Gassificazione delle biomasse in agricoltura Le autorizzazioni ambientali per gli impianti di gassificazione aziendali Ing. Giuseppe Galloni Settore Ambiente della Provincia di Cremona Sala Ricerca & Sviluppo 10 febbraio 2007
Problemi aperti La rapida crescita d interesse per l energia rinnovabile di origine agricola ha messo in luce le insufficienze delle vigenti normative che regolamentano la materia, ragion per cui le autorità competenti si trovano spesso in difficoltà nel rilasciare i permessi per la realizzazione e la gestione degli impianti. Anche la scienza giuridica stenta ad indicare percorsi normativi chiari e univoci, non esistendo una disciplina specifica che regoli il trasporto, il trattamento delle biomasse agricole e la loro destinazione finale. La recente emanazione del cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06) non è servita a fare chiarezza e a colmare le numerose lacune. Se si considera poi il fatto che una commissione interministeriale sta lavorando per predisporne i decreti correttivi, a così pochi mesi dalla sua approvazione, ci rendiamo conto anche dell incertezza che frena il decollo di iniziative che pure hanno superato da tempo il vaglio della fattibilità tecnico-economica.
Com ècambiatoilpanorama Parte Prima - Disposizioni comuni Parte Seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione ambientale integrata (I.P.P.C.) Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti Parte Quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in Parte Sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
I punti focali Incremento quota dei Certificati Verdi Disposizioni specifiche per valorizzare -impiantia biomasse/gas - impianti fotovoltaici -centraliibride - alcune tipologie di rifiuti Garanzia d origine dell elettricità prodotta da fonti rinnovabili Razionalizzazione e semplificazione procedure autorizzative Partecipazione al mercato elettrico Collegamento impianto alla rete
L autorizzazione unica D.lgs. 387/2003 (art. 12) La disciplina che regolamenta l autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili è recente. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come pure le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico. La Regione Lombardia ha delegato queste competenze alle Province con la Legge Regionale 26/2003. L iter procedurale prevede una CONFERENZA DI SERVIZI, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni individuate come competenti al rilascio di atti di consenso comunque denominati preliminari alla costruzione e l esercizio degli impianti. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 180 giorni.
L autorizzazione unica All interno di questa autorizzazione unica confluiranno tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all esercizio degli impianti, fra le quali si ricordano: - il permesso di costruire - l autorizzazione alle emissioni - l autorizzazione al trattamento dei rifiuti - l autorizzazione agli scarichi - la valutazione di incidenza - l autorizzazione paesaggistica - l autorizzazione alla posa della linea elettrica di pertinenza - il parere igienico sanitario preventivo - il parere antincendio - il nulla osta idrogeologico, sismico (art. 12 c. 5) All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applica la procedura unica.
Caso semplificato di un azienda agricola Supponiamo il caso di un imprenditore agricolo che intenda costruire ed esercire un impianto di gassifcazione di biomasse utilizzando strutture (trincee, platee, capannoni ) già presenti in azienda oppure realizzandone di nuove ma tali da non dover ottenere un permesso a costruire (DIA). Vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere l impianto per non essere sottoposto a autorizzazione unica ex D.lgs. 387/03. L esempio ben si adatta all unico impianto di gassificazione che è attualmente in fase di messa a punto in provincia di Cremona.
Biomasse combustibili D.lgs. 152/06 allegato X alla Parte V a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni agroforestali e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulatí e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego; e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste perla commercializzazione e l'impiego.
Deroghe D.lgs. 152/06 art. 269 c. 4 Non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Tuttavia è necessario garantire delle prestazioni ambientali minime del motore, nella fattispecie: Polveri 130 mg/nmc (O2 5%) NOx CO 500 mg/nmc 650 mg/nmc In questi casi è sufficiente solo una comunicazione alla Provincia e al Sindaco del comune interessato.
Contenuti della comunicazione 1. dati del richiedente 2. scheda sulle caratteristiche tecniche del motore e dell alternatore del gruppo elettrogeno, comprensiva di dati inerenti la produzione energetica 3. breve relazione su caratteristiche e condizioni di utilizzo del combustibile 4. dichiarazione del costruttore attestante che il gruppo elettrogeno è ottimizzato per funzionare con quel combustibile nel rispetto dei limiti minimi di emissione di cui alla slide precedete. Restano da ottenere il nulla osta all esercizio dal Comune, l allacciamento alla rete di distribuzione e il riconoscimento U.T.F. di officina elettrica.
Quali riutilizzi? Art. 185 c. 1 del D.Lgs. 152/06: sono escluse (anche se in maniera un po confusa) dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti gli scarti dell attività agricola costituiti da sostanze naturali non pericolose riutilizzabili nelle normali pratiche agricole. Art. 1 c. 369 della Legge Finanziaria 2007: la produzione e la cessione di energia rinnovabile di origine agroforestale, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse a quella agricola purché si utilizzino produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo. Le ceneri di risulta possono essere riutilizzate in campo qualora abbiano delle caratteristiche agronomiche compatibili con la fertilità dei suoli. Un possibile riferimento normativo sono i Codici di Buona Pratica Agricola (D.M. 86 del 19 aprile 1999 + quelli regionali). Situazioni diverse dalla precedente vanno valutate caso per caso nell ambito della normativa in materia di rifiuti.
Grazie per l attenzione!