Auto in uso promiscuo all amministratore



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 276 08.10.2014 Auto in uso promiscuo all amministratore Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette È frequente l ipotesi che le società concedano agli amministratori l utilizzo dell autovettura per l espletamento della propria attività o come integrazione in natura del compenso spettante. L ipotesi di autoveicolo concesso in uso all amministratore, è stata oggetto di precisazioni da parte dell Agenzia delle Entrate nella Circolare 10 febbraio 1998, n. 48/E, che ribadisce quanto chiarito con la Circolare 13 febbraio 1997, n. 37. Tra le diverse ipotesi si può presentare il caso di autoveicolo utilizzato dall amministratore sia per scopi aziendali che per scopi personali (utilizzo promiscuo). In tale ipotesi devono essere analizzati i seguenti aspetti: disciplina fiscale per l amministratore; disciplina fiscale per l impresa. Amministratori collaboratori A decorrere dal 1 gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 342/2000, i compensi percepiti in relazione agli uffici di amministratore di società, associazione e altri enti, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Come si vedrà, l assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (in cui, per regola generale, il rapporto di amministratore è inquadrato a quelli di lavoro dipendente), avvenuta a decorrere dal 1 gennaio 2001, ha avuto effetti più sulla disciplina della determinazione del reddito di lavoro per i collaboratori che sulla deducibilità per l impresa dei costi relativi agli autoveicoli. 1

Amministratori professionisti Tale assimilazione non opera nelle ipotesi in cui l attività di amministratore e più in generale l attività prestata in base al rapporto di collaborazione, rientri nell oggetto della professione esercitata dal contribuente. In tali casi, i compensi percepiti sono assoggettati alle disposizioni dettate per i redditi di natura professionale. A tale proposito, l Agenzia delle Entrate nella Circolare 12 dicembre 2001, n. 105, ha precisato che i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, in via eccezionale, sono considerati redditi di lavoro autonomo quando: 1. i relativi ordinamenti di categoria disciplinano l attività di amministratore, di revisore o di sindaco di società; 2. l incarico è da porre in relazione con le specifiche conoscenze tecniche professionali. Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente fra le attività esercitabili dalla categoria disciplinata, l amministrazione o la gestione di aziende, è quindi corretto ricondurre i compensi percepiti per lo svolgimento dell attività di amministrazione di società ed enti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. In assenza di una previsione espressa dell ordinamento professionale, l attrazione dei compensi fra i redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, qualora per il professionista che svolge l incarico di amministratore, tale attività risulti oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. Inquadramento fiscale A seconda dell ambito nel quale l amministratore percepisce il reddito (attrazione o meno nella sfera professionale), lo stesso può essere fiscalmente inquadrato in due diverse maniere ovvero come: fringe benefit (se lo stesso è qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente); compenso in natura (se lo stesso è qualificabile come reddito di lavoro autonomo). Si ricorda che in base a quanto disposto dall art. 2389, Codice civile, i compensi degli amministratori devono essere stabiliti nell atto di nomina degli stessi e deliberati dal Consiglio di amministrazione o dall assemblea dei soci. La concessione in uso di un autoveicolo aziendale deve pertanto risultare nell atto di nomina dell amministratore o da una delibera successiva. 2

In particolare: Fringe benefit L assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, ha reso applicabile anche per i compensi degli amministratori (quando non qualificabili come redditi professionali) le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente. In particolare, come nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo al dipendente, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all amministratore, va fatto riferimento all art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. In base a detto articolo, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al collaboratore; Compenso in natura Nel caso in cui il reddito dell amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo, il compenso in natura per l uso dell autovettura è determinato sulla base del valore normale (ad esempio, valore di mercato per il noleggio di una vettura analoga). Disciplina per l impresa Nell ambito della disciplina fiscale per l impresa relativamente agli autoveicoli dati in uso promiscuo ad amministratori, verranno affrontati i seguenti aspetti: deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette ed IRAP; trattamento ai fini IVA. L assimilazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a quelli di lavoro dipendente, avvenuta a decorrere dal 1 gennaio 2001, non vale invece per quanto riguarda la deducibilità per l impresa dei costi relativi agli autoveicoli. Con riferimento, in particolare, all ipotesi di utilizzo promiscuo dell autoveicolo da parte del collaboratore, tale assimilazione è stata esclusa dall Amministrazione finanziaria, che con Circolare 26 gennaio 2001, n. 5, ha fornito un interpretazione alquanto restrittiva in merito alla deducibilità degli oneri relativi ai veicoli dati in uso promiscuo al collaboratore per la maggior parte del periodo d imposta. 3

