C O M U N E. M o n t o r f a n o. provincia di como PIANO REGOLATORE URBANISTICO GENERALE APPROVATO CON DELIBERA G.R. N DEL

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1 C O M U N E D I M o n t o r f a n o provincia di como PIANO REGOLATORE URBANISTICO GENERALE APPROVATO CON DELIBERA G.R. N DEL ^ VARIANTE ( ex L.R. 23/97) approvata con del C.C. n 24/99 pubblicata sul BURL n 37 del ^ VARIANTE ordinaria approvata con del G.R. n 1646 del ^ VARIANTE ( ex L.R. 23/97) approvata con del C.C. n 7/06 pubblicata sul BURL n 8 del ^ VARIANTE art. 2 L.R. N 23/97 NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE DELIBERA DI ADOZIONE C.C. N DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE C.C. N DEL IL TECNICO IL SINDACO IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO DELL AREA TECNICA Arch. Marielena Sgroi Ing.Marco Molteni Ing. Martino d Aniello dott.ssa Rita Montaruli

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI pag. 1 art. 1 Applicazioni del P.R.G. pag. 1 art. 2 Finalità delle Norme pag. 1 art. 3 Validità ed efficacia del P.R.G. pag. 1 art. 4 Contenuto del Piano Regolatore Generale pag. 2 art. 5 Deroghe pag. 2 art. 6 Variazioni delle destinazioni d uso pag. 2 art. 7 Interventi Edilizi pag. 3 art. 8 Impegnativa volumetrica pag. 3 art. 9 Trasferimenti volumetrici pag. 4 art. 10 Strumenti di attuazione pag. 4 TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G. pag. 5 art. 11 Attuazione mediante piani attuativi pag. 5 art. 12 Piani di lotizzazione d Ufficio pag. 5 art. 13 Dotazioni di Standard pag. 6 art. 14 -Cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria pag. 7 art Cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria pag. 7 art Opere di urbanizzazione primaria pag. 7 art Opere di urbanizzazione secondaria pag. 8 art opere di urbanizzazione secondaria per allacciare le zone ai pubblici servizi pag. 8 TITOLO III ATTUAZIONE DEL P.R.G. pag. 9 art Definizione dei parametri pag. 9 H - altezza ( m) pag. 9 V - volume ( mc) pag. 10 D.f. distanza dai fabbricati ( m) pag. 10 D.c. distanza dei fabbricati dal confine ( m) pag. 10 D.s. distanza dei fabbricati dalle strade ( m) pag. 10 S.t. superficie territoriale ( mq.) pag. 11 S.f. superficie fondiaria ( mq.) pag. 11 S.c. superficie coperta ( mq.) pag. 11 R.c. Rapporto di Copertura (%) pag. 11 U.t. Indice di utilizzazione territoriale ( mq./mq. ) pag. 11 U.f. Indice di utilizzazione fondiaria ( mq./mq. ) pag. 11 II

3 I.t. Indice di edificabilità territoriale ( mc/mq.) I.f. Indice di edificabilità fondiaria ( mc./mq. ) S.l.p. Superficie lorda di pavimento ( mq. ) pag.12 pag.12 pag.12 art. 20 Calcolo degli indici di utilizzazione e fabbricabilità pag. 14 art. 21 Definizione di comparto pag. 14 art bis Costruzioni accessorie pag. 14 art ter Recinzioni e muri di contenimento pag. 16 TITOLO IV DISCIPLINA DI ZONA pag. 18 art. 22 Divisioni in zone territoriali omogenee del territorio comunale pag. 18 Zone per insediamenti residenziali pag. 18 Zone per insediamenti produttivi pag. 18 Zone agricole pag. 19 Zone F pag. 19 Standard urbanistici a livello comunale pag. 19 art. 22/1 Norme Generali pag. 20 art. 22/1.1 Arretramento dagli spazi pubblici pag. 20 art. 22/1.2 Arretramento dai confini pag. 22 art. 22/1.3 Arretramento dagli edifici pag. 24 art. 22/1.bis Zone di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente pag. 25 art. 22/1.ter norme per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente pag. 26 disposizioni particolari indirizzi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel centro storico o nei nuclei di antica formazione ( ambiti compresi nella zona di recupero) pag. 34 art. 22/2 A1 Zona a prevalente destinazione residenziale di formazione storica pag. 41 art. 22/3 A2 Zone caratterizzate da edifici di particolare pregio storico architettonico ed ambientale pag. 46 art. 22/4 A3 Zone a destinazione residenziale prevalentemente monofamigliare con aree di proprietà a valore ambientale pag. 47 art. 22/5 B1 Zone a prevalentemente destinazione residenziale di completamento pag. 48 art. 22/6 B2 Zone di riqualidficazione urbanistica a funzioni integrate pag. 49 art. 22/7 B3 Zone per attività ricettive commerciali pag. 50 art. 22/8 C1 Zone a prevalente destinazione residenziale intensiva pag. 51 III

