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Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Promozione della qualità e delle vendite Elenco degli obblighi Glarner Kalberwurst Registrato quale indicazione geografica protetta (IGP) in virtù della decisione del 5 agosto 2011 dell Ufficio federale dell agricoltura. Sezione 1 Art. 1 Disposizioni generali Nome e protezione Glarner Kalberwurst, indicazione geografica protetta (IGP) Art. 2 Area geografica Il Glarner Kalberwurst viene prodotto nel Canton Glarona. Sezione 2 Art. 3 Descrizione del prodotto Caratteristiche fisiche 1 Il Glarner Kalberwurst è una salsiccia bianca scottata a base di carne di suino e di vitello. Viene venduta cruda, scottata o scottata/pastorizzata. 2 L impasto viene insaccato in budelli naturali di bovino del calibro di 36-42 millimetri. Le estremità delle salsicce crude vengono legate manualmente. Il peso del prodotto finito è compreso tra 80 e 300 grammi. 3 Il colore è chiaro/bianco. Art. 4 Caratteristiche chimiche 1 Il Glarner Kalberwurst è fabbricato a partire da carne di vitello e di suino, lardo, eventualmente cotenne in blocchi (cotenna di suino o testina di vitello), pane bianco, eventualmente uova e con l aggiunta di una miscela di acqua e ghiaccio. Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 25 11, fax +41 31 322 26 34 www.blw.admin.ch

2 Valori chimici: Proteina totale min. 10,8 % Proteina tessuto connettivo max. 2,5 % Proteina muscolare min. 9,0 % Proteine del latte max. 1,6 % Percentuale di grasso max. 30,0 % NaCl max. 2,4 % Carboidrati max. 8,5 % Art. 5 Descrizione organolettica del prodotto finito Il Glarner Kalberwurst caldo ha un gusto di carne, lievemente speziato, con una leggera nota di pepe, macis e una più marcata di noce moscata. L'aggiunta di pane bianco conferisce al Glarner Kalberwurst un sapore delicato, morbido e rotondo. Sezione 3 Art. 6 Descrizione del metodo di fabbricazione Materia prima 1 La nascita, l ingrasso, la macellazione e il sezionamento dei vitelli e dei suini avvengono esclusivamente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Lo standard minimo è AQ Carne svizzera. 2 Il latte e il latte in polvere provengono esclusivamente dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. 3 Il pane bianco è prodotto nel Canton Glarona. 4 Le uova provengono dalla Svizzera. 5 La ricetta del Glarner Kalberwurst deve adempiere le prescrizioni di legge di un bratwurst di vitello. 6 L'impasto da insaccare è composto da: carne di vitello (V II) 35 % (+/- 2 %) carne di suino (S II) 10 % (+/- 6 %) lardo (S IV) 24 % (+/- 6 %) pane bianco 6 % (+/- 2 %) miscela di acqua e ghiaccio 25 % (+/- 2 %) Per tradizione, a seconda della ricetta può anche essere impiegato il 10 per cento al massimo di cotenne in blocchi (cotenna di suino o testina di vitello). Art. 7 Ingredienti e additivi 1 Per la fabbricazione del Glarner Kalberwurst sono obbligatori i seguenti ingredienti: a) carne di vitello, b) carne di maiale, c) lardo, 2/5

d) miscela di acqua e ghiaccio contenente il 25 per cento di latte o una percentuale corrispettiva di latte in polvere ed eventualmente proteine del latte, e) pane bianco, f) sale da cucina (max. 22 g/kg d impasto), g) spezie: pepe, noce moscata, macis, h) budelli di bovino del calibro di 36-42 millimetri. 2 Sono autorizzati, inoltre, i seguenti ingredienti: a) cotenne in blocchi (cotenna di suino o testina di vitello), b) uova, c) lattosio, destrosio, glucosio, saccarosio, d) proteine del latte, e) spezie ed estratti di spezie: limone, porro, sedano, pastinaca, cardamomo, zenzero, coriandolo, cipolla, f) condimento, condimento in polvere. 3 I seguenti additivi possono essere aggiunti a dosi conformi alla vigente legislazione sulle derrate alimentari: a) stabilizzanti (E 450, E 451, E 452), b) regolatori di acidità (E 262, E 325, E 300, E 301, E 330, E 331, E 575), c) esaltatori di sapidità (E 621). 4 Le miscele di condimento devono essere conformi a quanto stabilito nei capoversi 1, 2 e 3. 5 È vietato l'utilizzo di altri ingredienti e additivi. Art. 8 Fabbricazione 1 Il Glarner Kalberwurst è una salsiccia bianca scottata il cui impasto, finemente macinato, è ottenuto da carne e lardo, ghiaccio, sale e spezie, cui successivamente viene aggiunto pane bianco. L'emulsione così ottenuta, detta appunto impasto, viene insaccata in budelli naturali. Attraverso il trattamento termico si provoca la denaturalizzazione delle proteine che rende la salsiccia consistente al taglio. 2 Preparazione della materia prima: a) La materia prima è preparata in base agli articoli 6 e 7. b) Gli ingredienti e gli additivi di cui all'articolo 7 possono essere usati singolarmente o sotto forma di miscela. Il dosaggio dei singoli ingredienti è specifico dell azienda. 3/5

