VOLUNTARY DISCLOSURE



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SCHEDA MONOGRAFICA TMG VOLUNTARY DISCLOSURE Data aggiornamento scheda 6 ottobre 2015 Redattore Davide David Ultimi interventi normativi D.L. n. 153 del 30.09.2015 Ultimi interventi di prassi Circ. n. 31/E del 28.08.2015 Con il D.L. 153 del 30.09.2015 è stato prorogato al 30.11.2015 il termine per attivare la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), disciplinata dal D.L. 167 del 28.06.1990 (quale modificato dalla L. 186 del 15.12.2014). Originariamente il termine era stato fissato al 30.09.2015. A seguito della proroga si riassumono gli aspetti di interesse generale della voluntary disclosure (identificata anche con la sigla VD). La voluntary disclosure In estrema sintesi, la VD consente, tra l altro, di regolarizzare, con benefici in termini di riduzione delle sanzioni e di esclusione da eventuali ripercussioni penali: - la mancata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi (quadro RW) dei beni detenuti all estero (conti correnti, altre attività finanziarie, polizze assicurative, immobili, imbarcazioni, oggetti d arte, ecc.); - la mancata dichiarazione e tassazione in Italia dei proventi dei beni detenuti all estero e dei redditi esteri che hanno alimentato gli investimenti esteri (interessi, dividendi, capital gain, canoni locazione, pensioni, ecc.); - la mancata dichiarazione e tassazione dei redditi prodotti in Italia che hanno alimentato gli investimenti esteri; - la mancata dichiarazione e tassazione degli altri redditi prodotti in Italia, non direttamente collegabili con i beni detenuti all estero. Si vanno di seguito ad analizzare le singole violazioni e i principali effetti della VD. Paesi black list e non black list 1

Gli effetti della VD (soprattutto in termini di riduzione delle sanzioni e di annualità da regolarizzare) sono diversi a seconda che i beni risultino detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato (c.d. paesi Black List, identificati anche con la sigla BL) o in paesi non Black List (identificati, per semplicità, anche come Withe List o WL). All interno poi dei paesi BL ve ne sono alcuni (tra i quali la Svizzera, il Principato di Monaco e il Principato del Liechtenstein) che, ai soli fini della VD, sono considerati non Black List, in quanto anno sottoscritto con l Italia degli accordi per lo scambio di informazioni. Mancata compilazione del quadro RW Senza entrare nel merito dei diversi aspetti del quadro RW e dei relativi obblighi di compilazione, si evidenzia che, in via di principio, in questo quadro della dichiarazione devono essere riportati i valori dei beni detenuti all estero. La mancata compilazione del quadro RW è sanzionata con una sanzione che va: - dal 3% (minimo) al 15% (massimo) dei valori non indicati, per i beni detenuti in paesi WL; - dal 6% (minimo) al 30% (massimo) dei valori non indicati, per i beni detenuti in paesi BL (per violazioni commesse fino al 2008 la sanzione va dal 5% al 25%). I periodi ad oggi ancora accertabili sono: - i periodi che vanno dal 2009 al 2014, per i beni detenuti in paesi WL; - i periodi che vanno dal 2004 al 2014, per i beni detenuti in paesi BL. Con la VD possono essere regolarizzati tutti i periodi fino al 2013 compreso, mentre per il 2014 (se omesso) occorrerà presentare il quadro RW entro il 31.12.2015 per beneficiare della sanzione fissa di euro 258,00 (in luogo di quella proporzionale). Volendo esemplificare, si faccia l ipotesi della mancata indicazione in RW in tutti gli anni ancora accertabili (fino al 2013) di beni per un valore di euro 200.000,00 (che si ipotizza sempre uguale per semplicità). In caso di mancata adesione alla VD e di successiva verifica fiscale (con notifica di un atto di contestazione) le sanzioni ammonteranno (non potendo applicarsi il cumulo giuridico su più annualità): - da un minimo di euro 30.000,00 a un massimo di euro 150.000,00, per i beni detenuti in paesi WB (totale sanzioni dal 2009 fino al 2013); - da un minimo di euro 110.000,00 a un massimo di euro 550.000,00, per i beni detenuti in paesi BL (totale sanzioni dal 2004 fino al 2013). Alla notifica dell atto di contestazione il contribuente può però definirlo beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo, a condizione che con non promuova azioni avverso l atto. In tale ipotesi le sanzioni da pagare ammonteranno: 2