4 art. 22/9 C2/1 Zone a prevalente destinazione rada di valore ambientale pag. 52 art. 22/9 bis C2/2 Zone a prevalente destinazione rada di valore ambientale pag. 53 art. 22/10 D Zone per insediamenti produttivi e di servizio pag. 54 art. 22/11 E Zone agricole pag. 55 art. 22/11 bis E Zone agricole - Recinzioni pag. 56 art. 22/12 E1 Zone a carattere agricolo produttivo pag. 57 art. 22/13 E2 Zone a carattere ortoflorovivaistico pag. 58 art. 22/14 E3 Zone con estesa copertura boschiva pag. 58 art. 22/15 E4 Zone di rilevante tutela ambientale pag. 60 art. 22/16 F1 Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale pag. 61 art. 22/17 F2 Zone per attrezzature tecnologiche pag. 62 art. 22/18 F3 Zone per attrezzature private di interesse generale pag. 62 art. 22/19 F3/1 Zone per attrezzature di carattere assistenziale pag. 63 art. 22/20 F3/2 Zone per attrezzature ricettive pag. 63 art. 22/21 F3/3 Zona speciale per attrezzature sportive pag. 64 art. 23 Standard urbanistici a livello comunale pag. 65 art. 24 Aree destinate alla viabilità pag. 74 art Aree per la viabilità pag. 74 art Caratteristiche delle strade pag. 75 art Fasce di rispetto della viabilità linee di arretramento pag. 77 art Strade private ed accessi pag. 78 art. 25 Aree di Rispetto pag. 80 art Fasce di rispetto dei corsi d acqua pubblici pag. 82 TITOLO V NORME DI TUTELA pag. 84 art. 26 Legislazione ambientale pag. 84 art Tutela e viluppo del verde pag. 84 art Edifici di particolare pregio storico ed architettonico pag. 84 soppresso TITOLO VI IMPIANTI TECNOLOGICI pag. 85 art. 29 Linee impianti e strutture relativi all energia elettrica pag. 85 art. 30 Strutture ed attrezzature tecnologiche di interesse pubblico pag. 86 art. 30 bis - recupero acque meteoriche pag. 86 IV

5 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI pag. 87 art. 31 Adeguamento degli edifici preesistenti pag. 87 art. 32 Opere ammesse negli edifici preesistenti pag. 87 art. 33 Piani attuativi pag. 87 art. 34 Riferimenti legislativi pag. 88 art. 35 Immobili condonati pag. 88 art Decadenza dei vincoli di esproprio pag. 88 art. 37 Sospensione dei lavori in contrasto con il P.R.G. pag. 89 art. 38 Entrata in vigore del P.R.G. pag. 89 V

6 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 APPLICAZIONE DEL P.R.G Tutto il territorio comunale è soggetto alle disposizioni contenute nel Piano Regolatore Generale ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale in soprassuolo e/o in sottosuolo sono soggette alle Leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, per quanto non in contrasto con le presenti norme. ART. 2 FINALITA DELLE NORME Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 3/11/1952 n e successive modifiche ed integrazioni. ART. 3 VALIDITA ED EFFICACIA DEL P.R.G. Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato, si basa su una previsione decennale e può essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e nelle procedure di legge. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G. hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni pubbliche nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. In caso di controversia nell applicazione dei diversi elaborati del P.R.G. le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono rispetto a quelle delle tavole. 1

7 ART. 4 CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE Le planimetrie del P.R.G. indicano: - la rete delle principali vie di comunicazione stradali e relative fasce di rispetto; - la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee; - le aree da riservare agli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere e gli impianti di interesse collettivo; - le aree e gli edifici privati, ma con destinazione di interesse generale; - i vincoli da osservare. Le previsioni del Piano Regolatore Generale sono articolate distinguendo nella documentazione grafica, in base ai disposti dell art. 15 della Legge Regionale n. 51/75, le parti del territorio comunale delimitate come centri edificati ai sensi dell art. 18 della Legge 22/10/1971 n. 865 e le restanti parti. Le Norme di Attuazione definiscono l uso delle singole zone e le norme specifiche che disciplinano l attività urbanistica ed edilizia zona per zona. ART. 5 DEROGHE Le previsioni del Piano Regolatore Generale possono essere derogate esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, nei limiti e nelle forme previste dall art. 14 del T.U. D.P.R. n 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 6 VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D USO Le variazioni di destinazione d uso consentite dalle destinazioni di zona del P.R.G. sono soggette a permesso di costruire o DIA ed alla corresponsione dei contributi di cui alla Legge 28/1/1977 n. 10, se comportanti esecuzione di opere edilizie, come indicato nell art. 51 e successivi della L.R. 12/

8 ART. 7 INTERVENTI EDILIZI Gli interventi edilizi sono quelli definiti e disciplinati dal Regolamento Edilizio. Gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti e classificati, rispetto a tutto il territorio comunale, dall art. 27 della L.R. 12/2005 Gli altri interventi edilizi sono: - Nuova costruzione - Ricostruzione - Ampliamento - Sopraelevazione ART. 8 IMPEGNATIVA VOLUMETRICA I volumi fabbricati secondo gli indici di fabbricabilità o gli indici di utilizzazione ammessi per le singole zone, restano vincolati alle aree che li consentono anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà. A tal fine l Amministrazione Comunale nel rilasciare il Permesso di Costruire, indicherà nel permesso medesimo (l indicazione sarà a cura dell Amministrazione Comunale riportata su apposito registro e su annessa planimetria) l estensione dell area che dovrà rimanere inedificata in dotazione diretta od indiretta alla costruzione, la quale area si intenderà perciò gravata da vincolo non aedificandi. L estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione o variazioni di indici di zona. 3

