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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) BLANDINI (NA) PORTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA Nella seduta del 27/09/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, titolare di un conto corrente intrattenuto con la banca convenuta (intermediario A), chiede la restituzione del controvalore di un assegno circolare di 6.500,00 negoziato presso la stessa, apparentemente tratto su un agenzia di Napoli di altro intermediario convenuto (B), e successivamente rivelatosi falso. In particolare, esponeva il ricorrente che nell approssimarsi a definire un operazione di vendita tra privati avente ad oggetto un orologio di prestigio (mediante annuncio pubblicato su siti internet), si recava presso la filiale di Lecce della propria banca (intermediario A), onde verificare la regolarità del titolo - previa richiesta del c.d. bene-missione - per procedere alla consegna del bene e all incasso dell assegno. Il funzionario provvedeva dunque a contattare telefonicamente la banca emittente (intermediario B) per appurarne la validità. Acquisito - per tale via - parere positivo sulla bontà dell assegno da soggetto qualificatosi come dipendente dell intermediario B, preposto al rilascio dell informazione richiesta, il cliente concludeva la transazione e depositava sul conto il titolo accettato in pagamento. In data 28 novembre 2014, il medesimo veniva tuttavia contattato dal responsabile della filiale (intermediario A) presso la quale l assegno era stato negoziato, il quale lo informava circa la contraffazione del titolo e della truffa in atto; quest ultimo Pag. 2/6

ipotizzava che i malfattori si fossero insinuati nelle linee telefoniche della banca emittente (intermediario B) al momento della richiesta di bene-emissione, e di avere pertanto provveduto a sporgere denuncia presso l A.G. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente agiva nei confronti di ambedue gli intermediari (A e B) coinvolti nella delineata operazione bancaria, proponendo ricorso all Arbitro mediante il quale chiedeva di condannare i predetti istituti di credito (in solido) al risarcimento del danno patito, pari all importo dell assegno contraffatto ( 6.500,00), e alla rifusione delle spese sostenute per l assistenza difensiva. Nel termine previsto dalla presente procedura l intermediario A non presentava le proprie controdeduzioni. Giova comunque evidenziare che in sede di riscontro al reclamo il medesimo affermava che alcuna responsabilità poteva essergli attribuita, in ordine al danno risentito dal cliente, in quanto: gli assegni vengono negoziati con la clausola salvo buon fine che genera l accredito sul conto corrente con la riserva di un eventuale riaddebito nel caso in cui la procedura d incasso non si completi regolarmente. Nella fattispecie l assegno era stato dapprima versato sul conto del cliente e successivamente stornato in quanto rivelatosi contraffatto. Inoltre, per quanto concerne il bene-emissione dell assegno, l intermediario soggiungeva di essersi limitato - su istanza del cliente - a contattare la corrispondente banca emittente ottenendo da questa riscontro positivo sulla bontà del titolo. Costituitasi nel presente procedimento, anche la banca emittente (intermediario B) deduceva che alcun addebito di negligenza poteva essere mosso nei suoi confronti posto che, in seguito alle verifiche espletate, il titolo era risultato falso e quindi mai emesso. La banca era venuta a conoscenza della sua esistenza soltanto al ricevimento dell assegno in stanza di compensazione; rilevava altresì che in data 26 marzo 2013 veniva regolarmente emesso (da una propria filiale) un assegno circolare recante medesimo numero di serie ed estinto il successivo 28 marzo 2013. Inoltre il 18 novembre 2014 nessun cliente si era recato presso la filiale di Napoli per richiedere l emissione di un assegno circolare del valore di 6.500,00 a favore del ricorrente. L intermediario era pertanto del tutto impossibilitato ad esercitare qualsivoglia tipo di controllo in relazione all asserita emissione del titolo. Infine, in relazione alle rassicurazioni ottenute dal cliente in merito al c.d. beneemissione, la resistente affermava che nessun dipendente dell Agenzia presso cui l assegno sarebbe stato apparentemente emesso avrebbe mai fornito risposta telefonica all intermediario corrispondente (A); soggiungeva, al riguardo, che avuta contezza delle truffe in atto ai danni del Sistema Bancario tramite emissione di assegni