- a euro 10.000,00, per i beni detenuti in paesi c.d. collaborativi (totale sanzioni dal 2009 fino al 2013); - a euro 36.667,00, per i beni detenuti in paesi c.d. non collaborativi (totale sanzioni dal 2004 fino al 2013). Aderendo invece alla VD le sanzioni, in buona parte dei casi, sono pari: - allo 0,50% dei valori non indicati in RW, per i beni detenuti in paesi WL e (a determinate condizioni) in quelli BL che hanno sottoscritto un accordo con l Italia; - allo 0,83% (fino al 2007) e all 1% (dal 2008) dei valori non indicati in RW, per i beni detenuti in paesi BL che non hanno sottoscritto un accordo con l Italia. Si ricorda che tra i paesi BL che hanno sottoscritto un accordo con l Italia vi sono anche la Svizzera, il Principato di Monaco e il Principato del Liechtenstein. Tornando all esempio precedente, aderendo alla VD le sanzioni ammonteranno complessivamente: - a euro 5.000,00 (totale sanzioni dal 2009 fino al 2013), per i beni detenuti in paesi WL e (a determinate condizioni) in quelli BL che hanno sottoscritto un accordo con l Italia; - a euro 18.300,00 (totale sanzioni dal 2004 fino al 2013), per i beni detenuti in paesi BL che non hanno sottoscritto un accordo con l Italia. Da evidenziare che per i paesi BL con accordo l adesione alla VD comporta la limitazione dell applicazione delle sanzioni ai soli periodi dal 2009 al 2013. Non aderendo alla VD i periodi ad oggi accertabili rimangono quelli dal 2004 al 2013 (oltre, logicamente, a quelli successivi). Così se, ad esempio, i valori sono detenuti in Svizzera (per l ammontare di euro 200.000,00), aderendo alla VD la sanzione complessiva ammonterà a euro 5.000,00. In caso contrario, a seguito di un atto di contestazione definito per acquiescenza, la sanzione da pagare ammonterà a complessivi euro 36.667,00. Un aspetto di particolare rilievo riguarda le attività finanziarie e patrimoniali ripartite tra più soggetti (ad esempio, un conto corrente con più contitolari o con un titolare e uno o più delegati). In assenza di VD un eventuale accertamento comporterà l applicazione delle sanzioni su tutti i soggetti calcolata sull intero valore delle attività, con un conseguente effetto moltiplicativo (questa è infatti la linea seguita dall Agenzia delle entrate, peraltro confutata sia in dottrina che in giurisprudenza). Aderendo alla VD le attività vanno invece ripartite in quota parte e quindi le sanzioni saranno applicate su ogni soggetto aderente sulla sua sola quota parte (senza effetto moltiplicativo). Mancata tassazione redditi esteri 3

Aderendo alla VD deve essere sanata anche la mancata tassazione in Italia dei proventi derivati dal possesso di beni all estero e dei redditi esteri che hanno alimentato gli investimenti esteri (interessi, dividendi, capital gain, canoni locazione, pensioni, ecc.). Da evidenziare che a norma dell art. 12 del D.L. 78/2009 gli investimenti in paesi BL (non dichiarati in RW) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Per la mancata dichiarazione e tassazione i periodi ad oggi ancora accertabili (in assenza di reati tributari) sono: - i periodi che vanno dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) al 2014, in relazione ai beni detenuti in paesi WL; - i periodi che vanno dal 2006 (2005 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) al 2014, in relazione ai beni detenuti in paesi BL. Si discute se il raddoppio dei termini in relazione ai beni detenuti in paesi BL operi in ogni caso o solo quando opera la presunzione di costituzione degli investimenti con redditi non tassati. In caso di accertamento le sanzioni sono calcolate applicando le seguenti percentuali sulle maggiori imposte accertate: - proventi ottenuti in paesi WL (e fino al 2007 anche in paesi BL), sanzione dal 160% al 320% (in caso di omessa dichiarazione) e dal 133% al 267% (in caso di infedele dichiarazione); - proventi ottenuti in paesi BL, dal 2008 sanzione dal 320% al 640% (in caso di omessa dichiarazione) e dal 267% al 534% (in caso di infedele dichiarazione). Alla notifica dell atto di accertamento il contribuente può però definirlo beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo, a condizione che non promuova azioni avverso l atto. In tale ipotesi troverà inoltre applicazione il cumulo giuridico e il principio della continuazione, con possibili effetti vantaggiosi da prendere in considerazione ai fini delle scelte da operare. Con la VD possono essere regolarizzati tutti i periodi fino al 2013 compreso, mentre per il 2014, se non si è provveduto al pagamento delle imposte dovute e a dichiarare i redditi prodotti all estero, occorrerà provvedervi tramite ravvedimento operoso. Aderendo alla VD e accettando la determinazione delle imposte che verrà effettuata dall Agenzia delle entrate, le sanzioni risulteranno essere le seguenti (da applicare sulle maggiori imposte accertate): - proventi ottenuti in paesi WL (e fino al 2007 anche in paesi BL) e (a determinate condizioni) in quelli BL che hanno sottoscritto un accordo con l Italia (per tutti gli anni), sanzione del 20% (in caso di omessa dichiarazione) e del 16,67% (in caso di infedele dichiarazione); - proventi ottenuti dal 2008 in paesi BL che non hanno sottoscritto un accordo con l Italia, sanzione del 40% (in caso di omessa dichiarazione) e del 33,33% (in caso di infedele dichiarazione). 4

