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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 25/01/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La ricorrente stipulava un contratto per la fornitura di un corso di inglese della durata di 12 mesi con una società affiliata ad una nota azienda specializzata nel settore (dal settembre 2011 al settembre 2012) al costo di euro 1.800,00, da corrispondere in 15 rate mensili da euro 120,00 ciascuna a partire da ottobre 2011. Per il pagamento del corso la ricorrente stipulava altresì un contratto di finanziamento con l intermediario resistente. Il 17.02.2012 le veniva comunicato tramite email che la società fornitrice era stata posta in liquidazione volontaria e che tutte le attività didattiche sarebbero cessate. Tale email non perveniva all indirizzo della ricorrente che ne riceveva copia soltanto dopo espressa richiesta al personale della sede della società erogatrice del servizio. Pag. 2/8

Il 24.02.2012, alla riunione di tutti i partecipanti al corso, la ricorrente veniva a conoscenza di un ulteriore email nella quale la società fornitrice aveva comunicato la chiusura delle attività didattiche e societarie a partire dal 29.02.2012. Il 3.03.2012 la ricorrente inviava una raccomandata a.r. alla società affiliata con la diffida ad adempiere ed una all intermediario per chiedere la risoluzione del contratto a fronte dell inadempimento del fornitore ai sensi dell art. 125 quinquies TUB. Nel frattempo, il 5.03.2012, la società franchisor le inviava una comunicazione tramite email nella quale la informava di essere al corrente della situazione alla quale avrebbe a breve posto rimedio. Anche in questa occasione la ricorrente non riceveva l email ma ne otteneva successivamente copia dagli altri corsisti. Nel mese di marzo la ricorrente pagava regolarmente la rata del finanziamento, pur non avendo ricevuto alcun servizio. Il 23.03.2012, con raccomandata a.r., la ricorrente comunicava all intermediario che avrebbe interrotto i pagamenti, sempre con riferimento alla tutela prevista dall art. 125 quinquies TUB. Dopo 15 giorni, poiché non erano riprese le attività didattiche, la ricorrente interrompeva il RID relativo al pagamento delle rate del finanziamento. Con lettera del 10.04.2012, ricevuta il 16.04.2012, l intermediario le inviava i bollettini per procedere al pagamento delle rate del finanziamento, poiché il RID era stato interrotto; due giorni dopo la ricorrente riceveva un altra comunicazione da parte dell intermediario con la quale le si chiedeva il motivo per il quale l addebito tramite RID fosse stato negato. Nel frattempo, il 19.03.2012, l intermediario le inviava tramite posta ordinaria la risposta alla richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento, sostenendo che la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 125 quinquies TUB non era stata accettata in quanto l azienda franchisor si sarebbe impegnata a trovare la soluzione nelle successive settimane. Il 10.05.2012 la ricorrente riceveva una telefonata da un operatore di una società di recupero crediti che sollecitava il pagamento delle rate impagate. Pag. 3/8

In base a quanto esposto, la ricorrente ritiene che la risposta inviata dall intermediario sia inadeguata e insufficiente e chiede all Arbitro la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell art. 125 quinquies TUB e la restituzione delle somme già versate, a causa dell inadempimento del fornitore. Secondo la ricostruzione proposta dall intermediario resistente risulterebbe per contro determinante la comunicazione del franchisor che avrebbe confermato l effettiva ripresa dei corsi a partire dal 3.09.2012; tale circostanza dimostrerebbe che non sussiste alcun inadempimento del fornitore ex art. 125 quinquies TUB, né un grave inadempimento ai sensi dell art. 1455 c.c. Eccepisce inoltre che la ricorrente non ha mai costituito in mora la società franchisor, anche perché quest ultima ha sempre garantito l adempimento della prestazione oggetto di contratto. Pertanto la società resistente si oppone alla domanda e chiede al Collegio di rigettare il ricorso. Nella replica alle controdeduzioni la ricorrente pone in evidenza come il franchisor abbia tentato di rimediare ai disagi derivati dall interruzione del corso, riattivando un corso sostitutivo partito solo in data 3.09.2012, e cioè dopo sei mesi dalla interruzione (dal 29.02.2012). Avendo sottoscritto un contratto per un corso di lingua inglese che sarebbe dovuto terminare a settembre 2012, la ricorrente afferma di aver subito molti disagi anche connessi ad impegni lavorativi e trattasi dunque di un inadempimento di non scarsa importanza. La ricorrente precisa poi che il fornitore del servizio è sempre stata la società affiliata, mentre il franchisor sarebbe comparso soltanto nella lettera del 5.03.2012, in ogni caso mai pervenuta alla ricorrente, nella quale si evidenziava che la società fornitrice aveva deciso unilateralmente di sospendere le attività didattiche e che, comunque, gravava su di essa l obbligo di erogare il servizio fino al completamento del corso nei tempi e nei modi pattuiti. Da ciò la ricorrente evince che la società affiliata era il soggetto da costituire in mora e contro il quale sollevare l eccezione di inadempimento contrattuale. Pag. 4/8