circolari falsi e illecita intromissione di terzi malfattori nelle proprie linee telefoniche, nel luglio del 2014 aveva inviato alla banche corrispondenti un messaggio interbancario generalizzato recante un apposito numero telefonico alternativo dell Area Sistemi di Pagamento cui fare riferimento in caso di richiesta di bene-emissione. Per le ragioni innanzi esposte l intermediario B chiedeva all Arbitro di respingere il ricorso in quanto infondato. DIRITTO La controversia verte intorno alla sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla banca negoziatrice (girataria per l incasso - intermediario A) nonché all istituto emittente (intermediario B) ambedue convenuti dinanzi all Arbitro derivante dalla illegittima negoziazione di un assegno circolare ricevuto in pagamento successivamente rivelatosi falso e, in particolare, dall affidamento ingenerato nel cliente beneficiario circa l effettivo incasso della somma portata dal titolo. Risulta dunque prioritario l inquadramento degli obblighi posti in capo agli intermediari Pag. 3/6

coinvolti a vario titolo nella negoziazione di un assegno circolare, in relazione al quale dovrà aversi riguardo ai principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, tenuto conto che nei rapporti contrattuali con il cliente la banca risponde secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.) e la diligenza a cui è tenuta va valutata con particolare rigore: come più volte statuito dalla giurisprudenza, anche della Suprema Corte, la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell agente consente e richiede (Cass., sez. I civile, 24 settembre 2009, n. 20543). Sui profili di responsabilità ascrivibili alla banca negoziatrice di un assegno è stato, tra l altro, chiarito che la banca girataria per l incasso non risponde del pagamento del titolo nel caso in cui l alterazione non sia palese o visibile in base alle conoscenze del bancario medio, che non deve disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per la rilevazione delle falsificazioni, né deve essere un esperto grafologo (Cass. civ. Sez. I, 15 luglio 2005 n. 15066; di recente, Cass. civ. Sez. I, 3 maggio 2016, n. 8731); l alterazione deve infatti risultare percepibile ad occhio nudo (Cass. civ. 30 maggio 1963, n. 1466; v. in termini, ABF Napoli, Dec. n. 1943/2012). Nel caso che occupa, sulla base della documentazione agli atti, il titolo prodotto in copia non reca anomalie rilevabili ictu oculi (circostanza pacifica tra le parti); pertanto sotto questo aspetto la condotta della banca negoziatrice (A) non appare censurabile. Sotto altro profilo assume tuttavia rilevanza la circostanza che, su istanza del cliente, la medesima banca ha contattato telefonicamente l emittente (intermediario B) onde verificare la bontà del titolo mediante c.d. bene-emissione : prassi sempre meno in uso tra gli istituti di credito per via della quale la banca negoziatrice ottiene una rassicurazione preventiva da parte dell istituto emittente l assegno circolare che onorerà il suo impegno in sede di presentazione dello strumento, e costituisce fonte di un giustificato affidamento sia per l intermediario richiedente, sia per il prenditore del titolo. Su tale ultimo aspetto è preminentemente incentrata la doglianza del cliente che ha contestato la condotta imprudente tenuta dal funzionario della propria banca nell acquisire il (falso) bene-emissione - ottenuto da un soggetto qualificatosi come dipendente dell istituto emittente - senza identificare correttamente l interlocutore, tanto da indurlo a concludere in buona fede l affare, accettando in pagamento l assegno prontamente versato per l incasso. Ora, sulla base degli elementi acquisiti, si deve ritenere che il funzionario della banca negoziatrice non abbia correttamente espletato l incarico, autonomamente assunto, di verificare la validità dell assegno, con la diligenza qualificata esigibile dall operatore professionale nell esercizio dell attività bancaria (arg. ex art. 1176, 2 comma, c.c.); al fine di appurare la bontà del titolo l operatore si è infatti limitato ad una verifica con mezzi inadatti allo scopo avendo, in particolare, rivolto una mera richiesta telefonica all istituto emittente senza ottenere da questi, quantomeno, la trasmissione di una conferma scritta e identificare con modalità più sicure il funzionario competente a dare l informazione voluta, anche in considerazione del messaggio interbancario inviato al sistema dall emittente circa l emissione di assegni circolari falsi e l