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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La società ricorrente, nel paventare un comportamento fraudolento ai propri danni, riferisce che: a) alla fine dell estate del 2008, ha ricevuto presso la propria sede la visita di un promotore della società A (società operante anche nel campo della mediazione creditizia) che, in virtù di una convenzione intrattenuta con l intermediario (banca) le ha proposto un operazione di finanziamento (importo complessivo 37.800,00) che si sarebbe dovuta articolare nelle seguenti fasi: 1) cessione alla società A (mediatore creditizio) di alcuni macchinari aziendali (macchine da cucire) della società ricorrente; 2) il noleggio di altre (ovvero delle stesse) attrezzature ad opera di una società terza ad essa collegata, la società B, anch essa legata alla banca da rapporto di convenzione; Pag. 2/8

3) il finanziamento del noleggio ad opera della banca; b) l azienda ricorrente, valutata soddisfacente e congrua la proposta, che le consentiva di ottenere liquidità e di continuare ad utilizzare i macchinari utili alla continuazione della propria attività, ha aderito e in esecuzione delle indicazioni fornite dalla società A, esclusivamente tramite mail (vds. mail del 5 agosto, 9 e 23 settembre 2008) ha provveduto a: compilare l offerta beni e del modulo di richiesta di valutazione della locazione operativa ; compilare e sottoscrivere con la società B il contratto di noleggio relativo ad alcuni beni strumentali specificati in un elenco, solo richiamato ma non allegato al modulo contrattuale ; compilare e sottoscrivere con la banca, il contratto di finanziamento del noleggio sopracitato nel quale, in particolare, delegava l Istituto di credito a versare l intero importo del finanziamento, pari alla sommatoria dei canoni di noleggio, direttamente alla società B, società con essa convenzionata (all.4); formalizzare la cessione dei beni aziendali alla società A mediante l emissione di due fatture (fatt. nn. 211 e 212). c) Successivamente, mentre la ricorrente ha adempiuto i propri obblighi contrattuali, iniziando anche a pagare i previsti i canoni di noleggio mediante RID bancaria, la società A, ha provveduto a versare alla società resistente solo parte della somma dovuta ( 16.200, pari all importo indicato nella fattura n. 212, ma ometteva di versare il rimanente importo del finanziamento pari ad 21.600,00); d) ai ripetuti solleciti della ricorrente la società A ha risposto eccependo una serie di presunti inadempimenti contrattuali da parte della ricorrente in relazione ai quali, a definizione della questione, ha proposto un pagamento a stralcio di 10.000,00; e) la ricorrente, conseguentemente a tali circostanze, ha sospeso il pagamento della rate del finanziamento; f) in relazione a ciò, la società B ha comunicato di avvalersi della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto (art. 20) trattenendo i corrispettivi ricevuti dalla banca, in forza del contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente; g) la banca, provvedeva a sollecitare i pagamenti delle rate insolute ed in data 30/04/2009 informava la ricorrente di una successiva azione legale salvo saldo immediato di Euro 3.045,00; Pag. 3/8

h) la ricorrente inviava alla banca, dapprima il telegramma del 25/08/2009 (all.10) e, in data 21/12/2009 - a seguito dell avvenuta segnalazione presso le centrali rischi - una lettera (all.11) con la quale rappresentava all intermediario di essere vittima di un evidente raggiro, evidenziando anche i danni subiti. Con riguardo ai rapporti con la banca la ricorrente evidenzia che l intera condotta dell intermediario nella vicenda è stata contraria ai canoni di trasparenza, diligenza e buona fede negoziale. In particolare: a) la banca, attraverso la convenzionata società B, ha delegato alla società A l integrale gestione dell operazione di lease-back. Dal canto suo, la [società A] ha condotto l operazione con la [ricorrente] in maniera anomala e,.., in violazione palese della disciplina di riferimento di settore. Essa, infatti, ha assunto il duplice ruolo di mediatore creditizio e acquirente/cessionaria dei cespiti aziendali della ricorrente; ha gestito direttamente i rapporti tra la ricorrente e le controparti al fine di ottenere il finanziamento per la locazione dei beni, sovraintendendo a tutte la fasi negoziali, facendosi carico di ogni incombenza relativa all accordo, inviando - infine - alla ricorrente i contratti di finanziamento e di noleggio, le deleghe RID, la proposta di finanziamento con le indicazioni per la compilazione e la firma; b) tutte le fasi precontrattuali e contrattuali si sono svolte per posta elettronica ovvero via fax, la società ricorrente non ha avuto alcun contatto diretto né con la banca nè con la società B; l accordo si è perfezionato, quindi, in spregio delle disposizioni antiriclaggio in materia di identificazione e registrazione delle operazioni e completamente al di fuori di quel principio di know your customer" che costituisce la regola fondamentale della due dilingence e della regolamentazione bancaria; c) nella fase pre-contrattuale, la mancanza di trasparenza si è estrinsecata in un comportamento dell istituto di credito non idoneo a porre l utente in condizione di trarre, dalla semplice consultazione della documentazione pervenuta, gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole; d) la ricorrente: ad oggi non dispone ancora degli esemplari definitivi dei contratti, regolarmente firmati dalle controparti e con l indicazione obbligatoria dei tassi d interesse praticati e il passaggio dei beni ceduti/locati; infine non è stato formalizzato alcun documento di consegna ovvero di collaudo/ messa in opera degli stessi; Pag. 4/8

