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730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 106 03.10.2016 Modello UNICO integrativo e correttivo Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico A cura di Pasquale Pirone Nella presente fiscal si illustrano i passi cardine e gli aspetti principali connessi alla presentazione del Modello Unico integrativo o correttivo (nei termini) da presentare per integrare o rettificare una dichiarazione dei redditi già inviata. OGGETTO Dichiarazione redditi integrativa e correttiva CATEGORIA Dichiarazione Unico ADEMPIMENTO DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE/ CONTENUTO Modello Unico/2016 Il termine ordinario per la presentazione del Modello Unico/2016 (periodo d imposta 2015) era il 30 settembre 2016. Il contribuente, dopo l invio del Modello, potrebbe accorgersi di aver commesso degli errori, senza i quali, dalla dichiarazione, sarebbe scaturito un maggior/minor debito/credito d imposta rispetto a quanto risultante dal modello inviato. In tal caso, dunque, ci si chiede come occorre comportarsi per rimediare. Il legislatore consente, così, di inviare un nuovo Modello Unico, completo in tutte le sue parti, in cui si va ad eseguire la correzione. 1

A seconda del momento in cui è presentato il nuovo Modello Unico, che va a correggere il precedente già inviato, si configurano quattro tipologie di dichiarazione: Dichiarazione (Modello Unico) correttiva nei termini; Dichiarazione (Modello Unico) integrativa a favore (del contribuente); Dichiarazione (Modello Unico) integrativa (a sfavore del contribuente); Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98). Correttiva nei termini Quando il contribuente corregge un Modello Unico già presentato e l invio del nuovo Modello avviene entro il 30 settembre dello stesso anno (da qui correttiva nei termini ). Integrativa a favore Quando occorre correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito. Dunque, dal Modello Unico integrativo scaturisce un minor debito d imposta o un maggior credito; oppure quando occorre correggere errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. Integrativa (a sfavore) Quando occorre correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d imposta o di un maggior credito. Dunque, dal Modello Unico integrativo scaturisce un maggior debito d imposta o un minor credito. L integrativa a sfavore può essere presentata anche per rettificare, in base alle comunicazioni ricevute dall Agenzia delle Entrate, una dichiarazione già presentata. 2

Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98) Quando si vuole modificare l originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. In questa sede è importante ricordare che un Modello Unico integrativo (a favore o sfavore) non può essere presentato se si è omessa la dichiarazione originaria. A tal fine, il legislatore non considera omessa bensì tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal 30 settembre (ossia entro il 29 dicembre). Dunque, può essere corretto un Modello Unico tardivo ma non un Modello Unico omesso. Un contribuente presenta il suo Modello Unico 2016, il giorno 10 ottobre. In tal caso la dichiarazione non è considerata omessa ma tardiva (il contribuente versa la relativa sanzione). Successivamente si accorge di aver commesso degli errori. In tal caso può rimediare presentando un Modello Unico integrativo (a favore o a sfavore). Un contribuente presenta il suo Modello Unico 2016, il giorno 30 dicembre. In tal caso la dichiarazione è considerata omessa (il contribuente è soggetto alla sanzioni del caso). Successivamente si accorge di aver commesso degli errori. In tal caso NON può rimediare presentando un Modello Unico integrativo (a favore o a sfavore). CORRETTIVA NEI TERMINI (ESEMPI PRATICI) Dunque, come anticipato, qualora, dopo aver presentato il proprio Modello Unico/2016, il contribuente si fosse accorto di aver commesso degli errori o di non aver indicato tutti i dati necessari e non era ancora trascorso il termine del 30/09, poteva rimediare presentando un nuovo Modello Unico/2016 completo in tutte le sue parti (ossia completo allo stesso modo del Modello originario) ed apportandovi la correzione. Nel Modello Unico correttivo che avrebbe dovuto inviare occorreva stare attenti a barrare l apposita casella presente nel frontespizio. 3

