INTRODUZIONE GENERALE: IL PERCHE' DI UNA NORMA ANTIRICICLAGGIO E LA FILOSOFIA DELLA STESSA La condotta di riciclaggio viene posta in essere quando un soggetto, diverso da colui il quale ha commesso un delitto non colposo che ha generato denaro, beni o altre utilità, sostituisce o trasferisce tale provento o compie operazioni per ostacolare l identificazione della provenienza illecita del bene. Il reato di riciclaggio presenta, quindi, tre caratteristiche: 1. l esistenza di un reato presupposto, di natura patrimoniale, ad esempio Tizio commette una truffa a danno dello Stato perché percepisce indebitamente l erogazione di somme; 2. il soggetto che ricicla è diverso dal soggetto che ha commesso il delitto: Tizio consegna la somma a Caio; 3. la movimentazione dei proventi illeciti: Caio immette la somma in una società mediante un finanziamento soci; La necessità di emanare normative antiriciclaggio è dovuta al fatto che il riciclaggio di denaro, di provenienza illecita, modifica ed inquina i normali meccanismi di accumulo dei beni e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento danneggiando ed indebolendo l intero apparato produttivo legale il quale si trova ad operare in condizioni impari mentre le organizzazioni criminali traggono ulteriori profitti dalle attività legali finanziate con capitali ripuliti. Cipriano.doc 1 di 6
La criminalità organizzata, infatti, destina soltanto una parte dei propri proventi illeciti in altre attività illegali ed ha la necessità di immetterne la maggior parte dei stessi in canali leciti. Dopo che l attività criminosa è stata compiuta mediante il riciclaggio i capitali c.d. sporchi vengono sottoposti a ripulitura. Il reato del riciclaggio è stato definito un crimine in movimento in quanto il fenomeno della ripulitura del capitale sporco è diventato sempre più complesso e viene realizzato in più fasi soprattutto in quei paesi che hanno introdotto legislazioni antiriciclaggio. Sotto il profilo repressivo, nel nostro ordinamento il reato di riciclaggio è stato introdotto nel 1979 con l art. 648 bis c.p. allo scopo di contrastare principalmente i reati presupposto di rapina aggravata, di estorsione e di sequestro di persona. Con le modifiche successive al 648 bis c.p. e con l introduzione del 648 ter c.p. (che introduce il concetto di reimpiego) si sono aggiunti quali reati presupposto, prima, il traffico di stupefacenti e l associazione mafiosa e, poi, tutti i delitti non colposi e, quindi, anche i delitti tributari. Sotto il profilo preventivo, la comunità internazionale si è mobilitata per intervenire con una normativa volta a contrastare e prevenire il fenomeno del riciclaggio. A tal fine, il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato tre direttive aventi lo scopo di introdurre obblighi di collaborazione Cipriano.doc 2 di 6
attiva da parte di alcuni soggetti operanti nel sistema economico finanziario. Nel corso degli anni, l obiettivo è stato quello di allargare sempre più la platea dei soggetti destinatari degli adempimenti volti a contrastare e prevenire le varie fasi della ripulitura dei proventi illeciti. La prima Direttiva Comunitaria, emanata nel giugno 1991 (Direttiva n. 91/308/CEE) è stata recepita nel nostro ordinamento nello stesso anno (L. n. 197 del 5 luglio), mirava a proteggere il sistema finanziario ed evitare il suo utilizzo a fini del riciclaggio. Gli Enti creditizi e finanziari sono stati obbligati: alla identificazione di quei clienti, che eseguivano operazioni eccedenti un certo ammontare; alla registrazione di tali operazioni in un unico archivio nonché alla segnalazione delle operazioni sospette (operazioni non giustificate dall attività della persona). Successivamente con il D.Lgs. del 25 settembre 1994 n. 374 le disposizioni in tema di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette sono state estese ad attività ritenute esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata (es. recupero crediti, custodia e trasporto valori, commercio cose antiche e preziosi, mediazione immobiliare). Nel Dicembre 2001 si è sentita, però, l esigenza di allargare ulteriormente la platea dei destinatari a seguito della diffusa propensione negli anni dei riciclatori di utilizzare, per riciclare Cipriano.doc 3 di 6
proventi di origine illecita, sistemi alternativi al mercato finanziario e, quindi, è stata emanata la seconda Direttiva Comunitaria (Direttiva n. 2001/97/CE) La seconda direttiva, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004, divenuto operativo nel 2006, estendeva gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette ai professionisti che sono, quindi, divenuti soggetti attivi degli adempimenti antiriciclaggio. L inclusione degli studi professionali è stata prevista a causa delle caratteristiche peculiari delle prestazioni professionali. Con tale normativa il dottore commercialista veniva incluso nell elenco di quei soggetti che la norma identificava quali controllori obbligati e responsabili del rispetto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio, tali obblighi presuppongono la formazione di una cultura antiriciclaggio nell ambito della professione, cultura che doveva essere sviluppata e trasfusa ai collaboratori ed ai dipendenti per diventare, infine, patrimonio dello studio. Successivamente si è giunti alla terza Direttiva Comunitaria che ha introdotto importanti novità (Direttiva n. 2005/60/CE dell Ottobre 2005, poi modificata dalla Direttiva n. 2008/20/CE nel Marzo 2008), che è stata recepita dal nostro ordinamento con due testi normativi: il D.Lgs n. 109 del 22 Giugno 2007 in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo ed il D.Lgs n. 231 del 21 Novembre 2007 in materia di riciclaggio. Cipriano.doc 4 di 6
Il D.lgs n. 231/2007, pur mantenendo lo stesso impianto iniziale di contrasto al riciclaggio, ha introdotto un notevole ampliamento del concetto di riciclaggio ed importanti novità per i professionisti. Ai soli fini dell applicazione delle disposizioni antiriciclaggio di tale normativa, infatti, nella definizione di riciclaggio sono ricomprese le fattispecie criminose del favoreggiamento, della ricettazione, del concorso nel reato e dell associazione per delinquere. Nel D.lgs, inoltre, viene precisato che i destinatari della normativa (professionisti) non devono avere più, come prima, un ruolo passivo di spettatori ma devono assumere una funzione attiva di collaborazione allo scopo di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il 4 novembre 2009, poi, è entrato in vigore a distanza di quasi 2 anni dalla prima versione del decreto, il D.Lgs. n. 151 del 25 Settembre 2009, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 231/2007. Molte sono le modifiche apportate dal legislatore con tale decreto correttivo. Una certa attenzione è stata riservata all Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed in particolar modo ai suoi compiti, ai suoi poteri ed ai rapporti con le altre Autorità. Nuovi adempimenti sono previsti per la figura del c.d. titolare effettivo del rapporto o dell operazione. Cipriano.doc 5 di 6
Novità di rilievo emergono anche per quanto riguarda i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio con chiarimenti circa i soggetti coinvolti in tale normativa quali i revisori contabili ovvero esclusi dalla stessa quali i sindaci. Si è poi modificata la disciplina delle operazioni collegate e di quelle frazionate, nonché, più in generale, la disciplina sull adeguata verifica e sulla registrazione nell archivio della clientela. Cipriano.doc 6 di 6