IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 27/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorrente ha affermato che: -il 2 aprile 2010, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo fondiario di 100.000,00, il quale avrebbe avuto la durata di 30 anni e preveduto il pagamento di 360 rate mensili; -il 24 febbraio 2011, avrebbe venduto l immobile ipotecato; -il compratore si sarebbe contestualmente accollato il debito residuo nei confronti della banca resistente, il quale sarebbe ammontato a 98.712,25; - l atto di accollo sarebbe stato notificato alla banca resistente pochi giorni dopo; -ciononostante, essa non avrebbe riconosciuto il compratore accollante come proprio debitore principale, precludendogli così di esercitare i suoi diritti; - mediante le lettere raccomandate del 3 marzo 2011, del 20 giugno 2011, del 22 settembre 2011 e del 16 novembre 2011, il ricorrente avrebbe Pag. 2/7
provveduto a trasmettere alla banca resistente la documentazione che essa stessa aveva richiesto, ma senza conseguire alcun risultato; -a causa di tale comportamento della banca resistente, il ricorrente non avrebbe potuto liberarsi dall obbligazione originariamente assunta stipulando il contratto di mutuo; -non essendosi perfezionato l accollo, il ricorrente avrebbe continuato a pagare le rate di mutuo, delle quali gli sarebbero stati addebitati gli interessi; -non avrebbe inoltre potuto avvalersi dei benefici fiscali previsti per tali interessi, in quanto l immobile ipotecato è ormai di proprietà del compratore. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: - la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale, costituito dagli interessi che il ricorrente ha pagato dalla data di notifica dell atto di accollo; - in subordine, la banca resistente sia condannata al pagamento della quota di tali interessi (pari al 19% del loro ammontare) della quale il ricorrente avrebbe potuto il rimborso dal fisco; -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno di 200,00, costituito dalle spese sostenute per il sollecito della pratica, per l iscrizione a un associazione di consumatori e per le spese della procedura; - la banca resistente sia condannata a riconoscere l accollante come obbligato principale nel rapporto di mutuo di cui si tratta. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: - l istruttoria finalizzata a decidere se accogliere o meno l istanza di accollo presentata dal compratore dell immobile si sarebbe prolungata al fine di valutare l eventualità che il ricorrente fosse liberato dal suo debito; - il 15 febbraio 2013, in risposta al reclamo del ricorrente, gli sarebbe stato comunicato che erano attualmente in corso le valutazioni di merito creditizio a tal fine necessarie; - il 21 febbraio 2013, la banca resistente avrebbe deliberato di non liberare il ricorrente dal suo debito, in quanto il compratore accollante non avrebbe soddisfatto i requisiti di merito creditizio da essa stabiliti; - a causa di un disguido, solo tardivamente tale delibera sarebbe stata portata a conoscenza del compratore accollante, informandolo anche degli ulteriori adempimenti richiesti per completare la pratica di accollo non liberatorio; - di ciò sarebbe stata data comunicazione anche al ricorrente, specificando le ragioni per le quali egli non era stato liberato dal suo debito; - le valutazioni di merito creditizio da parte delle banche non potrebbero essere sindacate nel merito da parte di questo Arbitro; - il creditore accollatario non sarebbe obbligato ad aderire all accollo, potendo comunque decidere se liberare o meno il debitore originario; -non sarebbe stata specificata la quota di interessi pagata dal ricorrente a partire dalla notifica dell atto di accollo alla banca resistente; - il ricorrente non Pag. 3/7
avrebbe avuto comunque diritto alla detrazione fiscale di tali interessi nella misura del 19%, avendo venduto il proprio immobile all accollante; - ove il ricorrente fosse già stato rimborsato dal compratore accollante, l eventuale risarcimento del danno da parte della banca resistente determinerebbe peraltro un suo arricchimento senza causa. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia respinto perché infondato. DIRITTO Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il contratto mediante il quale il ricorrente ha venduto l immobile ipotecato (allegato come doc. 5 alle controdeduzioni) prevede quanto segue (articolo due): «quanto ai residui 98.712,25 [ ] la parte acquirente si accolla e fà [sic] propria la corrispondente quota di mutuo [ ] In relazione all accollo di mutuo di cui sopra la parte acquirente dichiara di subentrare in ogni obbligazione assunta dal proprio dante causa nei confronti dell istituto mutuante, obbligandosi a notificare allo stesso copia del presente atto nonché a pagare le singole rate di mutuo a far data da quelle scadenti successivamente alla data odierna». Si tratta pertanto di un accollo c.d. esterno, il quale si caratterizza perché l accollante si assume come proprio un debito altrui, cosicché l accollatario ha il diritto di pretendere l adempimento nei suoi confronti (oltre che dell accollato, se quest ultimo non è stato liberato ai sensi dell art. 1273, 2 comma, c.c. come si vedrà meglio nel prosieguo). Esso si distingue specificamente dall accollo c.d. interno, il quale si caratterizza invece perché l accollante si obbliga nei confronti dell accollato a farsi economicamente carico di un suo debito, adempiendolo in qualità di terzo (art. 1180 c.c.) ovvero somministrandogli i mezzi a tal fine necessari. Secondo la tesi largamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l accollo c.d. esterno è qualificabile come un contratto a favore di terzo, ai sensi degli artt. 1411 ss. c.c. (Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2000, n. 4604; decisione ABF, Collegio di Roma, n. 3294 del 2012) e si perfeziona pertanto indipendentemente dal consenso del creditore accollatario. In particolare, esso si struttura come un contratto stipulato tra il vecchio debitore (accollato) e il nuovo debitore (accollante) in favore del creditore (accollatario). L adesione dell accollatario è in effetti prevista dal legislatore al solo fine di rendere «irrevocabile» la stipulazione «a suo favore» (art. 1273, 1 comma, c.c.), la quale è Pag. 4/7