9 ART. 9 TRASFERIMENTI VOLUMETRICI Nelle zone agricole è ammessa ai sensi della Legge Regionale 12/2005 l utilizzazione, ai fini del computo dei volumi realizzabili, di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l azienda compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Nelle altre zone sono consentiti i trasferimenti volumetrici esclusivamente da aree omogenee e contigue o dalle aree pertinenti interessate dalle fasce di rispetto se classificate dal P.R.G. come edificabili. ART. 10 STRUMENTI DI ATTUAZIONE Il Piano Regolatore Generale si attua mediante i seguenti Piani Attuativi: - Piani Particolareggiati di cui all art. 13 della Legge 17/8/1942 n 1150 e successive integrazioni e modificazioni, ivi compresi quelli di cui all art. 27 della Legge 22 ottobre 1971 n 865; - Piani di recupero di cui all art. 27 e seguenti della Legge 5/8/1978 n 457; - Piani per l edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18/04/1962 n 167; - Piani di lottizzazione di cui all art. 28 della Legge 17/8/1942 n 1150 e seccessive modifiche: - Piani degli insediamenti produttivi di cui all art. 27 della Legge 865/71 - Programmi integrati di intervento di cui all art. 87 e successivi della L.R. 12/2005 e: - Permesso di costruire, di cui all art. 33 e successivi della L.R. 12/ Denuncia di Inizio Attività, di cui all art. 41 e successivi della L.R. 12/2005 4

10 TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G. ART. 11 ATTUAZIONE MEDIANTE PIANI ATTUATIVI Nell ambito delle aree individuate nelle tavole di Azzonamento del P.R.G. e contrassegnate da apposita grafia i nuovi interventi sono subordinati all approvazione di Piani Attuativi, di cui all art. 10 delle presenti norme e con la procedura di cui alla L.R. 12/2005 I Piani Attuativi, sia in aree libere che in aree edificate, debbono essere predisposti in conformità alla normativa vigente e debbono essere corredati dagli elaborati individuati nell allegato riportato in calce alle presenti norme. (Allegato A) e D.G.R. 25/7/1997 n. 6/ Nel caso di ambiti assoggettati a P.A. in cui siano compresi edifici esistenti, con lo stesso P.A. dovrà essere puntualmente individuata, mediante specifico elaborato, sia l edificazione esistente che le relative aree di pertinenza, da non assoggettare a pianificazione attuativa, ma semplicemente da coordinare con le previsioni urbanistiche dello stesso P.A. Nell ambito dei P.A. sono applicabili le disposizioni dell ultimo comma dell art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n che ammettono distanze tra i fabbricati inferiori a quelle stabilite nello stesso art. 9. ART. 12 PIANI DI LOTTIZZAZIONE D UFFICIO In base all 11 comma dell art. 28 della Legge 1150 /42 il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono provvede alla compilazione d ufficio. 5

11 ART. 13 DOTAZIONE DI STANDARD Nell ambito dei Piani Attuativi le dotazioni di standard sono: - per insediamenti residenziali quelle prescritte al punto 1) dell art. 22 della Legge Regionale 15/4/1975 n. 51 pari a 26,5 mq per abitante di cui 3 mq/ab destinati a parcheggio; - per insediamenti produttivi quelle prescritte dal punto 2) dell art. 22 della Legge Regionale 15/4/1975 n. 51 e pari al 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti; - per insediamenti di attrezzature commerciali e direzionali quelle prescritte dal punto 3) dell art. 22 della Legge Regionale 15/4/1975 n. 51 e pari al 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti. Le aree destinate a standard indicate all interno degli ambiti di Piani attuativi possono essere variate come collocazione e forma nel momento della formazione del Piano Attuativo stesso. 6

12 ART. 14 CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Nei P.A. in base ai disposti del 5 comma dell art. 8 della Legge 6/9/1967 n. 765 le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria di cui all art. 16 delle presenti norme sono cedute gratuitamente. ART. 15 CESSIONE O MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Nei P.A. in base ai disposti del 5 comma dell art. 12 della Legge 6/9/1967 n. 765 le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all art. 17 delle presenti norme sono cedute gratuitamente al Comune se previste con puntuale localizzazione all interno del P.A. stesso dal P.R.G. o monetizzate se localizzate in ambiti esterni al P.A., salvo le aree per i parcheggi. Nei Piani di Recupero, ove sia dimostrata l impossibilità di reperire all interno le quantità necessarie, è ammessa la monetizzazione anche per i parcheggi. ART. 16 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite dall art. 4 della Legge 29/9/1964 n. 847 e precisamente: a) sedi viarie b) spazi di sosta e di parcheggio c) rete idrica d) fognature e) rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas f) pubblica illuminazione g) rete telefonica h) spazi di verde attrezzato i) impianti cimiteriali, art, 26 bis L. 38/90. 7

13 ART. 17 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle previste dall art. 44 della Legge 22/10/1971 n. 865 e indicate negli artt. 3 e 5 del D.M. 2/4/1968 n e precisamente: - asili nido e scuole materne - scuole dell obbligo - mercati di quartiere - delegazioni comunali - chiese ed altri edifici per servizi religiosi - impianti sportivi di quartiere - centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie - aree verdi di quartiere Per i parcheggi la quantità fissata dall art. 22 della L.R. n. 51/75 e successive costituisce urbanizzazione secondaria. Per le attrezzature di culto e religiose si applicano i disposti della Legge Regionale 20/1992. ART. 18 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER ALLACCIARE LE ZONE AI PUBBLICI SERVIZI In base ai disposti del 5 comma dell art. 8 della Legge 6/9/1967 n. 765, le opere necessarie per allacciare le zone ai pubblici servizi sono: - la rete o porzione della rete viaria prevista dal P.R.G. e le relative aree di servizio; - le reti o porzioni di reti principali dei servizi tecnologici (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione) ed il loro potenziamento. 8

