 8) Abolizione Libro Soci per s.r.l.: riaccredito della tariffa per invio telematico 1

1) Istat: Indice del mese di febbraio L indice Istat per il mese febbraio 2009 è stato determinato nella misura del 1,5%. Lo ha comunicato l Istituto di statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Istat, comunicato pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009) 2) Corretti alcuni modelli di dichiarazione per l anno 2009 Un apposito Provvedimento ha approvate alcune modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione 770 Semplificato 2009, 770 Ordinario 2009, IVA 2009, 730/2009, alle specifiche tecniche riguardanti i modelli 770 Semplificato 2009 e 770 Ordinario 2009, nonché alle specifiche tecniche e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l assistenza fiscale da parte dei sostituti d imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati. Le modifiche sono state necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati dopo la pubblicazione sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. Infine, con il medesimo Provvedimento del 27.03.2009 sono state approvate alcune integrazioni ai modelli di dichiarazione a seguito delle nuove disposizioni recate dall art 42, comma 7-ter del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito dalla Legge 27.02.2009, n. 14, concernenti la disciplina relativa alle scadenze per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, stabilite dal D.P.R. n. 322/1998. (Direttore dell Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27.03.2009) 2

3) Registrazione atti di donazione con imposta di registro in misura fissa Gli atti di donazione esenti dall imposta progressiva, poiché inferiori ai limiti di imponibilità, sono comunque soggetti, in sede di registrazione dell atto, all imposta di registro in misura fissa. E quanto ha stabilito Comm.Trib. Reg. Puglia, Sezione X, con la sentenza n. 24 del 17.03.2009, che ha riguardato la seguente trattazione: Imposta di registro Ambito di applicazione registrazione dell atto di donazione esente dall imposta progressiva. (Commissione Tributaria Regione Puglia, sezione X, sentenza n. 24 del 17.03.2009) 4) Imposta di bollo: Attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori per il personale marittimo Ai fini dell applicazione dell imposta di bollo, l attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori conseguiti dal personale marittimo rilasciato dall Autorità Marittima, rientra tra gli atti e provvedimenti di cui all art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/72 e, in quanto tale, deve essere assoggettato all imposta di bollo fin dall origine nella misura di 14,62 per ogni foglio. Nel caso di specie, l addestramento del personale marittimo viene comprovato da un attestato conforme al modello A allegato al D.M. n 141/2008. Tale modello deve essere compilato dall Autorità Marittima elencando gli addestramenti conseguiti dal marittimo e sostituisce tutti gli attestati di addestramento conseguiti dallo stesso. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 81/E del 30.03.2009) 3

5) Estromissione degli immobili strumentali: Ravvedimento operoso per omesso o tardivo versamento della prima rata dell imposta sostitutiva Gli imprenditori individuali non perdono la possibilità di procedere all esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell impresa, se non hanno effettuato regolarmente il pagamento dell imposta sostitutiva dell IRPEF e dell IRAP previsto (dalla Legge n 244/2007) nella misura del 10% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Infatti, secondo il parere dell Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 82/E del 30.03.2009), l omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non influisce sul perfezionamento dell estromissione. In tal caso, l imposta sostitutiva non versata viene iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR n. 602/3, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni del cd. ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97). Sono pertanto superate, al riguardo, le considerazioni formulate nella circolare n. 39/E del 2008. Mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 La stessa Agenzia delle Entrate ha, infine, evidenziato che l eventuale mancata compilazione del quadro RQ, sezione IV, del Modello Unico PF 2008 relativa all operazione di estromissione può essere sanata al più tardi entro i termini di cui all art. 2, comma 7, del DPR n. 322/1998, in base al quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Infatti, anche le dichiarazioni rettificative di precise scelte negoziali, se presentate entro detto termine, possono efficacemente sostituire la dichiarazione originaria, fermo restando l applicazione della sanzione amministrativa per la tardiva 4

presentazione del Modello Unico (risoluzione del 14.10.2002, n. 325/E). La mancata compilazione del predetto quadro RQ, invece, non può essere integrata entro il diverso termine stabilito dal successivo comma 8 dell art. 2 del DPR n. 322/1998 che trova applicazione per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare ( ) non oltre i termini stabiliti dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Come precisato nella risoluzione n. 325/E del 2002, infatti, dalle ipotesi dell errore e dell omissione previste nel citato comma 8 va tenuto distinto il mero ripensamento sull indicazione di precise scelte già operate dal contribuente in sede di dichiarazione. In tal senso, l omessa compilazione del quadro RQ entro i più ampi termini di cui all art. 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998, va inteso come manifestazione della scelta di non optare per l estromissione. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 82/E del 30.03.2009) 6) Componenti di reddito in valuta estera: Principio di competenza del TUIR (rilevanza fiscale al cambio di consegna o di spedizione) Valutazione delle operazioni in valuta estera: le operazioni devono essere considerate al cambio del giorno in cui l operazione si considera effettuata. Unica eccezione a ciò è data dalla tenuta di una contabilità plurimonetaria. Non ha, quindi, rilevanza fiscale la contabilizzazione dell operazione di acquisto di materie prime regolata in valuta estera e della relativa copertura del rischio di oscillazioni del cambio. Nel caso di specie (esaminato dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 30.03.2009 riguardo anche al contenuto degli artt. 9, 109 e 110 del TUIR), infatti, in 5

