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Quadro RF in Unico Società di comodo G. Manzana www.manzana.it

Azioni, quote (anche in società di persone se classificate tra le immobilizzazioni) e crediti Terreni e fabbricati iscritti tra le immobilizz. e navi, anche in locazione finanziaria OPERATIVITA REDDITTIVITA Dal 2008 Dal 2008 2 1,5 6 (1**) Immobili classificati A10 5 (1**) Immobili a destinazione abitativa 4 acquisiti o rivalutati nell esercizio e (1**) nei due precedenti 4,75 (0,9**) 4 (0,9**) 3 (0,9**) Altre immobilizzazioni 15 12 (**) Per gli immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Ambito soggettivo Secondo le disposizioni recate dall'art. 30, comma 1, della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, sono definite "non operative le società e taluni enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestono una delle seguenti forme giuridiche: 1) società per azioni; 2) società in accomandita per azioni; 3) società a responsabilità limitata; 4) società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società a esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (società di armamento e società di fatto); 5) società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Come procedere in dichiarazione 1. Verificare che non si applichino delle cause di esclusione o di inapplicabilità Sono escluse, in quanto non richiamate dalla norma: - le società cooperative e società di mutua assicurazione; - gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato; - le società consortili; - le società ed enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La disciplina in esame trova, tuttavia, applicazione nei confronti dei soggetti formalmente domiciliati all estero che, pur privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, siano da considerare fiscalmente residenti in Italia per effetto della presunzione di cd. esterovestizione di cui al comma 5-bis dell art.73 del Tuir.

Risultano, altresì, esclusi dalla predetta disciplina, per espressa previsione contenuta nello stesso art. 30 della Legge 724/1994: 1) i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) le società con un numero di soci non inferiore a 50 (100 prima della modifica apportata dalla Legge 244/2007). A queste, ad opera della legge n. 244/2007 sono stante aggiunte: 6-bis) le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità (da verificare anche nel periodo); 6-ter) le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

A queste, ad opera del Provvedimento del direttore delle Entrate protocollo 2008/23681, sono state aggiunte: a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,n.244, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del C.c. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. b) società assoggettate ad una delle procedure indicate nell articolo 101, comma 5, del Tuir ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d imposta precedenti all inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all inizio delle procedure medesime (*). c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-sexiese 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n.575 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazionea enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge9 dicembre 1998 n.431 o a altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti immobili; e) società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'articolo 168 del Tuir. La disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei tre periodi di imposta successivi. (*) sostituita con Provvedimento del direttore delle Entrate protocollo 2012/87956

A queste, ad opera del Provvedimento del direttore delle Entrate protocollo 2012/87956, sono state aggiunte: a) le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; b) le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo. Hanno efficacia a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento.

Come procedere in dichiarazione 2. Fare il test di operatività per vedere se la società è (o non è) di comodo. 3. Se la società è di comodo nell esercizio: a) in presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, presentare interpello alla Dre: - Tempistica dell interpello in relazione alle scadenze fiscali; - Valutare esistenza ragioni per rinviare approvazione del bilancio a 180 giorni (ovvero) b) Mantenere lo status di società non operativa, applicando l Ires e l Irap sul reddito minimo presunto - Compilazione del prospetto nel quadro RF - Determinare il reddito presuntivo ai fini Ires e Irap - Considerare gli effetti in termini di perdite riportabili - Considerare gli effetti in termini di utilizzabilità (e rimborso) del credito Iva

4. Se la società non è di comodo Compilazione del prospetto nel quadro RF NEI CASI (3.b) RISPOSTA NEGATIVA DELLA DRE (3.c) STATUS DI SOCIETA DI COMODO (4) SOCIETA OPERATIVA OCCORRE COMPILAR IL PROSPETTO NEL QUADRO RF NEGLI ALTRI CASI E SUFFICIENTE DARE INDICAZIONE DELLA CAUSA DI ESCLUSIONE / NON APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SOCIETA DI COMODO

Interpello L interpello è disapplicativo ai sensi dell art. 37-bis, co. 8, D.P.R. 600/1973 1) Tempistica versamenti: L istanza va presentata all Ufficio territorialmente competente che ha 30 giorni di tempo per l esame; il parere viene trasmesso alla Dre competente per territorio, la quale accoglie o rigetta entro 90 giorni. 2) In caso di interpello favorevole, la società determina il reddito in base ai dati effettivi e non compila il prospetto (da indicazione nel qaudro RF) 3) In caso di provvedimento di diniego, la società può: - Applicare la normativa sulle società di comodo adeguando il reddito indicato nel quadro RN al minimo che risulta dal rigo RF83 oppure; -Dichiarare comunque il (minor) reddito effettivo e impugnare il successivo accertamento dell Ufficio, riproponendo in sede contenziosa le motivazioni pose a base dell interpello. -In ogni caso deve essere compilato il prospetto.