Facendo riferimento al Modello Unico PF (ma la stessa cosa vale anche per il Modello Unico SP, SC ed ENC). In merito agli adempimenti del contribuente (oltre a dover presentare, direttamente o tramite intermediario incaricato, il Modello Unico correttivo), occorre distingue a seconda di ciò che scaturisce dalla correttiva. Maggior debito d imposta Occorre che il contribuente versi (con F24) la maggiore imposta dovuta. Egli può ricorrere al ravvedimento operoso. Minor credito d imposta Occorre che il contribuente versi (con F24) la differenza rispetto all importo del credito risultante dalla dichiarazione già presentata ed eventualmente già utilizzato a compensazione. Anche in tal caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Minor debito o maggior credito d imposta La differenza rispetto all importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione già presentata poteva essere indicata (nel Modello Unico correttivo) a rimborso (quadro RX colonna 3), oppure a compensazione (quadro RX colonna 4). In questa sede è opportuno richiamare le sanzioni applicabili per il ravvedimento operoso. Tipologia Regolarizzazione Sanzione Ravvedimento sprint Ravvedimento breve Entro i primi 14 giorni Oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni 0,1% per ciascun giorno di ritardo 1,5% 4

Ravvedimento intermedio Ravvedimento lungo Ravvedimento lunghissimo Ravvedimento posto pvc Oltre i 30 giorni ma entro 90 giorni Oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione nel PVC (Processo verbale di constatazione). 1,67% 3,75% 4,29% 5% 6% Alla sanzione, si ricorda che occorre aggiungere anche gli interessi al tasso legale annuo (attualmente pari allo 0,2%) per ogni giorni di ritardo. Il sig. Rossi (persona fisica non titolare di partita IVA) a luglio 2016 ha presentato il proprio Modello Unico/2016 da cui scaturiva un credito IRPEF di 500 euro, riportato al rigo RX 1 colonna 4 (richiesta di utilizzo in compensazione). Ad agosto 2016 utilizza circa 380 euro di 500 di credito, in compensazione per i versamenti dell IMU (versata in ritardo con 5

ravvedimento). A settembre 2016, si accorce di aver riportato tra le spese sanitarie indicate al quadro RP, una prestazione medica di circa 800 euro che è stata sostenuta nel 2016 (e che quindi andrà riportatato nel Modello Unico/2017). Ha deciso, quindi di presentare, entro il 30/09/2016, un Modello Unico correttivo nei termini eliminando la spesa di 800 euro e da tale Modello, il credito che scaturisce non è più 500 euro ma 260 euro (che va ad indicare a colonna 4 del rigo RX1). In tal caso, egli dovrà restituire la differenza tra il nuovo credito e quanto del precedente credito ha già utilizzato in compensazione. Quindi deve restituire al fisco 120 euro ossia (380 260). Egli li potrà restituire versandoli con il Modello F24 e ricorrendo al ravvedimento operoso. Il termine da cui deve decorrere il ravvedimento è quello del 16 giugno, ossia il termine previsto per il versamento dell IRPEF da Modello Unico, e ciò poiché le persone fisiche non titolari di partita IVA non sono interessate dalla proroga fissata al 7 luglio. Supponendo, dunque, che il sig. Rossi decideva di eseguire il versamento il giorno 19 settembre, questi doveva versare: IRPEF = 120 euro (codice tributo 4001); Sanzione = 3,75% di 120 euro ossia 4,50 euro (ravvedimento lungo); Interessi (tasso attuale pari allo 0,2%) = [(120 x 0,2%) /365] x 95 giorni di ritardo = 0,06. Il Modello F24 per il versamento (sezione Erario) andava così compilato: Non è necessario che il versamento del maggior debito o del minor credito sia stato eseguito entro il termine di presentazione del Modello correttivo (ossia entro il 30/09/2016). Quindi, può anche accadere che il contribuente abbia presentato il modello correttivo entro il 30/09, ma decide di versare dopo la predetta data. Ovviamente più tardi si versa, maggiori potrebbero essere sanzioni ed interessi. 6

INTEGRATIVA A FAVORE (ESEMPI PRATICI) La dichiarazione integrativa a favore serve a correggere un Modello Unico già inviato ed è altresì spirato il termine del 30/09 (quindi, non si è più nei termini per la correttiva ). Dalla correzione (rettifica o integrazione) scaturisce una situazione più favorevole per il contribuente rispetto al Modello Unico già inviato che si va a correggere. Quando si presenta un Modello Unico integrativo a favore, è necessario che sia barrata la relativa casella presente nel frontespizio. Ad esempio con riferimento al Modello Unico SP (ma la stessa cosa vale anche per il Modello Unico PF, SC ed ENC): Dichiarazione integrativa a favore In quali casi si può presentare Per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito. Dunque, dal Modello Unico integrativo scaturisce un minor debito d imposta o un maggior credito. Il Modello Unico/2016 integrativo a favore va presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo (ossia entro il 30/09/2017) Cosa deve fare il contribuente L eventuale minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere indicato (nel Modello Unico correttivo) a rimborso (quadro RX colonna 3) oppure a compensazione (quadro RX colonna 4). 7

