IRES Deducibilità degli interessi passivi - Acquisizione di immobili destinati a patrimonio
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1 IRES Deducibilità degli interessi passivi - Acquisizione di immobili destinati a patrimonio di Massimo Pipino Pubblicato il 30 luglio 2009 Con la Circolare n. 37/E del 22 luglio 2009 l Agenzia delle Entrate ha nuovamente affrontato la questione relativa al regime di deducibilità degli interessi passivi applicabile ad operazioni finalizzate all acquisizione tramite indebitamento di immobili patrimoniali da destinare alla locazione. Con riferimento agli immobili patrimonio, di cui all art. 90, comma 1, del TUIR, ovverosia quei cespiti che sono diversi dagli immobili strumentali e da quelli merce (alla cui produzione e scambio è diretta l attività d impresa), l Agenzia delle Entrate, già nella C.M. 19/E/2009, aveva ricostruito la disciplina applicabile agli interessi passivi generati da indebitamento finalizzato alla loro acquisizione, alla luce delle disposizioni contenute nell art. 1, commi della legge 244/2007, in base alle quali: gli interessi passivi di finanziamento contratti per l` acquisizione (1) degli immobili patrimonio sono deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti e alle condizioni previste dall art. 96 del TUIR (entro il 30% del R.O.L.), ai sensi dell art. 1, comma 35 della legge 244/2007, gli interessi passivi di finanziamento relativi a mutui ipotecari contratti per la costruzione o l acquisto di immobili patrimonio da concedere in locazione sono integralmente deducibili, ai sensi dell art. 1, comma 36 della legge 244/2007, a condizione per che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli 1
2 stessi immobili successivamente concessi in locazione (2). In merito a quest ultima disposizione, l Amministrazione interviene di nuovo con la C.M. 37/E/2009, precisandone l ambito soggettivo ed oggettivo d applicazione. In particolare, sotto il profilo soggettivo, l Agenzia assume una discutibile posizione, affermando che l applicazione dell art. 1, comma 36 della legge 244/2007 è limitata alle cd. immobiliari di gestione, dovendosi intendere per tali le società il cui valore del patrimonio (assunto a valori correnti) è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività, nonché dagli immobili direttamente utilizzati nell esercizio dell impresa (3). Si tratta in sintesi, aggiunge l Agenzia, delle società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili. La lettura della norma da parte dell Amministrazione, come sopradescritta, si fonda sul rinvio alle imprese immobiliari, contenuto nella prima parte del citato comma 36, che demanda ad una specifica commissione di studio il riordino della disciplina fiscale del settore immobiliare. In realtà, si ritiene che il rinvio alle imprese immobiliari operato dal Legislatore sottintenda la volontà di pervenire ad una semplificazione e razionalizzazione del regime fiscale applicato a tutti gli operatori economici che, a vario titolo, operano nel settore immobiliare, tenuto conto che lo stesso comma 36 sottolinea che le modifiche al sistema fiscale vigente debbano, tra l altro, distinguere tra attività di gestione e attività di costruzione. 2
3 Quindi, appare quantomeno discutibile circoscrivere l ambito soggettivo dell art.1, comma 36 della legge 244/2007 alle sole imprese immobiliari di gestione la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili. Si aggiunga, inoltre, che il requisito di prevalenza del valore degli immobili patrimonio, per la definizione di impresa immobiliare di gestione, crea notevole incertezza e difficoltà operative. Richiede, infatti, una perizia di stima del patrimonio dell impresa, senza specificare, tra l altro, i termini di redazione della stessa (ossia se è sufficiente redigerla alla stipula del contratto di finanziamento per l acquisizione dell immobile, ovvero risulti necessaria per ciascun periodo d imposta di durata del finanziamento o della locazione). Sotto il profilo oggettivo, l Amministrazione fornisce invece una lettura piuttosto ampia del disposto normativo, affermando che il citato art.1, comma 36 possa applicarsi sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all attività locativa, non essendo determinante la natura dell immobile posto a garanzia dell impegno assunto. L Agenzia delle Entrate amplia, inoltre, il perimetro applicativo del comma 36 anche agli immobili detenuti in base ad un contratto di leasing e destinati alla locazione, in virtù del fatto che l acquisto di un bene mediante un contratto di locazione finanziaria può considerarsi come un operazione sostanzialmente equivalente, sul piano fiscale, all acquisto del bene in proprietà. Inoltre, a parere della stessa Agenzia, il contratto di leasing, per sua intrinseca natura, garantisce, ancor più di un mutuo ipotecario, quel 3
4 collegamento imprescindibile tra l immobile (da destinare alla locazione) ed il finanziamento ricevuto. In conclusione, le imprese immobiliari di gestione possono considerare integralmente deducibili gli interessi passivi relativi al finanziamento per l acquisizione di: immobili patrimonio destinati alla locazione, a condizione che il finanziamento sia garantito da ipoteca sullo stesso immobile concesso in locazione, immobili strumentali per natura destinati alla locazione, a condizione che il finanziamento sia garantito da ipoteca sullo stesso immobile concesso in locazione, immobili acquisiti in leasing e destinati alla locazione. È evidente, in merito, la necessità di intervenire per sollecitare un ripensamento degli orientamenti assunti dall`agenzia delle Entrate, che limitano la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca alle sole società di gestione immobiliare, mentre il Legislatore, come sopra evidenziato, nelle more della riforma della fiscalità immobiliare, intendeva evitare la penalizzazione di tutte le attività immobiliari (gestione, costruzione e compravendita), notoriamente caratterizzate da un elevato e fisiologico livello di indebitamento. NOTE (1) Dove con il termine acquisizione s intende sia l acquisto che la costruzione di detti beni (cfr. C.M. 19/E/2009 e la precedente C.M. 47/E/2008). (2) Cfr. C.M. 19/E/
5 (3) Per la definizione di società immobiliari di gestione, l Agenzia fa esplicito rinvio alla R.M. n. 323/E/2007. Massimo Pipino 31 Luglio
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