RUE 2009 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

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1 COMUNE DI SASSUOLO PROVINCIA DI MODENA RUE 2009 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO ALLEGATO 1 DEFINIZIONI VERSIONE ADOTTATA ADOZIONE: Del C.C. n. del APPROVAZIONE: Del C.C. n. del Aprile 2009

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3 VARIANTE GENERALE 2009 Il Sindaco Graziano Pattuzzi Assessore all Urbanistica Ruggero Cavani Responsabile Settore Pianificazione Antonella Munari Il Segretario Comunale Alfio Sapienza Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo: Maddalena Gardini, Sergio Tremosini, Giordano Guidetti, Patrizia Maffei, Paolo Leoni, Matteo Nasi, Marialuisa Campani, Milva Dieci, Elmira, Aloia Anna Maria Camurati, Anna Maria Schiavone, Raffaele Di Napoli VERSIONE APPROVATA Del. 67 del 23/07/2007 e Del. 87 del 23/10/2007 Il Sindaco Assessore all Urbanistica Graziano Pattuzzi Ferruccio Giovanelli Il Segretario Comunale Alfio Sapienza Progettista responsabile Roberto Farina (OIKOS Ricerche) Gruppo di lavoro : Alessandra Carini, Francesco Manuzza,Antonio Conticello (S.I.T. ed elaborazioni cartografiche); Monica Regazzi, Roberta Benassi (elaborazioni grafiche), Concetta Venezia (segreteria editing indagini) Ufficio di Piano: Antonella Munari (Comune di Sassuolo) Comune di Sassuolo: Milva Dieci, Paolo Leoni, Patrizia Maffei, Mirella Aloia, Michele Tracquilio, Sergio Tremosini,Giordano Guidetti, Anna Maria Schiavone, Manola Guerra, Vincenzo Sibilio, Maria Luisa Campani, Raffaele Di Napoli, VERSIONE ADOTTATA Del. m 67 del 15/06/2006 Il Sindaco Assessore all Urbanistica Graziano Pattuzzi Giancarlo Diamanti Il Segretario Comunale Alfio Sapienza Progettista responsabile Roberto Farina (OIKOS Ricerche) Ufficio di Piano: prima fase: Lucia Bursi seconda fase: Carlo Mario Piacquadio Bruno Bolognesi Consulenti delle Amministrazioni Comunali per il progetto di PSC e RUE: Fabio Dani (aspetti giuridico-legali) Giovan Battista Fauché, Luciano Cuoghi (SAT Progetto riassetto sistema drenaggio urbano) - Giorgio Gasparini, Antonio Rossi (Arkigeo - aspetti geologici) - Franco Righetti (mobilità) Gruppo di lavoro OIKOS RICERCHE SRL: Francesco Manunza (coord. Quadro Conoscitivo e Valsat) - Antonio Conticello (S.I.T. ed elaborazioni cartografiche) - Carolina Crovara Pescia (indagini sul territorio storico) - Paolo De Stefano (riprese aeree) - Savino Paradiso (indagini sugli ambiti da riqualificare) - Monica Regazzi (indagini sull attuazione del PRG) - consulenza di Alessandra Carini (sistema insediativo storico); Mauro Pifferi, Wainer Zannoni, Gian Lorenzo Ingrami, Enrico Turrini (Studio Associato di Architettura Sulla via della Pace): indagine sugli edifici storici e sull edilizia rurale Collaboratori: Fabio Mercurio (Ufficio di Piano Comune di Sassuolo) Roberta Benassi (elaborazioni grafiche) - Davide Corti (Valsat) - Barbara Giovannini (indagini sul patrimonio storico ed elaborazioni cartografiche sugli ambiti) - Giulia Messori (Valsat) - Fabio Molinari (elaborazioni grafiche) - Concetta Venezia (segreteria editing indagini)