In particolare, nella citata Circolare veniva affermato: tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Poiché la Legge 342 del 2000 non ha modificato il disposto dell art. 121-bis [ndr: ora art. 164] comma 1 lettera a), numero 2) del TUIR, che prevede la deducibilità integrale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della norma citata. L attuale formulazione della norma, come in passato, non disciplina il caso dei veicoli dati in uso promiscuo agli amministratori. La Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E, peraltro ribadisce che l assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori di società (se inquadrabile come reddito di collaborazione): non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione del reddito d impresa o di lavoro autonomo. Pertanto: il committente può dedurre integralmente le spese relative all autoveicolo, nel limite dell importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit); trova, infatti, applicazione l articolo 95, TUIR (spese per prestazioni di lavoro); l eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all attività dell impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell importo massimo di 18.075,99 ( 25.822,85). Non trova applicazione, in pratica, la lett. b-bis), art. 164, TUIR, che disciplina la deducibilità solo per le auto aziendali assegnate ai dipendenti. Spese relative al veicolo per l anno 2013: quota ammortamento 15.000,00 (25% di 60.000,00); spese impiego 3.000,00; Totale spese 18.000,00. 4

Fringe benefit amministratore/collaboratore: 0,7654 x 15.000 x 30% = 3.444,30. Ammontare delle spese rilevanti fiscalmente: quota ammortamento 4.519,00 (25% di 18.075,99); spese impiego 3.000,00; Totale spese 7.519,00. Fringe benefit amministratore: 3.444,30; Eccedenza deducibile al 20%: 4.074,70 x 20% = 814,94. Per l autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a 4.259,24, dato da: 3.444,30, come spese per compenso all amministratore; 814,94, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit. Trattamento Irap Per definire la deducibilità ai fini IRAP dei costi relativi agli autoveicoli concessi in uso agli amministratori, è necessario verificare se i compensi erogati agli stessi siano o meno attratti nella sfera professionale. Come precisato dall Agenzia delle Entrate con la propria Circolare 12 dicembre 2001, n. 105: se l ordinamento professionale ricomprende nel novero delle mansioni tipiche della professione : i compensi percepiti in relazione a tale incarico vengono attratti nella sfera professionale; in assenza di una espressa previsione nell ambito dell ordinamento professionale: i compensi suddetti vengono, ugualmente, attratti nella sfera professionale nel caso il professionista svolga l incarico di amministratore in una società che svolge un attività oggettivamente connessa con le mansioni tipiche della professione abituale. Nei casi sopra esposti, il compenso percepito dall amministratore è reddito di lavoro autonomo e quindi risulta deducibile ai fini IRAP, per l impresa, in quanto la prestazione è qualificabile come professionale (articolo 53, comma 1, TUIR). Diversamente dalle ipotesi di cui sopra, se il compenso percepito dall amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risulta indeducibile ai fini IRAP. 5

Riepilogo AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AMMINISTRATORE AMMINISTRATORI IMPRESA Collaboratori (Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) Fringe benefit Professionisti (Reddito da lavoro autonomo) Compenso in natura Spese autoveicolo fino al limite max del fringe benefit: deduzione integrale Spese autoveicolo eccedenti il fringe benefit: deduzione al 20% - Riproduzione riservata - 6