FATTI GIURIDICI UMANI: LECITI ILLECITI: A) PENALI B) CIVILI C) AMMINISTRATIVI



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Transcript:

Corso di MEDICINA LEGALE prof. MAURO BACCI

NOZIONI GENERALI DI DIRITTO

FATTO O FENOMENO GIURIDICO perdita, acquisto o modificazione di un diritto FATTO GIURIDICO NATURALE indipendente dalla volontà FATTO GIURIDICO UMANO correlato alla volontà FATTI GIURIDICI UMANI: LECITI ILLECITI: A) PENALI B) CIVILI C) AMMINISTRATIVI

ORDINAMENTO GIURIDICO DIRITTO NORME NORME GIURIDICHE AUTORITA DELLO STATO DIRITTO PUBBLICO: ( DIRITTO PENALE COSTITUZIONALE.) DIRITTO PRIVATO: ( DIRITTO CIVILE PREVIDENZIALE )

(diritto penale processuale) DIRITTO PENALE REATI PENE PRINCIPIO DI LEGALITA Art. 1 c.p. CODICE PENALE (Codice di procedura penale)

IL RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE

1.Concetto di causa 2.Concetto di effetto Elementi costitutivi della causa rispetto all effetto Antecedenza Necessità Sufficienza 3.Concetto di condizione: presupposto necessario non sostituibile 4.Concetto di occasione: circostanze favorevoli prive di apporto causale, esiguità rispetto all effetto, sostituibilità

CAUSALITA UNICA (Diretta e immediata) CAUSALITA MULTIPLA o CONCORSO DI CAUSE (indiretta e mediata) Preesistenti Simultanee Sopravvenute

Indagine medico-legale in tema di causalità materiale Studio dello stato anteriore del soggetto Studio della causa e delle sue caratteristiche Studio dell effetto: natura ed entità della modificazione peggiorativa PROGNOSI CAUSALE

Criteri di valutazione Cronologico Topografico Di idoneità lesiva (criterio di possibilità scientifica) Di continuità fenomenologica Di esclusione di altre cause GIUDIZIO CONCLUSIVO: 1.Affermazione del nesso 2.Negazione del nesso Causalità unica Concausalità Rapporto occasionale Rapporto inesistente

IL RAPPORTO DI CAUSALITA PSICHICA

Art. 42 c.p. nessuno può essere punito per un azione o un omissione preveduta dalla legge come reato se non l ha commessa con coscienza e volontà

Art. 43 c.p. 1) delitto doloso o secondo l intenzione 2) delitto preterintenzionale o oltre l intenzione 3) delitto colposo o contro l intenzione RESPONSABILITA PENALE obbligo di sottostare ad una pena quando si sia commesso un reato a) ESCLUSIONE b) AFFERMAZIONE

a) ESCLUSIONE soggetto non punibile Su base circostanziale Art. 45-5555 c.p. Caso fortuito Costringimento fisico Errore di fatto Errore dettato da altrui inganno Consenso dell avente diritto Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere Difesa legittima Uso legittimo delle armi Stato di necessità Su base soggettiva Art. 85 c.p. VERIFICA DELLA CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE

a) ESCLUSIONE soggetto non punibile TRATTAMENTO DELLO STATO PSICOPATOLOGICO OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

b) AFFERMAZIONE soggetto punibile CONDANNA ESPIAZIONE DELLA PENA

Il rapporto di causalita Nesso di causalità materiale Causalità unica Causalità multipla soggetto Punibile Non punibile condotta Attiva Omissiva Valutazione della capacità di intendere e volere evento Nesso di causalità psichica Dolo Colpa reato (Violazione di una norma del codice) Preterintenzione

NOZIONI DI MEDICINA LEGALE IN MATERIA PENALE

1. DELITTI 2. CONTRAVVENZIONI IL REATO STRUTTURA DEL REATO ELEMENTI ESSENZIALI: OGGETTIVI FATTO (ANTIGIURIDICO) SOGGETTIVI SCOPO VOLONTA ELEMENTI ACCIDENTALI: CIRCOSTANZE (Art. 61-62 c.p.)

FATTO: AZIONE CONDOTTA COMMISSIVA OMISSIVA EVENTO RISULTATO LESIONE DEL BENE TUTELATO RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE (Art. 40-4141 c.p.)