14 TITOLO III PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 19 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI H. - Altezza (m) E la distanza intercorrente tra la quota media del terreno naturale, o da quella del terreno sistemato se più basso, e la quota media dell intradosso del solaio di copertura se a falde o al punto più alto della veletta o parapetto nel caso di copertura piana. Per quota del terreno naturale si intende quella originaria oppure quella del terreno sistemato, purchè la eventuale sopraelevazione sia contenuta entro 1,00 m. rispetto alla quota originaria e purchè essa sia chiaramente giustificata da esigenze di livellamento di depressioni o di adeguamento al livello della adiacente sede stradale. In caso di edifici su terreni in pendio l altezza è quella medio ponderale ottenuta dividendo l area delle fronti per lo sviluppo della proiezione sul piano orizzontale. Non si considerano nel computo dell altezza, i volumi tecnici a servizio del fabbricato e strettamente necessari agli impianti che, per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, non possono trovare luogo nel corpo dell edificio cui sono connessi, come precisato nella Circ. Min. L.L.PP n 2474, nonché i vani accessori. Nel caso di edifici a tipologia industriale, l altezza si misura con riferimento all intradosso delle travi di sostegno della copertura, o della catena nel caso di copertura ad arco; per gli edifici di tipo prismatico con pannelli perimetrali senza gronda, o ad essi assimilabili, l altezza complessiva misurata sul prospetto non dovrà superare di oltre 2,00 m. il limite stabilito per l altezza massima, come sopra specificato. Lo spessore dei solai ai diversi piani della costruzione, è valutato virtualmente pari a 30 cm., così come normato dalla L.R n 26. 9

15 Una trincea scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno atto a permettere l'accesso alle autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata ai fini della misura relativa all'altezza, a condizione che la stessa interessi un tratto complessivo non superiore al 40% dell'intero perimetro dell'edificio; pertanto, in questi casi, le altezze verranno misurate a partire dalle quote di marciapiede o di terreno immediatamente adiacenti, senza tener conto della profondità della trincea. Qualora si eccedesse tale limite, la maggior altezza del fronte dell'edificio dovrà essere computata per il calcolo dell'altezza media di cui sopra. V. - Volume (mc) È da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (Slp) dei singoli piani per l altezza virtuale dell interpiano (considerata pari a 2,70 m. più 30 cm.) di m indipendentemente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d uso dei locali; nel caso di interventi sull esistente si calcola il volume vuoto per pieno purché abbia i requisiti di abitabilità e di agibilità. Nel caso di locali destinati ad attività produttive, terziarie o commerciali, dovrà essere calcolata l altezza reale, se superiore a quella virtuale sopra indicata. Il volume è calcolato sino all intradosso dell ultima soletta abitabile. D.f. - Distanza tra i fabbricati (m) E la distanza minima tra le pareti al vivo tra eventuali corpi aggettanti chiusi. D.c. - Distanza dei fabbricati dal confine (m) E la distanza minima dell edificio dai confini di proprietà D.s. - Distanza dei fabbricati dalle strade (m) E la distanza minima dell edificio, compreso i corpi aggettanti chiusi, dal confine stradale intendendo per tale il limite della sede stradale (comprensiva delle aree di pertinenza quali marciapiedi, banchine, fossi, scoli) ove esistente, dagli eventuali nuovi allineamenti o allargamenti o limiti di nuove strade previste dal P.R.G. 10

16 S.t. - Superficie territoriale (mq) E la superficie complessiva delle are interessate degli interventi di pianificazione attuativa comprensiva delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La S.t. è misurata al netto delle aree destinate alla viabilità e delle zone di rispetto previste dal P.R.G. S.f. - Superficie fondiaria (mq) E la superficie indicata nelle tavole del P.R.G. come edificabile e di pertinenza degli edifici. Essa è costituita dalla parte residua al netto : degli spazi di uso pubblico, delle aree destinate alla viabilità, delle zone di rispetto, individuate nelle tavole di P.R.G. senza edificabilità. S.c. - Superficie coperta (mq) E la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, pensiline, se inferiori a m R.c. - Rapporto di copertura (%) E il rapporto percentuale tra la superficie coperta (S.c.) e la superficie fondiaria (S.f.). U.t. - Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq) E la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (S.t.). Viene utilizzato per le verifiche urbanistiche nell ambito dei P.A. U.f. - Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) E la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (S.f.). 11

17 I.t. - Indice di edificabilità territoriale (mc/mq) E il volume massimo costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (S.t.). Viene utilizzato per le verifiche urbanistiche nell ambito dei P.A. I.f. - Indice di edificabilità fondiaria (mc/mq) E il volume massimo costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (S.f.). S.l.p. - Superficie lorda di pavimento (mq) E la somma delle superfici dei singoli piani abitabili o agibili, anche di sottotetto, anche interrati, nonché dei soppalchi, compresi entro il profilo esterno delle pareti. Sono escluse dal computo della Slp: - I porticati e le logge aventi profondità superiore a 1,50 m, se annessi alla residenza, entro i limiti massimi del 20% della superficie lorda di pavimento complessiva fuori terra della rispettiva unità abitativa, considerata al netto degli stessi. Porticati e logge esistenti, eccedenti il limite di cui sopra, sono confermati nella loro specifica destinazione; eventuali trasformazioni saranno possibili solo in quanto compatibili con le norme vigenti; - le superfici delle scale e dei vani di corsa dei relativi impianti di sollevamento comuni a più unità immobiliari, nonché le superfici dei vani di corsa degli impianti di sollevamento aggiunti all esterno dei corpi di fabbrica nei casi di edifici esistenti che siano sprovvisti di tali impianti; - le superfici degli spazi destinati al ricovero e alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese quelle di accesso e di manovra; - unicamente per i volumi a destinazione residenziale, le superfici degli spazi comuni destinati al ricovero di biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzo di trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi di accesso; - le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati, comprese le superfici degli spazi di accesso; 12