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5 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI R.U.E. - REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO Allegato 1: DEFINIZIONI INDICE CAPO 1 - OGGETTI EDILIZI, PARAMETRI EDILIZI, PARAMETRI E INDICI URBANISTICI Art. 1 - Definizione degli oggetti edilizi 5 Art. 1.a - Costruzioni 5 Art. 1.b - Edifici, fabbricato, manufatti accessori 5 Art 1.c - Impianto 7 Art. 1.d - Infrastrutture 8 Art. 1.e - Manufatti diversi 8 Art. 1.f - Unità edilizia o organismo edilizio (U.E.) 8 Art. 1.g - Scomposizione dell U.E. in spazi funzionali - Unità fondiaria 9 Art. 1.h - Unità impiantistica 10 Art. 1.i - Unità infrastrutturale 10 Art. 1.j - Scomposizione dell'u.e. in unità immobiliari (U.I.) e parti comuni 10 Art. 1.k - Unità abitativa 10 Art. 1.l - Scomposizione dell'u.e. in spazi a diverso grado di protezione 11 Art. 1.m- Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti dell'edificio 12 Art. 2 Definizione dei parametri edilizi Parametri e misure relativi al suolo e alle costruzioni in generale Art. 2.a - Sagoma di una costruzione 17 Art. 2.b - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP) 17 Art. 2.c - Indice di permeabilità 18 Art. 2.d - Coefficenti di conversione volumetrica 18 Art. 2.e - Superficie coperta (SQ) 18 Art. 2.f - Rapporto di copertura (SQ/SF) 18 Parametri e misure relative ai soli edifici Art. 2.g - Definzione di Superficie utile (SU) e Superficie accessoria (Sac) 18 Art. 2.j - Specificazioni sulla misurazione della SU e della Sac 19 Art. 2.k - Superficie Complessiva (SC) 22 Art. 2.l - Superficie di vendita (SV) 23 Art. 2.m - Altezza utile 23 Art. 2.n - Altezza del fronte di un edificio (HF) 24 Art. 2.o - Altezza di un edificio (H) 25 Art. 2.p - Numero di piani di un edificio (NP, NPT) 27 Art. 2.q - Volume lordo (V) 27 Art. 2.r - Volume totale (Vt) 27 Art. 2.s - Requisiti di distanza 27 Art. 3 Definizione dei parametri e indici urbanistici Definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici Art. 3.a - Ambito e sub-ambito 37 Definizioni 2009 pag. 1

6 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) Art. 3.b - Campo di applicazione di una norma 38 Art. 3.c - Superficie territoriale (ST) e Indice di utilizzazione territoriale (UT) 38 Art. 3.d - Superficie fondiaria (SF) e Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 38 Art. 3.e - Lotto edificabile 39 Art. 3.f - Superficie minima di intervento (SM) e stato esistente 39 Art. 3.g - Carico urbanistico 40 Art. 3.h - Potenzialità edificatoria (P.E.) 40 Art. 3.i - Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) 41 Art. 3.l - Interventi Unitari Convenzionati (I.U.C.) 41 Art. 3.m - Dotazioni territoriali 41 Art. 3.n - Dotazioni ecologiche e ambientali 42 Definizioni relative al territorio rurale Art. 3.o- Sede Stradale 42 Art. 3.p- Asservimento di aree 42 Art. 3.q- Registro asservimenti 42 Art. 3.r- Superficie Fondiaria unità Agricola 42 Art. 3.s- Piani di Investimenti Aziendali (PIA) 43 Art. 3.t- Imprenditore agricolo Professionale (IAP) 43 Art.3.u- Centro Aziendale Agricolo 43 CAPO 2 DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 4 - Intervento 43 Art. 5 - Tipi di intervento 43 Art. 6 - Nuova urbanizzazione 44 Art. 7 - Ristrutturazione urbanistica 44 Interventi edilizi di 'recupero' Art.8 - Manutenzione ordinaria (MO) 45 Art.9 - Manutenzione straordinaria (MS) 45 Art.10 - Restauro scientifico (RS) 46 Art Restauro e Risanamento conservativo (RC) 47 Art.12 - Ripristino tipologico (RT) 49 Art Ristrutturazione edilizia (RE) 49 Art Ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione (REv) 50 Interventi edilizi di costruzione e demolizione Art Nuova costruzione (NC) 50 Art Ampliamento (AM) 51 Art Demolizione e Demolizione con Ricostruzione (D) 51 Art Modificazione morfologica del suolo (MM) 51 Art.19 - Interventi di miglioramento e adeguamento sismico 52 Art. 20 Installazione di elementi di arredo o di servizio (AR) 52 Art. 21 Cambio d'uso (CD) 53 CAPO 3 DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO Art. 22 Casistica degli usi del territorio 55 Art. 23 Uso esistente 69 Art.24 - Categoria classe catastale 70 Art.25 - Classificazione dei locali 70 Definizioni 2009

