Fisco & Contabilità La guida pratica contabile



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Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno ormai rilevantissimo della nostra quotidianità. Tuttavia, a causa dello scarso interesse loro riservato negli anni, finiscono spesso per essere gestiti in modo non corretto, senza il giusto rispetto degli adempimenti contabili e fiscali. Con il presente interevento si vuole richiamare l attenzione sul fatto che, mentre tutti gli enti sono tenuti alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, solo quelli che svolgono attività commerciale sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Diversi sono, tuttavia, i regimi contabili che possono essere adottati in quest ultimo caso. Più nello specifico, con riferimento all attività commerciale, gli enti non commerciali potranno adottare: 1. il regime semplificato, 2. il regime forfettario ex art. 145 TUIR, 3. il regime forfettario ex lege n. 398/1991 (ma solo per le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni senza fine di lucro). Premessa Il Codice civile ha dedicato spazio agli enti non commerciali, seppure in misura decisamente più limitata riguardo a quanto destinato agli enti commerciali. Gli articoli di riferimento sono, in tal senso, quelli contenuti nel libro I, titolo II del Codice civile (artt. 11-42). Tale minore attenzione dedicata agli enti non commerciali non può, tuttavia, essere giustificata alla luce della concreta diffusione degli enti stessi: è ormai chiaro, infatti, che si stanno diffondendo moltissimi enti, in risposta all aumento delle esigenze della moderna società. 1

In linea di massima il nostro Codice civile non disciplina ogni forma di collettività organizzata, ma soltanto le associazioni e le fondazioni, distinguendo, inoltre, le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute. A portare chiarezza, è intervenuto il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che, oltre a tentare di fornire una disciplina organica della materia, ha fornito una prima definizione di organizzazioni non profit, sebbene per finalità principalmente fiscali. L obbligo di rendicontazione Con riferimento agli obblighi di contabilità e di rendicontazione in capo agli enti non commerciali, possiamo richiamare un interessante interpretazione di prassi, la R.M. 16.12.2011, n. 126/E, la quale, ribadendo quanto previsto dell'art. 20, D.P.R. 600/73 e della C.M. 12.05.1998, n. 124, ha chiarito che, mentre tutti gli enti sono sempre tenuti alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale, la contabilità fiscale riguarda esclusivamente gli enti che svolgono attività d'impresa. ENTI NON PROFIT OBBLIGO DI RENDICONTO PER TUTTI GLI ENTI NON PROFIT OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITA FISCALE SOLO GLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA D IMPRESA Ma perché il rendiconto è obbligatorio per tutte le tipologie di enti? Ebbene, due possono essere le principali ragioni che in questa sede possiamo richiamare: 1. È insito nella natura stessa di associazione, l obbligo di rendiconto: quest ultimo rappresenta, infatti, l unico strumento in grado di consentire agli associati un controllo sull ente. 2. Il rendiconto è uno strumento essenziale per l Amministrazione Finanziaria, in quanto è fondamentale in sede di controllo, per verificare 2

le modalità operative e la struttura organizzativa dell ente, ed aver chiaro, dunque, quale deve essere il corretto trattamento fiscale. Si ricorda, in ogni caso, che, così come stabilito dall art. 20 del D.P.R. 600/73, indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario, gli enti non commerciali devono redigere, entro 4 mesi dalla fine dell esercizio, un apposito rendiconto, nel caso in cui siano state effettuate nell anno raccolte pubbliche di fondi. Nel rendiconto in oggetto, dovranno risultare, in modo trasparente, le entrate le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, richiamate dall'art. 143, comma 3, lett. a), D.P.R. 917/1986. OPERAZIONI DI RACCOLTA FONDI EFFETTUATE NELL ANNO REDAZIONE DI UN APPOSITO RENDICONTO L obbligo di tenuta delle scritture contabili Per gli enti non commerciali non vige l obbligo di tenuta delle scritture contabili con riferimento all attività istituzionale. Con riferimento, invece, all attività commerciale, sono previsti specifici obblighi di rilevazione dei fatti di gestione. Obbligo alla tenuta delle scritture contabili Attività istituzionale -> Non vige l obbligo di tenuta delle scritture contabili. Attività d impresa -> vige l obbligo di tenuta delle scritture contabili. Così come stabilito anche dall art. 144 D.P.R. 917/1986, comma 2, gli enti non commerciali devono tenere una contabilità separata per le attività commerciali svolte. Tale disposizione è volta proprio a garantire la trasparenza, ed evitare qualsiasi commistione tra attività commerciale ed istituzionale, ma non obbliga l ente a tenere un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni tipologia di attività. 3