Richiesta di interpello Circolari Agenzia Indicano quali sono le possibili ipotesi di accoglimento delle istanze per: - holding; - società immobiliari; - società in liquidazione. Posizione dell Agenzia delle Entrate: in mancanza di istanza di disapplicazione il ricorso avverso l accertamento è inammissibile (ribadita con C.M. 3 marzo 2009, n. 7/E) Diniego istanza di disapplicazione: impugnabilità o meno (Cass. sentenza 8663/2011, Ctp di Lecce, sent. 15 aprile 2008, n. 93, Ctr Lombardia n. 170/28/11) C.M. 7/E/2009 sposa la tesi della non impugnabilità

Ma come difendersi? Circolari Agenzia Stando quanto previsto dalla norma, nella difesa dalla disciplina delle società di comodo il contribuente può dare dimostrazione: della non esistenza di finalità elusive della presenza di un soggetto effettivamente operativo (la norma scatta a fronte, per l appunto di presunzione di non operatività) dell impossibilità di operare (la norma parla di «oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi (...)») Dell eventuale non correttezza dell iter amministrativo seguito dall Ufficio.

Ricavi presuntivi Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Art. 30, co. 2, D.L. 724/1994 In base alle regole fiscali di cui all art. 110 del Tuir I beni a deducibilità limitata rilevano per il costo integrale (Circ. 11/E/2007)

Ricavi presuntivi Valorizzazione dei beni e delle immobilizzazioni Costi incrementativi rilevanti Ragguaglio a giorni per detenzione minore di 365 gg Regole di determinazion e del valore di cui all art. 110 del Tuir Doppio ragguaglio per periodo inferiore a 12 mesi Partecipazioni: non rilevano rivalutazioni e svalutazioni da iscrizione Costi pluriennali rilevano al netto degli ammortamenti (Cric. 48/E/2007) Al netto dei contributi in conto impianti se portati a deconto del bene (principio del tempus regit actum Circ.55/E/2002) Disavanzi di fusione irrilevanti Rivalutazioni che hanno rilevanza fiscale: s. L. 342/2000 Rivalutazione ad effetto posticipato: es. D.L. 185/2008

Test di operatività e redditività Alcune regole da ricordare Beni in leasing sempre costo del concedente Beni ammortizzabili costo storico Costi pluriennali valore residuo Beni in corso di costruzione non rilevano Fabbricati ed auto costo storico contabile Questione della «omogeneità» beni proventi Anche beni inferiore ad 516,46

Computo della media triennale Assonime ed Agenzia delle Entrate Se non ci sono tre esercizi si assumono anche in numero minore I periodi esclusi rilevano nella media (Circ. 25/E/2007)

Il modello RS12: Titoli e crediti Inserire a col. 1 la media 2009-2010-2011 di: - Partecipazioni di qualunque tipologia (anche se pex); - Titoli e strumenti finanziari; - Crediti solo se hanno natura finanziaria (compresi i prestiti infruttiferi), sclusi dunque i crediti commerciali, nonché i depositi bancari. Importo rilevante: valore fiscale pari al costo storico. Per le partecipazioni, valore al netto delle svalutazioni se dedotte fiscalmente (Assonime, 46/97) Escluse: azioni proprie, nonché (interpretazione da confermare) partecipazioni solo in nuda proprietà; crediti solo se produttivi di interessi Rs12: Titoli e crediti Inserire a col. 4 il valore dell esercizio 2011 dei beni sopra indicati

RS13: Immobili e altri beni Inserire a col. 1 la media 2009-2010-2011 di immobili (diversi da quelli di seguito indicati) e navi iscritti nelle immobilizzazioni Importo rilevante: valore fiscale pari al costo storico (al lordo di ammortamenti), compresa la quota riferita a terreno non ammortizzabile. Beni in leasing (anche dopo il riscatto): costo della concedente. Esclusioni: immobili in corso di costruzione; immobili in nuda proprietà (R.M. 94/E/2005; interpretazione da confermare) RS13: Immobili e altri beni Inserire a col. 4 il valore dell esercizio 2011 dei beni sopra indicati RS14: Immobili A/10 Valgono i chiarimenti di cui sopra RF15: Immobili abitativi acquistati nel 2009-2010-2011 Valgono i chiarimenti di cui sopra

RS16: Altre immobilizzazioni Inserire a col. 1 la media 2009-2010-2011 di: Immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature) e immateriali. - Immobilizzazioni in corso: vedi commento alla voce immobili - Immobilizzazioni immateriali: assumono rilievo non solo i veri e propri beni immateriali (brevetti, software, diritti di concessione, marchi di fabbrica, ecc.), ma anche gli oneri pluriennali (C.M. 48/E/1997), quali l avviamento (C.M. 137/E/1997), i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo, le spese di pubblicità, sempre che siano state capitalizzate nell attivo del bilancio - Beni a deducibilità limitata o azzerata (es.: autovetture): il costo va assunto per l intero importo (C.M. 11/E/2007) - Oneri pluriennali: l ammontare rilevante è quello risultante dal bilancio (cioè al netto degli importi dedotti in precedenti esercizi). - Beni con contributi in conto impianti: va assunto per come risulta contabilizzato (C.M. 27/E/2007); i contributi che comportano una diminuzione del costo ammortizzabile (direttamente o indirettamente a seconda delle modalità di contabilizzazione), vanno dedotti dall ammontare dei cespiti su cui applicare le percentuali.

