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GUARDIA DI FINANZA Scuola Ispettori e Sovrintendenti 7^ cp Diritto penale e processuale tributario Lezione: N. 1 del 06/05/2010 Moduli: 1-2-3-4/60 Docente: Avv. Salvatore Taverna Tutor revisore: Ten. Stefania Quarta Allievi incaricati: Finn.AA.MM. Maccari Elisa Laudani Laura Concetta Macchiarulo Francesco Luisi Angelo Negro Luca Argomenti trattati: Principi generali sull illecito tributario e penale Principi di collaborazione e buona fede Le frodi carosello PRINCIPI GENERALI SULL ILLECITO TRIBUTARIO E PENALE Dobbiamo innanzitutto chiederci perché esiste la materia del diritto penale tributario, cioè perché e se è giusto che lo Stato imponga dei tributi e ponga in essere delle misure repressive nei confronti di coloro i quali non adempiano tali obblighi. Nel nostro ordinamento questo sistema si è affermato soprattutto per motivi ideologici, cioè per l azione dei sindacati e successivamente anche per la partecipazione dell Italia all UE e di conseguenza per la sottoscrizione della convenzione di Bruxelles del 1995, con la quale ci si impegna a punire penalmente l evasione fiscale oltre la soglia dei 50000 euro. In Italia già il d.l. 429/1982, convertito nella l. 516/1982, dispone delle sanzioni penali per la repressione dell evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La nostra Costituzione giustifica implicitamente tale scelta del legislatore all articolo 2 nella parte in cui richiede l adempimento dei doveri 1

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ; infatti fino al 1968 in materia tributaria vigeva il principio del solve et repete. Il d.lsg. 74/2000 all art. 1 lettera f dà la definizione di imposta evasa ai fini fiscali con la quale s intende la differenza tra imposta effettivamente dovuta e quella indicata dalla dichiarazione. Possiamo dedurre dall art. 53 della Cost. che l imposta effettivamente dovuta sia proprio dovuta in ragione della capacità contributiva di ciascuno. Il concetto d imposta evasa diversa a seconda che ci troviamo in ambito penale o in ambito amministrativo in ragione del sistema del doppio binario vigente in materia tributaria. Per quanto concerne l attuazione di sanzioni tributarie l amministrazione finanziaria gode di alcuni poteri che sono coercitivi d indagine e di ricostruzione della capacità contributiva sulla base di presunzioni ( conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto). Queste ultime consentono al contribuente di dimostrare il contrario di quello che afferma l amministrazione e creano quindi un inversione dell onere della prova. In base all art. 23 della Costituzione i poteri dell Amministrazione finanziaria sono legittimi solo se previsti dalla legge e con l art. 24 è prevista la tutela del diritto alla difesa. Ciò implica che tutte le fonti di grado inferiore alla legge possono subire delle valutazioni di conformità alla legge stessa. PRINCIPI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE La norma principale è quella stabilita dall art. 10 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) che parla della tutela dell affidamento e della buona fede e afferma che i rapporti tra contribuente e amministrazione 2

finanziaria sono collegati al principio della collaborazione e della buona fede. Per collaborazione si intende da parte del contribuente un comportamento che tenda a non ostacolare l attività dell amministrazione e vicendevolmente da parte dell amministrazione finanziaria un atteggiamento di lealtà sulla conoscenza di fonti normative e delle informazioni fornite. La buona fede si realizza nel considerare corrispondente realtà ciò che viene affermato dalla controparte. Nel nostro ordinamento non esiste un obbligo sanzionato di dire la verità per l indagato o l imputato nel procedimento penale. In realtà però ci stiamo avvicinando sempre di più nella prassi al modello anglosassone in cui si viene puniti per il semplice fatto di avere dichiarato il falso, senza però arrivare a metodi come la tortura che, storicamente, è nata per estorcere confessioni sulla consapevolezza. Giuridicamente si sta sempre più affermando l istituto dell abuso del diritto di derivazione comunitaria. Il contribuente ha il diritto di organizzare la propria attività d impresa e i propri strumenti con il fine di organizzare il risultato economico più vantaggioso. Con abuso di diritto si indica un limite all esercizio del diritto soggettivo, che altrimenti sarebbe potenzialmente illimitato. Si ha un abuso quando il soggetto titolare del diritto soggettivo lo esercita in maniera anormale LE FRODI CAROSELLO La frode carosello è un classico esempio di frode Iva. Consiste nel coinvolgimento di più soggetti in un'operazione commerciale che può interessare diversi Paesi posti all'interno del territorio comunitario. Come è noto, a mente dell art. 1 del D.P.R. 633/72, l IVA si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato 3