pertanto direttamente efficace nei confronti del creditore (fermo restando la sua facoltà di rifiuto c.d. eliminativo del diritto acquisito). Nel caso di cui si tratta, il ricorrente è l accollato (ossia, il vecchio debitore), il compratore è l accollante (ossia, il nuovo debitore) e la banca resistente è l accollatario (ossia, il creditore). Questo Arbitro ha avuto più volte occasione di affermare che, laddove l acquirente di un immobile pattuisca con il venditore-costruttore l accollo del mutuo da quest ultimo contratto a titolo di credito edilizio, il rifiuto della banca di aderirvi si pone in contrasto con il dato normativo di cui all art. 39, 6 comma, t.u.b. ed è pertanto illegittimo (decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 234 del 2010 e n. 1142 del 2012). Contrariamente a quanto è stato paventato dalla banca resistente (a p. 2 delle controdeduzioni), tale obbligo di adesione all accollo non determina alcuna violazione della sua libertà negoziale, non implicando affatto una valutazione del merito creditizio dell accollante (la quale, fermo restando gli obblighi di correttezza e segnatamente di trasparenza che conseguono al principio generale di buona fede, è insindacabilmente riservata alla banca, come questo Arbitro ha avuto più volte modo di affermare, ad es., nella decisione del Collegio di Roma, n. 2159 del 2011). Resta infatti ovviamente fermo che, in mancanza di un espressa dichiarazione della banca accollataria (che nel caso di specie è stata espressamente negata), l accollo non libera il debitore accollato dall obbligazione di pagare integralmente le rate del finanziamento previste dal contratto (art. 1273, 2 comma, c.c.), facendo piuttosto solidalmente gravare la medesima obbligazione anche sull accollante: a ciò consegue che, in quanto cumulativo, l accollo di cui si tratta determina anzi un rafforzamento della garanzia patrimoniale dei crediti spettanti alla banca accollataria, consentendo a quest ultima di pretendere l adempimento tanto dal debitore accollato, quanto da quello accollante. Si deve peraltro precisare che nella giurisprudenza di legittimità si è ormai da tempo affermato il seguente principio di diritto: «Nell accollo cumulativo esterno non liberatorio per il debitore originario che si perfeziona con il consenso del creditore, il quale può aderire alla convenzione di accollo anche successivamente, in tal modo acquisendo il diritto ad ottenere l adempimento nei confronti del terzo l obbligazione dell'accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall art. 1268, 2 comma, c.c., degrada a obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l onere di chiedere preventivamente l adempimento all accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo Pag. 5/7
preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all accollato» (Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2010, n. 4482). Da quanto le parti del presente giudizio hanno affermato innanzi a questo Arbitro risulta che la banca resistente non si è conformata al suddetto principio di diritto, in quanto ha addebitato le rate di mutuo al ricorrente accollato senza aver preventivamente richiesto all accollante il loro pagamento. In quanto è contrario all art. 1268, 2 comma, c.c. (analogicamente applicato all accollo), tale comportamento della banca resistente è illegittimo e deve cessare per il futuro. Non può essere invece accolta da questo Arbitro la domanda di risarcimento del danno costituito dagli interessi pagati dal ricorrente accollato, tenuto conto da un lato che, qualora non sia stato rimborsato dal compratore accollante, egli ha comunque il diritto di agire nei suoi confronti in via di regresso, ai sensi dell art. 1298, 1 comma, c.c.; dall altro, che il danno costituito dalla mancata detrazione fiscale degli interessi corrispettivi nella misura del 19% avrebbe potuto essere eventualmente lamentato dal compratore accollante, ma non dal venditore accollato, proprio perché quest ultimo non è più il proprietario dell immobile adibito a casa di abitazione. Per quanto riguarda la spese legali sostenute dal ricorrente, si deve precisare che esse rilevano come un danno patrimoniale risarcibile «là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo» (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). In tale valutazione, questo Arbitro «deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l accertamento dell effettivo sostenimento dell onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch esso in via equitativa» (decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3498 del 2012). Nel caso di specie, risulta accertato l effettivo sostenimento dell onere defensionale da parte del rappresentante di un associazione di consumatori. Non essendo stata data una prova certa dell ammontare delle spese legali a tal fine sostenute, questo Arbitro ritiene che, ai sensi dell art. 1226 c.c., esse possano essere equitativamente determinate in 200,00. In parziale accoglimento del ricorso, questo Arbitro accerta pertanto che, in violazione dell art. 1268, 2 comma, c.c. (analogicamente applicato all accollo), la banca Pag. 6/7
resistente ha illegittimamente addebitato le rate di mutuo al ricorrente accollato senza aver preventivamente richiesto al compratore accollante il loro pagamento, condannandola pertanto alla cessazione di tale comportamento (ma senza che essa abbia altresì l onere di esercitare preventivamente l azione di esecuzione forzata nei confronti del compratore accollante). Accertato dunque che tale comportamento della banca resistente deve cessare per il futuro, questo Arbitro la condanna inoltre al pagamento di 200,00 a titolo di risarcimento del danno costituito dalle spese legali sostenute dal ricorrente, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 7/7