Per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all esercizio dell attività di controllo. Nulla (deve solo presentare la dichiarazione integrativa) Il sig. Rossi a luglio 2016 ha presentato il proprio Modello Unico/2016 da cui scaturiva un credito IRPEF di 200 euro, riportato al rigo RX 1 colonna 4 (richiesta di utilizzo in compensazione). Ad ottobre 2016, si accorge di non aver riportato tra gli oneri deducibili, l assegno corrisposto all ex coniuge nel 2015. La somma non indicata ammonta a 4.800 euro. In tal caso, essendo trascorso il termine del 30/09, questi non può presentare un Modello Unico correttivo nei termini, ma potrà presentare una integrativa a favore entro il 30/09/2017 ed il maggior credito derivante dal Modello Unico integrativo (per via dell inserimento di un ulteriore onere deducibile che non era stato indicato nel modello originario) potrà essere chiesto a rimborso, oppure in compensazione. INTEGRATIVA (SFAVORE) (ESEMPI PRATICI) La dichiarazione integrativa (a sfavore) è da presentarsi (se trascorso il 30/09) per rettificare o integrare un Modello Unico già presentato e dalla correzione ne deriva una situazione più sfavorevole per il contribuente (maggiore imposta dovuta o minor credito spettante). In caso di presentazione di Modello Unico integrativo (a sfavore), occorre compilare (non barrare) l apposita casella presente nel frontespizio, in cui riportare il codice 1 o 2. 8

Dichiarazione integrativa (a sfavore) Codice indicato 1 2 Termine di presentazione La dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Entro il termine indicato nell avviso ricevuto. Cosa deve fare il contribuente Il contribuente dovrà versare (con ravvedimento) la maggiore imposta dovuta o il maggior credito di cui si è usufruito. Il contribuente dovrà versare (con sanzione) la maggiore imposta contestata dall Agenzia delle Entrate. Proprio con riferimento al codice 2, è di pochi giorni fa la pubblicazione di una guida dettagliata da parte dell Agenzia delle Entrate. 9

Un autotrasportatore (ditta individuale) ha liquidato le imposte dovute da Modello Unico/2016 (periodo d imposta 2015) applicando la deduzione forfettaria prevista dal comma 5 art. 66 TUIR, prendendo come riferimento gli importi in vigore l anno prima ossia 2014 e non quelli aggiornati e resi noti dall Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 5 luglio 2016 validi per il 2015. Inoltre il Modello Unico 2016 è stato già inviato. Dunque, il versamento dell F24 delle imposte dovute e calcolate è stato fatto in base alle vecchie deduzioni 2014. Solo a novembre ci si accorge di ciò. La deduzione forfettaria che avrebbe dovuto applicare era di 51 euro (quella aggiornata per il 2015) e non di 73 euro (ossia quella vecchia). Dunque, una deduzione più bassa, con conseguente maggiore imposta da versare. Pertanto egli dovrà riliquidare l imposta dovuta presentando un Modello Unico integrativo (a sfavore) indicando il codice 1 nella casella del frontespizio. Dovrà versare il maggior debito o il minor credito applicando il ravvedimento (la sanzione dipenderà dal momento in cui egli decide di ravvedersi). C è tempo fino al 31/12/2020 per la presentazione del Modello Unico/2016 integrativo. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa (a sfavore) è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati, invece, modificati. A tal fine occorre compilare le apposite caselle presenti nella sezione Firma della dichiarazione e Tipo di dichiarazione. 10

In particolare occorre indicarvi uno dei codici riportati nella tabella che segue. Codice da indicare (integrativa a sfavore) Ipotesi Quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche, Quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria, Quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Codice 1 2 3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ART. 2, CO. 8-TER, DPR. N. 322/98) La dichiarazione integrativa (art. 2, co.8-ter, D.P.R. n. 322/98) può essere presentata per modificare l originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. In tal caso occorrerà barrare l apposita casella presente nel frontespizio. 11

