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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO Nella seduta del 24/03/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto Nel ricorso si espone che, senza alcuna valida ragione, la resistente teneva bloccato il c/c e conto deposito del ricorrente per quattro mesi consecutivi, ignorando le ripetute richieste di sblocco, nonché le richieste di trasferimento fondi presso altro conto. A causa del blocco, il ricorrente ha dovuto avvalersi di prestiti da parte di parenti ed ha subìto notevoli disagi. La resistente giustificava il blocco con l intenzione di procedere alla chiusura del conto e comunicava al cliente di aver inviato raccomandate, che erano tornate al mittente e quindi mai recapitate. A quel punto, il ricorrente chiedeva di sbloccare il conto in attesa della chiusura secondo i tempi e le modalità previste nel regolamento; le richieste venivano respinte. Per tale condotta, il ricorrente ritiene di avere diritto ad ottenere un risarcimento del danno pari ad 1.800,00. Il reclamo contiene una più dettagliata descrizione dei fatti e delle richieste rivolte all intermediario. Infatti, il ricorrente precisa che nel mese di ottobre 2014 si autenticava sul sito della banca per accedere on-line al suo c/c; tuttavia, sulla schermata appariva il seguente messaggio: Attenzione, utente bloccato da [intermediario] ; il servizio clienti, contattato telefonicamente, confermava che il blocco era stato apposto per obbligare il Pag. 2/6

cliente a prendere contatti con la banca; comunicava al ricorrente di aver inviato una raccomandata per avvisarlo della volontà di chiudere il conto, ma che tale raccomandata era tornata indietro perché non recapitata ; lo informava di averlo contattato più volte telefonicamente, senza ottenere risposta. Il ricorrente aveva trovato una chiamata persa soltanto una volta; ma, una volta richiamata la banca, l operatore aveva detto di non essere a conoscenza dei motivi della chiamata; a quel punto, il ricorrente chiedeva lo sblocco immediato del conto, anche per poche ore, al fine di avere accesso ai fondi ivi disponibili, pari a circa 5.000,00 euro; lo sblocco veniva ripetutamente sollecitato in altre occasioni, senza esito. La banca comunicava al cliente che la richiesta non era stata approvata e che non era possibile effettuare un bonifico su altro conto. Il conto è rimasto bloccato da ottobre 2014 alla seconda metà di febbraio 2015; il call center non forniva alcuna motivazione specifica a sostegno della decisione della banca di procedere alla chiusura del c/c. L art. B28 delle norme contrattuali prevede che la banca possa recedere dando un preavviso almeno due mesi prima al cliente; in caso di giustificato motivo ai sensi dell art. 33, co. 3, D.Lgs. 206/2005, la banca può recedere senza preavviso, dandone tempestiva comunicazione al cliente; inoltre, le Istruzioni per la chiusura del conto corrente stabiliscono in 50 giorni lavorativi il tempo massimo per la chiusura del rapporto di c/c. Il ricorrente chiede un risarcimento pari ad 1.800,00 per danni e compensazione a fronte di palese violazione delle norme contrattuali. L intermediario resiste al ricorto ed espone quanto segue: la banca, all esito delle verifiche e delle opportune valutazioni all uopo condotte, in forza dell art. A11 delle norme contrattuali, che disciplina il diritto di recesso, ha disposto la chiusura d ufficio del rapporto di c/c intestato al ricorrente; a seguito della predetta decisione, è stata inviata comunicazione tramite raccomandata, nella quale si invitava a fornire le necessarie coordinate bancarie su cui bonificare la liquidità presente sui rapporti in corso di chiusura; la citata comunicazione è stata inviata in data 06.05.2014 all indirizzo di corrispondenza indicato dal ricorrente; in mancanza di riscontro da parte del cliente, a fini cautelari ed in forza dell art. A17, che disciplina la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, la banca ha apposto, in data 15.12.2014, un blocco operativo al conto, in attesa di ricevere indicazioni dal cliente; dopo aver appreso dal cliente il mancato recapito della lettera di recesso, la banca ha provveduto ad inviare una nuova missiva in data 13.01.2015, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica il 16.01.2015; prima di procedere al blocco, la banca ha dato evidenza al ricorrente della pratica