18 - le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, che non hanno requisiti di abitabilità con altezza utile interna inferiore a 2,50 m.; - le superfici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di abitabilità, ovvero con altezza utile media interna ponderale non superiore a 2,30m., avendo come riferimento di altezza minima la quota di imposta del tetto e come altezza massima il colmo. La verifica è indipendente dalla suddivisione interna dei locali nel sottotetto, i quali possono avere destinazione di spazi accessori o di servizio dei locali di abitazione sottostanti, come definito dal R.L.I.. Negli spazi accessori sottotetto possono essere realizzati abbaini, posa di velux o balconi a pozzo privi di sporgenze esterne. Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, magazzini, sale riunione, locali agibili con permanenza, anche discontinua, di persone: sono invece escluse quelle adibite a servizio come definite dall art del R.L.I. tipo, delle singole unità immobiliari poste ai piani superiori e ai servizi tecnici dei fabbricati. 13

19 ART. 20 CALCOLO INIDICI DI UTILIZZAZIONE E FABBRICABILITA Nel calcolo degli indici di utilizzazione (U) e di fabbricabilità (I) devono essere computate anche le superfici lorde di pavimento (Slp) ed i volumi (V) preesistenti che si intendono mantenere. ART. 21 DEFINIZIONE DI COMPARTO Nei casi in cui gli indici di utilizzazione (U) e di fabbricabilità (I) per eventuali nuove costruzioni o ricostruzioni siano ricavabili dalla media delle densità esistenti nella zona, il calcolo deve essere riferito al comparto al quale appartiene l area interessata. Per comparto si intende un ambito territoriale definito da significativi elementi urbanizzativi e morfologici e tale da costituire anche un insieme urbanistico compiuto per destinazioni funzionali e/o per elementi tipologici e formali. ART. 21. bis COSTRUZIONI ACCESSORIE Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costruzione principale residenziale, quali: box per auto, piccoli ripostigli, piccoli ricoveri per animali domestici, padiglioni da giardino, serre, ecc. Salvo particolari prescrizioni delle singole zone, le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a- essere aderenti agli edifici o avere da questi distanza non inferiore a 5,00 m.; b- essere arretrati dagli spazi pubblici di almeno 5,00 m., salvo maggiori arretramenti per fasce di rispetto, e non essere direttamente visibili dagli stessi. Nel caso di autorimesse, l arretramento dal confine delle strade di uso pubblico dovrà essere pari a quello stabilito per gli accessi carrai; 14

20 c- non superare l'altezza massima di 2,50 m., misurata dallo spiccato del marciapiede o dal livello del terreno attorno all'edificio fino all'extradosso del solaio di copertura o di eventuali sporgenze di gronda. La copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, potrà avere una pendenza massima del 35% ed un'altezza all estradosso del colmo non superiore a 3,00 m.; d- avere superficie coperta complessiva non superiore al 5% della superficie fondiaria del lotto; e- verificare l indice di densità edilizia o di sfruttamento prescritto per la zona, salvo quanto di seguito specificato. Tali costruzioni accessorie possono essere edificate sul confine di proprietà, purchè l'altezza massima del fronte a confine, misurata all'extradosso della soletta di copertura, non sia superiore a 2,50 m.; nel caso di terreni confinanti, posti a quote differenti, l'altezza massima suddetta si intende misurata dalla quota inferiore. Le costruzioni accessorie dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale e un coerente rapporto con la edificazione circostante. Nelle zone A non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie, fatta eccezione per il ricovero degli autoveicoli, previa autorizzazione di un progetto unitario esteso ad un comparto o al singolo cortile, attraverso cui definire la sistemazione, la riqualificazione e l'uso degli spazi liberi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dell'ambiente. Si intendono autorimesse seminterrate quelle con l intradosso della soletta di copertura emergente sino a m. 1,00 dalla quota naturale del terreno, con l obbligo di copertura con manto erboso, avente uno spessore di almeno 30 cm. Sono ammessi manufatti per deposito di altezza d uso senza ancoraggio fisso al terreno nella misura massima di mc. 9,00 con altezza al colmo di m. 2,50. Tali manufatti sono esclusi dalle prescrizioni di cui ai punti a), b),c),d),e) del presente articolo 15

21 ART. 21. ter RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO RECINZIONI Tutte le recinzioni, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono avere altezza non superiore a 2,00 m., costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di 0,50 m., misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini verso la proprietà privata, e dalla quota di marciapiede (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell'intero sviluppo della recinzione, per tratti non superiori a 10,00 m. e non prospettanti verso spazi pubblici e relativi risvolti. I cancelli carrai e pedonali dovranno essere arretrati dal filo della recinzione come previsto dal Regolamento Edilizio e dal Nuovo Codice della Strada. In prossimità del passo carraio dovrà essere ricavato uno spazio per parcheggio esterno. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso in cui i due lati formino un angolo diverso da quello retto, ovvero le strade abbiano larghezza superiore a 10,00 m. salvo diverse prescrizioni che si rendessero necessarie per esigenze viabilistiche. MURI DI CONTENIMENTO E ammessa la realizzazione di muri di contenimento, anche a confine dei lotti, quando si renda necessaria, nel caso di particolare conformazione dei terreni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio. 16

