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REVISIONE DELL ORDINAMENTO PENALE-TRIBUTARIO Indice: Premessa... 1 Le novità recate all ordinamento penale tributario... 2 1. in merito agli aspetti definitori... 2 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti... 2 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici... 3 4. Dichiarazione infedele... 4 5. Omessa dichiarazione... 6 6. Occultamento o distruzione di documenti contabili... 6 7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate... 7

8. Omesso versamento di IVA... 7 9. Indebita compensazione... 8 10. Cause di non punibilità Pagamento del debito tributario... 8 11. Circostanze del reato... 9 12. Confisca... 10 13. Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari... 11

Premessa. In data 7/10/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.233 Supplemento Ordinario n.55 il D.Lgs. 24/9/2015, n.158 recante misure per la revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell art. 8, comma 1, della Legge 11/3/2014, n.23 (cd. Delega fiscale ), in virtù del quale, il Governo è stato delegato a procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, nonché alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo. La revisione del sistema ha inteso, da un lato, articolare meglio i rapporti tra sistema sanzionatorio penale e sistema sanzionatorio amministrativo, regolati come noto dal principio di specialità e, dall altro, ridurre l area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza quella penale ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all attività di controllo. Nelle seguenti tabelle sono commentate le disposizioni contenute nel Titolo I del summenzionato D.Lgs. 24/9/2015, n.158 rubricato Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. Nello specifico, sono state analizzate le modifiche normative, apportate dagli artt. da 1 a 14 del suddetto Decreto al, la cui entrata in vigore dovrebbe essere immediata per le modifiche normative favorevoli per il contribuente, in applicazione del principio del favor rei sancito dall art. 2, secondo e quarto comma, del Codice penale, secondo cui Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l esecuzione e gli effetti penali e Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Diversamente, invece, per le modifiche sfavorevoli per il contribuente, le nuove disposizioni troveranno applicazione con riguardo alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (rectius, a decorrere dal 22/10/2015). 1

Le novità recate all ordinamento penale tributario. 1. in merito agli aspetti definitori. Definizioni Art. 1 (modificate le lett. b, c, f, e aggiunta le g-bis e g-ter) Sono state recate alcune modifiche alle disposizioni definitorie, al fine di fornire chiarimenti in ordine alla valenza dei termini impiegati per definire le condotte criminose, nella duplice ottica di prevenire dubbi interpretativi e di rendere meglio leggibile, grazie all uso di espressioni contratte, la formulazione dei singoli prescritti normativi. b) per elementi attivi o passivi si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell imposta dovuta; c) per dichiarazioni si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d imposta, nei casi previsti dalla legge; f) per imposta evasa si intende la differenza tra l imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; g-bis) per operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall articolo 10 bis della Legge 27 luglio 2000, n.212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti Art. 2 (modificato il primo comma) La modifica recata all art. 2 del D.Lgs. n.74/2000 intende ampliare il novero delle dichiarazioni rilevanti ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante la soppressione del riferimento all annualità delle stesse. In seguito alla predetta modifica, quindi, il reato risulterebbe astrattamente integrabile non solo con riguardo alle dichiarazioni annuali, ma anche con riguardo a qualsiasi ulteriore dichiarazione prevista dalla normativa tributaria. 1 È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell Amministrazione finanziaria. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 3 Con la modifica in commento sono stati estesi i confini applicativi della norma incriminatrice della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Prima delle modifiche normative, la condotta costitutiva del delitto ha avuto un carattere complesso, articolandosi in una sorta di catena fraudolenta composta da tre segmenti distinti: la inveritiera dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie alla base del predetto mendacio e l utilizzazione dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l accertamento. Con la modifica del comma 1, la struttura dell illecito viene semplificata mediante l eliminazione dell elemento della falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, risultando così ampliato il relativo ambito di applicazione. Il delitto si trasforma infatti da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualsiasi soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai 3

fini dell IVA. Fermi restando gli altri elementi, è stata rivista anche la soglia di punibilità con riferimento all ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione che deve essere superiore a 1.500.000 euro (in precedenza 1.000.000 euro), nonché introdotta la soglia rapportata all ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell imposta superiore al cinque per cento dell ammontare dell imposta medesima o comunque a euro trentamila. È stato inoltre chiarito che non rientra tra i mezzi fraudolenti, avuti di mira dalla norma incriminatrice, la mera violazione degli obblighi di fatturazione o di emissione di altri documenti di rilievo probatorio analogo (scontrini fiscali, documenti di trasporto, ecc.) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nei documenti ovvero nelle annotazione di corrispettivi inferiori a quelli reali. 1. Fuori dai casi previsti dall articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l accertamento e ad indurre in errore l Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell imposta, è superiore al cinque per cento dell ammontare dell imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell Amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 4. Dichiarazione infedele. 4

