OSSERVAZIONE: n. 01 RICHIEDENTE: Bellini Cesare, Bellini Costante, Gavezzoli Maria, Bellini Giordano PROTOCOLLO: n. 0865 DATA: 4 febbraio 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: foglio 4, mappale 17 OGGETTO: considerato che nel vecchio PRG la zona oggetto di osservazione era individuata come Area agricola produttiva, mentre nel nuovo PGT è classificata come Ambiti agricoli di elevato valore paesistico e testimoniale, nella quale sono vietate nuove edificazioni, ma è possibile l ampliamento di strutture esistenti fino ad una percentuale massima del 10%, chiede la possibilità di modifica di tale percentuale portandola dal 10% al 15% in modo da poter realizzare un nuovo capannone avente indicativamente dimensioni di ml 120,50x14,50 per una slp di 1.727,25 mq ed altezza di gronda pari a 7.00 ml, oltre ad un portico indicativamente dimensioni pari a 15,00x10,00 ml e altezza di gronda pari a ml 7.00.di collegamento con la stalla esistente. L osservazione è finalizzata a realizzare una nuova struttura di servizio all azienda agricola di proprietà in sostituzione degli immobili disponibili nella cascina Castello in stato di fatiscenza tale da non poter garantire l incolumità sia dei mezzi che delle persone che ne usufruiscono. CONTRODEDUZIONE: il comma 6 dell art. 4.14 delle N.T.A. recita: Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione con ricostruzione. Sono ammessi interventi di ampliamento (senza sopralzo) una tantum del 10% dei manufatti esistenti a destinazione agricola esclusivamente: - per dimostrate esigenze di carattere produttivo; - per esigenze legate al benessere animale; - (nel caso di residenza dell imprenditore agricolo) per interventi di adeguamento igienico sanitario. Tale facoltà di ampliamento è consentita esclusivamente qualora sia dimostrata ed accertata l impossibilità di assolvere alle necessità intervenendo su eventuali manufatti esistenti dismessi. Tale norma è riferita ai manufatti ubicati all interno degli Ambiti agricoli di elevato valore paesistico e testimoniale, mentre si rileva che l osservazione è riferita anche a manufatti interni al limitrofo Nucleo di Antica Formazione. Pertanto, le motivazioni stesse addotte per l aumento della possibilità di ampliamento dal 10% al 15% ( Attualmente tali immobili si trovano in uno stato di fatiscenza e di degrado tali da non poter garantire la loro stabilità strutturale (che oltretutto sono in continua fase peggiorativa), mettendo
così a rischio l incolumità sia dei mezzi che delle persone che ne usufruiscono ) non possono essere prese in considerazione per valutare una variazione della citata norma di piano, riferita peraltro a diversa zona urbanistica rispetto a quella ove gli stessi sono in parte ubicati. Si rileva altresì la vicinanza dell ipotizzato nuovo manufatto agricolo alla chiesetta della Formica, con le evidenti implicazioni di carattere paesistico che ne potrebbero scaturire. Per tali motivazioni si ritiene adeguata la norma del PGT anche ai fini dei possibili interventi di adeguamento aziendale. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella controdeduzione; IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI DISCUSSIONE, MODIFICA LA CONTRODEDUZIONE NELLA SEGUENTE FORMULAZIONE: CONTRODEDUZIONE: il comma 6 dell art. 4.14 delle N.T.A. recita: Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione con ricostruzione. Sono ammessi interventi di ampliamento (senza sopralzo) una tantum del 10% dei manufatti esistenti a destinazione agricola esclusivamente: - per dimostrate esigenze di carattere produttivo; - per esigenze legate al benessere animale; - (nel caso di residenza dell imprenditore agricolo) per interventi di adeguamento igienico sanitario. Tale facoltà di ampliamento è consentita esclusivamente qualora sia dimostrata ed accertata l impossibilità di assolvere alle necessità intervenendo su eventuali manufatti esistenti dismessi. Tale norma è riferita ai manufatti ubicati all interno degli Ambiti agricoli di elevato valore paesistico e testimoniale, mentre si rileva che l osservazione è riferita anche a manufatti interni al limitrofo Nucleo di Antica Formazione. Pertanto, le motivazioni stesse addotte per l aumento della possibilità di ampliamento dal 10% al 15% ( Attualmente tali immobili si trovano in uno stato di fatiscenza e di degrado tali da non poter garantire la loro stabilità strutturale (che oltretutto sono in continua fase peggiorativa), mettendo così a rischio l incolumità sia dei mezzi che delle persone che ne usufruiscono ) non possono essere prese in considerazione per valutare una variazione della citata norma di piano, riferita peraltro a diversa zona urbanistica rispetto a quella ove gli stessi sono in parte ubicati. Si rileva altresì la vicinanza dell ipotizzato nuovo manufatto agricolo alla chiesetta della Formica, con le evidenti implicazioni di carattere paesistico che ne potrebbero scaturire. Pur condividendo quanto sopra, si propone il parziale accoglimento dell osservazione, nel senso di consentire l ampliamento fino al 15% per i soli immobili oggetto dell osservazione indicati all interno degli ambiti agricoli di elevato valore paesistico e testimoniale, a condizione che tale ampliamento sia concentrato nelle zone a ovest degli edifici esistenti.