Infine, la proposta transattiva dell intermediario, inviata con comunicazione del 4.06.2012, che prevedeva il pagamento di metà della somma del finanziamento prevista inizialmente non è stata accettata perché la ricorrente non si ritiene responsabile per gli eventi verificatisi. Diritto La questione sottoposta alla decisione del Collegio attiene ad un contratto di credito collegato alla fornitura di un servizio (corso di lingua inglese). La sospensione del corso avrebbe determinato un inadempimento di non scarsa importanza idoneo a condurre alla risoluzione del contratto in applicazione dell art. 125-quinquies, comma 1, TUB in base al quale «Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile». Al fine di verificare l applicabilità al caso di specie della norma citata occorre rilevare la sussistenza della costituzione in mora del debitore e, quindi, di un inadempimento qualificabile di non scarsa importanza ai sensi dell art. 1455 c.c. Quanto alla messa in mora, dall esame istruttorio emerge che la ricorrente ha formalmente diffidato ad adempiere il fornitore con raccomandata a.r. del 3.03.2012 (ex art. 1454 c.c.). Al riguardo appare priva di pregio l eccezione della resistente la quale ritiene che la cliente avrebbe dovuto costituire in mora non la società fornitrice (affiliata) che ha sottoscritto il contratto e che percepiva il compenso, bensì la società franchisor, società che invero soltanto dopo la messa in liquidazione volontaria del franchisee e la interruzione dei corsi si è offerta spontaneamente di rimediare proseguendo il corso di lingua inglese (seppure dopo ben sei mesi dalla sua sospensione) nell evidente e comprensibile intento di evitare ulteriori danni reputazionali ad essa cagionati dalla interruzione repentina dell attività da parte dell affiliata. Per quanto concerne l inadempimento del fornitore occorre fare alcune brevi considerazioni. Pag. 5/8

Nella lettera del 22.02.2012, che la ricorrente afferma di aver ricevuto il 24.02.2012 con consegna a mano, la società fornitrice ha comunicato che le attività didattiche sarebbero cessate il 29.02.2012. Invece la società franchisor con lettera del 5.03.2012, di cui la ricorrente è sicuramente venuta a conoscenza il 26.04.2012, in occasione della risposta dell intermediario, afferma che nonostante la responsabilità sia tutta da attribuire alla società fornitrice (anzi specifica che su tale società gravava l obbligo di erogare fino ad esaurimento il servizio che si era impegnata a fornire), si stava adoperando per consentire agli studenti di usufruire di un servizio didattico sostitutivo. Le lezioni sono state interrotte a fine febbraio 2012, come da comunicazione del 22.02.2012. Il corso sostitutivo sarebbe iniziato il 3.09.2012. Considerato che il corso cui la ricorrente aveva aderito, era iniziato nel settembre 2011 e si sarebbe dovuto concludere a settembre 2012 se ne deduce che al momento dell interruzione la ricorrente era presumibilmente vicina al raggiungimento del 50% della frequenza e che la prosecuzione proposta dal franchisor coincideva in realtà con la data inizialmente prevista quale termine del corso medesimo (che avrebbe avuto uno slittamento di sei mesi, senza considerare la mancanza di continuità della didattica dell intero modulo formativo inizialmente programmato). Ciò rende plausibile la doglianza della ricorrente che precisa di essersi trovata ad affrontare numerosi disagi e problemi connessi anche ad altri impegni lavorativi. Pertanto, nel caso in esame, l inadempimento del fornitore può sicuramente dirsi conclamato e stante l intervenuta messa in liquidazione, con ogni probabilità irreversibile, deve in questa sede unicamente valutarsi se tale inadempimento rivesta o meno gli estremi della non scarsa importanza avuto riguardo all interesse della parte non inadempiente cui fa espresso riferimento l art. 1455 c.c. L orientamento prevalente della giurisprudenza insegna che tale valutazione debba essere operata applicando contestualmente sia un parametro soggettivo sia un parametro oggettivo: in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, lo scioglimento dell accordo contrattuale, quando non opera di Pag. 6/8

diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell inadempimento stesso, avuto riguardo all interesse dell altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. 18 febbraio 2008, n. 3954). In particolare, dunque nei casi di inadempimento parziale, bisogna considerare anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto per valutare se l inadempimento verificatosi abbia alterato l equilibrio del sinallagma contrattuale (Cass. 6 marzo 2012, n. 3477). Ebbene, considerando nel suo complesso l oggetto del contratto di vendita stipulato tra il fornitore e l odierna ricorrente sia sotto il profilo della tipologia del servizio oggetto del contratto sia sotto il profilo del suo valore economico, deve concludersi che l adempimento parziale del fornitore rappresenta un minus rispetto all originario oggetto del contratto e non è, comunque, idoneo a far assumere all inadempimento quella scarsa importanza idonea ad impedire la realizzazione dell effetto risolutorio (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1644/2011; Coll. Roma, n. 1850/2012). Ciò comporta che l inadempimento del fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall art. 1455 c.c., determina in capo alla ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, come sancisce la normativa in materia. Orbene nel caso di specie la ricorrente risulta aver usufruito regolarmente di circa la metà del corso e la stessa non adduce motivazioni che potrebbero far Pag. 7/8

ritenere non soddisfatto seppur parzialmente l interesse dedotto nel rapporto contrattuale alla fruizione di un corso di durata annuale. Da ciò discende che, anche in base ad una valutazione equitativa, le rate da corrispondere all intermediario eccedenti l importo di euro 840,00 (pari a 7 rate da euro 120, rispetto alle 15 previste contrattualmente), essendo collegate ad una prestazione non eseguita da parte del fornitore del bene, risultano non dovute per difetto funzionale del sinallagma contrattuale. La relativa istanza di restituzione, seppure parzialmente, merita, dunque, di essere accolta. Il Collegio pertanto accoglie il ricorso e accerta che la ricorrente non è tenuta a versare le residue rate eccedenti l importo complessivo di euro 840,00 (ottocentoquaranta); conseguentemente qualora siano state versate somme eccedenti quella complessivamente dovuta pari all importo suindicato le stesse dovranno essere restituite dall intermediario resistente in favore della ricorrente. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8