GLI STRUMENTI FINANZIARI SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE IAS 39



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GLI STRUMENTI FINANZIARI SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE IAS 39 Indice: 1. Gli strumenti finanziari cui si applica lo IAS 39 2. Rilevazione contabile 3. Misurazione iniziale 4. Valutazione successiva di attività finanziarie 5. Perdite durevoli di valore 6. Rilevazione ed eliminazione contabile 7. Operazioni di cartolarizzazione Gli strumenti finanziari cui si applica lo IAS 39 Il Principio Contabile IAS 39 si applica a tutte le categorie di strumenti finanziari eccezion fatta per (si riportano le tipologie più significative): - partecipazioni in controllate, collegate e joint venture, cui si applicano rispettivamente i Principi IAS 27, 28 e 31; - operazioni di leasing; - programmi di benefici ai dipendenti, che ricadono nello IAS 19; - contratti assicurativi (IFRS 4). Rilevazione contabile Un entità deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento. Contabilmente, nell ambito di un acquisto standardizzato (regular way) l attività finanziaria è rilevata alla data di negoziazione o alla data di regolamento: - la data di negoziazione è la data in cui un entità si impegna ad acquistare o a vendere un attività (che solitamente coincide con la data di stipula del contratto); - la data di regolamento è la data in cui un attività è consegnata o ricevuta da un entità. Ad esempio, nell ambito dell acquisto di un titolo, la data di negoziazione coincide con la data in cui la transazione viene portata a termine, la data di regolamento con il momento nel quale avviene lo scambio tra l acquirente (che riceve fisicamente il titolo) ed il venditore (che riceve il corrispettivo della cessione). La distanza tra le due date nel caso degli ordini di Borsa è di due giorni lavorativi (t+2), ma tende a dilatarsi per acquisti effettuati su mercati esteri o poco liquidi. Misurazione iniziale Quando un attività o una passività finanziaria è inizialmente rilevata, un entità deve misurarla al suo fair value. Pertanto, indipendentemente dalla modalità di valutazione successiva, la prima rilevazione di una attività o passività finanziaria deve avvenire al fair value; il Principio IAS 39 presuppone (AG64) che il fair value di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale sia il prezzo della transazione (ossia il fair value del corrispettivo dato o ricevuto), a meno che il fair value dello strumento sia determinato utilizzando più propriamente una tecnica di valutazione. Per esempio, il fair value di un finanziamento a lungo termine che non comporta interessi può essere determinato attualizzando tutti i flussi di cassa sulla base di un tasso di interesse di 1

mercato utilizzato per uno strumento equivalente, contabilizzando a conto economico il profitto o la perdita conseguente. Valutazione successiva di attività finanziarie Il Principio Contabile IAS 39 prende in esame quattro categorie all interno delle quali possono essere classificate le attività finanziarie dopo la rilevazione iniziale: (a) attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico (fair value through profit and loss) (b) investimenti posseduti sino a scadenza (held to maturity) (c) finanziamenti e crediti (loans and receivables) (d) attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) Categoria (a) Un attività è classificata al fair value attraverso il conto economico se soddisfa una delle seguenti condizioni: 1. è classificata come posseduta per la negoziazione (criterio oggettivo), ovvero è acquisita al fine di rivenderla nel breve termine, fa parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari gestiti unitariamente in un ottica di profitto nel breve periodo o si tratta di uno strumento derivato (i derivati pertanto devono sempre essere valutati al fair value con impatti a conto economico); 2. al momento della rilevazione iniziale viene designata dall entità al fair value a conto economico (criterio soggettivo). Un entità può utilizzare questa designazione per lo più allorquando vada a ridurre una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (asimmetria contabile) che altrimenti comporterebbe la rilevazione di utili o perdite su basi diverse per