22 L'Amministrazione comunale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una miglior tutela delle caratteristiche ambientali; a tale scopo essa ha inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le pareti nude. I muri suddetti non possono superare l altezza complessiva di 1,50 m. ( compresa l eventuale parte piena della sovrastante recinzione) misurata dallo spiccato di marciapiede esistente o previsto, ovvero dalla quota naturale del terreno. Nel caso in cui, a causa del particolare stato dei luoghi e con adeguata motivazione, fossero necessarie altezze superiori, il muro di contenimento dovrà essere realizzato a gradoni con un massimo di due balze, ciascuno di altezza non superiore a quella sopra definita, con interposta tasca di almeno 50 cm di ampiezza, per l alloggiamento di vegetazione a mascheramento dello stesso per mitigarne l impatto ambientale. 17

23 TITOLO IV DISCIPLINA DI ZONA ART. 22 DIVISIONE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DEL TERRITORIO COMUNALE Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee ai sensi dell art. 2 del D.M. 2/4/1968 (rappresentate nelle tavole in scala 1:2.000) nelle quali si applicano le norme precisate dagli articoli seguenti. Le zone sono così classificate: Zone per insediamenti residenziali A1 : zone a prevalente destinazione residenziale di formazione storica A2 : zone caratterizzate da edifici di particolare pregio storico architettonico ambientale A3 : zone a destinazione residenziale prevalentemente monofamiliare con aree di proprietà e valore ambientale B1 : zone a prevalente destinazione residenziale intensiva di completamento B2 : zone di riqualificazione urbanistica a funzioni integrate B3 : zone per attività ricettive e commerciali C1 : zone a prevalente destinazione residenziale estensiva C2 : zone a prevalente destinazione residenziale rada di valore ambientale Zone per insediamenti produttivi D : zona produttiva e di servizi 18

24 Zone agricole E1 : zone a carattere agricolo-produttivo E2 : zone a carattere orto-florovivaistico E3 : zone con estesa copertura boschiva E4 : zone di rilevante tutela ambientale Zone F F1 : zone per attrezzature ed impianti di interesse generale F2 : zone per attrezzature tecnologiche F3 : zone per attrezzature private di interesse generale: F3/1 : zona per attrezzature di carattere assistenziale F3/2 : zona per attrezzature ricettive F3/3 : zona per attrezzature sportive Standard urbanistici a livello comunale Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali: I : Istruzione AC/AR : Attrezzature di interesse collettivo V : Verde attrezzato e sportivo P : Parcheggi Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali Aree per attrezzature al servizio delle zone speciali 19

25 ART. 22/1 NORME GENERALI 22/1.1 ARRETRAMENTO DAGLI SPAZI PUBBLICI E' la distanza minima che intercorre tra un edificio e lo spazio pubblico, confine stradale, sede di corsi d'acqua, ecc. Tale distanza è riferita alle sezioni stradali tipo o agli allineamenti definiti dal P.R.G. o dai piani esecutivi. La distanza minima delle fronti degli edifici dai confini stradali deve essere di almeno : a) 5,00 m. da strade di larghezza fino a 7,00 m.; b) 7,50 m. da strade di larghezza oltre 7,00 m. fino a 15,00 m.; c) 10,00 m. da strade di larghezza superiore a 15,00 m. fatte salve diverse esigenze di interesse pubblico nell'ambito di piani attuativi o convenzionamenti con la pubblica amministrazione, nonchè maggiori arretramenti indicati specificamente nella tavola dell'azzonamento, dalle norme di zona, ovvero dalle prescrizioni dell'art. 9 D.M n e D.P.R. n 495/1992 e successive modifiche e integrazioni. La larghezza stradale, di cui ai punti a), b), c) del precedente comma, è considerata con riferimento alla sola sede stradale, al netto di marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi e banchine. In corrispondenza di incroci o biforcazioni, gli arretramenti determinati dalle distanze minime sopra indicate sono raccordati con una linea curva avente raggio non inferiore a 6,00 m. Per le zone "A" si applicano le specifiche norme di zona; per le zone E agricole e boschive si fa riferimento al D.P.R n 495 e successive modifiche e integrazioni, nonchè agli arretramenti previsti dal P.R.G. 20

26 Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale o destinata a diventare tale per attuazione del P.R.G., in relazione alla previsione di adeguamento o realizzazione della viabilità: esso è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata, se la strada è in trincea. Ai fini del calcolo della distanza minima di cui sopra, sono computati gli spazi di percorsi pedonali, ciclabili o di parcheggio oggetto di convenzionamento per la cessione al Comune, nei casi in cui detti spazi non siano specificamente previsti nell Azzonamento. La distanza minima da piazze e da altri spazi pubblici e strade comunali, deve essere pari alla metà dell'altezza dell'edificazione prevista, con un minimo di 5,00 m., fatte salve diverse esigenze di interesse pubblico o convenzionamenti con la pubblica amministrazione. Nel caso di diritti di passo o di strade private non evidenziate nella tavola dell Azzonamento e della viabilità, la verifica della distanza dei fabbricati dalle stesse può essere riferita alla mezzeria della strada, fatto salvo il rispetto delle distanze dal confine di proprietà. Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno 5,00 m., eccetto quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici e fatti salvi gli allineamenti preesistenti nelle zone A e B, ove non in contrasto con le esigenze di interesse pubblico. I fabbricati costruiti in arretramento dal ciglio stradale esistente o da spazi pubblici dovranno, preferibilmente, risultare paralleli agli stessi, salvo diverse esigenze che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione edilizia, in relazione allo stato dei luoghi o a particolari e motivate esigenze progettuali. Per arretramenti effettuati al fine di ampliare spazi pubblici, strade o piazze, l'onere di cui sopra cesserà di essere a carico del proprietario a seguito della cessione della relativa area al Comune. 21