È, infatti, sufficiente che sia predisposto un piano dei conti sufficientemente dettagliato, al fine di consentire la distinzione delle diverse movimentazioni relative a ciascuna attività. Più nello specifico, con riferimento all attività commerciale, gli enti non commerciali potranno adottare uno dei seguenti regimi: 1. Regime semplificato, 2. Regime forfettario ex art. 145 TUIR, 3. Regime forfettario ex lege n. 398/1991 (ma solo per le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni senza fine di lucro). Regime ordinario Attività commerciali: regimi alternativi Regime semplificato Regime forfettario ex art. 145 TUIR Regime forfettario ex art. 398/1991 (solo per associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza fine di lucro) Analizziamo, nella tabella che segue, i principali regimi contabili che possono essere adottati dagli enti non profit con riferimento all attività commerciale eventualmente svolta. Regime per la determinazione del reddito Regime ordinario Principali caratteristiche Regime obbligatorio per gli enti che nell esercizio precedente hanno conseguito ricavi superiori ad euro 400.000 (per le prestazioni di servizi) o 700.000 euro (per le altre attività). 4

Chi adotta il regime ordinario dovrà istituire i libri che seguono: - Libro giornale, - Libro inventari, - Libro Iva, - Registro beni ammortizzabili Il reddito d impresa viene determinato secondo gli ordinari metodi, ovvero partendo dai risultati della situazione contabile, apportando le variazioni in aumento e in diminuzione. Regime per gli enti che nell esercizio precedente hanno conseguito ricavi inferiori ad euro 400.000 (per le prestazioni di servizi) o 700.000 euro (per le altre attività). Devono essere tenuti i seguenti libri: Regime semplificato - Libri Iva, integrati con le indicazioni delle rimanenze e del prospetto delle rimanenze. Il reddito viene determinato analiticamente, sommando ai ricavi le rimanenze finali di magazzino e sottraendo i costi Regime per gli enti che possono accedere al regime semplificato Regime forfettario ex art. 145 TUIR Il reddito si determina attraverso l applicazione di specifici coefficienti di redditività ai ricavi commerciali. A) ATTIVITA'DI PRESTAZIONI DI SERVIZI 1) ricavi fino a 15.493,71 2) ricavi da 15.493,72 a 309.874,14 B) ALTRE ATTIVITÀ 1) ricavi fino a 25.822,84 2) ricavi da 25.822,85 a. 516.456.90 5

Gli obblighi contabili sono gli stessi previsti per i soggetti che adottano il regime contabile semplificato. Per gli enti associativi che, nell esercizio precedente, hanno conseguito proventi per un importo non superiore ad euro 250.000. Il reddito è determinato applicando al totale dei proventi conseguiti nell esercizio dell attività commerciale il coefficiente di redditività del 3% (aggiungendo, in ogni caso, l importo delle plusvalenze patrimoniali). Non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma devono, in ogni caso: Regime forfettario, di cui alla L. 398/1991 - emettere il c.d. titolo di accesso per le attività di intrattenimento e di spettacolo (ma senza necessità di utilizzare i misuratori fiscali); - conservare la documentazione relativa ad incassi e pagamenti; - numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto; - annotare, anche in un unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell esercizio dell attività commerciale sull apposito prospetto riepilogativo, entro il giorno 15 del mese successivo; - annotare, entro il termine per la liquidazione trimestrale Iva, l importo complessivo imponibile mensile o 6

trimestrale degli acquisti e importazioni, indicando l Iva detraibile. Procedere dunque alla liquidazione e versamento dell Iva (senza maggiorazione per gli interessi pari all 1%). Le scritture contabili per le ONLUS Come noto, le ONLUS sono enti non commerciali o società cooperative che, in presenza di determinata requisiti statutari, godono di particolari agevolazioni fiscali. Le ONLUS non rappresentano quindi una particolare categoria di ente non commerciale, ma semplicemente una qualifica rilevante ai fini fiscali. Dal punto di vista delle scritture contabili obbligatorie, dobbiamo ricordare come, per le ONLUS, possano essere richiamate due diverse categorie di operazioni: - In relazione all attività complessivamente svolta, è richiesto che siano redatte le scritture contabili cronologiche e sistematiche che rappresentino la operazioni poste in essere nel periodo. Sulla base di tali scritture dovrà essere redatto un rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Dal punto di vista pratico, dunque, sarà necessario tenere il libro giornale e il libro degli inventari. - In relazione alle attività direttamente connesse (considerate, per natura, commerciali), devono essere tenute tutte le scritture obbligatorie richieste per le imprese commerciali, a seconda del regime contabile adottato (semplificato o ordinario). - Riproduzione riservata - 7