SCOPO: MOVENTE DELL AZIONE VOLONTA : LIBERA DETERMINAZIONE ALL AZIONE COLPEVOLEZZA IMPUTABILITA Art. 85 c.p. RESPONSABILITA RAPPORTO DI CAUSALITA PSICHICA Art. 42-4343 c.p.

IMPUTABILITA

La capacità nell autore del reato ASPETTI GENERALI art. 85 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui l ha commesso non era imputabile. E imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere Significato di capacità di intendere Significato di capacità di volere

1. Presunzione legale di imputabilità oltre il 18 anno.(raggiunta maturità, assenza di malattia) 2. Presunzione legale di non imputabilità prima del 14 anno (art. 97 c.p.). (immaturità) 3. Valutazione caso per caso tra il 14 ed il 18 anno (art. 98 c.p. ) (grado di maturità, assenza di malattia)

Esclusione e modulazione di imputabilità Art. 88-8989 c.p.

Metodologia di accertamento Criterio clinico: -individuare un substrato patologico (infermità) - valutare la sua interferenza quantitativa sulla capacità di intendere o di volere Criterio cronologico: riferire le suddette condizioni al momento del fatto Criterio criminogenetico : individuare un legame fra infermità e condotta

FATTISPECIE PARTICOLARI 1) Stati emotivi e passionali (Art. 90 c.p.) 2) Ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore (Art. 91 c.p.) 3) Ubriachezza volontaria colposa ovvero preordinata (Art.92 c.p.) 4) Fatto commesso sotto l azione di sostanze stupefacenti (Art. 93c.p.) 5) Ubriachezza abituale (Art. 94 c.p.) 6) Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti (Art. 95c.p.) 7) Sordomutismo (Art. 96 c.p.)

La capacità nella vittima di reato CIRCONVENZIONE DI PERSONA INCAPACE (Art. 643 c.p.)

IMPERIZIA LA COLPA IN AMBITO IMPRUDENZA NEGLIGENZA SANITARIO INOSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI E DISCIPLINE

ASPETTATIVE RISULTATO CONTENZIOSO INFORMAZIONE CORRETTA

IPOTESI DI ERRORE COLPOSO CAMPO DIAGNOSTICO Mancata diagnosi o diagnosi errata - Anamnesi inadeguata - Esame obiettivo superficiale o carente

MANCATA DIAGNOSI: ACCERTAMENTI: INSUFFICIENTI (ERRATA SELEZIONE) INADEGUATI (INDISPONIBILITA ) ERRATA DIAGNOSI: ERRATA INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA OGGETTIVA

ERRORE COLPOSO NELLA TERAPIA - INSUCCESSO - SUCCESSO PARZIALE TRATTAMENTO ERRATO TRATTAMENTO MAL ESEGUITO MANCATA RISPOSTA evento non ipotizzabile: assenza di responsabilità

CONSEGUENZE DELL ERRORE COLPOSO NEL DIRITTO PENALE: DENUNCIA-QUERELA DELLA PERTE LESA ACCERTAMENTO DELLE SUE CONSEGUENZE: STATO DI MALATTIA POSTUMI DI RILEVANZA PENALE RINVIO A GIUDIZIO ASSOLUZIONE DIBATTIMENTO CONDANNA APPROFONDIMENTO TECNICO PERIZIA MEDICO-LEGALE

CONSEGUENZE DELL ERRORE COLPOSO NEL DIRITTO CIVILE: CITAZIONE IN GIUDIZIO CONSULENZA MEDICO-LEGALE DISPOSTA DAL GIUDICE ASSENZA DI COLPA COLPA ACCERTATA NESSUN RISARCIMENTO SENZA CONSEGUENZE CON CONSEGUENZE PER IL PAZIENTE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGGRAVAMENTO RISTORO DELLE SPESE RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO E MORALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE E DANNO MORALE

LA POLIZZA PER RESPONSABILITA PROFESSIONALE

NORME GENERALI Oggetto dell assicurazione e individuazione del rischio; Soggetti assicurati; Limiti di indennizzo; Cessazione del rapporto assicurativo; Divergenza tra assicurato e assicuratore; Cessazione dell attività; Comunicazione del sinistro;

STIPULA DELLA POLIZZA Nel moderno rapporto del contratto assicurativo entrambe le parti devono avere un ruolo attivo. Se è vero che a fronte del pagamento del premio una parte trasferisce all altra gli effetti economici di oneri imprevedibili è altrettanto vero che tale imprevedibilità non può essere favorita dalla superficialità e distrazione

STIPULA DELLA POLIZZA Pertanto è necessario che il professionista rilasci le seguenti informazioni: Dati anagrafici, indirizzo, studi effettuati, titoli conseguiti; Curriculum professionale e notizie dettagliate sulla propria attività; Richieste di risarcimento o contestazioni presentate da pazienti; Altre polizze in corso o risolte sul medesimo rischio.