27 Ove consentito dalle norme di zona, è ammesso il sopralzo di edifici esistenti a distanza inferiore a quella prescritta, conservando gli arretramenti in essere, purchè ciò non contrasti con le esigenze della viabilità o dei progetti di adeguamento della stessa. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere in ogni caso conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R n 495 e successive modifiche e i ntegrazioni. 22/1.2 ARRETRAMENTO DAI CONFINI E' la distanza di un edificio dai confini con i terreni contigui, di proprietà di terzi. Le distanze minime dai confini devono essere: a- 0,00 m. in tutte le zone, qualora esista una convenzione registrata tra i proprietari confinanti con l'impegno reciproco di edificare in aderenza, ovvero qualora sul tratto di confine interessato già sorge il fabbricato del lotto adiacente, ed a condizione che la sagoma del nuovo edificio sul confine sia contenuta in quella esistente. In ogni caso deve essere evitata la messa a nudo di frontespizi che evidenzino l'aspetto di edificio tronco in attesa di prosecuzione. Nel caso di edificazione differita, gli eventuali frontespizi devono essere completati con idonei rivestimenti o finiture, in armonia con le facciate principali. b- pari alla metà dell altezza del fabbricato più alto ammesso, con un minimo di 5,00 m., fatte salve le diverse e specifiche prescrizioni di zona, quando l edificio non ricada nel caso precedente a), in modo che l analogo distacco, rispettato dall edificio sul lotto attiguo, porti la distanza complessiva tra i due edifici ad essere conforme al disposto dell art. 9 del D.M n 1444 e delle prescrizioni di cui a l successivo punto 6.3. Qualora nelle proprietà adiacenti preesistano edifici addossati al confine o ad una distanza inferiore a m. 1,50 dallo stesso, può essere consentito imporre che i nuovi edifici siano costruiti in contiguità con gli edifici preesistenti, ai sensi dell'art. 875 del C.C., ove ciò si renda opportuno per il mantenimento dei fronti stradali esistenti o per salvaguardare il carattere 22

28 ambientale degli spazi interni (cortili, chiostri, giardini o altro), ovvero al fine di evitare la permanenza di frontespizi nudi. Ove consentito dalle norme di zona, è ammesso il sopralzo di edifici esistenti a distanza inferiore a quella prescritta, conservando gli arretramenti in essere, purchè nel rispetto della distanza minima tra gli edifici e delle norme del Codice Civile. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza minima tra pareti finestrate e non pari a 10,00 m., fatte salve diverse previsioni planivolumetriche di piani attuativi. Per la costruzione su fondi di cui uno o più lati costituiscono delimitazioni tra zone omogenee in cui sono ammesse le costruzioni a confine e zone in cui non sono ammesse, la edificazione deve essere realizzata alla distanza dai confini fissata per la zona in cui non è ammessa la costruzione a confine, oltre che nel rispetto delle distanze tra le costruzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22/1.3. Per distanza dai confini si può intendere la distanza reale dal limite di proprietà ovvero quella virtuale, determinata da apposita convenzione, trascritta, tra confinanti, purchè vengano rispettate tra gli edifici le distanze prescritte dalle norme di zona. Le costruzioni totalmente interrate non sono da computarsi al fine della distanza dai confini con le proprietà private. Nel caso in cui debbano essere rispettate particolari distanze, prescritte da norme di settore (di sicurezza, ecc.), tra specifiche strutture o attività e gli insediamenti circostanti, tale distanza deve essere rispettata completamente nell ambito dell area di pertinenza di tali strutture o attività, senza gravare sulle aree di terzi, salvo convenzione tra le parti. 23

29 22/1.3 ARRETRAMENTO DEGLI EDIFICI E' la distanza tra le fronti, finestrate e non, di due edifici o tra gli spigoli degli stessi, con esclusione di balconi aperti e sporgenze di normali aggetti. Per le zone A valgono le disposizioni delle specifiche norme di zona. Per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A è prescritta la distanza tra le pareti di questi e le pareti di edifici circostanti pari all altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10,00 m.; detta distanza è riducibile a 8,00 m., purchè tra pareti non finestrate, nel caso in cui uno dei fabbricati sia preesistente a distanza dal confine inferiore a 5,00 m. Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata dell'arretramento dal confine stradale imposto all'edificazione. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, dette distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza dello stesso. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di previsioni planivolumetriche contenute in piani attuativi. Nel caso in cui il fabbricato abbia forma articolata, così che vengano a formarsi delle rientranze, tra le pareti di queste debbono essere rispettate le distanze minime sopra precisate ove la profondità della rientranza sia superiore a 5,00 m. 24

30 ART. 22/1 bis ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE Ai sensi dell'art. 27 della L n 457 sono state individuate le zone ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Nell'ambito di dette zone sono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. è subordinato alla formazione dei piani attuativi di recupero, i quali ne prevedono il recupero individuando le unità minime di intervento. Le zone di recupero comprendono le aree classificate dal P.R.G. nella zona A1, oltre al comparto Villa Mandelli in zona A2, comparto Cascina Losetti in zona B1 e Incastro in zona B3 e sono indicate sulla apposita tavola Modalità di intervento I piani di recupero sono attuati ai sensi dell art. 28 della L. 457/78, come sostituito dall art. 13 della L n 17 9: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie, cui i proprietari o i soci abbiano conferito apposito mandato; b) dal Comune, direttamente o mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a), nei seguenti casi : per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; per l adeguamento delle urbanizzazioni; per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, nei casi e nei modi previsti dalle legge. 25