attività o passività gestionalmente tra loro collegate. Il punto 2 rappresenta una recente introduzione, denominata fair value option ed introdotta dal Regolamento CE n. 1864/2005 del 15 novembre 2005. Tale impostazione consente la classificazione di attività e di passività finanziarie che non rientrino nel dettato del punto 1 (che quindi non siano possedute per la negoziazione o non siano derivati) al fair value con impatti a conto economico solo nel caso in cui ciò riduca un asimmetria contabile (accounting mismatching). Si consideri ora un breve annotazione sulla determinazione del fair value per uno strumento finanziario. In linea generale, è necessario distinguere tra: - strumenti finanziari quotati in un mercato attivo; - strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo. Con riguardo al primo caso, uno strumento finanziario è considerato quotato su un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili e tali prezzi si formano nell ambito di normali contrattazioni di mercato. In questo caso, l esistenza di quotazioni di prezzi pubblicati in un mercato attivo rappresenta la migliore prova del fair value, e quando esistono sono pertanto utilizzati nella valutazione di attività finanziarie. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, un entità determina il fair value utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l operazione alla data di valutazione all interno di un libero scambio motivato da normali considerazioni di natura commerciale. Il fair value è stimato (per poter ottenere risultati il più possibile oggettivi e confrontabili) facendo il più possibile uso di fattori di mercato ed affidandosi il meno possibile a fattori specifici 2

dell entità. In particolare, una tecnica di valutazione dovrebbe giungere ad una stima realistica del fair value se: - incorpora tutti i fattori che i partecipanti del mercato considererebbero nel fissare un prezzo - è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. I fattori sulla base dei quali può essere determinato il fair value di uno strumento finanziario possono essere qui riassunti: - tasso di interesse di mercato free risk (ovvero privo di rischio, il cosiddetto tasso base), determinato generalmente a partire dai prezzi osservabili di titoli di Stato per scadenze equiparabili; - rischio di credito, inteso come premio rispetto alla curva free risk: - tassi di cambio di valuta estera; - prezzi dei beni (mercato delle commodities); - volatilità (ossia la dimensione delle oscillazioni del prezzo di uno strumento finanziario); - rischio di rimborso anticipato ad un prezzo più basso o più alto Categoria (b) Nella presente categoria figurano attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino a scadenza. Con riferimento alla tainting rule, ovvero il meccanismo sanzionatorio previsto per il venir meno delle condizioni previste dallo IAS 39 per gli investimenti a scadenza, si rinvia al testo utilizzato. La valutazione degli strumenti finanziari classificati nella presente categoria avviene al costo ammortizzato. Il costo ammortizzato rappresenta una configurazione di costo che incorpora due significative differenze rispetto alla nozione di costo utilizzata nei Principi Contabili Italiani: - prima differenza: i principi internazionali prevedono che ogni differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza sia spalmata economicamente su tutta la vita dell attività finanziaria. In particolare, nel caso di strumenti finanziari che non siano iscritti al fair value con impatto a conto economico il valore di prima iscrizione risulta pari al fair value (cfr quanto sopra indicato) aumentato o diminuito dei costi di transazione direttamente attribuibili all acquisizione dell attività finanziaria (o all emissione di una passività finanziaria contabilizzata al costo ammortizzato). Vale il principio secondo il quale i costi di transazione entrano nel computo del costo ammortizzato se rappresentano costi che non sarebbero stati sostenuti nel caso in cui non si fosse mai verificato l acquisto/emissione (quindi si tratta di commissioni, spese etc); - seconda differenza: il criterio di ammortamento delle differenze tra valore iniziale e valore finale dell attività finanziaria è dettato direttamente dallo IAS 39 che definisce il metodo dell interesse effettivo come il criterio per calcolare il costo ammortizzato e il reddito per interessi (nel caso di attività) e il costo per interessi (nel caso di passività) utilizzando il tasso di interesse effettivo di un attività o passività finanziaria. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri lungo la vita attesa dello strumento al valore contabile. Si presenta di seguito un esempio di calcolo del costo ammortizzato applicato ad un titolo dell attivo. Si ipotizzi di acquisire alla pari un titolo di 100.000 euro con scadenza residua di 5 3