illecita intromissione di terzi nelle proprie linee telefoniche (cfr. in tal senso, Trib. Verona, 27.09.2012, n. 2049). Ciò induce a ritenere che la banca negoziatrice non ha adottato le cautele necessarie, quale l impiego di una procedura di colloquio interbancario idonea a garantire l attendibilità e la formalizzazione delle informazioni ricevute nonché a verificare con sicurezza l origine delle stesse. Sussistendo dunque il nesso di causalità tra il danno lamentato e l inadempimento innanzi accertato - nella misura in cui è plausibile che la richiesta di bene-emissione fosse funzionale alla conclusione della vendita al prezzo pattuito accettando in pagamento l assegno de quo ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente nei confronti della banca negoziatrice (intermediario A) sia fondata e vada accolta nei limiti Pag. 4/6

di seguito evidenziati. Ciò detto, non esente da censure si palesa, altresì, la condotta tenuta dall istituto emittente (intermediario B) rispetto al quale alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale qualificato (cfr. Cass. Civ., S.U. 26 giugno 2007, n. 14712, Pres. Carbone - Est. Rordorf) non vale quale esimente di colpevolezza, per il danno cagionato al beneficiario del titolo, la dedotta intromissione fraudolenta di terzi soggetti nella propria linea telefonica durante la conversazione intrattenuta per l ottenimento del bene-emissione. Sul punto, come già evidenziato da questo Arbitro in casi analoghi, l intermediario non può rendere pubblico il proprio riferimento telefonico e, allo stesso tempo, declinare ogni responsabilità per informazioni che, attraverso l infrastruttura telefonica di cui è dotata e soggetta al suo stretto controllo, vengano fornite alla clientela e agli intermediari con i quali essa entra in contatto. Né vale ad escludere profili di responsabilità riconducibili alla banca emittente (B) la circostanza che nel luglio 2014 la medesima abbia provveduto ad inoltrare un messaggio interbancario al sistema dando atto dell esistenza di intromissioni fraudolente sulle linee telefoniche, fornendo un recapito telefonico alternativo dell Area Sistemi di Pagamento, cui fare riferimento per gli intermediari corrispondenti che ritenessero di ricorrere alla c.d. beneemissione, senza inibire l utilizzo dei riferimenti precedentemente resi pubblici. Invero, tale circostanza porta, piuttosto, a ritenere che all epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, l emittente non si sia peritato di mettere in sicurezza le comunicazioni telefoniche eseguite per il tramite delle proprie filiali, malgrado avesse piena cognizione dei rischi paventati (cfr. ABF Milano, Dec. n. 5446/2016). Accertata dunque la sussistenza di profili di responsabilità in capo ad ambedue gli intermediari coinvolti nella negoziazione del titolo controverso, va sottolineato che il rispetto dei canoni di diligenza investe non solo la sfera del prestatore del servizio ma anche quella del correntista cui fanno carico oneri e responsabilità. Nel caso di specie non può non rilevarsi la condotta imprudente del ricorrente nella misura in cui, nonostante i segnali di comportamento sospetto del compratore, peraltro residente in altra regione, ha comunque concluso la vendita consegnando l'orologio ad un delegato dell acquirente, e ha versato l'assegno sul proprio conto senza attendere l'effettivo pagamento del titolo o, comunque, concordare modalità di pagamento tracciabili più sicure (quali ad es. il bonifico bancario anticipato). In considerazione di ciò e tenuto conto degli elementi acquisiti appare congruo determinare il suo concorso nella causazione del danno ai sensi dell art. 1227 c.c. nella misura di 1/3 ( 2.167,00). il Collegio dichiara pertanto gli intermediari convenuti solidalmente obbligati a corrispondere al ricorrente la somma di 4.333,00. Si rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva in quanto non richieste in sede di reclamo e priva del necessario supporto probatorio attestante il sostenimento delle stesse (cfr. ABF Collegio di Coordinamento, Dec. n. 4618/2016). P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara gli intermediari tenuti in solido al risarcimento del danno nella misura dei 2/3 dell importo facciale dell assegno. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d Italia la somma di 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente in solido la somma di 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Pag. 5/6

firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6