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1 D.P.C.M. 9 agosto 2009, di individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) 1. L art. 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel disciplinare le procedure e le modalità di finanziamento dell economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, prescrive (al comma 10), che siano trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali si provvede (ai sensi del comma 9) ad individuare le risorse necessarie per finanziare le operazioni in questione, nonché i correlati decreti di variazione di bilancio. In applicazione di tali disposizioni è stato inviato alla Corte dei conti, Sezione di controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, un decreto di individuazione di risorse per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile di euro della Banca Popolare di Milano s.c. a r.l.. L ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali, peraltro, ha restituito non registrato il provvedimento (foglio di rilievo n. 80 del 16 giugno 2009), osservando che esso non rientra nella previsione normativa di cui all art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e pertanto non è soggetto a controllo preventivo. Ha soggiunto il predetto Ufficio che tale atto, comunque, va comunicato.alla Corte dei conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione). Tenuto conto di quanto precede, il Ministero dell economia e delle finanze ha nuovamente trasmesso alla Corte dei conti l anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando nella Sezione centrale di controllo sulla gestione l ufficio deputato alla sua recezione. 1

2 In ordine a tale vicenda, il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione chiede ora che venga sottoposta alle Sezioni Riunite in sede di controllo la questione di competenza relativa all esame delle due diverse tipologie di atti (decreti del Presidente del Consiglio e decreti di variazione di bilancio), in attuazione del disposto dell art. 6, comma 2, del regolamento 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni. 1 Viene osservato, infatti, che la novità della problematica, unita alla sua rilevanza e delicatezza, impone che la decisione relativa alla competenza non sia assunta da un singolo ufficio, o addirittura da un singolo magistrato istruttore, come nel caso in esame, ma venga deliberata dalle Sezioni Riunite. D altro canto il diretto collegamento previsto dalla legge tra d.p.c.m. e decreto di variazione del bilancio (sottoposto a controllo preventivo ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. h, della legge n. 20 del 1994) sembra imporre un esame comune dei due atti, data la scarsa razionalità di una interpretazione che porti a prevedere una competenza diversificata in ordine all esame dell atto presupposto (d.p.c.m.) e del provvedimento finale (decreto di variazione). 2. Nella questione sottoposta all esame delle Sezioni Riunite sono rinvenibili diversi aspetti, di cui due di carattere preliminare e l altro, principale, attinente al merito. Con riguardo al primo aspetto, va esaminato il procedimento in concreto seguito in sede di controllo preventivo di legittimità ed il ruolo che in esso ha assunto un foglio di rilievo (n. 80 del 16 giugno 2009) che ha interrotto in senso negativo l esame del d.p.c.m. ( si restituisce non registrato ) dando indicazioni all Amministrazione sulle modalità di controllo da seguire in futuro. 1 Il comma sopramenzionato dispone che Il Presidente della Corte riferisce alle sezioni riunite in sede di controllo le questioni di competenza insorte tra sezioni di controllo e può rimettere ad esse l esame di questioni di massima di particolare complessità o rilevanza che interessino sezioni di controllo aventi competenze tra loro diverse, per i profili di legittimità e regolarità, fatte salve le competenze della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e della sezione delle Autonomie in materia di risoluzione delle questioni di massima. 2

