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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente riferisce la sua dante causa, ora deceduta, era titolare presso l intermediario resistente un conto corrente. Le spese trimestrali del suddetto c.c. ammontavano ad euro 23,05. Dal 07/03/2011 il c.c. non subisce più alcuna movimentazione e presenta un attivo pari ad euro 160,02 circa. All'8/03/2012 il c.c. risulta non movimentato già da un anno e con un saldo creditore inferiore ad euro 258,23. Da questa data, dunque, avrebbe dovuto cessare di generare spese di gestione trattandosi ormai di "Conto non movimentato". Ciò è previsto espressamente nell'art.10 del contratto di c.c. secondo cui "qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le Pag. 2/7

spese di gestione". Tuttavia dal 31/03/2012 vengono inspiegabilmente applicati addebiti trimestrali non dettagliati, pari inizialmente ad euro 47 e successivamente di importo sempre più elevato. Dall'estratto conto del 30/06/2015 risulta che l'ultimo addebito trimestrale è pari ad euro 71,02. A causa di questi continui ed ingiustificati addebiti, che vengono applicati periodicamente dal 31/03/2012, il c.c. presenta ormai un passivo pari ad euro 610,38. La ricorrente ha chiesto l'estinzione del c.c. in oggetto. Tuttavia, nonostante abbia già provveduto a presentare tutta la documentazione necessaria (certificato di morte ed atto notorio) la richiesta non ha avuto seguito. La ricorrente si è rivolta all ufficio reclami, contestando sia gli illegittimi addebiti trimestrali che la mancata estinzione del conto corrente. Il 22/01/2014 l intermediario riscontrava il reclamo con una risposta contraddittoria ed erronea. L intermediario infatti afferma che il base all'art. 10 del contratto di c.c. dal marzo 2012 sono cessati gli addebiti dei canoni e delle spese; gli importi contestati (ovvero gli addebiti trimestrali applicati dal 31 marzo 2012 in poi) sarebbero dovuti alla scopertura nel frattempo venutasi a creare. Tuttavia ciò non trova riscontro nella realtà. Infatti gli addebiti in oggetto vengono applicati quando il c.c. è in attivo e non presenta alcuna scopertura; ed in particolare: il primo addebito contestato, ovvero quello del 31/03/2012 pari ad euro 47, viene effettuato quando il conto presenta un attivo di euro 112,82; il secondo addebito contestato, ovvero quello del 30/06/2012 pari ad euro 46,82, viene applicato quando il conto presenta un attivo di euro 65,82; il terzo addebito contestato, ovvero quello del 30/09/2012 pari ad euro 46,82, viene effettuato quando il conto presenta un attivo di euro 18,82; Il c.c. presenta un passivo solo a seguito dell'addebito del 30/09/2012. Lo scoperto, dunque, è ben successivo al marzo 2012 ed è stato creato da tutti gli addebiti contestati. La ricorrente chiede quindi di accertare che dall'8/03/2012 il c.c. in oggetto non avrebbe dovuto più generare spese di gestione in quanto "conto non movimentato" (ex art. 10 del contratto di conto corrente) e conseguentemente dichiarare nulli gli addebiti applicati dal 31/03/2012, ordinando alla banca resistente la reintegrazione delle somme illegittimamente decurtate; ripristinando sul c.c. un attivo pari ad euro 112,82; chiede altresì di disporre l'estinzione del c.c. Pag. 3/7

L intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. Nel mese di luglio 2014 la banca riceve una lettera datata 16/6/2014 da parte della ricorrente la quale, nel lamentare l'addebito sul conto corrente intestato alla dante causa, formalizza il decesso di quest'ultima allegando il certificato di morte avvenuta circa quattro anni prima, il 30/9/2010. Appreso quindi il decesso della correntista ed in riscontro alla predetta lettera, la banca fa seguito con due lettere, 15/7/2014 e 7/8/2014 con lo scopo di richiede la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio assicurando all'erede ogni assistenza per la chiusura del conto corrente. Il conto corrente in parola risulta movimentato con due prelievi bancomat di 750,00 l'uno rispettivamente in data 2/3/2011 e 7/3/2011, successivamente, quindi, al decesso della titolare e prima ancora che la banca ne venisse a conoscenza. Ciò posto, il conto corrente in parola ha continuato ad essere attivo con il conseguente addebito delle spese previste dalle vigenti condizioni contrattuali, in quanto la banca è venuta a conoscenza del decesso solo in occasione della ricezione della lettera del 16/6/2014. In ossequio poi all'art. 10 del contratto di conto corrente la banca, decorso un anno dall'ultimo movimento e, quindi, dal 31/3/2012, ha addebitato unicamente le competenze di liquidazione, ciò in quanto il rapporto ha continuato ad essere operativo indipendentemente dalla sua utilizzazione e ad essere soggetto, quindi, al periodico addebito dei previsti costi di gestione (minimo spese operazioni, spese estratto conto/documento di sintesi, spese fisse trimestrali di liquidazione), si allega ad esempio l'estratto conto al 31/3/2012. Come poi è possibile verificare dall'intestazione dell'allegato estratto conto, questi sono stati sempre indirizzati al domicilio della ricorrente e, pertanto, quest ultima non può non essere stata costantemente informata circa l'andamento del rapporto stesso. Tutto quanto sopra è stato peraltro già rappresentato alla ricorrente con lettera del 22/1/2015 in risposta a reclamo del 23/12/2014. Se la ricorrente avesse comunicato il decesso della madre e, conseguentemente, aperta la successione per tempo (e non dopo quattro anni) avrebbe potuto estinguere il conto corrente in parola con un saldo creditore; infatti, alla data del decesso (30/9/2010), il conto presentava un saldo creditore di 1.717,17. Anche successivamente ai prelievi bancomat di 750,00 l'uno, il conto corrente in parola presentava un saldo creditore, 180,07: la ricorrente poteva aprire la successione Pag. 4/7

e chiedere l'estinzione del conto almeno in questa circostanza, ha invece atteso ben quattro anni e, alla data del 30/6/2014 il conto medesimo presentava già un saldo dare di 411,69. Ad oggi, il conto corrente presenta un saldo dare di 681,40 e la Banca si dichiara disponibile a congelare il saldo dare alla data del 30/6/2014 e, pertanto, ad estinguere il conto corrente previo versamento, da parte della ricorrente, della suddetta somma di 411,69. Con email del 3.11.2015 parte ricorrente replica alle difese della banca, precisando che non è mai stata contestato il fatto che la Banca non abbia provveduto ad estinguere il c.c. alla morte della dante causa e che questo abbia continuato ad essere attivo fino al marzo 2012. Ciò che è contestato nel ricorso è, invece, la circostanza che il c.c., nonostante dal 8/03/2012 non fosse più movimentato da un anno come previsto dall art 10 del contratto di c.c., abbia continuato a produrre addebiti, i quali hanno generato un saldo passivo. Su questo punto la controdeduzione della banca afferma quanto segue: In ossequio poi all'art. 10 del contratto di conto corrente la Banca, decorso un anno dall'ultimo movimento e, quindi, dal 31/3/2012, ha addebitato unicamente le competenze di liquidazione, ciò in quanto il rapporto ha continuato ad essere operativo indipendentemente dalla sua utilizzazione e ad essere soggetto, quindi, al periodico addebito dei previsti costi di gestione (minimo spese operazioni, spese estratto conto/documento di sintesi spese fisse trimestrali di liquidazione). La resistente chiede quindi di voler respingere la domanda della ricorrente; si dichiara tuttavia disponibile a congelare il saldo passivo alla data del 30/6/2014 (data in cui è venuto a conoscenza del decesso dell intestataria) e, pertanto, ad estinguere il conto corrente previo versamento, da parte della ricorrente, della somma di 411,69. DIRITTO La controversia attiene alla contestazione degli oneri addebitati su un conto corrente inattivo, nelle more dell apertura della successione. La ricorrente contesta la circostanza che, nonostante il c.c. dal 8/03/2012 non fosse più movimentato da un anno, e avesse un saldo inferiore a 258,23, abbia continuato a produrre addebiti, i quali hanno generato un saldo passivo: ai sensi dell art.10 delle condizioni contrattuali il conto corrente non movimentato non avrebbe dovuto produrre né Pag. 5/7