non ha ricevuto o avuto modo di consultare il Foglio Informativo previsto dagli art. 5 e 6 (con riferimento ai contratti conclusi a distanza) della Deliberazione CICR del 4/03/2003 recante la Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ; nella fase di conclusione dell accordo ha ricevuto dalla banca un documento contrattuale che non conteneva l indicazione in cifre del tasso d interesse pattuito. In dettaglio, sul modulo risultano omesse le indicazioni del TAEG, delle condizioni secondo cui il TAEG può essere modificato; dell importo delle altre spese e oneri che non sono inclusi nel TAEG; non ha ottenuto copia del contratto richiesta alla banca ai sensi dell art 119 T.U.B in data 0l/02/2010; e) ha rilevato che nella fase esecutiva, in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte ad una fattispecie negoziale complessa nella quale intervengono attori diversi, sarebbe stato compito, anche nella cura dell interesse del cliente, farsi parte diligente e attivare un istruttoria minima al fine di individuare le ragioni per cui l operazione si era interrotta. La banca, invece, allarmatasi per la sospensione dei rid ed in assenza di adeguati riscontri, si è limitata ad inviare i citati solleciti, minacciare azioni legali e segnalare la presunta inadempienza alle centrali di rischio, divenendo con il suo comportamento una concausa degli eventi dannosi ; f) ha subito danni notevolissimi dalla vicenda in esame, scaturiti in via immediata e diretta dall inadempimento e dalla condotta dell intermediario nella vicenda de qua e che hanno comportato, in primis, la segnalazione alle centrali dei rischi finanziari; tale situazione, conseguentemente, avrebbe determinato: - insormontabili difficoltà per l accesso al credito, - la revoca degli affidamenti, - la reformatio delle condizioni bancarie praticate, - la chiusura unilaterale di alcuni rapporti di conto corrente, - la mancata erogazione di tre Special già deliberati, - la collocazione in morosità riguardo l assicurazione dei fornitori (concerie, accessoristi,etc.), - il diniego dell accoglimento di un finanziamento in leasing per l acquisto di un capannone industriale per un importo di circa Euro 800.000,00, - un elevatissimo rischio di protesto dei titoli (assegni, Ri.Ba), Pag. 5/8

- la sospensione di ogni progetto di sviluppo e crescita dell azienda (c.d. progetto Ward, in grado di moltiplicare il fatturato, in un anno, da dieci a quindici volte), - l accantonamento di un Progetto presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (Bando Industria 2015 Protezione del Made in Italy nr. di partecipazione [omissis]), un enorme danno d immagine e reputazionale con fornitori e partners; - la riduzione di dieci unità di personale e dei livelli produttivi. Si costituiva l intermediario resistente eccependo, in via pregiudiziale, l irricevibilità del ricorso poiché introdurrebbe elementi di novità rispetto al reclamo dell 11.03.2010, tra i quali: a) l asserita conclusione del contratto di finanziamento a distanza, attraverso documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica dalla società A alla ricorrente; b) la lamentata mancanza di trasparenza in sede di trattative e successiva stipula del contratto di finanziamento del noleggio; e) la mancata identificazione del richiedente il finanziamento; d) la presunta configurazione di un operazione di "sale and lease-back" non menzionata invece nel reclamo, ove, correttamente, la ricorrente parla di un contratto di finanziamento del noleggio di beni strumentali e non di cessione di beni aziendali alla [società A]. Parte resistente, inoltre e nel merito: a) nega che vi sia stata un operazione di sale e lease back e che la stessa abbia riguardato i macchinari descritti dalla ricorrente (macchine da cucire). L intermediario sostiene che la ricorrente ha richiesto un finanziamento del prezzo di noleggio di una fotocopiatrice Xerox Copycentre Docucolor; b) fa presente che la cliente avrebbe richiesto il finanziamento dell' importo complessivo del noleggio della fotocopiatrice pari a 28.725,00, da rimborsarsi in 47 rate mensili di 611,50 (oltre a spese di incasso bancario per 2,50 ed imposta sostitutiva sulla prima rata) dall 1.11.2008 al 01.09.2012; c) rileva che, esperita l istruttoria, la richiesta di finanziamento relativa al noleggio della fotocopiatrice è stata accolta. Il contratto di finanziamento (allegato 1), trasmesso dal rivenditore convenzionato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta completo in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto; la Pag. 6/8