7 Comune di Sassuolo (MO) ABBREVIAZIONI R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Parametri urbanistici ST = Superficie Territoriale SF = Superficie Fondiaria UT = Indice di Utilizzazione Territoriale UF = Indice di Utilizzazione Fondiaria SM = Superficie Minima di intervento CU = Carico Urbanistico P = Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria Pr = Parcheggi pertinenziali di uso riservato Pc = Parcheggi pertinenziali di uso comune U = Aree per standard di urbanizzazione (diverse dai parcheggi) Parametri Edilizi UE = Unità Edilizia UI = Unità Immobiliare SC = Superficie Complessiva SU = Superficie utile Sac = superficie accessoria Sq = Superficie coperta Q = Rapporto di copertura SP = Superficie Permeabile SO = Superficie Occupata SV = Superficie di vendita Sag. = Sagoma V.l = Volume lordo V.t = Volume totale h = Altezza utile netta media HF = Altezza del fronte di un edificio H = Altezza di un edificio NP = Numero di piani convenzionale NPT = Numero di piani totale Strumenti attuativi preventivi e programmi attuativi PUA = Piano Urbanistico Attuativo P.P. = Piano Particolareggiato P.d.R. = Piano di Recupero P.E.E.P. = Piano di Edilizia Economica e Popolare P.I.P. = Piano di Insediamenti Produttivi PIA = Piano di investimenti aziendale in adesione al Piano di Sviluppo Rurale Tipi di intervento Tipi di intervento edilizi di costruzione/demolizione NC = Nuova costruzione AM = Ampliamento RI = Ricostruzione D = Demolizione Tipi di intervento edilizi di recupero MO = Manutenzione Ordinaria MS = Manutenzione Straordinaria RC = Risanamento conservativo RE = Ristrutturazione Edilizia Definizioni 2009 pag. 3

8 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Altri interventi MM = Modificazione morfologica del suolo AR = Installazione di elementi di arredo o di servizio Comune di Sassuolo (MO) Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d uso CD = Cambio di destinazione d uso Varie RUE = Regolamento urbanistico-edilizio PSC = Piano Strutturale Comunale POC = Piano Operativo comunale P.T.P.R. = Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.C.P. = Piano Territoriale Paesistico Regionale C.Q. = Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio U.T. = Ufficio Tecnico comunale Definizioni 2009

9 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI CAPO 1 OGGETTI EDILIZI, PARAMETRI EDILIZI, PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ART. 1 DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI EDILIZI Nel presente Allegato del RUE sono definiti gli indici, le grandezze e le entità geometriche fondamentali con cui si esprime il presente Regolamento. Nelle voci del glossario di cui all'art. 1.m trovano definizione univoca termini che intervengono nelle disposizioni del RUE e che richiedono interpretazione non difforme. ART. 1.A COSTRUZIONI 1. Costruzione edilizia, opera edilizia, o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e permanenza. A prescindere dai materiali e dalle tecniche costruttive impiegate, la costruzione è il prodotto di una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi. 2. Ai fini del presente Regolamento le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie: a) gli edifici b) gli impianti, o strutture tecnologiche c) le infrastrutture i manufatti diversi., di ml. 3,00 dai confini di proprietà e non prospicienti il fronte strada. ART. 1.B EDIFICI, E MANUFATTI ACCESSORI 1. Edificio è qualunque costruzione stabile, dotata di copertura, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani). 2. Rientrano fra gli edifici, fra l altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse. 3. Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale Interventi relativi ad aree scoperte ed arredi da giardino Manufatti accesori alla residenza 4. Sono definiti interventi relativi ad aree scoperte, quelli volti alla formazione di cortili e giardini o comunque alla sistemazione del terreno non utilizzato per l edificazione. 5. Le strutture e le opere di cui alle seguenti lettere B, C, D, sono considerate come elemento di arredo e sistemazione di verde privato, non riconducibili al concetto di opera edilizia e come tali non si considerano ai fini degli indici edilizi e dei parametri urbanistici quali distanze, volume, superficie coperta, fatte salve le condizioni di seguito specificate. i. che la struttura ricavata non si configuri come vano utile; ii. che la struttura non sia collocata sul fronte principale visibile dala pubblica via; iii. che la struttura così ricavata sia consona dal punto formale, compositivo ed architettonico con l'edificio su cui si colloca e con il contesto ambientale. Definizioni 2009 pag. 5