Qualora non si accetti la determinazione dell Agenzia delle entrate e si vada quindi in contraddittorio, le sanzioni saranno, in buona sostanza, determinate applicando alle maggiori imposte risultanti all esito del contraddittorio percentuali doppie a quelle sopra indicate. In ogni caso rimarrà logicamente dovuto l intero ammontare (senza riduzioni) delle imposte determinate sui redditi fatti emergere, oltre ai relativi interessi. Da evidenziare che per i paesi BL con accordo (compresi Svizzera, Principato di Monaco e Principato del Liechtenstein) l adesione alla VD rende inapplicabile la presunzione di costituzione degli investimenti con redditi non tassati; con l ulteriore conseguenza che i periodi da sanare sono quelli che vanno dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. Non aderendo alla VD continuerà invece ad operare la suddetta presunzione e i periodi ad oggi accertabili rimarranno quelli dal 2006 (2005 in caso di omessa dichiarazione) al 2013 (oltre, logicamente, a quelli successivi). Mancata tassazione redditi prodotti in Italia Aderendo alla VD deve essere sanata anche la mancata tassazione di redditi prodotti in Italia, sia di quelli che hanno alimentato gli investimenti all estero che anche di quelli non direttamente collegabili ai beni detenuti all estero. Per la mancata dichiarazione e tassazione i periodi ad oggi ancora accertabili (in assenza di reati tributari) sono: - i periodi che vanno dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) al 2014, in relazione ai beni detenuti in paesi WL; - i periodi che vanno dal 2006 (2005 in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) al 2014, in relazione ai beni detenuti in paesi BL. Si discute se il raddoppio dei termini in relazione ai beni detenuti in paesi BL operi in ogni caso o solo quando opera la presunzione di costituzione degli investimenti con redditi non tassati. In caso di accertamento le sanzioni sono calcolate applicando sulle maggiori imposte una percentuale che va dal 120% al 240% (in caso di omessa dichiarazione) e dal 100% al 200% (in caso di infedele dichiarazione). Alla notifica dell atto di accertamento il contribuente può però definirlo beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo, a condizione che con non promuova azioni avverso l atto. In tale ipotesi troverà inoltre applicazione il cumulo giuridico e il principio della continuazione, con possibili effetti vantaggiosi da prendere in considerazione ai fini delle scelte da operare. Con la VD possono essere regolarizzati tutti i periodi fino al 2013 compreso, mentre per il 2014, se non si è provveduto al pagamento delle imposte dovute e a dichiarare i redditi, occorrerà provvedervi tramite ravvedimento operoso. 5

Aderendo alla VD e accettando la determinazione delle imposte che verrà effettuata dall Agenzia delle entrate, le sanzioni risulteranno essere le seguenti (da applicare sulle maggiori imposte accertate): - redditi diversi da quelli che hanno formato la provvista per investimenti in paesi BL senza accordo, sanzione del 15% (in caso di omessa dichiarazione) e del 12,50% (in caso di infedele dichiarazione); - redditi che hanno formato la provvista per investimenti in paesi BL senza accordo, sanzione del 30% (in caso di omessa dichiarazione) e del 25% (in caso di infedele dichiarazione). Qualora non si accetti la determinazione dell Agenzia delle entrate e si vada quindi in contraddittorio, le sanzioni saranno, in buona sostanza, determinate applicando alle maggiori imposte risultanti all esito del contraddittorio percentuali doppie a quelle sopra indicate. In ogni caso rimarrà logicamente dovuto l intero ammontare (senza riduzioni) delle imposte determinate sui redditi fatti emergere, oltre ai relativi interessi. Da ultimo si evidenzia che i benefici in termini di riduzione delle sanzioni previsti per le imposte sui redditi valgono anche per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE (imposte dovute dal 2013 sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all estero). 6