Dichiarazione infedele Art. 4 (modificato il comma 1 e aggiunti i commi 1-bis e 1- ter) È stata recata una significativa modifica della disciplina penalistica della dichiarazione infedele. In particolare, la revisione della disciplina è stata rivolta a un alleggerimento della situazione finora in vigore, in quanto il legislatore delegante ha visto con sfavore il fatto che il fatto incriminato il quale, per un verso prescinde da comportamenti fraudolenti e, per altro verso, rende penalmente rilevanti non solo le omesse o mendaci indicazioni di dati oggettivi, ma anche l effettuazione di valutazioni giuridico-tributarie difformi da quelle corrette comporta la creazione di una sorte di rischio penale a carico del contribuente, non circoscritto alla previsione di un dolo specifico di evasione. In questa prospettiva, è stato previsto che ai fini della configurabilità del reato, non si deve tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini tributari, della violazione dei criteri di determinazione dell esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali. È stato inoltre previsto che non danno luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità. È stata anche modificata la soglia di rilevanza penale: quella relativa all imposta evasa è stata elevata da 50.000 euro a 150.000 euro, mentre quella relativa agli elementi attivi sottratti all imposizione è stata elevata da 2 a 3 milioni di euro. 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila centocinquantamila; b) l ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due tre milioni. 1-bis. Ai fini dell applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante 5

ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). 5. Omessa dichiarazione. Omessa dichiarazione Art. 5 (sostituito il comma 1) Al fine di punire le condotte dei sostituti d imposta che non presentano, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d imposta, è stata introdotta la relativa fattispecie delittuosa che si configura quando l ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro. 1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1 bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d imposta, quando l ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 6. Occultamento o distruzione di documenti contabili. Occultamento o distruzione di documenti contabili È stata innalzata la pena (da un anno e sei mesi a sei anni) per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le 6

Art. 10 scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 7. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Art. 10-bis È stata chiarita la portata dell omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione ed è stata innalzata la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila centocinquantamila euro per ciascun periodo d imposta. 8. Omesso versamento di IVA. Omesso versamento di IVA Art. 10-ter La soglia di punibilità per il delitto di omesso versamento di IVA è stata innalzata a 250.000 euro per ciascun periodo d imposta. 7

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo, l imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d imposta. 9. Indebita compensazione. Indebita compensazione Art. 10-quater (sostituito l intero articolo) È stata riscritta la disciplina prevedendo la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Viene inoltre punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare annuo superiore a 50.000 euro. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 10. Cause di non punibilità Pagamento del debito tributario. Cause di non punibilità Art. 13 (sostituito l intero articolo) È stata introdotta la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione (limitatamente all ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti), qualora i debiti tributari, compresi di interessi e sanzioni, siano stati integralmente pagati prima dell apertura del dibattimento. È stato, quindi, scelto di concedere al 8

contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell Erario prima del processo penale. È stata introdotta anche la non punibilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione nel caso in cui i debiti tributari, comprensivi di interessi e sanzioni, siano stati integralmente pagati per effetto del ravvedimento operoso, ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, purché l interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviati dall Amministrazione finanziaria, ovvero procedimenti penali. 1. I reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell applicabilità dell articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. 11. Circostanze del reato. Circostanze del reato Art. 13-bis (articolo aggiunto) È stato introdotto un nuovo articolo che dispone la diminuzione fino alla metà delle sanzioni, senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario è stato estinto mediante il pagamento integrale prima dell apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie. 9

È stato inoltre disposto che le pene sono aumentate della metà qualora il reato sia commesso dal concorrente nell esercizio dell attività di consulenza fiscale, esercitata da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. 1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all accertamento previste dalle norme tributarie. 2. Per i delitti di cui al presente decreto l applicazione della pena ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell esercizio dell attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale. 12. Confisca. Confisca Art. 12-bis (articolo aggiunto) La modifica in esame ha carattere solo in parte innovativo, limitandosi a fornire una collocazione normativa più adeguata alla disposizione in tema di confisca obbligatoria per i reati tributari, anche nella forma per equivalente, recata dall art. 1, comma 143, della Legge 24/12/2007, n.244. 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. 10

13. Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari. Custodia giudiziale dei beni sequestrati Art. 18-bis (articolo aggiunto) È stato disposto che i beni sequestrati nell ambito di procedimenti penali relativi ai delitti previsti in materia tributaria possono essere affidati dall Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 1. I beni sequestrati nell ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 2. Restano ferme le disposizioni dell articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 11