COLLEGIO DI TORINO. Membro designato dalla Banca d'italia. (TO) DALMOTTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
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1 COLLEGIO DI TORINO composto dai signori: (TO) LUCCHINI GUASTALLA (TO) GRAZIADEI (TO) BATTELLI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (TO) DALMOTTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (TO) SCARANO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ETTORE BATTELLI Nella seduta del 18/07/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La parte ricorrente a seguito di reclamo, presentato con nota del 16/02/2016, sostanzialmente riscontrato negativamente dall intermediario con lettera del 29/03/2016, ha proposto all ABF il ricorso in esame, lamentando la non corretta esecuzione da parte dell intermediario di un bonifico disposto ai sensi della L. 449/97 e s.m.i. La parte ricorrente nel ricorso ha rappresentato, tra l altro, quanto segue: - di essersi recata in data 2/10/2012 presso lo sportello della sua filiale «richiedendo l esecuzione di un bonifico speciale per ristrutturazioni edilizie ai sensi L. 449/97 e seguenti»; - che «l Istituto non eseguiva correttamente l ordine impartitole in quanto eseguiva un bonifico ordinario senza operare la ritenuta d acconto nei confronti del beneficiario»; - che la «richiesta di esecuzione di un bonifico ai sensi della L. 449/97, 144/2007, 214/2011, 134/2012 per l acquisto di un box pertinenziale è espressamente menzionata nella causale» del bonifico stesso; - che pertanto la stessa non «aveva alcun sospetto che il bonifico da lei richiesto e riguardante le procedure interne della banca non fosse stato eseguito non potendo Pag. 2/6
2 peraltro neanche verificare il fatto che fosse stata operata o meno dalla banca la ritenuta d acconto nei confronti del beneficiario»; - di essersi «accorta solamente in fase di contestazione da parte dell agenzia delle entrate» «dell errata esecuzione del bonifico da parte dell istituto di credito»; - che «tale grave mancanza ha comportato per la ricorrente la mancata possibilità di beneficiare delle detrazioni d imposta previste per il box pertinenziale nei 10 anni successivi l acquisto». La parte ricorrente domanda, pertanto, il risarcimento dei danni, conseguenti alla condotta dell intermediario, per non aver potuto beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla legge, quantificati in ,00, con l aggiunta delle sanzioni e degli interessi pagati rispettivamente: 675,69 per l anno 2012, 669,30 per l anno 2013 e 113,10 per l anno A fondamento della domanda risarcitoria, quale conseguenza della mancata fruizione delle detrazioni fiscali, dovute alla non corretta esecuzione del bonifico asseritamente imputabile alla Banca, la ricorrente ha prodotto: - con riferimento all anno 2012, la richiesta dell Agenzia delle Entrate, in seguito al controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, e la relativa quietanza di pagamento; - con riferimento all anno 2013, la richiesta dell Agenzia delle Entrate, in seguito al controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 600/73, e la relativa quietanza di pagamento; - con riferimento all anno 2014 la Cliente ha prodotto il modello di pagamento unificato F24 in ravvedimento operoso. Nelle controdeduzioni, presentate tramite il Conciliatore Bancario il 03/05/2017, l intermediario, in sintesi, ha affermato che: - la disposizione di bonifico impartita dalla Cliente «non conteneva tutte le indicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa per l ottenimento dei benefici fiscali previsti»; - che tale circostanza è confermata da una Risoluzione dell Agenzia delle Entrate (n. 55/E) la quale ha chiarito come le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali siano determinate dal decreto del Ministro delle finanze n. 41/98 e s.m.i.; - che il suddetto decreto prevede espressamente, all art. 1, comma 3, che «il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato»; - che la ricorrente nella richiesta di bonifico «ha solamente indicato nella causale acquisto box pertinenziale ai sensi L. 449/97; 244/2007, 241/2011, 134/2012, senza specificare né il codice fiscale del beneficiario della detrazione, né il numero di partita IVA od il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico era effettuato»; - che la sopra citata Risoluzione dell agenzia delle Entrate chiarisce come la non completa compilazione del bonifico pregiudichi «in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane spa dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del D.L. n. 78/2010 all atto dell accredito del pagamento»; - che pertanto «la mancata fruizione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è da imputare esclusivamente alla condotta della ricorrente che non ha rispettato quanto disposto dall art. 1, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41». La parte resistente ha inoltre precisato di non aver potuto effettuare la ritenuta d acconto in quanto la richiesta di bonifico non presentava i suddetti requisiti. Il ricorrente ha presentato delle repliche, rilevando come il riferimento alla Risoluzione n. 55/E sia «irrilevante» e come «la richiesta di bonifico speciale è stata avanzata Pag. 3/6
3 richiamando esplicitamente la norma di legge, il bonifico però è stato processato in maniera ordinaria». La ricorrente ha evidenziato come non possa non gravare sulla Banca «che dal proprio correntista aveva ricevuto espresso mandato di effettuare bonifico per ristrutturazione edilizia con le caratteristiche necessarie, la responsabilità per aver mancato all inserimento nel bonifico medesimo della dicitura ex lege, comunque fornita dal correntista». L Intermediario nelle controrepliche ha sostanzialmente ribadito quanto contenuto delle controdeduzioni e ha concluso, pertanto, con la richiesta di rigetto del ricorso. DIRITTO Il ricorso verte sull esecuzione di un bonifico ritenuto da parte ricorrente non correttamente eseguito da parte dell intermediario convenuto ai sensi della L. 449/97 e s.m.i. Da tale circostanza, la parte ricorrente ritiene siano derivati danni in conseguenza della perdita di benefici fiscali, connessi alla detrazione fiscale di importi corrisposti per l acquisto di un box, oltre all obbligo di corresponsione di somme all Agenzia delle entrate, in seguito ad accertamenti fiscali, per gli anni 2012, 2013 e Dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti si rileva che della invocata detrazione