ricorrente ha dichiarato di averne ritirata copia, unitamente all'avviso Principali norme di trasparenza ed al Foglio Informativo ; d) il convenzionato, con timbro apposto sul contratto di finanziamento del noleggio ha altresì attestato che le firme sul contratto di finanziamento sono state apposte dal richiedente e che copia dello stesso contratto di finanziamento è stata a questi consegnata compilata in ogni sua parte; e) osserva che l' importo della rata mensile, pari a 611,50, corrisponde al canone di noleggio del bene strumentale indicato sul contratto di noleggio (allegato 2) stipulato tra la ricorrente e la società B ( 509,58 + IVA al 20%= 611,50); f) il TAEG riportato sul contratto di finanziamento sottoscritto con la banca è dello 0,20%, corrispondente alle spese di addebito bancario. Si tratta di un tasso fisso, non soggetto a variazioni in corso di rapporto; g) fa presente che nelle mail prodotte dalla ricorrente a riprova dell operazione di sale e lease back, tra i documenti allegati, compare il nome di altro intermediario cui probabilmente la documentazione e l operazione - afferisce; h) circa i propri rapporti con la società A e la società B con particolare riferimento al contratto di finanziamento del noleggio concluso dall'odierna ricorrente, la banca fa presente che: in seguito alla stipula di un accordo trilaterale in data 10.1.2007, la società A (che aveva già sottoscritto un contratto di convenzionamento con banca il 06.7.2006), si è impegnata a promuovere, attraverso la propria rete, il prodotto del noleggio di beni strumentali a lungo termine; il soggetto interessato a noleggiare un bene strumentale si rivolge ad un punto vendita della società A cui manifesta le proprie esigenze; in base a quanto richiesto, la società A verifica sul mercato le offerte migliori per il prodotto e le sottopone al richiedente. Se quest'ultimo trova la proposta di proprio gradimento, la società A provvede a far sottoscrivere il contratto di noleggio del bene prescelto e la relativa richiesta di finanziamento; la banca, esperita l'istruttoria, se ritiene accoglibile la richiesta di finanziamento, liquida per ordine e conto del soggetto finanziato l importo corrispondente alla sommatoria dei canoni di noleggio alla società B che acquista il bene prescelto noleggiandolo al cliente. Pag. 7/8

Diritto Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, come sia da accogliere l eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, per evidente difformità tra quanto eccepito in sede di reclamo e il contenuto del ricorso all Arbitro bancario Finanziario. La necessaria, sostanziale, coincidenza del contenuto dei due momenti necessari alla procedura è chiaramente evidenziata: tanto (i) nella Delibera Cicr 275/2008, la quale statuisce che Il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori (cfr. art. 4), quanto (ii) nelle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove è dato leggere come (cfr. Sez. VI, 2): Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell intermediario può presentare ricorso all Arbitro Bancario Finanziario. Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Orbene, e come puntualmente eccepito, il ricorso sottoposto all Arbitro Bancario Finanziario presenta importanti profili di novità rispetto al reclamo al tempo notificato all intermediario, odierno resistente (in via meramente esemplificativa quanto esaustiva: l asserita conclusione del contratto di finanziamento a distanza, attraverso documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica dalla società A alla ricorrente; la lamentata mancanza di trasparenza in sede di trattative e successiva stipula del contratto di finanziamento del noleggio; la presunta configurazione di un operazione di "sale and lease-back"), novità che ne modificano sostanzialmente la natura vuoi sotto il profilo dell evidenziazione del fatto vuoi sotto quello della natura giuridica dell operazione poi sottoposta a censura e giudizio di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8