LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO

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Periodico quindicinale FE n. 05 12 marzo 2014 LA REGOLARIZZAZIONE DELLO SPLAFONAMENTO ABSTRACT L utilizzo del plafond IVA oltre il limite disponibile, c.d. splafonamento, è punito con la gravosa sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta non applicata all operazione. È comunque ammesso il ricorso al ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e, quindi, entro il 30.9 dell anno successivo a quello in cui si è commessa la violazione. Esaminiamo di seguito le diverse metodologie di regolarizzazione indicate dall Agenzia delle Entrate. L IMPIANTO SANZIONATORIO Ai sensi dell art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972, i soggetti che assumono lo status di esportatori abituali (si veda la FE n. 4/2013) possono effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza applicazione dell imposta, nei limiti dell ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate nell anno solare o nei 12 mesi precedenti. A seguito delle modifiche operate dalla L. 28/1997, il plafond può essere speso per tutti gli acquisti di beni e servizi, compresi i beni strumentali ammortizzabili e quelli acquisiti in leasing, nonché per le importazioni di beni. Restano, invece, esclusi: gli acquisti di beni e servizi con IVA oggettivamente indetraibile ex art. 19-bis1, DPR 633/1972; gli acquisti di fabbricati e aree fabbricabili, anche tramite contratti di leasing; i contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di fabbricati. In caso di IVA parzialmente detraibile si ritiene che il plafond possa essere utilizzato limitatamente alla quota d imposta detraibile (ad esempio, acquistando un autovettura del valore di 20.000, il plafond può essere utilizzato per 4.000, ossia per la quota di IVA detraibile). Qualora gli acquisti e le importazioni effettuati a seguito del rilascio della dichiarazione d intento superino l ammontare del plafond disponibile (c.d. splafonamento), è applicata la sanzione amministrativa di cui all art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell imposta evasa. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione da parte del cessionario o del commissionario entro 90 giorni dall acquisto, la sanzione è ridotta alla metà. La sanzione non è invece applicata se l imposta è versata entro 30 giorni dal termine per l esportazione, previa regolarizzazione della fattura di acquisto. In caso di splafonamento, pertanto, l esportatore abituale è chiamato sia al pagamento della sanzione, sia a corrispondere, in via esclusiva, l imposta che avrebbe dovuto essere applicata all operazione. L imposta corrisposta dall esportatore abituale è comunque detraibile, pur entro il limite temporale di cui all art. 19, DPR 633/1972 (entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 5

relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è realizzato l utilizzo del plafond oltre il limite). Con CM n. 161/E/2008, l Agenzia delle Entrate ha affermato che nel caso delle importazioni, il momento in cui sorge il diritto alla detrazione va individuato in quello dell accettazione, da parte delle autorità, della dichiarazione di importazione originaria (non in quello successivo del ravvedimento o dell accertamento). Da tale momento decorre il limite temporale per la detrazione di cui sopra. LE METODOLOGIE DI REGOLARIZZAZIONE La responsabilità circa la regolarità e correttezza della dichiarazione di intento sulla quale si fonda l operazione agevolata e, quindi, anche relativamente alla sussistenza di plafond ancora disponibile, incombe unicamente sull acquirente del bene o del servizio, ossia sull esportatore abituale, senza coinvolgere in alcun modo il cedente del bene o il prestatore del servizio. Il superamento del plafond disponibile può essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, fruendo della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 del minimo). Il ravvedimento deve essere eseguito, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno in cui è stata commessa la violazione (dunque, nella generalità dei casi entro il 30.9 dell anno successivo). Il ravvedimento può essere effettuato a condizione che la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Oltre alla sanzione devono essere corrisposti anche gli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data in cui si è commessa la violazione (nella misura del 2,5% fino al 31.12.2013 e del 1% dal 1.1.2014). Alcuni Uffici sostengono che la data in cui si è commessa la violazione, ossia la data a partire dalla quale è necessario computare gli interessi legali, coincide con il momento rilevante dell operazione (data del trasporto o della spedizione per i beni, data di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio). Parte della dottrina, invece, ritiene che occorra far riferimento al giorno in cui l Erario ha materialmente sofferto della perdita di gettito (ossia, dal giorno in cui si sarebbe dovuta versare l imposta non indicata in fattura). Le metodologie da osservare per eseguire il ravvedimento operoso sono state dettagliatamente descritte dall Agenzia delle Entrate con la Nota n. 39186/1998, per poi essere confermate dalle CM nn. 98/E/2000, 50/E/2002, 54/E/2002 e 12/E/2008. LE PROCEDURE AMMESSE Emissione di una nota di debito del cedente o prestatore Emissione di autofattura Regolarizzazione in sede di liquidazione periodica IVA Con CM n. 12/E/2008 l Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora siano ormai trascorsi i termini utili per avvalersi del ravvedimento, il contribuente dovrà necessariamente attendere l irrogazione della sanzione amministrativa nella misura ordinaria. In questo caso il contribuente ha RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 5

