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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 52 19.05.2016 Quadro RW: ravvedimento entro il 30.09.2016 Dichiarazione integrativa entro il 30.09.2016 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Ove il contribuente che non ha aderito alla Voluntary disclosure decidesse di porre rimedio alla violazione del quadro RW relative a precedenti dichiarazioni applicando le ipotesi di ravvedimento, potrebbe usufruire di determinate riduzione di sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW in precedenti annualità, presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte entro il 30.09.2016. Premessa Si evidenzia in primo luogo che la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha stravolto l intera disciplina sulla decadenza del potere accertativo dell Amministrazione Finanziaria in materia di IVA e imposte sui redditi. Più in particolare, l Agenzia potrà notificare i propri avvisi di accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; ovvero, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (qualora ne sia stata omessa la presentazione). In ogni caso, i nuovi termini temporali, maggiori, di cui dispone l Amministrazione Finanziaria per poter notificare i propri accertamenti prescindono dalla commissione di violazioni di rilevanza penal tributaria nei singoli anni di imposta interessati. 1

Quanto alla decorrenza del nuovo regime di decadenza impositiva, così come introdotto dalla Legge di Stabilità, i termini più ampi per procedere alla notificazione degli atti accertativi da parte dell Amministrazione Finanziaria, opereranno a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016. In altri termini, per i periodi d imposta coincidenti con l anno solare, le nuove regole si applicheranno a partire dalle dichiarazioni relative all anno 2016 (Unico, IVA, IRAP, 730, 770 / 2017). Di contro, per gli accertamenti relativi alle annualità d imposta precedenti (quindi, fino all annualità 2015 compresa, per i soggetti ccdd. solari ), rimangono valide le precedenti disposizioni in termini di decadenza dell azione accertativa, come modificate dal D.Lgs. n. 128/2015; così, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni che saranno presentate il prossimo settembre 2016, relative al periodo di imposta 2015, potranno essere rettificate dall ufficio entro il 31 dicembre 2020 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), ovvero, in presenza di reati tributari, purché rapportati entro tale termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2024. Qualora, di contro, il contribuente non presenti la dichiarazione relativa all anno d imposta 2015, l Ufficio potrà notificare l atto accertativo entro il 31 dicembre 2021 ovvero (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata), in presenza di reati tributari, purché rapportati entro tale ultimo termine alla competente Autorità Giudiziaria, entro il 31 dicembre 2026. In riferimento alle vecchie regole, il periodo d imposta 2011 (UNICO 2012) si prescrive il 31.12.2016 Il periodo d imposta 2010 (UNICO 2011) si è prescritto il 31.12.2015. L ampliamento dell istituto del ravvedimento operoso La Legge di Stabilità 2015 ha decisamente ampliato l ambito di applicazione del ravvedimento operoso rinnovando radicalmente l istituto per modi e termini. Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 consente, infatti, ai contribuenti, anche mediante un apposita dichiarazione integrativa, di regolarizzare, in merito alle annualità per le quali i termini di accertamento non siano decaduti, errori od omissioni commessi. 2

Dopo le modifiche introdotte, le nuove forme di ravvedimento sono quelle esposte nella seguente tabella: SPRINT - riduzione della sanzione a 1/10, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo; - ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione. BREVE - riduzione della sanzione a 1/10; - ritardi fino a 30 giorni dalla commissione della violazione. INTERMEDIO - riduzione della sanzione a 1/9; - ritardi entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione. LUNGO - riduzione della sanzione a 1/8; - violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall omissione in assenza di dichiarazione. ULTRANNUALE - SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE - con riduzione della sanzione a 1/7; - violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione. SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE - con riduzione della sanzione a 1/6; - violazione sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione. TRIBUTI AMMINISTRATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE - con riduzione della sanzione a 1/5; - dopo l avvenuta notifica di un PVC. 3