RS18 col. 3: ricavi effettivi Indicare l importo medio 2009-2010-2011 delle seguenti voci del Conto economico - A1, A2 (solo se incremento), A3 (solo se incremento), A5, B11 (solo se incremento), C15, C16 I ricavi e i proventi rilevano in base all importo iscritto nel conto economico civilistico secondo criterio di competenza, indipendentemente dalla loro imponibilità fiscale. Ad es., i dividendi andranno presi in considerazione per il loro intero importo (pur se tassati solo in parte ai sensi dell art. 89 Tuir) e anche se non ancora incassati (e dunque ancora non imponibili). Nei ricavi effettivi anche agevolazioni fiscali quali pex, Tremonti-ter e bonus capitalizzazioni RS19: redditi esclusi ed altre agevolazioni Nel calcolo del reddito minimo, da confrontare con l imponibile effettivo, vanno salvaguardati i regimi di tassazione parziale. In tale rigo occorre in particolare indicare la quota esente di plusvalenze pex (91% per soggetti Ires; 60% per società di persone) e la quota esclusa dei dividendi (95% per soggetti Ires; 60% per società di persone)

Rivalutazione, D.L. 185/2008 Immobili diversi da A10 e situati in Comuni con più di 1.000 abitanti 1. Fino al 2012 gli immobili: 6% sul valore non rivalutato 2. A partire dal periodo d imposta 2013 e per i successivi due periodi d imposta: coefficiente agevolato del 4% sul maggior valore divenuto fiscalmente rilevante 3. A partire dal periodo d imposta 2016: 6% sul valore rivalutato

Determinazione del reddito minimo Irap Dal 2007 le norme in materia di società di comodo interessano anche la modalità di determinazione della base imponibile Irap si presume non inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato: delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; degli interessi passivi.

Società di comodo e Irap C.M. 17 marzo 2008, n. 21/E L Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, essendo la disciplina Irap in tema di società di comodo legata ad uno specifico criterio di determinazione dell imponibile, la stessa resta sganciata dai possibili effetti che possono scaturire dalle modifiche apportate al D.Lgs. 446/1997. In pratica, secondo l Agenzia delle Entrate, non sussiste alcun contrasto normativo e, quindi, lo speciale sistema forfetario di determinazione della base imponibile minima ai fini dell Irap prevista per le società di comodo resta confermato, a prescindere dalle risultanze contabili della società.

Calcolo del Reddito minimo: esempio Test di operatività immobili A/10 800.000 (valore medio del triennio); immobili A/2 500.000 (valore medio del triennio); altre immobilizzazioni immateriali (valore medio del triennio) 10.000; ricavi effettivi (valore medio del triennio) 40.000; ricavi presunti 76.500 Calcolo del reddito minimo immobili A/10 1.100.000 (valore 2010); immobili A/2 700.000 (valore 2010); altre immobilizzazione immateriali (valore 2010) 20.000; ricavi effettivi (valore medio del triennio) 40.000; reddito minimo 71.650 (da dichiarare); reddito effettivo 32.000 19/03/2015 Pag 25

Righi RF74-RF83 500.000 800.000 10.000 700.000 900.000 20.000 76.500 40.000 71.650 71.650 19/03/2015 Pag 26

Reddito minimo: agevolazioni fiscali Ai fini dell adeguamento del reddito da dichiarare, la normativa non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. Pertanto, ai fini della determinazione del reddito minimo, dovranno essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo: proventi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d imposta; proventi soggetti a prelievo sostitutivo; reddito esente da Ires anche per plusvalenze ex art. 87, Tuir; dividendi che fruiscono della detassazione ex art. 89, Tuir 19/03/2015

Reddito minimo: agevolazioni fiscali Reddito determinato con applicazione dei coefficienti - reddito escluso ed altre agevolazioni = reddito imponibile minimo La circostanza potrebbe riguardare, ad esempio, un impresa titolare di una quota di partecipazione in una S.r.l. e che ha percepito dividendi per 10.000. In questo caso la quota tassabile è pari al 5%, cioè 500 e quella esclusa da tassazione è pari ad 9.500. Si supponga che il reddito derivante dall applicazione dei coefficienti sia pari ad 18.000 reddito determinato con applicazione dei coefficienti = 18.000 quota di reddito esclusa 9.500 reddito imponibile minimo 8.500 19/03/2015