Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 11 LA CORTE COSTITUZIONALE M. LI VOLTI 2014
INDICE DEGLI ARGOMENTI 1) Le funzioni 2) La struttura 3) In composizione allargata 4) L attività 6) Modelli di controllo costituzionale 7) Il modello italiano 8) Il giudizio di costituzionalità e le sentenze 9) Il conflitto di attribuzioni 10) Prerogative ed immunuità m. li volti 2014
Costituzione Titolo VI - Garanzie costituzionali Sezione I - La Corte costituzionale
Art. 134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
M. Li Volti 2014 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE ART. 135 Cost
Corte costituzionale in composizione allargata (art. 134 u.comma Cost), Giudizio di accusa del PDR (previa messa in stato di accusa dal Parlamento in s.c art.90) Quorum strutturale 21 (i giudici aggregati devono essere in maggioranza assoluz ione 31 giudici (15+16) Sentenza Conda nna Destituzione di didiritto Quorum funzionale: Maggioranza dei votanti In caso di parità: prevale la tesi più favorevole all accusato
Attivita In via incidentale ordina nza Giudice a quo, Stato rigetto In via diretta accogli m Giudizio di legittimità cost. La Corte Cost. esercita Conflitto di attribuzion i Regione Organi costituzional i Stato - Regione Regione- Stato Legittimità del referendum Sentenza di ammissibilità inammissibilit à Stato di accusa del PDR Compos izione allargata assolu zione Condanna Destituzione didiritto
M. Li Volti 2014 Modelli di CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA ACCENTRATO DIFFUSO PRINCIPALE INCIDENTALE MODELLO ITALIANO ERGA OMNES ES: individuale: Recurso de amparo in Spagna; da parte del giudice stesso: es.usa, VII disp. Tranist. Cost. ital. MOD. AUSTRIA INTER PARTES
M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità nella nostra Costituzione a) ACCENTRATO l organo competente a dichiarare l incostituzionalità di una legge è soltanto la Corte costituzionale; b) SUCCESSIVO il controllo riguarda leggi vigenti, e quindi non si configura come fase interna al procedimento di formazione della legge; c) GENERALE DI ANNULLAMENTO ad effetti generali di annullamento.
M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità d) (generalmente) INCIDENTALE (O INDIRETTO) la questione deve essere sollevata da un giudice nel corso di un giudizio e) (eccezionalmente) DIRETTO l accesso alla tutela costituzionale è rimesso, in via di azione, alla iniziativa di due soli soggetti processuali: lo Stato Art. 127 Regione Regione per eccesso di competenza per lesione della sfera di competenza
M. Li Volti 2014 Il Giudizio di costituzionalità f) (generalmente) SUCCESSIVO g) (eccezionalmente) PREVENTIVO (modello francese c.d. puro) art. 123 cost.- facoltativo del Governo sulle leggi di approvazione/modifica statuti regionali entro 60 gg dalla pubblicazione nel Bur (pubblicità notiziale)
Il disegno di legge costituzionale sulla riforma del titolo II della Costituzione, approvato in prima lettura dal senato l'8 agosto u.s., a modifica degli artt. 71 e 134 della Cost., ha introdotto una fase preventiva di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale, su iniziativa di una parte del Parlamento (su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera), eccezionalmente per le sole leggi che disciplinano l elezione delle Camere, prima della loro promulgazione. La ragione della proposta di riforma è chiaramente giustificata dall'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 che ha dichiarato illegittime parti significative delle modifiche alla legislazione elettorale introdotte dalla legge n.270 del 2005, lasciando inevitabili coni d'ombra sulla disciplina di una materia particolarmente delicata.
OGGETTO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - Leggi e atti con forza di legge - dello Stato e delle Regioni - Leggi Costituzionali - Norme interposte FONTI - ATTO Esclusi: atti di normazione secondaria (GA) Consuetudini (GO) Fonti del diritto comunitario (CG)
Giudizio di costituzionalità in via incidentale legge 87/53) Iniziativa GIUDICE A QUO (Go, Ga, Giudici speciali) Rimessione alla Corte Costituzionale Pubblicazione del quesito in gu 20 gg Costituzione di: parti, Pdc o Pdc reg. Se rilevante e non manifestament e infondata in relazione al giudizio Udienza pubblica o camera di consiglio Il Giudizio a quo si sospende decisione
La decisione della Corte costituzionale Ordinanza Manifesta infondatezza/inmmissibilità della questione in forma sintetica La questione può essere riproposta Sentenza Accoglimento La Corte dichiara l illegittimità costituzionale della legge Rigetto La Corte rigetta la questione di cosituzionalità perché manifestamente inamissibile/infonadata
I vizi sindacabili di legittimità costituzionale Vizi formali Vizi sostanziali Vizio di irragionevolezza della legge Limite generale di giudizio della Corte costituzionale: art. 28 L. 87/53:» Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.»
Tipi di sentenze di rigetto Sentenze di rigetto (vedi slide precedente) Sentenze interpretative di rigetto: si esclude la incostituzionalità della disposizione aderendo ad una certa interpretazione (la norma vive): non esclude la riproposizione della questione da parte dello stesso Giudice a quo sotto altro profilo. Sostitutive: la Corte dichiara incostituzionale la norma «nella parte in cui dispone che..., anziché...»
Tipi di sentenze di accoglimento Accoglimento totale: viene caducata l intera norma oggetto di censura Accoglimento parziale: l incostituzionalità è limitata ad alcune parti della disposizione. interpretative di accoglimento si dichiara l incostituzionalità di una certa interpretazione della norma (la norma vive) additive: incostituzionale la norma «nella parte in cui non prevede» un determinato contenuto normativo che invece, per Costituzione, avrebbe dovuto incorporare. Additive di principio: la Corte costituzionale detta il principio che Giudice e legislatore dovranno rendere concretamente operativo
Gli effetti delle pronunce costituzionali 136, primo comma, Cost., «quando la Corte dichiara l illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» Restano salvi gli effetti consolidati (prescrizione, giudicato decadenza ) Solo nel caso di una sentenza della Corte costituzionale che comporti una sostanziale abolitio criminis può essere travolto, in favore del condannato, anche il giudicato penale di condanna.
M. Li Volti 2014 Il sito istituzionale «.cortecostituzionale.it» Si tratta di una banca dati pubblica, che contiene i testi delle sentenze della Corte costituzionale gratuitamente accessibile a tutti sul sito: www.cortecostituzionale.it
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA POTERI DELLO STATO STATO - REGIONI REGIONI- REGIONI CSM CORTE DEI CONTI GIUDICI PDR CORTE COST. Il giudizio ha ad oggetto l accertamento delle competenze stabilite dalla Costituzione e si conclude con sentenza dichiarativa della competenza ed eventuale annullamento dell atto
M. Li Volti 2014 IMMUNITA I giudici della Corte Costituzionale godono, per effetto dell art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, dell immunità analoga a quella dei parlamentari, con esclusione della rerogativa di cui all art. 68 comma 3 Cost. L autorizzazione a procedere è data dalla medesima Corte.