comunque la facoltà di definire la sanzione, entro il termine per la proposizione del ricorso, nella misura ridotta a 1/3, ai sensi dell art. 16, c. 3, D.Lgs. 472/1997. RICHIESTA DI EMISSIONE DELLA NOTA DI DEBITO Con le CM nn. 98/E/2000 e 50/E/2010 l Agenzia delle Entrate ha precisato che la regolarizzazione dello splafonamento può essere compiuta richiedendo l emissione di una nota di variazione in aumento al cessionario o al prestatore. In questa ipotesi il fornitore è dunque invitato a emettere una nota di variazione ex art. 26, DPR 633/1972, per l importo della sola IVA non addebitata nella fattura originariamente emessa in regime di non imponibilità. L obbligo del pagamento degli interessi legali e della sanzione ridotta è posto a carico dell esportatore abituale. L esportatore abituale annota la nota di variazione nel registro degli acquisti, esercita il diritto alla detrazione della relativa imposta e versa gli interessi legali e la sanzione ridotta utilizzando il modello F24. La sanzione ridotta va esposta nel modello F24 con il codice tributo 8904. Gli interessi moratori, calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vanno esposti con il codice tributo 1991. La procedura è piuttosto semplice ma comporta il coinvolgimento dei propri fornitori nella regolarizzazione della violazione. Inoltre, in questa ipotesi l IVA esposta nella nota di debito deve essere effettivamente corrisposta alla controparte mentre, con le metodologie di seguito illustrate, è possibile compensare l imposta o, comunque, utilizzare l eventuale credito IVA della liquidazione periodica. RIFLESSI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA Le istruzioni allegate al modello IVA 2014 (relativo al 2013) precisano che l imponibile e l imposta risultanti dalla nota di debito emessa dal fornitore devono essere indicati a quadro VF, nel rigo corrispondente all aliquota IVA applicabile all operazione. Di conseguenza, l importo della fattura in precedenza emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non deve essere indicato a rigo VF13, Acquisti e importazioni senza pagamento d imposta, con utilizzo del plafond. EMISSIONE DI AUTOFATTURA Lo splafonamento può essere regolarizzato anche senza il coinvolgimento dei propri fornitori, con l emissione di un autofattura. La procedura prevede l emissione di un autofattura in duplice copia contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo di protocollo attribuito alle fatture ricevute per le quali si è splafonato, l ammontare eccedente il plafond disponibile e l imposta che avrebbe dovuto essere indicata. Una copia dell autofattura deve essere conservata dall emittente e annotata nel registro IVA acquisti per portare in detrazione l imposta evidenziata nella stessa; l altra copia va presentata RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 5

all Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede del contribuente. Barca Srl Via A. Volta, 1 48018 Faenza (RA) P. IVA e codice fiscale: 02179470394 AUTOFATTURA n. 123 del 12.3.2014 Emissione di autofattura per sanare la violazione conseguente all effettuazione di acquisti in regime di non imponibilità IVA oltre il limite consentito, in relazione alle seguenti fatture: - n. 55 del 10.2.2014 emessa dalla Tanit Spa (protocollo reg.ne n. 345/2014): Importo eccedente il plafond 11.000,00 IVA dovuta con l aliquota del 22% 2.420,00 - n. 13 del 22.2.2014 emessa dalla Iolao Srl (protocollo reg.ne n. 355/2014): Importo eccedente il plafond IVA dovuta con l aliquota del 22% 15.000,00 3.300,00 Imponibile IVA 22% Totale AUTOFATTURA 26.000,00 5.720,00 32.720,00 Occorre poi versare a mezzo modello F24 l imposta che avrebbe dovuto essere addebitata nella fattura originaria, relativa agli acquisti eccedenti il plafond, oltre agli interessi legali maturati giorno per giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione (2,5% fino al 31.12.2013, 1% dal 1.1.2014) e alla sanzione ridotta (nella misura del 12,50% dell imposta non applicata). L imposta va esposta nel modello F24 con il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto senza l applicazione dell IVA (ad esempio, nel caso in cui nel mese di maggio si regolarizzi uno splafonamento avvenuto a marzo, il codice da indicare è 6003 ). La sanzione ridotta va esposta con il codice tributo 8904 e gli interessi moratori con il codice tributo 1991. L imposta dovuta può essere compensata nel modello F24 con gli eventuali crediti a disposizione del contribuente. RIFLESSI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA Le istruzioni allegate al modello IVA 2014 (relativo al 2013) precisano che l ammontare dell imposta regolarizzata va esposto a rigo VE25 come variazione in aumento dell IVA a debito. Il versamento dell imposta va ricompreso nel rigo VL29, campo 1. Ai fini della detrazione, l imponibile e l imposta risultanti dall autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all aliquota applicata. Conseguentemente l importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata in regime di non imponibilità non deve essere indicato a rigo VF13. REGOLARIZZAZIONE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA Con CM n. 50/E/2002, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la regolarizzazione dello splafonamento può essere operata anche in sede di liquidazione periodica dell IVA. La procedura è identica a quella indicata nel paragrafo precedente, con l unica rilevante eccezione che la maggiore imposta derivante dall autofattura emessa (e gli interessi dell IVA a debito), invece di RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 5

essere versata o compensata nel modello F24, è fatta confluire nella liquidazione periodica IVA (poiché l IVA da splafonamento entra nel computo generale del periodo in cui si esegue la regolarizzazione, nel modello F24 va indicato il codice tributo relativo al mese della liquidazione periodica, e non quello del periodo in cui è stato effettuato l acquisto senza l applicazione dell IVA). È comunque necessario versare la sanzione ridotta (codice tributo 8904 ) con il modello F24 e presentare una copia dell autofattura emessa al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione è effettuata in una liquidazione periodica dell anno in cui è commessa la violazione, i relativi dati confluiscono nella dichiarazione annuale relativa allo stesso anno dello splafonamento; se, invece, la regolarizzazione è effettuata nell anno successivo (pur entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell anno precedente), i relativi dati confluiscono nella dichiarazione IVA dell anno successivo a quello di splafonamento. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 5