fiscale, la parte ricorrente non ha potuto usufruire a causa dell incompleta indicazione, nella contabile di bonifico, dei dati richiesti a tal fine dalla normativa fiscale. Preliminarmente è da rilevarsi come la controversia in esame non ponga problematiche connesse alla competenza per materia dell ABF in quanto la stessa verte sulla contestazione, da parte del ricorrente, di un comportamento tenuto dall intermediario. Oggetto del ricorso difatti «non è una questione di tipo fiscale, bensì l obbligo di risarcire il danno quale conseguenza di un bonifico assertivamente disposto in modo non corretto. La tematica rientra fra quelle di competenza dell ABF» (Collegio di Milano, pronuncia n. 9224/2015). Il Collegio, nel merito, prende innanzitutto in esame la richiesta di bonifico oggetto di controversia, prodotto dalla parte ricorrente, nella quale la causale è indicata come segue: «acquisto box pertinenziale ai sensi L. 449/97, 244/2007, 241/2011, 134/2012». Ne emerge la non completa indicazione nella causale del bonifico degli elementi richiesti dalla disciplina normativa e precisamente: 1) Causale del versamento, con riferimento alla norma di cui all art. 16 bis TUIR Dpr 917/1986; 2) Codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) Codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento. Il Collegio richiama sul punto la Risoluzione n. 55/E dell Agenzia delle Entrate la quale ha statuito come «la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell obbligo di operare la ritenuta disposta dall art. 25 del DL n. 78 del 2010 all atto dell accredito del pagamento». Tale circostanza emerge anche dal documentazione relativa agli accertamenti fiscali, effettuati in sede di controllo formale della dichiarazione dei redditi della ricorrente, per gli anni 2012 e Con riferimento alla normativa disciplinante il caso di specie, oltre l art. 16 bis TUIR «Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» e all art. 25 D.L. n. 78/10, convertito con modifiche da L. n. 122/2010, occorre tenere conto nel caso di specie dell art. 1 del Decreto Ministero del Tesoro n. 41/1998, nel quale, tra l altro, si statuisce che «3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato». Pag. 4/6
4 La stessa Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione n. 55/E, sul punto precisa di ritenere «non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento. Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell agevolazione per gli interventi di cui all art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall art. 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)». Il Collegio, rileva, però come a fronte di ciò nel bonifico richiesto manchino ciascuna delle tre informazioni richieste. Il Collegio constata altresì che la possibilità, riconosciuta dall Agenzia delle Entrate, di ripetere il pagamento mediante nuovo bonifico nel quale inserire correttamente tutti i dati richiesti dalla norma di legge, non è stata colta dalla ricorrente. Peraltro, l intermediario resistente, verosimilmente, a termini di contratto, qualora richiesto, «avrebbe potuto provvedere all'annullamento del precedente bonifico, effettuandone un nuovo bonifico regolare e completo, per ovviare al problema creatosi» (Collegio di Roma, decisione n. 3485/2016). Trattandosi, nel caso di specie, di condotta frutto di una necessaria collaborazione tra entrambe le parti, non ne può derivare un accoglimento della domanda volta a rendere la condotta della banca oggetto di condanna da parte di quest Arbitro. Sul punto sembra opportuno richiamare anche l art. 9 (rubricato «Comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto») del D. Lgs. 27/01/2010 n. 11, secondo il quale: «1. L'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, [ ] ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario». La stessa norma precisa poi che «3. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utilizzatore al proprio prestatore di servizi di pagamento». Il Collegio, in merito, rileva che l affermazione di parte ricorrente secondo cui l ordine di bonifico sarebbe stato correttamente impartito alla banca, ma sarebbe stato erroneamente eseguito dall istituto di credito, è sprovvisto di qualsiasi appoggio probatorio. In assenza di prova, pertanto, deve farsi applicazione della disposizione generale di cui all art c.c., che pone a carico dell attore l onere della prova, e che deve reputarsi applicabile anche nel procedimento davanti all ABF (Collegio di Milano, pronuncia n. 9224/2015). In tale contesto, mancando una prova dirimente sul punto, deve ritenersi che l intermediario abbia tenuto una condotta conforme al criterio di diligenza, in quanto l intermediario che esegue un bonifico bancario è tenuto anche a volgere prestazioni accessorie che si collegano alla sua professionalità e che attengono alla sfera dell assistenza e del consiglio, ma i suoi obblighi accessori «non possono dilatarsi sino a garantire un risultato finale utile per il cliente ma non svelato all intermediario», nel caso in esame, poi, il ricorrente «firmando la disposizione di bonifico avrebbe dovuto verificare la presenza delle (poche) indispensabili indicazioni utili per poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui si discute» (Collegio di Napoli, pronuncia n. 7804/2016). Pag. 5/6
5 Si rappresenta, inoltre, una carenza sul piano probatorio, consistente nella mancata evidenza documentale del danno di ,00 dovuto alla «mancata possibilità di beneficiare delle detrazioni d imposta previste per il box pertinenziale nei 10 anni successivi l acquisto»,. Il Collegio conclude, quindi, che «ribaditi i principi generali in materia di distribuzione dell onere della prova, che impongono a carico di chi vuol far valere un diritto l onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [.] nulla si possa riconoscere alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno, posto che non è stata precisamente fornita alcuna prova in ordine alla circostanza, solo allegata, di aver specificamente chiesto all operatore di cassa che il bonifico venisse eseguito con l indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla normativa per poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali» (Collegio di Milano, pronuncia n. 871/2015, in senso conforme anche Collegio di Milano, pronuncia n. 5820/2013). Il Collegio non accoglie il ricorso. PQM IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
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