IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Raffaele Lener. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 11/04/2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente espone dettagliatamente un susseguirsi di eventi che si sono determinati in relazione alla rinegoziazione di un mutuo e che pone a fondamento delle sue richieste. Secondo la ricostruzione del cliente, è accaduto che: aveva chiesto e ottenuto dalla banca la sostituzione del mutuo trentennale di tipo misto, concesso dallo stesso intermediario in data 23.3.06, con un mutuo a tasso variabile con cap. Tale sostituzione, secondo la parte ricorrente, avrebbe comportato il passaggio a un finanziamento denominato "mutuo sostimutuo protezione campagna, che prevedeva, in offerta per la campagna promozionale, uno spread dell 1,90% ed un tasso variabile legato all'euribor 1mese/360 per rateazioni mensili rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata in scadenza nei mese successivo. Il tasso massimo non avrebbe dovuto superare il 5,50% per tutta la durata del mutuo. Diversamente la rata del mese di ottobre 2009 è stata Pag. 2/6
calcolata per il nuovo mutuo con durata trentennale utilizzando l'euribor 6mesi/360 + spread 1,9%; a seguito di ciò, ottenuto il parere favorevole della Direzione Centrale, in data 9.11.09, aveva ottenuto di poter ridurre la durata del mutuo da 30 a 20 anni a decorrere dal mese di novembre 2009; tuttavia la rata in questione e tutte le successive erano state calcolate per la nuova durata utilizzando ancora l'euribor 6mesi/360 + spread 1,9%. Il ricorrente, pertanto, chiede: l'applicazione del tasso di interesse da lui ritenuto corretto utilizzando l'euribor 1 mese/360 per rateazioni mensili come previsto nei fogli e prospetti informativi in vigore nel periodo; la riduzione dello spread per le rate a decorrere da novembre 2009 poiché sostiene che, essendo già titolare di mutuo a tasso variabile con cap (5,5%) dall'ottobre 2009, la riduzione della durata del finanziamento deve comportare la riduzione dello spread ; il rimborso degli eventuali maggiori importi versati. Nelle controdeduzioni l intermediario rileva che: il cliente si è rivolto alla filiale per informazioni sulla rinegoziazione del mutuo e la filiale ha fornito, a solo titolo informativo, il prospetto informativo europeo standardizzato ( ESIS ), il cui frontespizio riporta chiaramente che non costituisce un'offerta al pubblico e che le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. In tale prospetto risultava erroneamente indicato come parametro di riferimento del tasso di interesse Euribor 1 mese (anziché Euribor 6 mesi) + spread. È stato, comunque, ribadito al cliente che il citato prospetto non costituisce un'offerta al pubblico e che le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento dell'operazione e, sempre verbalmente, sono state precisate le corrette condizioni applicabili alla rinegoziazione, che è stata accettata dal cliente; infatti, in data 16 ottobre 2009, il mutuo è stato trasformato in mutuo variabile con CAP al 5,50%, applicando un tasso pari all'euribor 6 mesi + 1,9% spread per tutta la durata del mutuo; a titolo di esempio, è stata allegata copia della scheda prodotto relativa alla rinegoziazione dalla quale è possibile rilevare le condizioni applicate. L intermediario precisa ancora che: a fronte di ulteriori esigenze manifestate dal cliente, in data 12 novembre 2009, è stata ridotta la durata del mutuo e, di conseguenza, la società assicuratrice ha effettuato il rimborso di 147,79, fermo restando le condizioni già applicate alla polizza a suo tempo stipulata dal Pag. 3/6