OSSERVAZIONE: n. 02 RICHIEDENTE: Bellini Costante, Gavezzoli Maria PROTOCOLLO: n. 1308 DATA: 22 febbraio 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: mappale 101 OGGETTO: considerato che i proprietari del lotto oggetto di osservazione, nel 1995 firmavano con il comune di Azzano Mella una Convenzione (registrata a Brescia il 07/04/1995 al n 2776 e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia il 14/04/1995 al n 10261) per l autorizzazione del progetto di lottizzazione interessante le aree di proprietà; considerato inoltre che nel vecchio PRG l area era inserita nel piano di lottizzazione della zona C2 Edilizia residenziale di espansione in atto e che i proprietari realizzarono tutte le opere di urbanizzazione previste nel sopraccitato progetto, mentre nel nuovo PGT è classificata come Ambito agricolo di elevato valore paesistico e testimoniale, chiede di riassegnare all area la destinazione residenziale allo scopo di realizzare una casa di civile abitazione per i proprietari, conduttori dell azienda agricola posta nelle immediate vicinanze ed attualmente in affitto nella vicina cascina Castello. CONTRODEDUZIONE: preso atto dei contenuti dell osservazione e del fatto che le aree in oggetto sono state oggetto di specifica convenzione urbanistica e che le previste opere di urbanizzazione sono state realizzate, si ritiene l osservazione accoglibile attribuendo alle aree di proprietà la destinazione urbanistica Ambiti a destinazione prevalentemente residenziale di contenimento allo stato di fatto e verde urbano di salvaguardia, in conformità con le aree limitrofe. Tenuto altresì conto che per tali ambiti non vi è possibilità di nuova edificazione, si prevede l individuazione di apposito perimetro che individui un comparto soggetto a normativa particolareggiata ove ammettere l edificazione di una slp residenziale pari a 400 mq, attraverso permesso di costruire, per un altezza massima pari a 7,5 m. Si prevede altresì che l intervento sia soggetto a parere obbligatorio e vincolante della commissione per il paesaggio. Per gli altri parametri urbanistici si rimanda ai contenuti dell art. 4.10 delle N.T.A. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione.
OSSERVAZIONE: n. 03 RICHIEDENTE: Autostrade Centro Padane spa PROTOCOLLO: n. 1443 DATA: 28 febbraio 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: OGGETTO: chiede, a seguito dell ultimazione delle attività di costruzione del Raccordo Ospitaletto - Montichiari e la conseguente apertura al traffico, di aggiornare il tracciato e le relative fasce di rispetto ai sensi degli Art. 16, 17 e 18 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n 285 e degli Art. 26,27 e 28 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada. non necessaria. CONTRODEDUZIONE: trattandosi dell adeguamento degli elaborati di PGT alla reale situazione esistente, si propone l accoglimento dell osservazione. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione.