Quadro RW: quadro sanzionatorio L art. 5, co. 2, D.L. 167/1990 prevede che le violazioni dell obbligo di monitoraggio fiscale siano punite con le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati; sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 percento dell ammontare degli importi non dichiarati se gli investimenti sono detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ovvero quelli di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, Nel caso in cui la violazione venga regolarizzata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. VIOLAZIONI OBBLIGO MONITORAGGIO FISCALE SANZIONI 258 euro se violazione regolarizzata entro 90 giorni dalla scadenza del termine Dal 3% al 15% in caso di investimenti whit list dal 6% al 30% in caso di investimenti black list Prima delle modifiche introdotte con la Legge Europea 2013 (l. 97/2013): la violazione dell obbligo di compilazione della Sezione I del modulo RW era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore, quando l ammontare complessivo di tali trasferimenti fosse superiore, nel periodo d imposta, ad euro 10.000; La violazione dell obbligo di compilazione della Sezione III del modulo RW era, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell ammontare degli importi non dichiarati, qualora di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro. In forza del principio di legalità, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997), le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III (trasferimenti) del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 data di entrata in 4

vigore delle modifiche in esame - non costituiscono più violazioni punibili con le specifiche sanzioni di cui al Decreto Legge n. 167 del 1990. Per le violazioni della vecchia sezione II invece si rendono applicabili le nuove sanzioni, in virtù dell applicazione del principio del favor rei di cui all articolo 3, comma 3, del D.lgs. 472/1997, secondo cui Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Dunque, anche le violazioni pregresse della sezione II del quadro RW (all omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW) commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della Legge Europea 2013 (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 e il 30 per cento in caso di detenzione negli predetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L applicabilità del ravvedimento operoso al quadro RW Sia la prassi dell Amministrazione Finanziaria che la giurisprudenza hanno affermato la natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW, con la naturale conseguenza dell applicazione del ravvedimento operoso. Tale concetto è stato affermato dall Amministrazione Finanziaria sia nella C.M. 38/E/2013 che nella C.M. 9/E/2002. Applicabilità del ravvedimento operoso al quadro RW: prassi di riferimento C.M. 38/E/2013 C.M. 9/E/2002 Alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997. A tali violazioni, pertanto, è applicabile l istituto del ravvedimento operoso di cui all articolo 13 del predetto Decreto Legislativo, istituto che consente al contribuente che regolarizzi, entro determinati termini, la violazione commessa, di ottenere il beneficio della riduzione delle sanzioni. 5

In via generale, l applicabilità del ravvedimento operoso alle suddette sanzioni comporta le seguenti riduzioni (ipotesi di ravvedimento): Fattispecie Dichiarazione tardiva o integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza. Dichiarazione integrativa presentata tra il 90 giorno e il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione. Dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino alla decadenza del potere di accertamento degli uffici. Dichiarazione integrativa presentata successivamente alla contestazione di violazioni e sino alla notifica degli atti di liquidazione o di accertamento. Riduzione sanzione La sanzione per la tardiva compilazione del quadro RW ammonterà a 1/10 di 258 euro, ovvero euro 25,80. Sanzione RW ridotta ad 1/8 degli importi non dichiarati ovvero 0,38% o 0,75%. Sanzione RW ridotta ad 1/7 degli importi non dichiarati ovvero 0,43% o 0,86%. Sanzione RW ridotta ad 1/6. Sanzione RW ridotta a 1/5. Il ravvedimento entro il 30.09.2016 Ove si decidesse di porre rimedio alla violazione del quadro RW in precedenti dichiarazioni applicando le ipotesi di ravvedimento, si potrebbe usufruire delle seguenti riduzione di sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW, presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte entro il 30.09.2016. 6

Periodi d imposta Riduzione sanzione 2011 1/6 2012 1/6 2013 1/6 2014 1/8 Tenendo conto del fatto che le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW in paesi NON black list ammontano al 3% degli importi non dichiarati, le sanzioni da applicare sugli importi non dichiarati nel quadro RW ammonterebbero per ciascun periodo d imposta alle misure evidenziate nella seguente tabella: Periodi d imposta %sanzioni white list %sanzioni black list 2011 0,5% 2012 0,5% 2013 0,5% 2014 0.375% 1% 1% 1% 0.75% Dichiarazione Sanzioni Sanzioni dei redditi black list white list UNICO 2012 6% 3% Sanzione Sanzione Riduzioni ridotta ridotta sanzioni paradisi white list fiscali 1/6 1% 0,5% UNICO 2013 UNICO 2014 UNICO 2015 6% 3% 1/6 1% 0,5% 6% 3% 1/6 1% 0,5% 6% 3% 1/8 0.75% 0.375% 7