anni con rimborso a quota capitale costante e tasso fisso dell 8% e che per l acquisizione sia dovuta ad un intermediario una commissione, pagata inizialmente, di 3.000 euro ESEMPIO COSTO AMMORTIZZATO Capitale 100.000 Interessi 8,00% Commissioni 3.000 IRR 6,84% Periodi Capitale Debito Interessi (8%) Flussi Flussi (con Interessi Ammortamento Costo residuo commissioni) all'irr commissioni ammortizzato 0-100.000 100.000 - -100.000-103.000 103.000,00 1 20.000 80.000 8.000 28.000 28.000 7.042 958 82.042 2 20.000 60.000 6.400 26.400 26.400 5.609 791 61.251 3 20.000 40.000 4.800 24.800 24.800 4.188 612 40.639 4 20.000 20.000 3.200 23.200 23.200 2.779 421 20.218 5 20.000-1.600 21.600 21.600 1.382 218 0 La contabilizzazione secondo i Principi Contabili Italiani prevederebbe l imputazione a CE degli interessi secondo il tasso facciale (8%) e la ripartizione delle commissioni con la tecnica del risconto attivo lungo la vita dello strumento, mentre l iscrizione nello stato patrimoniale del titolo avverrebbe sulla base della quota capitale non ancora rimborsata (ovvero il costo storico). Sulla base dei Principi Contabili Internazionali, invece, la commissione è spalmata finanziariamente mediante il metodo dell interesse effettivo (IRR) lungo la vita dello strumento, e l imputazione a conto economico degli interessi avviene allo stesso modo (in pratica a CE viene contabilizzato l importo presente nella colonna Interessi all IRR ). Categoria (c) La categoria finanziamenti e crediti accoglie attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo. La contabilizzazione dei finanziamenti e crediti avviene, come per la categoria precedente, al costo ammortizzato; si riporta in questo caso il piano di ammortamento di un mutuo: ESEMPIO MUTUO Erogazione 50.000,00 Commissioni 1.000,00 TAN 4,75% Regime Interesse semplice Rata annuale Numero rate 20 Periodicità semestrale TAN semestrale 2,375% A figurato n 15,775 Rata semestrale 3.169,61 IRR 2,589% 4

Periodo Rate Importo Debito Quota Quota Flussi con Interessi a Ammortamento Costo rata residuo interessi capitale commissioni IRR commissioni ammortizzato 01/07/2003 50.000,00-49.000,00 49.000,00 01/01/2004 1 3.169,61 48.017,89 1.187,50 1.982,11 3.169,61 1.268,47 80,97 47.098,86 01/07/2004 2 3.169,61 45.988,71 1.140,42 2.029,18 3.169,61 1.219,25 78,83 45.148,50 01/01/2005 3 3.169,61 43.911,33 1.092,23 2.077,38 3.169,61 1.168,76 76,53 43.147,66 01/07/2005 4 3.169,61 41.784,62 1.042,89 2.126,71 3.169,61 1.116,97 74,07 41.095,02 01/01/2006 5 3.169,61 39.607,40 992,38 2.177,22 3.169,61 1.063,83 71,44 38.989,24 01/07/2006 6 3.169,61 37.378,47 940,68 2.228,93 3.169,61 1.009,32 68,64 36.828,95 01/01/2007 7 3.169,61 35.096,60 887,74 2.281,87 3.169,61 953,39 65,65 34.612,73 01/07/2007 8 3.169,61 32.760,54 833,54 2.336,06 3.169,61 896,02 62,48 32.339,15 01/01/2008 9 3.169,61 30.368,99 778,06 2.391,54 3.169,61 837,17 59,10 30.006,70 01/07/2008 10 3.169,61 27.920,65 721,26 2.448,34 3.169,61 776,79 55,52 27.613,88 01/01/2009 11 3.169,61 25.414,16 663,12 2.506,49 3.169,61 714,84 51,73 25.159,12 01/07/2009 12 3.169,61 22.848,13 603,59 2.566,02 3.169,61 651,30 47,71 22.640,80 01/01/2010 13 3.169,61 20.221,17 542,64 2.626,96 3.169,61 586,10 43,46 20.057,30 01/07/2010 14 3.169,61 17.531,82 480,25 2.689,35 3.169,61 519,22 38,97 17.406,92 01/01/2011 15 3.169,61 14.778,59 416,38 2.753,23 3.169,61 450,61 34,23 14.687,93 01/07/2011 16 3.169,61 11.959,97 350,99 2.818,62 3.169,61 380,23 29,24 11.898,55 01/01/2012 17 3.169,61 9.074,42 284,05 2.885,56 3.169,61 308,02 23,97 9.036,96 01/07/2012 18 3.169,61 6.120,33 215,52 2.954,09 3.169,61 233,94 18,42 6.101,29 01/01/2013 19 3.169,61 3.096,08 145,36 3.024,25 3.169,61 157,94 12,59 