10 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) 6. Devono essere collocate nelle aree di pertinenza dei fabbricati, ad esempio spazi cortilivi, giardini privati (ivi inclusi grandi terrazze, cavedi o balconi) e non devono costituire ostacolo, anche per ciò che concerne la visibilita, per la pubblica circolazione. 7. Per tutti gli edifici esistenti negli ambiti consolidati AC e non soggetti a categorie d'intervento conservative, è consentita l esecuzione dei seguenti lavori: A) SISTEMAZIONE DELL AREA CORTILIVA: a.1) Scavi o reinterri : 8. gli scavi o reinterri non dovranno eccedere piu o meno 0,60 mt rispetto la quota del piano stradale, con l avvertenza che la posa di pavimentazioni non drenanti o parzialmente drenanti dovra rispettare le limitazioni previste dal PSC e dal RUE relativamente alle superfici permeabili. B) REALIZZAZIONE DI PERGOLATI 9. Per pergolati si intende un impalcatura di legno, ferro o altri materiali, posta a sostegno di viti o di altre piante rampicanti, costituita da due file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali ad altezza dal suolo tale da consentire il passaggio di persone e comunque priva di manto di copertura. 10. La posa in opera dell impalcatura deve essere effettuata mediante semplice appoggio o infissione al suolo dei montanti verticali con sistemi che non richiedono l esecuzione di opere fondali. La proiezione a terra della struttura orizzontale di copertura non deve superare i 16 mq. L altezza massima dell estradosso degli elementi orizzontali non deve superare i mt. 3,00 da terra. I pergolati devono essere strutture autonome, disgiunte dai fabbricati esistenti o in costruzione. C) POSA IN OPERA DI CASETTA IN LEGNO PREFABBRICATA E NON, AD USO RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO ripostigli per attrezzi da giardino in legno, smontabili e senza opere di fondazione o gioco bimbi, purchè semplicemente appoggiata al suolo senza l ausilio di struttura di fondazione, di superficie coperta non eccedente i 6,00 mq. e altezza massima non superiore a 3,00 mt. riferita all estradosso del colmo di copertura. Le casette in legno devono essere strutture autonome, disgiunte dai fabbricati esistenti.devono essere collocati alla distanza di di ml. 3,00 dai confini di proprietà fatta salva l acquisizione di specifica autorizzazione da parte dei confinanti, e non prospicienti il fronte strada. D) REALIZZAZIONE DI GAZEBO 11. Per gazebo si intende un chiosco da giardino dotato di copertura ed aperto ai lati (ivi comprese le tensostrutture) destinato al soggiorno di persone. La posa in opera di gazebo in legno, ferro o altri materiali, puo avvenire mediante semplice appoggio a terra o mediante la infissione al suolo dei montanti verticali con sistemi che non richiedono l esecuzione di opere fondali o murarie. La proiezione a terra della struttura orizzontale copertura non deve superare i 16 mq. L altezza massima dell estradosso del colmo non deve superare i mt. 3,00 da terra. I gazebo devono essere strutture autonome, disgiunte dai fabbricati esistenti o in costruzione e distanti dai medesimi di almeno mt. 1,00. E) Realizzazione di pensiline a sbalzo a protezione dell accesso all unità edilizia, non sorrette da pilastri, il cui aggetto non sia superiore a ml.1,80 Definizioni 2009