di chiusura conto in corso con e-mail del 2.10.14 e del 20.11.14, invitando il cliente a fornire le coordinate IBAN per procedere con la chiusura; a seguito della ricezione delle coordinate bancarie in data 26.01.15, la banca ha effettuato le dovute verifiche, ha atteso la contabilizzazione delle operazioni effettuate con le carte di credito collegate al c/c e, in data 18.02.15, ha provveduto alla chiusura del conto. Per quanto esposto la resistente chiede che il ricorso sia respinto. Diritto Il ricorrente lamenta di aver subìto, senza alcun preavviso, il blocco del conto corrente telematico disposto dall intermediario, blocco valutato dalla parte ricorrente come immotivato. L intermediario ha riconosciuto di avere operato il suddetto blocco, ma ha invocato la ricorrenza di un giustificato motivo di tipo cautelativo, che però non ha specificato nemmeno a posteriori in questa sede. Questo blocco è stato inteso Pag. 3/6

dall intermediario come propedeutico o, comunque, collegato al recesso dal contratto di conto corrente. Le vigenti norme della legge bancaria (D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) disciplinano il recesso dai rapporti a tempo indeterminato anche con specifico riguardo al conto corrente (art. 125-quater). In base a tale disposizione l intermediario può recedere dal contratto con preavviso di almeno due mesi. Si rileva che nel caso di specie non sono state prodotte le condizioni contrattuali che disciplinano il recesso sottoscritte dalle parti. Ma l intermediario esibisce una comunicazione datata 8 gennaio 2015 con la quale comunica al cliente il recesso dal conto corrente facendo riferimento ad un preavviso ex lege di 60 giorni (citando l art. 1855 c.c.) anche se poi nella comunicazione datata 8 maggio 2015 e nelle controdeduzioni invoca invece un recesso con preavviso di soli quindici giorni. Anche solo la sopra rilevata contraddittorietà della condotta da parte dell intermediario denota una poco accorta gestione del rapporto in violazione delle più elementari regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, oltre che degli obblighi di protezione del cliente. Pertanto, il comportamento della banca appare censurabile sotto il duplice profilo della carenza di giustificato motivo e della mancata comunicazione al cliente. Sotto il primo profilo, deve riconoscersi che non è sufficiente invocare la ricorrenza di un giustificato motivo per ritenere l operato dell intermediario conforme a norma. La resistente, in effetti, avrebbe dovuto esplicitare il motivo del blocco, in modo da consentire al Collegio di potere sindacare se la sua iniziativa potesse qualificarsi come effettivamente sorretta da un giustificato motivo. La mancata indicazione delle ragioni che hanno indotto l intermediario ad assumere tale iniziativa, pregiudizievole nei confronti del ricorrente, rende, pertanto, priva di giustificazione la stessa (Coll. Napoli, dec. n. 5448/2014). Quanto all altro aspetto, dagli atti risulta come il blocco sia stato operato almeno dal 15 dicembre 2014 (secondo quanto dichiarato dalla banca) o addirittura dall ottobre 2014 (secondo quando dichiarato dal ricorrente) e sia rimasto attivo senza soluzione di continuità fino alla chiusura del conto corrente avvenuta il 18 febbraio 2015. È quindi evidente che, nello svolgimento della propria obbligazione nei confronti del ricorrente, l intermediario non ha tenuto un comportamento conforme a diligenza. Ciò è ancor più rilevante in considerazione del fatto che si tratta di un intermediario che basa i propri rapporti con la clientela su contatti telefonici e informatici, che pertanto devono essere organizzati in modo tale da garantire una capacità di analisi adeguata delle possibili problematiche che sorgono nei rapporti con la clientela. A ciò si aggiunga che, in ordine alla decisione di chiudere il c/c del ricorrente, la banca ha deciso di chiudere d ufficio il c/c del ricorrente all esito delle verifiche e delle opportune valutazioni all uopo condotte, ma non ha specificato i motivi della sua decisione; la resistente non ha dato prova di aver effettivamente inviato la relativa comunicazione in data 6 maggio 2014; il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la predetta missiva e la resistente non smentisce la circostanza; non è stata prodotta copia della comunicazione del 06.05.2014 mai recapitata; la banca sostiene che, prima di procedere al blocco, ha dato evidenza al ricorrente della pratica di chiusura conto in corso con e-mail del 2.10.2014 e del 20.11.2014, invitando il cliente a fornire le coordinate IBAN per procedere con la chiusura; di tale circostanza fornisce una evidenza priva di date; la banca sostiene di essersi avvalsa dell art. A11 delle norme contrattuali allegate alle controdeduzioni; il documento è privo di sottoscrizione e non è possibile sapere se effettivamente sia riferibile al contratto stipulato dal ricorrente. L unico dato certo è che si tratta di norme contrattuali aggiornate al 28.02.2014. Pag. 4/6

