COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) FERRO LUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore OLIVIERI GUSTAVO Nella seduta del 11/04/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente espone di avere stipulato con l intermediario resistente un contratto di finanziamento di euro 27.366,50 per l acquisto di un autovettura. A causa del ritardo nel pagamento di alcune rate del finanziamento, la società ricorrente sostiene di aver pagato interessi di mora qualificati come usurari, in quanto eccedenti il tasso soglia vigente. In base a tale assunto, la ricorrente chiede che il Collegio accerti il carattere usurario degli interessi applicati al finanziamento e, per l effetto, ordini all intermediario di restituire alla ricorrente gli interessi già corrisposti, nonché le spese sostenute, e la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati nelle quali era stata segnalata per i ritardi nei pagamenti. Pag. 2/6
L intermediario, dal canto suo, si difende sostenendo quanto segue. In primo luogo gli interessi moratori previsti in contratto non sarebbero usurari in quanto calcolati esattamente nella misura del tasso soglia secondo i criteri descritti nella circolare ABI del 25/09/2003 e nei Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 03/07/2013 emanati dalla Banca d Italia. Inoltre l intermediario riferisce di non avere mai applicato il tasso moratorio nella misura prevista dal contratto, bensì, in misura decisamente più ridotta, pari al 15,4% e, dunque, ben inferiore rispetto al tasso soglia, pari a circa il 17,01 %. La resistente conclude pertanto per il rigetto del ricorso in quanto infondato. DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti qui di seguito specificati. Il principale motivo di doglianza della società ricorrente riguarda la misura degli interessi moratori praticati dall intermediario resistente sulle rate scadute e non pagate, che a suo dire si collocherebbe al di sopra del tasso soglia previsto dalla normativa sull usura. Il rilievo non sembra fondato. A tal fine giova rilevare che, dalla documentazione versata in atti e dalle verifiche effettuate dalla segreteria tecnica risulta che il tasso contrattualmente previsto in caso di ritardato pagamento di una o più rate del finanziamento ( penale ritardato pagamento ) viene determinato dalla seguente formula: (TEG medio * 1,5) + 3,15% applicata all importo insoluto per i giorni di ritardato pagamento (D.M. 25 marzo 2003). Gli interessi moratori effettivamente applicati dall intermediario risultano tuttavia inferiori a quelli che si sarebbero determinati applicando la formula sopra richiamata ed in ogni caso si collocano al di sotto del tasso soglia tempo per tempo vigente. A prescindere da tale considerazione in fatto, mette conto rilevare, in diritto, che gli interessi moratori come chiarito dalla recente decisine del Collegio di coordinamento del 19/3/2014 svolgono una funzione diversa da quelli corrispettivi. Mentre questi ultimi, infatti, sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento della disponibilità di una somma da un soggetto ad un altro produce i suoi effetti, al contrario gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di una disponibilità di denaro che esso non ha accettato e che subisce in conseguenza dell inadempimento imputabile al debitore per un tempo non prevedibile. In Pag. 3/6
questo senso si può dire che gli interessi di mora, allorché predeterminati in contratto, rappresentino una forma di penale per i danni che il creditore dovesse subire in conseguenza del ritardato pagamento delle somme dovute dal debitore che, come tale, può anche tenere conto del rischio d inadempimento insito nel finanziamento. La ravvisata diversità di funzione svolta dalle due tipologie d interessi spiega, inoltre, perché solo quelli corrispettivi siano presi in considerazione dalle norme sull usura ai fini del calcolo del tasso soglia, mentre per quelli moratori non è al momento prevista una rilevazione periodica né la loro inclusione nella media che concorre a formare il tasso soglia. Il che ha indotto il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo citata, a ritenere che gli interessi moratori non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari. Le considerazioni che precedono non esauriscono tuttavia la materia del contendere. Infatti, introducendo una forma di penale convenzionale, la clausola del contratto che pone a carico del debitore ricorrente la corresponsione d interessi moratori è soggetta alle disposizioni contenute nell art. 1384 c.c., il quale riserva al giudice anche d ufficio il potere di ridurre la penale secondo equità laddove l ammontare della stessa risulti manifestamente eccessivo ; ed in tal senso si è di recente pronunciato anche il Collegio di Coordinamento dell ABF nella già citata decisione del 19/3/2014. Sebbene l apprezzamento in ordine alla eccessività della penale rientri nel potere discrezionale del giudice, come tale insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 7528/2002), l applicazione del potere previsto dall art. 1384 c.c. richiede non di meno la individuazione di parametri quantitativi che, seppur con inevitabile approssimazione, consentano all interprete di valutare in termini di manifesta eccessività la misura degli interessi moratori dedotti in contratto ed effettivamente applicati al rapporto controverso. Sotto questo profilo non sembrano decisive le rilevazioni statistiche della Banca d Italia in materia di interessi moratori, sia perché le stesse appaiono ormai risalenti nel tempo; sia in quanto non consentono di valutare tutte le specificità relative al caso concreto sul quale il giudicante è chiamato a pronunciarsi; mentre non sembra priva di rilievo la circostanza, che emerge dalle suddette rilevazioni, che i tassi di mora sono di norma ancorati a (e calcolati in base) a quelli corrispettivi. Ciò premesso, nel diritto dei contratti sembrano rinvenibili alcuni parametri che il legislatore ha adottato per valutare la sussistenza originaria o sopravvenuta - di un grave squilibrio sinallagmatico fra le prestazioni dei paciscenti e che possono utilmente orientare l interprete in questa difficile ricerca. Il primo è rappresentato dall istituto della lesione ultra Pag. 4/6
dimidium, che giustifica la rescissione del contratto ai sensi dell art. 1447 c.c.. Il secondo si rinviene nel nuovo testo dell art. 67, co. 1, n. 1), della legge fallimentare, nella parte in cui assoggetta a revocatoria fallimentare tutti gli atti a titolo oneroso posti in essere dall imprenditore fallito qualora il valore delle obbligazioni da questi assunte o delle prestazioni rese superi di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso. Da questi indici normativi sembra possibile ricavare un criterio in grado di orientare l interprete anche con riferimento al caso che occupa, nel quale a fronte di interessi corrispettivi dell 8,95%, sono stati applicati interessi di mora in misura quasi doppia (15,4%). Infatti, anche a voler prendere come parametro di riferimento della manifesta eccessività degli interessi di mora quello più elevato fra i due in precedenza indicati (ovvero quello della lesione ultra dimidium), è di tutta evidenza come la differenza esistente fra i tassi d interesse corrispettivi (pari all 8,95%) e i tassi moratori (convenuti o applicati) sia di entità tale da determinarne la manifesta eccessività. Deve in conclusione affermarsi l illegittimità, per manifesta eccessività, non solo della misura degli interessi moratori convenuta con il contratto (20,16%), ma anche di quella, sebbene inferiore (15,4%), praticata dall intermediario resistente. E, conseguentemente, l obbligo dell intermediario di restituire alla società ricorrente una somma pari alla differenza tra l ammontare del tasso di mora effettivamente praticato e quello risultante dalla maggiorazione del 50% del tasso corrispettivo previsto in contratto. L ulteriore domanda con la quale è stata chiesta, in modo assolutamente generico e privo di ogni supporto probatorio, la cancellazione dalle banche dati delle segnalazioni dei ritardi e il risarcimento del danno per le ingiuste segnalazioni non può che essere respinta. E a conclusioni non diverse, per le stesse ragioni, deve pervenirsi per l ulteriore domanda diretta ad ottenere, del tutto immotivatamente, la decadenza delle garanzie accessorie. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Pag. 5/6
IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6