La casella non va barrata qualora, si trattasse anche di Dichiarazione integrativa a favore ovvero Dichiarazione integrativa (poiché in tal caso occorrerà barrare solo una delle due predette caselle a seconda del caso). Dichiarazione integrativa (art. 2, co.8-ter, D.P.R. n. 322/98) Quando si può presentare Per modificare la scelta effettuata in merito al rimborso. Il contribuente invece che la richiesta di rimborso del credito vuole, invece, chiederne l utilizzo in compensazione. Termine di presentazione Entro 120 giorni dalla scadenza del 30/09. Il sig. Rossi a settembre 2016 ha presentato il proprio Modello Unico/2016 da cui scaturiva un credito IRPEF di 800 euro, riportato al rigo RX 1 colonna 3 (richiesta di rimborso). A dicembre 2016, deve pagare l IMU e gli si presenta la necessità di utilizzare una parte del credito di 800 euro in compensazione per il versamento del tributo sulla casa. Il rimborso degli 800 euro non gli è ancora stato predisposto. Egli può presentare un Modello Unico integrativo (art. 2, co.8-ter, D.P.R. n. 322/98) compilandolo in modo identico al modello già inviato (barrando la casella presente nel frontespizio) e riportando il credito di 800 euro (o anche solo una parte di esso, lasciando a rimborso la restante parte) al rigo RX1 colonna 4 (richiesta di utilizzo in compensazione). Il termine uitimo per la presentazione del Modello Unico/2016 integrativo (art. 2, co.8-ter, D.P.R. n. 322/98) è 28 gennaio 2017 che però essendo sabato slitta al 30 gennaio. ACCENNI ALLA CORREZIONE DEL MODELLO 730 Come il Modello Unico, anche il Modello 730 già inviato, può essere successivamente integrato/modificato. In questa sede, dunque, pare opportuno dare degli accenni al riguardo. Come si legge dalle istruzioni ministeriali al Modello 730/2016, qualora il contribuente si dovesse accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario, può a sua scelta: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella 730 integrativo 12

presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell integrazione che è effettuata; oppure presentare un modello UNICO/2016, utilizzando l eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In tal caso il Modello UNICO poteva essere presentato entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini) oppure può essere presentato entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) ossia entro il 30 settembre 2017. Se, invece, il contribuente si accorgesse di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO/2016 (senza possibilità di alcun Modello 730 integrativo). In tal caso, il Modello Unico può essere presentato: entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini); entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all anno successivo (dichiarazione integrativa) ossia entro il 30 settembre 2017; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In tutti e tre i casi occorre versare il maggior tributo dovuto applicando sanzioni ed interessi attraverso l istituto del ravvedimento operoso. CHECK LIST Dati del contribuente Devo correggere un Modello Unico già inviato Dal Modello Unico correttivo nei termini È già trascorso il 30/09 È già stato presentato un Modello correttivo nei termini È scaturito un minor credito o un maggior debito d imposta (versare con ravvedimento) È scaturito un minor debito o un maggior 13

Devo correggere un Modello Unico già inviato ma è già trascorso il 30/09 credito d imposta (richiesta a rimborso o in compensazione) Dichiarazione integrativa a favore (entro il 30/09 dell anno successivo quello di presentazione della dichiarazione che si va a correggere) Dichiarazione integrativa (a sfavore) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98) Dichiarazione integrativa a favore Casella Dichiarazione integrativa (a sfavore) Sezione Tipo dichiarazione e Firma della dichiarazione del Modello Unico integrativo (a sfavore) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, D.P.R. n. 322/98) Minor debito o maggior credito d imposta (richiesta a rimborso o in compensazione) Nessuna rilevanza per la determinazione del reddito e dell imposta Codice 1 Codice 2 Codice 1 Codice 2 Codice 3 Entro 120 giorni dal 30/09 Oltre 120 giorni dal 30/09 (non è possibile presentarla) 730 integrativo (entro il 25 ottobre) Correzione 730 Modello Modello Unico correttivo nei termini Modello Unico integrativo a favore Modello Unico integrativo (a sfavore) - Riproduzione riservata - 14