Procedura SERVIZIO ANTI STALKING STATO DEL DOCUMENTO. REV. PAR. PAG. MOTIVO DATA Emissione Elaborazione Verifica Approvazione
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- Giacinto Andrea Forti
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1 01 del Pagina 1 di 9 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL FRONT-OFFICE DEL EROGAZIONE E RETE TERRITORIALE DEL RILEVAZIONE DEI DATI SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA MODULISTICA ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI... 8 STATO DEL DOCUMENTO REV. PAR. PAG. MOTIVO DATA Emissione Elaborazione Verifica Approvazione COPIA CONTROLLATA N COPIA NON CONTROLLATA N Distribuita a In Data Firma RGQ (logo)
2 Pagina 2 di 9 1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Con il termine stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona affligge un altra con intrusioni e comunicazioni ripetute e indesiderate, a tal punto da provocarle ansia o paura. Queste condotte indesiderate possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate contatti indesiderati comportamenti associati, tra cui si collocano l ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Lo stalker produce nella vittima un profondo e doloroso disagio che lede, molte volte in maniera irreversibile, il benessere psicofisico di quest ultima. In seguito al trauma, nel tentativo di superare l accaduto o di minimizzare i danni vengono messi infatti in atto dei veri e propri meccanismi di difesa come ad esempio la negazione, utile ad allontanare il pensiero di quei momenti difficili. Il soggetto "stalkizzato", allo stesso tempo, ripercorre mentalmente più volte la scena del crimine ponendosi domande, cercando di capire cosa altro poteva dire o fare per prevenire ciò che invece si è verificato. A seconda degli atti subiti e delle emozioni sperimentate, nella vittima, si possono riscontrare vari quadri sintomatologici. In seguito all evento traumatico, infatti, la vittima sarà pervasa da stati d ansia acuti, problemi di insonnia fino a dei veri e propri quadri di Disturbo Post Traumatico da Stress. Secondo i criteri del DSM IV-TR, la caratteristica principale del Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) è da ricercarsi nello sviluppo di sintomi tipici che seguono l esposizione ad un fattore traumatico il quale causa o può comportare morte o lesioni personali. Tale disturbo comporta inoltre da parte della vittima un ripercorrere l evento traumatico attraverso sogni spiacevoli, ricordi ricorrenti ed intrusivi come se il fatto si stesse ripresentando, determinando quindi nel soggetto un intenso e logorante disagio psicologico. La persona, inoltre, sperimenterà una sensazione di distacco, diminuzione degli interessi, una ridotta capacità di provare sentimenti di amore, una diminuzione delle prospettive future, difficoltà di addormentarsi o mantenere il sonno, ansia, irritabilità, scoppi incontrollati di pianto, scoppi d ira, difficoltà di concentrazione e ipervigilanza; ma anche stati d ansia acuti, disturbi depressivi dell umore,
3 Pagina 3 di 9 condotte di evitamento incidenti sul funzionamento sociale, lavorativo, affettivo e relazionale, comparsa di sintomi fobici e di attacchi di panico. Con il DDL 30/01/2009 Misure contro gli atti persecutori in cui vengono introdotte severe misure a chi si macchia di stalking. 1. ATTI PERSECUTORI Viene introdotto nel codice penale il reato di molestie insistenti. All articolo 612 sulle minacce contro la persona è aggiunto il 612-bis che prevede misure contro gli «atti persecutori»: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni - recita il nuovo articolo - chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita». 2. AGGRAVANTI La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo. 3. QUERELA ENTRO SEI MESI Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio. 4. ERGASTOLO Se il molestatore si spinge fino all omicidio della vittima di stalking è punito con l ergastolo. 5. AMMONIMENTO Fino a quando non è proposta querela per il reato di stalking la persona offesa può esporre i fatti all autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a
4 Pagina 4 di 9 molestare la sua vittima, si procede d ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. 6. INTERCETTAZIONI Per raccogliere prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche. 7. DIVIETO DI AVVICINAMENTO Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può anche vietare all imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la vittima. 8. MISURE A SOSTEGNO DELLA VITTIMA Le forze dell ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta. Il Servizio Anti Stalking prevede, dopo l analisi della domanda, la presa in carico della vittima da parte dello psicologo del Centro. L intervento psicologico, attraverso un ascolto attento ed empatico, mirerà ad aiutare la vittima, dando fiducia alle sue personali capacità, stimolando e rafforzando il suo sistema motivazionale e aiutandola a riacquistare l autostima perduta. L intervento psicologico, inoltre, permetterà una ristrutturazione del trauma, fondamentale perché, in tali situazioni si osserva nella vittima una coazione a ripetere nella speranza di ottenere un seppur minimo cambiamento. La persona cioè, per la paura di dover affrontare una situazione più grande, come può essere la denuncia, continua a vivere e subire suo malgrado frustrazioni e umiliazioni da parte dello stalker. Se la legge fornisce alla vittima degli strumenti per difendersi, e altrettanto vero che l attuazione di questi strumenti richiede risorse emotive significative per agirle.