STRUTTURA DEL CONTRATTO SCHEDA CONTRATTUALE Parte Anagrafica; Periodo di durata del contratto; Descrizione di rischio; Massimali; Calcolo del premio; Eventuale indicizzazione;

STRUTTURA DEL CONTRATTO LA NORMATIVA CONTRATTUALE Oggetto; Decorrenza, pagamento e proroga; Avviso del sinistro, gestione delle vertenze e recesso in caso di sinistro; Adempimento a carico delle parti; Eventuali condizioni aggiuntive.

Risarcimento del danno in ambito di R.C. Presupposto giuridico Art. 2043 C.C. Risarcimento da fatto illecito IL SISTEMA TRADIZIONALE 1) DANNO PATRIMONIALE DA INABILITÀ TEMPORANEA DA INABILITÀ PERMANENTE 2) DANNO EXTRAPATRIMONIALE O MORALE (ex art.2059cc)

DANNO PATRIMONIALE EMERGENTE: SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DELL EVENTO LESIVO DA LUCRO CESSANTE: MANCATO GUADAGNO PER RIDUZIONE O PERDITA DELLA CAPACITA PRODUTTIVA

CAPACITA PRODUTTIVA: CAPACITA DI LAVORO CAPACITA DI GUADAGNO CAPACITA DI LAVORO: EFFICIENZA PSICOFISICA DELLA PERSONA + ADDESTRAMENTO LAVORATIVO CAPACITA DI GUADAGNO: TIPO DI LAVORO + RICHIESTA DEL MERCATO

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA SENTENZE 87 ED 88 DELLA CORTE COSTITUZIONALE (1979) la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sulla attitudine a produrre reddito, ma deve ricomprendere anche delle lesione del diritto (salute) considerata come posizione soggettiva autonoma

SENTENZE 184/86 DELLA CORTE COSTITUZIONALE il danno biologico è in ogni caso un tipo di fatto (menomazione della integrità psico-fisica del soggetto) ed un tipo di lesione sempre presente nel doloso o colposo illecito realizzativo della predetta menomazione

Il danno biologico inteso come menomazione dell integrità psico-fisica: Costituisce parametro base autonomo per ogni altro tipo di risarcimento E sempre e comunque risarcibile afferisce al diritto alla salute e non alla redditività del danneggiato E valutato sulla base dell incidenza della menomazione su ogni manifestazione di vita pubblica e privata dell individuo Viene risarcito con criterio egualitario con parametri comuni per tutti i cittadini

PERDITA DELL INTEGRITÀ PSICO-FISICA Non incidente sulla produzione di reddito Limitativo della capacità di Produrre reddito (capacità lavorativa) Danno biologico DANNO EVENTO Danno patrimoniale (da lucro cessante) DANNO CONSEGUENZA DANNO MORALE (sofferenze e disagi) Danno patrimoniale da spese sostenute (danno emergente)

INFORTUNISTICA PRIVATA Contratto privato tra istituto assicuratore e cittadino POLIZZA

L ASSICURAZIONE E IL CONTRATTO CON IL QUALE L ASSICURATORE VERSO PAGAMENTO DI UN PREMIO SI OBBLIGA A RILEVARE L ASSICURATO ENTRO I LIMITI CONVENUTI, DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO DA UN SINISTRO, OVVERO PAGARE UN CAPITALE O UNA RENDITA AL VERIFICARSI DI UN EVENTO ATTINENTE LA VITA UMANA (ART. 1882 c.c.)

Rischi tutelati (in ambito biologico) INVALIDITA DA INFORTUNIO (TEMPORANEA E PERMANENTE) MORTE INVALIDITA DA MALATTIA (TEMPORANEA E PERMANENTE)

Definizione di infortunio sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea

Definizione di malattia ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute a carattere evolutivo dovuta a cause organiche naturali, non connesse ad infortunio

Sistema di indennizzo Parametri tabellari generali predefiniti (tab. ANIA o tab. INAIL) Parametri tabellari contrattuali (supervalutazioni) Polizze personalizzate