3 Macinazione e impasto: a) Per la preparazione dell impasto da insaccare si usano attrezzature idonee (cutter/blitz). La carne, il pane bianco e gli altri ingredienti e additivi vengono macinati e impastati fino ad ottenere un impasto chiaro, molto fine e ben amalgamato. b) La carne, il lardo, le spezie e una parte della miscela di acqua e ghiaccio vengono macinati e impastati fino ad ottenere un impasto ben amalgamato. Successivamente vengono aggiunti il pane bianco e la restante miscela, fino a ottenere una consistenza omogenea. c) In precedenza al cutter/blitz si può ottenere una pasta di pane bianco, latte ed eventualmente uova, da aggiungere successivamente all'impasto. 4 Insaccatura e legatura: a) L'impasto fresco viene insaccato in budelli di bovino (calibro 36-42 mm). Il peso del prodotto finito è compreso tra 80 e 300 grammi. b) Le estremità della salsiccia cruda vengono legate manualmente. 5 Trattamento termico: a) Le salsicce vengono scottate in acqua calda o al vapore. Deve essere raggiunta una temperatura interna di almeno 68 C. Questa temperatura deve essere mantenuta per un tempo sufficientemente lungo da consentire l abbattimento di tutti i germi patogeni vegetativi. b) Dopo il trattamento termico i prodotti vengono immediatamente immersi in acqua potabile fredda o passati sotto un getto d acqua potabile fredda. c) È possibile effettuare la pastorizzazione dopo il condizionamento sotto vuoto. Sezione 4 Art. 9 Controllo del prodotto finito Controllo del prodotto finito La classificazione è effettuata da una commissione di tassazione conformemente alle disposizioni del manuale di controllo. Art. 10 Criteri di controllo 1 Il Glarner Kalberwurst viene valutato in base ai criteri seguenti. Controllo dell'aspetto esterno Standard Difetti Colore Chiaro Giallastro, grigiastro, chiazzato Budello Pulito, uniforme, chiaro, tenero, morbido, con poche o senza nervature, ben aderente all impasto Non uniforme, con nervature, colorato, unto, distaccato dall impasto Odore Tipico, fresco Rancido, acidulo 4/5

Controllo visivo dell'aspetto interno Standard Difetti Impasto Fine, senza parti dure, omogeneo, compatto, asciutto Chiazzato, molle, con depositi gelatinosi, grasso, umido Colore Uniforme, bianco, chiaro Grigio, scuro, rosa all interno Esame organolettico Odore / sapore Consistenza Fresco, fine, di carne, aromatico, rotondo Soda, asciutta, piacevole al morso, omogenea Salato, acidulo, dolciastro, grasso/unto, rancido, gusto di spezie non rotondo / disarmonico Collosa, acquosa, molle, unta, gommosa, spugnosa, friabile 2 La valutazione è effettuata secondo l'apposita tabella del manuale di controllo con un punteggio di 20 punti al massimo. Si possono fregiare della denominazione protetta Glarner Kalberwurst soltanto le salsicce che hanno ottenuto almeno 12 punti. Nessun criterio deve essere valutato con un punteggio pari a 1. Sezione 5 Art. 11 Etichettatura e certificazione Elementi specifici dell'etichettatura 1 Tutti i Glarner Kalberwurst messi in commercio devono essere contrassegnati da un'etichetta recante le seguenti indicazioni: IGP, indicazione geografica protetta o Prodotto ad indicazione geografica protetta. 2 Le indicazioni riportate sull etichetta sono in una lingua ufficiale ed eventualmente in inglese o nella lingua del Paese d esportazione. Art. 12 Ente di certificazione 1 La certificazione è garantita da: ProCert Safety AG (SCESp 038) q.inspecta GmbH (SCEsp 107) 2 I requisiti minimi della procedura di controllo sono descritti nel manuale di controllo e sono vincolanti per tutti gli operatori della filiera. 5/5