contraente. A seguito di tutti questi avvenimenti, secondo quanto espone l intermediario, la filiale ha ritenuto di non accettare l'ulteriore proposta di rinegoziazione del mutuo formulata dal cliente e, dopo aver verbalmente comunicato tale decisione al ricorrente, l ha formalizzata con la lettera del 2.3.11. La Banca ritiene, dunque, di aver agito correttamente e chiede all arbitro di respingere il ricorso. Diritto La banca ha ammesso di aver consegnato, a seguito della richiesta di informazioni del cliente sulla rinegoziazione del mutuo, il prospetto ESIS. In questo prospetto risultava indicato, quale indice di riferimento, l Euribor a un mese che il cliente ha poi invocato e chiesto successivamente di applicare in luogo di quello riportato nel contratto. Seppure sul prospetto risulta impressa la dicitura che il prospetto stesso non è una offerta al pubblico tuttavia appare innegabile che tale prospetto costituisce, sempre con riferimento al dettato dell art. 116 TUB, la pubblicità attraverso la quale <<le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro e comprensibile i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti>>. Come viene precisato dalle disposizioni integrative emanate dal CICR (Deliberazione 4 marzo 2003, art. 5) e dalla Banca d Italia (Istr. Vigilanza, Agg. 25 luglio 2003, Tit. X, Sez II, 1, 3) strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti da parte degli intermediari e delle relative condizioni contrattuali nella fase precontrattuale sono infatti oltre i documenti contenenti i principali diritti del cliente esposti nei locali aperti al pubblico anche i fogli informativi messi a disposizione della clientela. La circostanza che le informazioni pubblicizzate non costituiscano offerta al pubblico a norma dell art. 1336 c.c. (art. 116, comma 4, TUB) esclude che l intermediario sia vincolato alla conclusione del contratto per il solo fatto di aver fatto oggetto di pubblicità le condizioni praticate, ma non vale certo a privare di rilievo sul piano giuridico la pubblicazione di tali informazioni. Se il contratto viene concluso, le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati sono infatti nulle (art. 117, comma 6, TUB): la pubblicazione determina pertanto, a carico Pag. 4/6
dell intermediario e a tutela del cliente, un divieto di reformatio in pejus delle clausole pubblicizzate. Giustificare il mancato rispetto delle informazioni fornite affermando che il prospetto è stato consegnato erroneamente rende ancora più censurabile una attività che dovrebbe essere contrassegnata dal favorire la consapevolezza dei destinatari. L errore rende, pertanto, più meritevole di protezione la posizione del destinatario che ha ricevuto informazioni a seguito di una attività che, seppure non può definirsi pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 18 e ss. del codice del consumo, ha, tuttavia, falsato in maniera rilevante il comportamento del cliente, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il comma 7 dello stesso articolo 117, appena richiamato, prevede, a sua volta, un meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle ai sensi del comma precedente, stabilendo che: se la nullità concerne una clausola che determina il tasso di interesse tali casi, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive ; - se la nullità riguarda, invece, la determinazione di ogni altro prezzo o condizione praticata, si applicano gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi. Nel caso di specie la sostituzione deve operare secondo i criteri specificati nel secondo alinea, dal momento che la difformità contestata concerne l indice Euribor e, quindi, un dato che concorre alla concreta determinazione del tasso di interesse senza peraltro identificarsi con esso. In conformità, del resto, con quanto richiesto dal ricorrente. Applicabile al contratto stipulato il 16 ottobre 2009 è quindi l indice Euribor a un mese riportato nel prospetto informativo consegnato dall intermediario nel corso delle trattative, in luogo di quello (Euribor a sei mesi) menzionato nel documento contrattuale. Non ricorrono invece le condizioni per procedere ad una riduzione dello spread, posto che quello riportato nel contratto (1,90%) corrisponde a quello indicato nel prospetto consegnato nel corso delle trattative e che il prospetto prodotto dal ricorrente a giustificazione di questa ulteriore richiesta reca una data Pag. 5/6
posteriore (16 novembre 2009) a quella (9 novembre 2009) in cui gli accordi si sono perfezionati. L importo delle singole rate ricomprese nel piano di ammortamento deve essere pertanto rideterminato tenendo conto di tali indicazioni. Per quanto concerne le rate già scadute, spetta ovviamente al ricorrente il diritto di ottenere il rimborso delle somme versate in eccesso. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6