11 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI 12. Restano salve le disposizioni del Codice Civile in materia di distanza dai confini di proprietà, luci, vedute, ecc.., nonché la necessità di acquisire la necessaria autorizzazione paesaggistica preventiva nei casi espressamente previsti dalla legge. 13. Quando si arrecano limitazioni ai diritti dei terzi confinanti previsti dal Codice Civile, e necessario specifico assenso degli stessi all installazione della struttura, reso sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d uso Chiunque realizzi le opere di cui al comma 2 in contrasto con le caratteristiche ed i limiti dimensionali stabiliti nello stesso comma, è soggetto all applicazione delle sanzioni previste per legge. 15. L installazione di elementi non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra sarà oggetto di specifica valutazione al fine di definirne il titolo abilitativo necessario. MANUFATTI ACCESSORI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MANIFATTURIERE 16. Costruzioni connesse funzionalmente all attività principale, realizzate nell area di pertinenza in modo autonomo rispetto agli edifici principali. Comprendono: - tettoie a protezione dei parcheggi di pertinenza Pr e Pc degli autoveicoli collocati all interno dell area recintata. ART 1.C IMPIANTI, O STRUTTURE TECNOLOGICHE, CUBATURE ACCESSORIE 1. Impianto è qualunque costruzione stabile, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale al contenimento di persone o cose. 2. Sono ad esempio impianti, o strutture tecnologiche: a) macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); b) silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all interno; c) bacini di accumulo di liquidi o liquami; d) antenne di trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituiscono un impianto dell edificio); e) torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un edificio); f) centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; g) discariche e inceneritori di rifiuti; h) autosilos meccanizzati, e quanto può essere assimilato ai predetti. VOLUMI TECNICI (VT) CUBATURE ACCESSORIE (CA) 3. Per Volumi tecnici (Vt) e/o Cubature accessorie (Ca) devono intendersi, ai fini della esclusione del calcolo della Sc ammissibile, quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, le extracorse degli ascensori, i volumi necessari a contenere ed a consentire l accesso a quelle parti di impianti tecnici (idrici, termico, televisivo, di ventilazione, di condizionamento, di canalizzazioni, Definizioni 2009 pag. 7

12 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) elettrico, energetici da fonti rinnovabili ecc.). Sono considerate tali anche le centrali termiche qualora imposte da norme di legge, le cabine elettriche, i camini e le canne fumarie. Impianti che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio nei limiti della normativa. 4. I volumi tecnici devono essere dimensionati nello stretto necessario a soddisfare le esigenze tecniche degli impianti in essi contenuti e dell immobile; a dimostrazione di ciò dovranno essere prodotti specifici elaborati grafici comprensivi degli ingombri da alloggiare e relativa relazione a firma di Tecnico Impiantista. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell insieme architettonico. 5. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, per esempio, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero, i doppi volumi di vani abitabili, i ripostigli, ricovero attrezzi e simili. ART. 1.D INFRASTRUTTURE 1. Sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. 2. Sono infrastrutture: a) le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali aeroporti, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali autoporti, piattaforme logistiche, metropolitane, tramvie, teleferiche, e simili; b) le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili. ART. 1.E MANUFATTI DIVERSI 1. Rientrano nei manufatti diversi tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture, che a titolo esemplificativo sono di seguito descritte. 2. La realizzazione dei manufatti diversi è soggetta, qualora necessario ai sensi di legge, al corrispondente titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, specificato al Titolo V del presente Regolamento. : i. le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili; ii. le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva e le recinzioni da realizzarsi ai fini della salvaguardia delle coltivazioni e costituite da pali infissi nel terreno senza opere fondali a sostegno di semplici fili o reti metalliche); iii. le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; iv. i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine telefoniche, pali per l illuminazione, cartelli stradali; v. le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale Definizioni 2009