OSSERVAZIONE: n. 04 RICHIEDENTE: Federici Susanna, in qualità di legale rappresentante della ditta Kimar S.r.l. PROTOCOLLO: n. 1661 DATA: 12 marzo 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: foglio 6, mappale 22 OGGETTO: essendo in corso uno studio per ampliare l immobile attraverso un sopralzo, assunto che le NTA del PGT considerano come superficie coperta gli sbalzi superiori a 1,50 m e che nell immobile sono presenti sbalzi di 2,00 m, il che porterebbe a superare l RC ammesso, chiede che lo stesso venga aumentato per la zona Ambiti produttivi Consolidati ; in subordine, chiede che la possibilità di aumento di RC sia concessa solamente per l immobile oggetto di osservazione. CONTRODEDUZIONE: considerate le esigenze specifiche esplicitate nell osservazione e tenuto conto che le stesse sono finalizzate ad esigenze di adeguamento aziendale, si ritiene accoglibile l osservazione attraverso l individuazione di un comparto soggetto a normativa particolareggiata ove ammettere, nel rispetto degli altri parametri individuati dal PGT, in superficie coperta in aggiunta all esistente pari a 200 mq realizzabili attraverso permesso di costruire. Si prescrive il parere obbligatorio e vincolante della commissione per il paesaggio. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione.
OSSERVAZIONE: n. 05 RICHIEDENTE: Baresi Italo, Claudio Enrica PROTOCOLLO: n. 1769 DATA: 16 marzo 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: NCT, foglio 8, mappali 343, 377 sub. 1, 377 sub. 3. OGGETTO: chiedono la possibilità di realizzare portici anche in centro storico in deroga ai volumi. CONTRODEDUZIONE: verificata la consistenza degli immobili di proprietà e tenuto conto che la richiesta è finalizzata a soddisfare bisogni presumibilmente familiari, si propone l accoglimento dell osservazione attraverso l individuazione di un comparto soggetto a normativa particolareggiata all interno del nucleo di antica formazione che ammetta la realizzazione di un portico, di profondità massima pari a 4 metri, addossato all edificio principale. Si prevedono altresì i seguenti parametri: altezza massima pari all esistente, distanza dai confini di proprietà 5 metri (salvo deroga concessa dai confinanti), titolo abilitativo richiesto: permesso di costruire con parere obbligatorio e vincolante della commissione per il paesaggio. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione.
OSSERVAZIONE: n. 06 RICHIEDENTE: Madella Giovanni PROTOCOLLO: n. 1812 DATA: 19 marzo 2013 RIFERIMENTO CATASTALE: mappale 634, foglio 8 OGGETTO: 1) considerato che nel precedente Piano Regolatore Generale, gli immobili in oggetto erano classificati in zona B edilizia residenziale esistente e di completamento semintesiva, avente un indice di densità fondiaria pari a 2.00 mc/mq, chiede che l attuale destinazione urbanistica attribuita all area in oggetto dal PGT adottato, ovvero ambito a destinazione prevalentemente residenziale di contenimento, possa essere variata e convertita in ambito residenziale consolidato classe 1 ; 2) chiede che il limite del nucleo di antica formazione sia rettificato ponendolo a mt. 5.00 ad ovest dal fabbricato esistente in maniera da potere eventualmente ricostruire il preesistente fabbricato accessorio leggermente traslato. CONTRODEDUZIONE: 1) valutata la consistenza immobiliare e l ubicazione urbanistica, si ritiene la richiesta del cittadino accoglibile attraverso l attribuzione al lotto classificato dal PGT come Ambito a destinazione prevalentemente residenziale di contenimento allo stato di fatto e verde urbano di salvaguardia della destinazione urbanistica Ambiti residenziali consolidati classe 1. Si prevede altresì l individuazione, sull area oggetto di cambio di destinazione urbanistica, del perimetro di un comparto soggetto a normativa particolareggiata con le seguenti prescrizioni: titolo abilitativo per la capacità edificatoria aggiuntiva all esistente: permesso di costruire convenzionato; obbligo di cessione ovvero obbligo di assoggettamento all uso pubblico, sempre per la capacità edificatoria aggiuntiva all esistente, di 1,5 posti/auto (arrotondati per eccesso) per ogni unità immobiliare; altri parametri urbanistico-edilizi come da indicazioni dell art. 4.9 delle N.T.A. Si prescrive il parere obbligatorio e vincolante della commissione per il paesaggio; 2) valutata la non compromissione della leggibilità del perimetro del nucleo di antica formazione derivante dalla possibile accettazione della richiesta del cittadino, si propone l accoglimento della stessa attraverso la traslazione del perimetro del NAF come da richiesta e l estensione della previsione urbanistica indicata al punto precedente all intero lotto escluso dal nucleo antico.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 1) osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione; 2) osservazione accolta per le motivazioni e con i contenuti espressi nella controdeduzione. 1) 2)