assenza di contabilità plurimonetaria, il costo di acquisto delle materie prime (ancorché risulti contabilizzato al cambio spot corrente alla data di stipula del contratto di copertura) assume, anche riguardo la determinazione del valore fiscale delle rimanenze di magazzino, rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o spedizione delle stesse. Quest ultimo costituisce inoltre, il valore di riferimento per determinare, ai fini fiscali, il provento ovvero l onere finanziario relativo all operazione di copertura (che, pertanto, si qualifica come differenza tra il controvalore calcolato al cambio del giorno di consegna e il controvalore calcolato al cambio fissato nel contratto a termine); a tal fine, necessita effettuare le opportune variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che il predetto valore differenziale (premio ovvero sconto) è stato contabilizzato secondo modalità differenti, vale a dire come differenza tra il cambio spot alla data di stipula del contratto di copertura (grandezza non coincidente con il cambio del giorno di effettuazione dell operazione) ed il relativo cambio a termine. Poiché il costo di acquisto diviene fiscalmente determinato (cioé, diviene fiscalmente di competenza) solo alla data di consegna delle materie prime, è alla medesima data che deve essere individuato, sempre ai fini fiscali, il differenziale in questione, raffrontando tale costo (convertito al cambio della data di consegna) con il controvalore al cambio fissato nel contratto a termine; solo alla data di consegna (contestualmente all individuazione del costo fiscale dell acquisto delle materie prime), infatti, il differenziale stesso assume i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità previsti dall art. 109, comma 1, del TUIR riguardo la concorrenza dei componenti di reddito alla formazione dell imponibile fiscale. Per quanto concerne la valutazione (e l eventuale rilevanza fiscale) delle differenze di cambio relative alle passività in valuta ancora in essere alla fine dell esercizio (debiti verso fornitori esteri originati dall acquisto di materie prime), va tenuto conto del fatto 6

che, nel caso in questione, il rischio di oscillazione del tasso di cambio è stato coperto con il contratto di compravendita di valuta a termine. L art. 112, comma 3, del TUIR (che assume rilevanza fiscale alla valutazione al tasso di cambio a termine corrente alla data di chiusura dell esercizio) si applica anche per la particolare categoria delle passività denominate in valuta estera per le quali il rischio di cambio è coperto (debiti verso fornitori di materie prime), considerato che il contratto di copertura viene valutato, ai sensi dell art. 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell esercizio. Per conseguenza, le differenze di cambio sulle passività in questione concorrono alla formazione del reddito imponibile. Trattamento fiscale da seguire ai fini IRAP Mentre, nel medesimo caso di specie, ai fini IRAP, la S.p.A. deve: Per i periodi d imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2007, considerare valida l interpretazione, relativa alle imposte sui redditi, in merito all individuazione della corretta competenza fiscale ed alla valutazione dell operazione di acquisto di materie prime, nonché del relativo contratto di copertura dal rischio di oscillazione del cambio (rilevano, pertanto, le medesime variazioni fiscali effettuate ai fini IRES); per i periodi d imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, determinare l imponibile considerando fiscalmente riconosciuti i dati di bilancio (non va effettuata, quindi, alcuna variazione in sede di dichiarazione dei redditi). Ciò a condizione che le rilevazioni contabili e le valutazioni di bilancio siano avvenute in un ambito di corretta applicazione dei principi contabili adottati dalla Società. In caso contrario, il fisco può contestare la regolarità della rappresentazione contabile, in virtù dell art. 5, comma 5, del Decreto IRAP, il quale dispone che indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di 7

corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 83/E del 30.03.2009) 7) Software di compilazione modello 770/2009 Semplificato E stata resa disponibile, il 30.03.2009, sul sito dell Agenzia delle Entrate la versione software: 1.0.0 del 30/03/2009. Si tratta del software 770 semplificato 2009, gratuito, che consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d imposta modello 770 semplificato 2009. L applicazione è ottimizzata per la gestione di fino a 5000 certificazione di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. I soggetti interessati, all avvio dell applicazione, devono effettuare la scelta del profilo utente; questo guiderà l utente alla compilazione corretta dei quadri della dichiarazione; in particolare le Amministrazioni dello stato devono compilare solo le comunicazioni di lavoro dipendente e le comunicazioni di lavoro autonomo. Da ricordare che, a seguito dell intervento modificativo della norma fatto dal Decreto cd. milleproroghe, la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d imposta dei dati fiscali e contributivi, contenuti nel modello 770, dovrà essere effettuata entro il 31.07.2009 (in luogo del 31.03.2009). (Agenzia delle Entrate, nota del 30.03.2009) 8) Abolizione Libro Soci per S.r.l.: Riaccredito della tariffa per invio telematico Una nota del 27.03.2009, pubblicata sul sito Telemaco.infocamere.it, ha comunicato 8

che: la tariffa per l invio telematico non è richiesta per le dichiarazioni inviate entro il 30 marzo 2009 per integrare nel Registro Imprese le risultanze del Libro Soci. Poichè per motivi tecnici non è stato possibile evitare l addebito al momento della spedizione, l importo sarà riaccreditato nel vostro conto TelemacoPay entro i primi giorni di Aprile. Ci scusiamo per il disagio. Infatti, come è noto, i legali rappresentanti di S.r.l. e Società Consortili a r.l., hanno dovuto, entro il 30.03.2009, trasmettere al Registro delle Imprese, per via telematica, l assetto societario, comprensivo delle informazioni relative al domicilio di ciascun socio e alle quote versate. A cura di Vincenzo D Andò 9