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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Alessandro Meli Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 04/07/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Con ricorso del 10/01/2013, il ricorrente espone di aver chiesto, in data 2/10/2012, il trasferimento di tutti i titoli presenti nel deposito titoli in regime fiscale amministrato, detenuto presso l intermediario e la conseguente chiusura del rapporto, mantenendo invece aperto il conto corrente accesso presso il medesimo intermediario. In data 9/10/2012, l intermediario avviava il trasferimento dei titoli, che si concludeva il 16/10/2012. Dopo circa una settimana, il ricorrente contattava l intermediario per sollecitare l invio della certificazione delle minusvalenze e riceveva rassicurazioni dall operatore sul prossimo invio della certificazione. Tra il 30/10/2012 e il 14/11/2012, il ricorrente effettuava una serie di operazioni che comportavano sia delle minusvalenze che (in maggior misura) delle plusvalenze. In particolare: Pag. 2/6

a) in data 8/11/2012 veniva realizzata una plusvalenza che veniva compensata con minusvalenze realizzate nei giorni precedenti (30/10/2012 e 1/11/2012) e non con quelle di epoca antecedente, a causa del mancato rilascio della certificazione da parte della banca b) in data 14/11/2012 veniva realizzata una plusvalenza di 8.100,00 con imposta sostitutiva sul capital gain di 957,41, addebitata a causa del mancato rilascio della certificazione delle minusvalenze da parte della banca; l operazione veniva regolata il 31/12/2012; c) in data 28/12/2012 si realizzava una plusvalenza di 4.072,00 e veniva applicata un imposta sostitutiva di 814,42. Il ricorrente proponeva numerosi reclami, inizialmente per le vie brevi e successivamente anche via chat e via mail, ai quali l intermediario rispondeva sostenendo che per ottenere la certificazione sarebbe stato necessario chiudere tutti i rapporti in essere, compreso il conto corrente. Il ricorrente ritiene illegittimo il modo di operare dell intermediario e formula le seguenti richieste: i) risarcimento del danno economico diretto per 1.789,83 (corrispondente all ammontare delle imposte addebitate sul capital gain, che avrebbero potuto essere compensate con le minusvalenze); ii) risarcimento dei danni per mancata compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze più antiche, per 1.512,00, o, in subordine, per 756,00; iii) risarcimento danni non patrimoniali per disagi e vessazioni per 100,00; iv) rilascio certificazione minusvalenze. Fa salve ulteriori richieste derivanti da successive operazioni maturate dopo la proposizione del ricorso. Con le proprie controdeduzioni del 22/04/2013, l intermediario non contesta i fatti affermati dal ricorrente, ma sostiene che la sua offerta commerciale non prevede la possibilità di estinguere il solo dossier titoli e che ciò di fatto impedisce il rilascio della certificazione delle minusvalenze. Nello scusarsi per l impedimento tecnico-procedurale, la Banca si dichiara disponibile a venire incontro alle esigenze del cliente procedendo alla chiusura del conto corrente e della posizione fiscale in essere e alla successiva immediata apertura (al massimo entro tre giorni) di un nuovo conto corrente. Dichiara inoltre di aver provveduto a liquidare i danni già documentati dal cliente nel ricorso e ammontanti a 1.789,33. Dichiara infine che, in caso di mancata accettazione della proposta, la lettera Pag. 3/6

datata 27/03/2013, e trasmessa al ricorrente, dovrà considerarsi quale preavviso di chiusura del rapporto di conto corrente. Chiede all Arbitro di respingere ogni altra richiesta formulata dal ricorrente. Con lettera del 12/04/2013, il ricorrente ha aggiornato l importo sub i) ad 2.079,42. Con successive comunicazioni del 26/04/2013 e del 6/06/2013, ha confermato di aver ricevuto dalla banca la somma di 1.789,83 e ha aggiornato le sue richieste, chiedendo: a) 391,79 a titolo di danno emergente (corrispondente all ammontare delle imposte sostitutive addebitate dopo la presentazione del ricorso, al netto di quanto corrisposto dalla Banca dopo il ricorso); b) 1.512,00 a titolo di danno da perdita di chance, per non aver potuto dedurre le minusvalenze più antiche a fronte delle plusvalenze realizzate a novembre 2012; c) 300,54, pari all imposta sostitutiva che il ricorrente avrebbe potuto risparmiare in relazione a minusvalenze perdute (per 1.502,70) in quanto non utilizzate entro il 31/12/2012; d) interessi e spese per la gestione del ricorso. DIRITTO Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato. I fatti non sono controversi. Su richiesta del ricorrente, l intermediario ha tempestivamente provveduto al trasferimento dei titoli depositati presso la stessa in data 16/10/2012. Al 27/03/2013, tuttavia, non aveva ancora provveduto al rilascio della certificazione necessarie al ricorrente per poter compensare, entro le scadenze consentite dalla legge, le minusvalenze accumulate, pari a complessivi 83.235,87, con le plusvalenze realizzate. Ai sensi dell art. 6, comma 5 del d.lg. 21 novembre 1997, n. 461, qualora sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione e deposito di titoli le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello del realizzo, delle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell ambito di altro rapporto intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza. A tal fine, ai sensi della stessa norma, gli intermediari devono rilasciare al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le Pag. 4/6

informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. Come già osservato da questo Collegio (dec. n. 3949/2012), il rilasciare con notevole ritardo la certificazione delle minusvalenze rispetto alla data di chiusura del conto deposito titoli in amministrazione costituisce un grave inadempimento dell intermediario al citato obbligo di legge e, in ogni caso, anche ai suoi doveri di correttezza e trasparenza. Nel caso di specie, per di più, il ritardo nel rilascio (rectius, l omesso rilascio) della certificazione non è dovuto ad un disguido, bensì all ostinazione dell intermediario, che si appiglia al rispetto formale di proprie procedure, anche a fronte dell evidente danno causato al cliente. E ciò non ostante alla richiesta del cliente di chiudere il solo conto titoli l intermediario non avesse sollevato alcuna obiezione, né avesse comunicato che sarebbe stato impossibile chiudere, come richiestogli, il solo conto titoli, salvo poi a non precedere al rilascio della certificazione della minusvalenze. I danni derivati al ricorrente sono stati riconosciuti dallo stesso intermediario, che li ha, in parte, risarciti. In particolare, secondo quanto esposto dal ricorrente, il grave inadempimento dell intermediario ha causato un danno economico diretto, consistente nell applicazione di imposte sostitutive su plusvalenze realizzate dopo la chiusura del rapporto di deposito titoli, nonché un danno da perdita di chance, consistente nel non aver potuto egli utilizzare minusvalenze più antiche per compensarle con plusvalenze. Il ricorrente ha poi richiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nella perdita di tempo e nelle vessazioni subite. Orbene, quanto al lamentato danno diretto, il Collegio rileva che l intermediario ha già risarcito l importo richiesto in sede di ricorso pari a 1.789,33. Al riguardo il Collegio ritiene che l ulteriore domanda di risarcimento formulata dal ricorrente con comunicazioni successive alla presentazione del ricorso, pari a complessivi 391,79, non possa trovare accoglimento in quanto tardiva. Quanto al danno da perdita di chance, il Collegio ritiene che esso sia, nel caso di specie, risarcibile, in quanto la perdita non è solamente potenziale, ma attuale, provata e definitivamente consolidata (decc. 104/2012; 1440/2012). Dispone, dunque, che l intermediario corrisponda al ricorrente 1.512,00. Non ritiene, invece, che possa accedersi alla richiesta di ulteriori 300,54, pari all imposta sostitutiva che il ricorrente avrebbe potuto risparmiare in relazione a minusvalenze perdute (per 1.502,70) in quanto non utilizzate entro il 31/12/2012. Si tratta, infatti, di richiesta formulata per la prima volta in sede di replica. Pag. 5/6

Quanto al danno che sarebbe effetto di disagi e vessazioni derivanti dal comportamento dell intermediario, ritiene il Collegio, conformemente alla propria giurisprudenza (si vedano decc. n. 706/10, 777/10, 1212/10, 1839/2102), che, in casi quale quello presente, il sacrificio del tempo libero viene in considerazione sotto il profilo del danno patrimoniale, da ritenersi certamente risarcibile, posto che ogni volta in cui la parte viene a trovarsi nella necessità di svolgere attività rivolte a rimediare all altrui inadempimento, tali attività sono suscettibili di valutazione economica determinando quindi un pregiudizio di carattere patrimoniale, non solo quando siano state affidate dal danneggiato a terzi che le svolgano professionalmente e abbiano così determinato esborsi pecuniari, ma anche nel caso, da ritenersi equiparabile al primo, in cui egli, anziché procurarsi una prestazione sostitutiva di terzi, abbia svolto personalmente le attività in questione (Dec. n.706/2010). Per ciò che concerne la quantificazione di tale danno, il Collegio reputa, che, in mancanza di una specifica prova, esso possa essere liquidato, in via equitativa, nella somma di 100,00, richiesta dal ricorrente. Complessivamente, dunque, il Collegio dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente 1.612,00 (milleseicentododici/00), più interessi nella misura legale dalla data di ricezione del reclamo fino alla data dell effettivo soddisfo. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6