Speciale dichiarazioni: le uscite precedenti N. 1 - Modello 730_ 2015. Ultime news 07.03.2016 N. 2-730. Contribuenti tenuti alla presentazione 08.03.2016 N. 3-730. Novità oneri detraibili e deducibili 1^ parte 09.03.2016 N. 4-730. Novità oneri detraibili e deducibili 2^ parte 10.03.2016 N. 5-730. Spese diversamente abili 11.03.2016 N. 6-730. Oneri detraibili spese sanitarie e spese funebri 14.03.2016 N. 7-730. Abitazione principale. Detrazione interessi 15.02.2016 N. 8 - La ristrutturazione dell'immobile nel 730 16.03.2016 N. 9-730. Riqualificazione energetica edifici 17.03.2016 N. 10 - Redditi degli immobili in locazione 18.03.2016 N. 11-730. Redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensione 21.03.2016 N. 12-730. I redditi dei terreni. Quadro A 22.03.2016 N. 13-730. I redditi da lavoro occasionale 23.03.2016 N. 14 - Visto di conformità. Ultime news 24.03.2016 N. 15-730. Eventi eccezionali 25.03.2016 N. 16-730. Quadro K e amministratore di condominio 29.03.2016 N. 17-730. Perdita o cambio del sostituto 30.03.2016 N. 18-730. Dividendi di fonte estera 31.03.2016 N. 19 - Destinazione otto, cinque e due per mille 01.04.2016 N. 20 - Unico PF. News del modello 04.04.2016 N. 21 - Le novità di UNICO SP 05.04.2016 N. 22 - Unico SC. News modello 06.04.2016 N. 23 - Unico ENC. News modello 07.04.2016 N. 24 - IRAP. News nodello 08.04.2016 N. 25 - Unico PF Quadro RP. Oneri deducibili 11.04.2016 N. 26 - Unico PF Quadro RP. Oneri detraibili 12.04.2016 N. 27 - Dichiarazione integrativa 2014 13.04.2016 N. 28 Unico. Quadro RC 14.04.2016 N. 29 Patrimonio netto. Dal bilancio alla dichiarazione 15.04.2016 N. 30 La compilazione del quadro RW dopo la Voluntary 18.04.2016 N. 31 Operazioni straordinarie 19.04.2016 N. 32 - Lavoro autonomo professionale 20.04.2016 N. 33 - Unico PF. Reddito di impresa 21.04.2016 N. 34-730 e Unico 2016. Redditi da terreni e fabbricati 22.04.2016 8

N. 35 - Lavoro estero. Modalità dichiarative 26.04.2016 N. 36 - Agevolazioni in UNICO SC 27.04.2016 N. 37 - Lavoro autonomo occasionale 28.04.2016 N. 38 - Unico PF. Quadro RM 29.04.2016 N. 39 - Quadro RU. Le novità 02.05.2016 N. 40 - Le variazioni in aumento 03.05.2016 N. 41 - Le variazioni in diminuzione 04.05.2016 N. 42 - Contribuenti minimi e quadro LM 05.05.2016 N. 43 - Costi black list e UNICO 2016 06.05.2016 N. 44 Locazione e dichiarazione redditi locatore 09.05.2016 N. 45 Locazione e dichiarazione redditi conduttore 10.05.2016 N. 46 - Il quadro RM. Redditi erede e premi sulla vita 11.05.2016 N. 47 - Detrazioni Irpef. I chiarimenti del Fisco 12.05.2016 N. 48 - Unico PF 2016: rivalutazione quote e terreni 13.05.2016 N. 49 Compensazioni e visto di conformità 14.05.2016 N. 50 - Detrazione box auto 17.05.2016 N. 51 - Quadro RW: patrimoniali estere 18.05.2016 N. 52 - Quadro RW: ravvedimento entro il 30.09.2016 19.05.2016 - Riproduzione riservata - 9