3.089,63 01/07/2013 20 3.169,61-0,00 73,53 3.096,08 3.169,61 79,98 6,45 0,00 Rilevante notare come le commissioni di istruttoria, tipicamente contabilizzate all atto della stipula da parte degli Istituti Bancari, rientrano invece nel costo ammortizzato dello strumento e risultano spalmate finanziariamente sul piano di ammortamento. Categoria (4) Nella presente categoria figurano le attività finanziarie residuali; la valutazione avviene al fair value, i cui impatti peraltro confluiscono non a conto economico ma a patrimonio netto in apposita riserva. Gli interessi confluicono invece a conto economico mediante il criterio dell interesse effettivo. Si tratta di una categoria che, nonostante la natura residuale, viene molto utilizzata nella pratica poiché sterilizza a patrimonio netto le variazioni di fair value, facendo quindi sì di stabilizzare il risultato di esercizio. Perdite durevoli di valore L entità deve determinare a ogni data di riferimento di bilancio se vi è qualche obiettiva evidenza che un attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie ha subito una riduzione di valore. L entità è chiamata inizialmente a verificare (mediante il cd impairment test ) se sussistano evidenze di una possibile perdita durevole di valore per singole attività finanziarie, salvo poi provvedere a valutare collettivamente gruppi di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito (in termini per esempio di distribuzione geografica, settore, ramo etc). Le attività che sono valutate individualmente per riduzione di valore e per le quali una perdita per riduzione di valore è stata rilevata, non sono incluse in una valutazione collettiva. Importante notare come secondo i Principi Contabili Internazionali la perdita di valore possa essere rilevata solo a seguito di un evento di perdita (difficoltà finanziarie del debitore, violazione del contratto etc), secondo quindi la logica delle incurred losses, e non sulla base (tipica invece di Basilea II) delle expected losses, ovvero delle perdite attese. Si tratta di una distinzione che assume rilievo soprattutto nella valutazione collettiva di gruppi di attività finanziarie. Al riguardo, i Principi Contabili illustrano (AG90) un esempio che ben può essere utilizzato per esplicitare quanto sopra. Un entità può determinare, sulla base dell esperienza storica, che una delle cause principali dell inadempienza per finanziamenti con carte di credito è la morte del debitore. L entità può osservare che il tasso di morte è invariato da un anno al successivo. Nonostante ciò, alcuni dei debitori del gruppo di finanziamenti per carte di credito di un entità possono essere morti quell anno, indicando che una perdita per riduzione di valore si è 5

verificata su tali finanziamenti, anche se, alla fine dell anno, l entità non è ancora consapevole quale particolare debitore è deceduto (in quest ultimo caso, infatti, la valutazione potrebbe andare ad interessare analiticamente le singole posizioni). Sarebbe appropriato che una perdita per riduzione di valore fosse rilevata per queste perdite già sostenute (incurred), ma non sarebbe invece appropriato rilevare una perdita per riduzione di valore per decessi che sono previsti in un periodo futuro (expected), poiché l evento di perdita necessario (la morte del debitore) non è ancora avvenuto. La riduzione per perdite durevoli di valore viene considerata per attività iscritte al costo ammortizzato o al costo (in quest ultimo caso si tratte esclusivamente di strumenti non quotati rappresentativi di capitale non valutati al fair value). Le attività valutate al fair value, infatti, incorporano già nella valutazione la perdita durevole di valore; si supponga infatti che l emittente di un titolo obbligazionario veda peggiorare il proprio standing creditizio a seguito di difficoltà di varia natura: in questo caso la valutazione al fair value dello strumento di debito effettuata dai possessori dello stesso incorporerebbe già la riduzione di valore in termini di incremento dello spread creditizio rispetto alla curva risk free (il valore attuale dello strumento ne risulterebbe quindi ridotto). Diverso è il caso di attività disponibili per la vendita: le variazioni di fair value di queste ultime impattano infatti a patrimonio netto, ma