In ordine al blocco del c/c e delle somme ivi depositate, si consideri ancora che la resistente afferma di aver apposto un blocco operativo al conto a fini cautelari ed in forza dell art. A17, che disciplina la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, in data 15.12.2014; non ha mai fornito una motivazione valida della sospensione, che ha giustificato soltanto con la mancata indicazione, da parte del cliente, delle coordinate bancarie per procedere alla liquidazione delle somme e chiusura del c/c. Si consideri che, come già osservato, il ricorrente non risulta abbia mai ricevuto la comunicazione relativa alla chiusura del conto. Risulta che il ricorrente abbia chiesto lo sblocco dell operatività del c/c e dei fondi ivi presenti (pari ad euro 4.517,46), senza ottenere alcun esito. Per questi motivo, il Collegio ritiene che siano ravvisabili evidenti profili di responsabilità ascrivibili all intermediario resistente. Come noto, la cognizione dell Organo decidente le richieste di risarcimento dei danni, può avere seguito solo se esse siano conseguenza diretta ed immediata dell inadempimento e della violazione dell intermediario. In tale ottica, l ABF (ex multis, Collegio di Roma, n. 6524/2013) ritiene che spetti al danneggiato l onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno. Tuttavia, poiché il blocco del conto integra una ipotesi di inadempimento materiale delle obbligazioni assunte dal prestatore di servizi di pagamento, non è sufficiente invocare l astratta possibilità di procedere alla sospensione del servizio per ragioni cautelative, occorrendo dimostrare in concreto che tali ragioni sussistono nel caso concreto. In tal senso, l intermediario nulla ha allegato, limitandosi ad asserire di avere operato all interno della sfera di potere dovere che sia la legge che il contratto gli conferiscono. Ciò comporta, quindi, che l inadempimento sia evidentemente ingiustificato (Coll. Milano, dec. n. 3717/2015). Peraltro, anche se difetta una prova specifica di un danno, che in linea teorica precluderebbe l accoglimento sic et simpliciter della domanda risarcitoria, è tuttavia evidente che la disponibilità di somme liquide almeno per due mesi per un importo di oltre 4.500,00 euro ha un valore economico. La mancata disponibilità di tali somme costituisce pertanto un danno (Coll. Roma, dec. n. 911/2016). Nel caso di specie, infatti si deve considerare che il principio generalmente posto dall art. 1277, comma 1, c.c., secondo cui le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta avente corso legale, è stato progressivamente limitato dal legislatore, fino a essere addirittura sovvertito: fatta eccezione per i debiti di modesto importo, infatti, le obbligazioni pecuniarie si estinguono ormai mediante l utilizzazione di strumenti di pagamento, i quali generalmente (anche se non necessariamente) presuppongo l operatività di un conto corrente bancario del loro titolare. Più in generale, il conto corrente bancario è divenuto ormai indispensabile per ricevere ed effettuare i pagamenti che rientrano nella normale vita quotidiana delle persone: l accredito dello stipendio o della pensione, la domiciliazione delle utenze relative ai servizi essenziali, e così via. In base all id quod plerumque accidit, è pertanto presumibile ai sensi dell art. 2729 c.c. che la mancata operatività del conto corrente di cui si tratta abbia cagionato un danno patrimoniale al ricorrente, impedendogli di disporre della provvista ivi depositata. Ai sensi dell art.1226 c.c., questo Arbitro ritiene equo liquidare tale danno nella misura di euro 1.500,00. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dispone che l Intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di 1.500,00, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6