3 Può discutersi, infatti, tenuto conto anche della novità della fattispecie, sul valore finale di un siffatto rilievo, che anziché rispondere a finalità istruttorie, come è ad esso proprio, ha sostanzialmente pretermesso l intervento della Sezione del controllo, la quale costituisce l organo centrale con competenza piena, da cui promanano i poteri dei consiglieri delegati. Peraltro, la scelta adottata dal magistrato istruttore, pur avendo determinato la situazione che costituisce il presupposto per l adozione della odierna deliberazione, sembra idonea a dar luogo non ad un problema di competenza tra diverse Sezioni, ma eventualmente ad una questione di massima sulle procedure del controllo di legittimità su atti, questione che ai sensi del citato art. 6, comma 2 del regolamento n. 14, è riservata alle Sezione centrale del controllo di legittimità. Su tale aspetto, che riflette modalità procedimentali non di rado seguite in sede di controllo preventivo, le Sezioni Riunite non ritengono, pertanto, di adottare una specifica pronuncia, limitandosi a segnalare l esigenza di un intervento, della Sezione di controllo di legittimità su atti. 3. Un altro aspetto di carattere preliminare riguarda la proponibilità della questione prospettata dal Presidente della Sezione del controllo sulla gestione, la quale, da un lato, non ha a monte una pronuncia della Sezione e, dall altro, si contrappone ad un semplice foglio di rilievo di un magistrato istruttore. Al riguardo occorre rilevare che non osta alla trattazione della questione in esame il fatto che non siano state adottate pronunce delle Sezioni di controllo, con le quali sia stata rivendicata, o negata, la competenza. Non viene, infatti, in considerazione nell odierna adunanza una ipotesi di conflitto negativo, il quale presuppone determinazioni degli organi competenti ad esprimere contrastanti posizioni definitive. Si tratta, invece, più semplicemente di risolvere, senza particolari formalità procedurali introduttive, un problema interpretativo che comporta aspetti applicativi aventi 3

4 carattere di massima di particolare complessità o rilevanza e che interessano Sezioni del controllo aventi competenze tra loro diverse. 4. Passando al merito della questione di competenza, va rilevato che finalità preminente all art. 12, comma 10, della legge n. 2 del 2009 sembra quello di sottoporre ad un particolare ed immediato scrutinio le operazioni finanziarie volte ad assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all economia ed un sufficiente livello di patrimonializzazione del sistema bancario. A tal fine la legge pone nella massima evidenza la relazione di interdipendenza funzionale intercorrente tra i dd.p.c.m. con cui sono individuate le risorse necessarie e conseguenti decreti di variazione di bilancio, disponendo, per quanto qui interessa, che entrambi siano comunicati, con immediatezza, alla Corte dei conti. La interrelazione tra i due tipi di atti sembra indubbiamente presupporre l unitarietà dell organo al quale debbono essere inviati, essendo contradditorio che due aspetti di una stessa vicenda seguano strade diverse. Accogliendo questa tesi, l individuazione dell organo competente non può non seguire il destino del solo atto (decreto di variazione di bilancio) che riceve dalla legge una specifica disciplina, per quanto riguarda il suo esame da parte della Corte dei conti (v. art. 3, comma 1, lett. h della legge n. 20 del 1994). Ciò non comporta necessariamente la sottoposizione dei dd.p.c.m. al controllo preventivo, al pari di quanto previsto per i decreti di variazione. Manca una pronuncia in tal senso da parte della competente Sezione del controllo, né la legge detta chiare disposizioni dirette ad innovare il sistema del controllo preventivo di legittimità. Allo stato degli atti, peraltro, è da ritenere, che l espressa previsione della comunicazione alla Corte dei conti del decreto di individuazione delle risorse sia idonea a superare la preclusione che, in occasione del controllo del conseguente decreto di variazione del bilancio, avrebbe potuto porsi nei confronti del provvedimento presupposto (v., al 4

5 riguardo, Sezioni controllo atti, delibere nn. 145 e 142 del 12 ottobre 1995 e del 3 luglio 1997; SS.RR. delibera n. 37/E del 29 dicembre 2000). Ciò consente un compiuto riscontro sin dal momento iniziale e prescindendo da formali procedure della decisione dell organo di governo relativa all individuazione delle risorse e rende più esaustivo il complessivo esame di legittimità che viene demandato alla sede del controllo preventivo del decreto di variazione del bilancio. Si tratta, dunque, di riscontri e valutazioni che esulano dal campo della gestione, interessando in via diretta singoli atti, e non segmenti di attività amministrativa. Alla luce di quanto precede, va dichiarata la competenza della Sezione centrale di controllo di legittimità, fermo restando l obbligo di comunicazione tra le diverse Sezioni degli atti e materie che possano tornare utili ai fini dell esercizio delle rispettive competenze. 5

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