5 Pagina 5 di 9 Compito dello psicologo sarà quello di promuovere nella vittima un processo di Empowerment in cui, dopo aver preso coscienza del proprio malessere e delle risorse interne, agirà tutte le misure legali e non per difendere la propria persona. Il Servizio Anti Stalking opererà anche come strumento di Orientamento alla Rete collegando direttamente la vittima ai Centri Antiviolenza, Case Rifugio, alla Questura/ Forze di Polizia e a tutti gli altri eventuali interlocutori interessati (ASL, Tribunale, Servizi Sociali) In questo processo di riappropriazione della serenità, la persona sarà supportata emotivamente dal Servizio Anti Stalking per garantire sostegno continuo. Gli obiettivi del Servizio sono: - Prima accoglienza e ascolto della vittima di Stalking - Presa in carico e sostegno psicologico (Empowerment) - Consulenza legale - Orientamento ai Servizi dedicati dalla Questura di Brindisi - Orientamento ai Centri Anti Violenza/Case Rifugio e ad altri Servizi della Provincia di Brindisi
6 Pagina 6 di 9 2. GESTIONE DEL FRONT-OFFICE DEL Le attività del Servizio di Front Office hanno lo scopo di accogliere, informare, rilevare dati, motivare, assistere e sostenere il cliente-utente nella soluzione di problemi che ostacolano il ben essere personale. Il Front Office del Servizio viene attuato dagli Operatori del Servizio Sociale che accolgono gli utenti. L attività di informazione e orientamento consente all utente di esplicitare il proprio bisogno; l operatore del Servizio Sociale del Centro Risorse raccoglie il bisogno, inizia la compilazione di una scheda con dati anagrafici e altre informazioni. Inoltre, si assicura che l utente sia informato sulla esistenza di una procedura riguardante la Privacy (legge 675/96 e successive modificazioni). Viene verificato dalle informazioni ricevute dall utente che non sia seguito da altri Servizi; in caso contrario, viene data comunicazione al Servizio, richiesta una relazione e organizzato un incontro con il Referente dell utente. Nel caso in cui il Referente del Servizio che ha in carico l utente non ha nulla da eccepire viene proposta la presa in carico dell utente in riunione di equipe.
7 Pagina 7 di 9 3. EROGAZIONE E RETE TERRITORIALE DEL SERVIZIO ANTI STALKING L utente prende il primo contatto con il Segretariato Sociale che analizza la domanda, raccoglie i dati anagrafici e prende appuntamento con lo psicologo/a. Accertato che è un caso di stalking, dopo un confronto in riunione di Equipe, lo psicologo effettua dei colloqui di sostegno e rielaborazione di quanto sta avvenendo. In casi urgenti lo psicologo può anche sentire il Coordinatore saltando il passaggio della riunione di equipe. Se lo psicologo accerta che non è un caso di stalking l utente viene orientato ad altri Servizi del Centro Risorse o della Rete territoriale. Se lo ritiene necessario, durante l erogazione del servizio lo psicologo può avvalersi anche dei Servizi della Rete (Questura/Forze di Polizia, Centri Anti Violenza, GIADA, Case Rifugio, altri interlocutori). I colloqui sostengono la vittima anche quando sono state intraprese iniziative con la Rete (ad es. ammonimento o querela) previa concertazione con gli Enti attivati. La Rete territoriale che eventualmente potrà essere attivata è così composta: 4. RILEVAZIONE E MONITORAGGIO DEI DATI SUL CLIENTE-UTENTE L operatore di Front Office del Servizio Sociale rende partecipe l utente dell applicazione della Legge sulla Privacy (legge 675/96 e successive modificazioni) nel centro Risorse. L utente riceve l informativa (Scheda informativa legge sulla Privacy - Modello 1) che controfirma per avvenuta accettazione e conoscenza. Dopo aver ascoltato il bisogno dell utente l operatore fa compilare una domanda di iscrizione al Servizio (Scheda richiesta Servizio - modello 2). Se l attività viene erogata, l esperto curerà la compilazione della Cartella Personale dell Utente (Mod. 3). Per tutti i clienti-utenti che si rivolgono al Front Office è eseguita, da parte dell operatore del servizio Sociale, una verifica della registrazione corretta e l eventuale aggiornamento delle informazioni nel data base in uso.
8 Pagina 8 di 9 5. RILEVAZIONE DEI DATI SULLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA Il monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi avviene attraverso la compilazione del Questionario di Soddisfazione al cliente-utente (Mod. 4) che dopo aver usufruito dell attività può compilarlo in forma anonima e riporla in un apposito contenitore. 6. MODULISTICA - Mod. 1 - Scheda informativa legge sulla Privacy (legge 196/2003) - Mod. 2 Scheda richiesta Servizio - MOd. 3 - Cartella Personale dell Utente - Mod. 4 - Questionario di soddisfazione sul Servizio 7. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI I moduli compilati sono archiviati in appositi raccoglitori riportanti sul dorso il nome e il periodo dei moduli in esso contenuti. I documenti devono essere conservati per n. 5 anni a partire dalla data della loro compilazione.
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