spese di liquidazione né addebiti di gestione. Invece in base agli estratti conto prodotti dalla ricorrente: il 31/03/2012 viene effettuato un addebito pari ad euro 47 quando il conto presenta un attivo di euro 112,82; il 30/06/2012 viene effettuato un addebito pari ad euro 46,82, quando il conto presenta un attivo di euro 65,82; il 30/09/2012 pari ad euro 46,82, viene effettuato un addebito quando il conto presenta un attivo di euro 18,82; il c.c. presenta un passivo solo a seguito dell'addebito del 30/09/2012. L intermediario ha continuato poi ad effettuare addebiti, finché non è venuto a conoscenza del decesso della correntista. Alla data delle controdeduzioni, il conto corrente presentava un saldo passivo di 681,40. L intermediario nelle controdeduzioni dichiara che decorso un anno dall'ultimo movimento e, quindi, dal 31/3/2012, ha addebitato unicamente le competenze di liquidazione, ciò in quanto il rapporto ha continuato ad essere operativo indipendentemente dalla sua utilizzazione e ad essere soggetto, quindi, al periodico addebito dei previsti costi di gestione (minimo spese operazioni, spese estratto conto/documento di sintesi, spese fisse trimestrali di liquidazione) Occorre valutare se tale comportamento dell intermediario sia conforme alle clausole contrattuali. Ed invero, l art. 10 del contratto di c.c. afferma testualmente che la banca cessa di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l estratto conto, fatta salva l applicazione delle disposizioni tributarie tempo per tempo vigenti. Il testo dell articolo è chiaro, ad avviso del Collegio il conto corrente non movimentato non avrebbe dovuto produrre né spese di liquidazione né addebiti di gestione. Dunque, gli addebiti effettuati dalla resistente violano il citato articolo 10. Peraltro, si deve rilevare che l intermediario sul punto ha completamente cambiato versione rispetto a quanto sostenuto nella lettera di risposta al reclamo. In quella occasione aveva affermato che In ossequio all art. 10 del contratto di conto corrente dal marzo 2012 sono cessati gli addebiti dei canoni e delle spese, gli importi da Lei contestati si riferiscono invece alle competenze dovute a causa della scopertura nel frattempo venutasi a creare e perdurata nel tempo. Nel ricorso la ricorrente ha ampiamente dimostrato l erroneità di questa risposta. Preso atto di ciò la banca, piuttosto che ammettere l illegittimità degli addebiti Pag. 6/7

contestati, ha preferito contraddirsi. Infatti, secondo quanto affermato nelle controdeduzioni gli addebiti contestati non sarebbero più dovuti alla scopertura nel frattempo venutasi a creare, ma al periodico addebito dei previsti costi di gestione. Pertanto, considerato che dalla documentazione in atti non risulta siano intervenute altre movimentazioni ad esclusione di quelle disposte di iniziativa della banca per la contabilizzazione di interessi o spese, la richiesta avanzata dal ricorrente di storno delle movimentazioni disposte di iniziativa della banca a partire dall 8 marzo 2012, data alla quale il saldo del conto era sceso al disotto di 258,22 appare a questo Collegio del tutto legittima (Coll. Roma, dec. n. 4634/2013). Il ricorso è dunque fondato e deve disporsi che l intermediario provveda a rideterminare il saldo del conto corrente stornando le spese contabilizzate a decorrere dall 8 marzo 2012. Quanto alla chiusura del conto corrente in questa sede la domanda non può trovare accoglimento in quanto non è possibile verificare la sussistenza dei relativi presupposti all esito della intervenuta successione ereditaria. Sarà cura dell intermediario dare corso tempestivamente alla richiesta della ricorrente una volta effettuate le necessarie verifiche documentali. P.Q.M. Il Collegio in accoglimento del ricorso dispone che l intermediario provveda a rideterminare il saldo del conto corrente stornando le spese contabilizzate a decorrere dall 8 marzo 2012. Rigetta nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7