nell esercizio di impresa o nell esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Per facilitare gli scambi tra Paesi UE dal 01/01/1993 è in vigore la disciplina degli acquisti intracomunitari che ha come scopo quello di accompagnare l eliminazione delle frontiere tra Paesi membri con l introduzione della tassazione IVA nello Stato membro d origine, ma che a causa delle diverse aliquote applicate dai Paesi membri, si sostanzia in un regime transitorio di tassazione nello Stato membro di destinazione, sopprimendo comunque le barriere doganali in ambito comunitario. Le norme europee sull IVA stabiliscono che nelle cessioni intracomunitarie il venditore emette la sua fattura senza applicare l imposta, cioè l operazione non è imponibile. L acquirente invece, deve integrare manualmente la fattura calcolando e applicando l imposta e registrandone l importo sia a credito che a debito: l operazione quindi è neutrale per lui, ma il bene acquistato è comunque ivato, quindi potrà circolare senza particolari complicazioni nei successivi passaggi commerciali. Nella frode carosello si ha il coinvolgimento di più soggetti in un operazione commerciale che può interessare diversi Paesi posti all interno del territorio comunitario. Essa consiste nell effettuazione di un acquisto intracomunitario non imponibile IVA da parte di un soggetto interposto che a sua volta acquista beni per la rivendita ad un soggetto terzo imponibile IVA e ad un valore pari al prezzo di acquisto. L obiettivo della società filtro è quello di occultare la connessione tra il soggetto terzo e l effettivo destinatario della merce. Non viene versata l IVA dovuta e il soggetto terzo cessa la sua attività e scompare rapidamente. Rimane la possibilità di fruire del credito IVA e di rivendere la merce acquistata a prezzi competitivi. L ultimo acquirente consegue l effetto di avere titolo a portare in detrazione l IVA addebitatagli dalla società filtro cedente mentre l operatore fittizio è in posizione di debito verso l Erario. 4

In caso di controlli fiscali eseguiti nei confronti dell ultimo cessionario basati sulla documentazione di acquisto dei beni, si manifesteranno rapporti commerciali intrattenuti con un altro soggetto passivo in regola con la normativa IVA, mentre resterà del tutto nascosta l altra società che, se individuata, farebbe invece emergere le irregolarità. La legge Finanziaria 2008 con l art. 1 comma 143 ha esteso il sequestro conservativo e la confisca per l equivalente anche ai reati tributari nel settore dell IVA. Prendiamo ad esempio un caso di frode carosello di carattere intracomunitario: la società A effettua una cessione di beni intracomunitaria ad una società B, che è localizzata in un altro Stato ed è un società fittizia, nel senso che è sostanzialmente una mera testa di legno, priva di qualsiasi solvibilità. La società B, acquirente intracomunitario, integra la fattura proveniente dal cedente e liquida l imposta dovuta, senza necessità,tuttavia, di effettuare alcun versamento all Erario, dal momento che la contestuale detrazione dell IVA neutralizza l imposta a debito e l obbligo del relativo versamento. Successivamente B effettua una cessione interna ad un terzo soggetto passivo C, incassa l IVA addebitata in rivalsa a C, ma C, prima di scomparire, non versa all Erario l IVA sugli acquisti effettuati presso B (eventualmente con diritto al rimborso) e successivamente può effettuare (o solo simulare) un altra cessione intracomunitaria, non imponibile, alla prima società A. Quest ultima può, a sua volta, porre in essere una nuova cessione intracomunitaria a B e così il ciclo della frode si ripete. 5