se vi è evidenza che la perdita sia durevole questa deve essere stornata dal patrimonio netto e imputata a conto economico. Nel caso di finanziamenti e crediti (iscritti al costo ammortizzato), la perdita per riduzione di valore viene misurata come differenza tra il valore contabile dell attività e il valore attuale dei flussi futuri finanziari stimati scontato al tasso di intesse originale dell attività finanziaria. Si rileva quindi una sostanziale differenza rispetto ai Principi Contabili Italiani che può essere evidenziata tramite un esempio. Si supponga che un entità abbia iscritto un credito verso un terzo al costo ammortizzato per 100 e che a seguito di difficoltà finanziarie del debitore l entità abbia stimato di incassare solo 70. Secondo i Principi Contabili Italiani, la rilevazione del credito in bilancio (al valore di presumibile realizzo) porterebbe ad iscrivere 70; secondo i Principi Internazionali, invece, si tratterebbe di comprendere quando questi 70 saranno incassati, attualizzando i relativi flussi futuri al tasso in interesse effettivo originario. Si supponga quindi che i 70 saranno incassati in un unica soluzione dopo tre anni e che l effetto attualizzazione ammonti a 10. L entità iscriverà il credito a 60 (100-70-10), ed i 10 si riverseranno secondo il tasso interesse effettivo per i successivi tre anni a conto economico. Eliminazione contabile Un entità deve eliminare contabilmente un attività finanziaria quando trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell attività. Quando un entità trasferisce un attività finanziaria, deve tuttavia valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà dell attività finanziaria. In questo caso: - se l entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell attività finanziaria, l entità deve eliminare l attività finanziaria; - se l entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell attività finanziaria, l entità deve continuare a rilevare l attività finanziaria. Nel successivo paragrafo si evidenzia un caso di trasferimento che non si qualifica per l eliminazione contabile. Operazioni di cartolarizzazione 6

L operazione di cartolarizzazione si sostanzia nella cessione di attività (crediti, titoli, asset immobiliari e via dicendo) da parte di un entità ad una Società a Destinazione Specifica all uopo costituita. Nell ambito dell operazione l originator cede parte del proprio attivo patrimoniale al veicolo, che contestualmente provvede a finanziare l acquisto mediante l emissione di titoli Asset Backed, solitamente distinti nelle classi A (Senior Notes), B (Mezzanine Notes) e C (Junior Notes). Il rimborso della quota capitale ed interessi dei titoli A, B e C avviene secondo il meccanismo della cascata dei pagamenti, ovvero in primo luogo il veicolo, grazie agli introiti derivanti dalle attività in portafoglio, rimborsa capitale ed interessi della classe A, poi della classe B ed infine, con il residuo dell operazione, la classe C. Dalla data di entrata in vigore della Legge n 130 del 30 aprile 1999 (Legge di disciplina delle operazioni di cartolarizzazione) molti istituti finanziari hanno posto in essere operazioni volte a trasferire parte del proprio portafoglio crediti (sia posizioni regolari che degradate) ad una società veicolo, con il duplice intento di trasferire il rischio di credito sottostante e di liberare patrimonio di vigilanza per investimenti maggiormente lucrativi. Tuttavia, la grande maggioranza di queste operazioni hanno comportato la sottoscrizione delle junior notes da parte degli stessi istituti originator che, di fatto, si sono riportati in bilancio il rischio di credito ceduto. Si ricordi infatti che, sulla base della cascata dei pagamenti, le junior notes vengono rimborsate solo qualora il veicolo disponga di liquidità residuale dopo aver rimborsato le notes precedenti. Evidentemente, la possibilità che la classe C risulti soddisfatta è diretta conseguenza del flusso di rimborso delle quote capitale ed interessi dei crediti ceduti. Nel caso sopra descritto, l Istituto originator mantiene in capo i rischi e i benefici dell attività ceduta, pertanto il trasferimento non si qualifica per l eliminazione contabile e le attività cedute devono essere iscritte nel bilancio dell Istituto cedente. 7