31 Per le aree e gli immobili non assoggettati a piano attuativo o comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non sono in contrasto con le previsioni del P.R.G. e secondo le modalità previste nelle rispettive norme di zona. ART. 22/1 ter NORME PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL Obiettivi PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE Obiettivi degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono: - il recupero della capacità abitativa di aree urbanisticamente valide e dotate di infrastrutture; - il risanamento igienico delle abitazioni e dei servizi fondamentali; - il mantenimento e la riqualificazione delle caratteristiche ambientali complessive dei cortili e degli isolati, oltre che la tutela della composizione sociale dei residenti nel vecchio nucleo, in un rapporto armonico tra le diverse condizioni sociali e tra la residenza e le altre destinazioni d uso complementari; - la conservazione tipologica, architettonica ed ornamentale degli edifici di valore; - la conservazione ed il ripristino dei valori ambientali originari degli spazi ed il mantenimento del profilo architettonico del nucleo oggetto di conservazione, evitando la introduzione di elementi pregiudizievoli, per forma, altezza e volume; - la realizzazione di un sistema di viabilità pedonale, attraverso i cortili ed i passaggi esistenti, per collegare tra loro aree verdi, isole pedonali, servizi di interesse collettivo. Modalità d'intervento Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente possono avvenire attraverso le modalità previste dalle precedenti norme, in relazione al tipo di intervento ammesso. 26

32 L'obbligo di presentare preventivi piani attuativi è indicato in modo specifico per taluni immobili, isolati, comparti o aree nelle allegate tavole delle Modalità di intervento; per altri casi in cui ciò si rende necessario, in relazione al tipo di intervento in progetto e di situazione edilizia-urbanistica, l'amministrazione Comunale provvederà ad individuare gli ulteriori ambiti da assoggettare a piano attuativo o a permesso convenzionato, all'interno della zona di recupero. La pianificazione attuativa di recupero deve, fra l'altro, dettare particolari norme estetico-edilizie per gli interventi consentiti ed aventi rilevanza sugli aspetti architettonici e ambientali, ivi compresi allineamenti dei fronti ed altezze, nonchè individuare le funzioni compatibili con le strutture edilizie ed il contesto urbanistico, ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente. I piani attuativi di recupero si attuano per unità minime di intervento, che gli stessi provvedano a definire in relazione alla unitarietà storica, tipologica, stilistica e funzionale degli edifici o loro porzioni. La tavola " Modalità di intervento " indica le cortine edilizie e gli elementi di valore artistico da conservare, oltre alle categorie di intervento previste per i singoli edifici, come di seguito specificato. Categorie di intervento : 1 - Restauro Edifici di rilevante valore storico, architettonico e ambientale, per i quali è prescritta la conservazione, con interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. Gli interventi edilizi sono finalizzati alla conservazione, al recupero e valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico, architettonico o ambientale, anche con materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti ai caratteri degli edifici, previa un analisi tipologica dei valori estetico e originali degli stessi. 27

33 Negli interventi edilizi previsti non deve essere alterata la struttura originale dell edificio. E ammesso l adeguamento funzionale, al fine di consentire un uso adeguato alle esigenze attuali dell edificio, compatibilmente con i suoi caratteri strutturali e distributivi, limitatamente alle parti interne. Le parti esterne, prospicienti gli spazi pubblici e privati, dovranno mantenere i caratteri architettonici e la tessitura dei rapporti vuoti-pieni, oltre alle proporzioni generali dell edificio originario. Sono consentite, in particolare, le seguenti opere : a) ripristino degli elementi architettonici alterati e ammalorati (prospetti esterni e interni, ambienti interni); b) consolidamento delle strutture o sostituzione delle parti non recuperabili, con materiali analoghi o strutturalmente compatibili con quelli esistenti, senza modificare posizione e quote delle murature portanti, dei solai e delle volte, degli elementi di connessone verticale e dei tetti; c) eliminazione degli elementi estranei che alterino l edificio, compromettendone stabilità, fruibilità, riconoscibilità architettonica dell assetto distributivo origjnario; d) inserimento degli impianti tecnologici ed igienici, limitatamente a quelli essenziali. Non è consentito : - l impiego diffuso di elementi o materiali consolidanti, le cui caratteristiche siano estranee a quelle degli elementi e dei materiali originali; - aumenti consistenti del peso delle strutture portanti e dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti dell edificio o dell intero fabbricato; - inserimento di elementi costruttivi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti preesistenti, possa indurre effetti nocivi alla stabilità dell intero edificio o di una sua parte. 28

34 2 - Risanamento conservativo Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici. Gli interventi di risanamento conservativo sono pervisti per gli edifici che presentano elementi di pregio architettonico ed ambientale, per i quali è prescritta la conservazione di tali elementi superstiti della morfologia e della tecnologia edilizia, in quanto la loro sopravvivenza è opportuna per la salvaguardia dei valori storico ambientali del contesto edilizio della zona. Sono consentiti interventi di manutenzione e risanamento conservativo con interventi riguardanti il ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; ove le condizioni di degrado non consentano il ripristino e consolidamento, è ammessa la sostituzione e ricostruzione limitatamente alle parti degradate o crollate, mantenendo il posizionamento originale delle stesse. Gli interventi devono comportare l impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell edificio, senza alterarne la tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Inoltre, devono essere rispettate le caratteristiche compositive e tipologiche delle facciate e, nelle opere di risanamento e ripristino, devono essere impiegati materiali identici o analoghi agli esistenti e comunque tecniche e materiali tipici della zona, quali facciate intonacate, balconi e ballatoi in pietra o legno, tetti in tegole comuni piane o coppi, serramenti in legno, persiane listate o ante piane. Ove possibile, occorre recuperare le strutture portanti orizzontali e verticali, riportando alla luce, attraverso la rimozione di eventuali controsoffittature, i solai in legno di pregio e le coperture a volta. 29

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