13 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI ad edifici residenziali, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza non superiore a m.15 ed altre attrezzature sportive private di dimensione analoga; vi. le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri; vii. le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere provvisorio, e simili. ART. 1.F UNITÀ EDILIZIA O ORGANISMO EDILIZIO (U.E.) 1. Si definisce Unità edilizia l unità tipologico-funzionale corrispondente ad un edificio autonomo dal punto di vista dell accesso e della distribuzione, distinguibile da quelli vicini;, nonché dall area di pertinenza e dalle eventuali altre pertinenze. 2. Sono pertinenze di un edificio gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni dell edificio: area di pertinenza, o lotto, corpi accessori, anche staccati dall edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali autorimesse, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.. L area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l U.E. coincide con l edificio. 3. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo ad una propria U.E. Qualora due edifici aderenti costruiti originariamente come due U.E. indipendenti, siano stati organicamente connessi dal punto di vista funzionale e distributivo, sono da considerare un unica U.E. ART. 1.G SCOMPOSIZIONE DELL'U.E. IN SPAZI FUNZIONALI UNITÀ FONDIARIA 1. Si definiscono spazi fruibili di una U.E. tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli spazi fruibili possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali: a) una superficie di calpestio, ossia una superficie idonea a sostenere persone; b) un'altezza utile interna (qualora siano dotati di copertura) non inferiore a m. 1,80 (vedi succ. art ). 2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono non fruibili. Sono quindi spazi non fruibili: i. le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,30,indipendentemente che siano accessibili da collegamento verticale fisso e detraibile (botola) ii. l'estradosso delle coperture non piane o comunque non praticabili, iii. gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e praticabili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione: vani motore degli ascensori, intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, serbatoi,condotte, cunicoli e simili. 3. Con riferimento alla funzione degli spazi fruibili di una U.E. costituita da più unità immobiliari, si riconoscono le seguenti categorie di spazi (dette anche sottosistemi ambientali dell'organismo edilizio): 1) Spazi di fruizione dell'utenza di ciascuna U.I., Definizioni 2009 pag. 9

14 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) 1.1) Spazi di fruizione per le attività principali, ovvero spazi di attività (o riposo); 1.2) Spazi di fruizione per attività secondarie, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli, spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone); 1.3) Spazi di circolazione e collegamento; 1.3.1) orizzontale, 1.3.2) verticale. 1.4) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica). 2) Pertinenze della singola U.I. (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola U.I. ma esterni alla U.I. stessa); 3) Spazi comuni (o pertinenze condominiali) 3.1) Spazi di servizio comuni a più U.I.; 3.2) Spazi di circolazione e collegamento comuni a più U.I.; 3.2.1) orizzontale, 3.2.2) verticale. 3.3) Spazi tecnici praticabili (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone, condominiali. 4. Nel caso di una U.E. composta da una sola U.I. gli spazi comuni non esistono. 5. L'Unità Edilizia, o organismo edilizio, può essere scomposta secondo diverse logiche di scomposizione; si definiscono in particolare le quattro seguenti (vedi figura 1): a) scomposizione in unità immobiliari e parti comuni; b) scomposizione in spazi funzionali diversamente caratterizzati; c) scomposizione in componenti strutturali e tecnologiche; d) scomposizione in spazi a diverso grado di protezione. 6. Si definisce Unità fondiaria l unità organica costituita, quale oggetto dominante, da un area, non edificata, e dalle sue eventuali pertinenze (costruzioni accessorie, alberature, ecc.), o da un area con costruzioni soprastanti a carattere puramente accessorio. 7.Sono ad esempio unità fondiarie: le unità fondiarie preordinate all edificazione, ( lotti inedificati ); le corti comuni, ovvero gli spazi scoperti di pertinenza di più unità edilizie circostanti; gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; le unità poderali, costituite dai terreni di un azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell azienda. ART. 1.H UNITÀ IMPIANTISTICA 1. Si definisce Unità impiantistica l unità organica composta da un impianto, quale oggetto dominante, nonché dall area di pertinenza e da eventuali altri immobili, quali oggetti complementari o pertinenziali. ART. 1.I UNITÀ INFRASTRUTTURALE 1. Si definisce Unità infrastrutturale l unità organica composta da un infrastruttura o un insieme di Definizioni 2009

15 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI infrastrutture, quale oggetto dominante, nonché da altre costruzioni, aree, alberature, quali oggetti complementari o pertinenziali. ART. 1.J SCOMPOSIZIONE DELL U.E. IN UNITÀ IMMOBILIARI (U.I.) E PARTI COMUNI 1. Si definisce unità immobiliare, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata (alloggio, negozio, magazzino, laboratorio, ecc.). Ciascuna unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari. 2. Sono pertinenze di un unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse di esclusiva pertinenza. 3. Sono parti comuni di un unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall esterno dell edificio o dalle parti comuni dell edificio. 4. Ai fini del RUE, e in particolare laddove sia prescritto un numero massimo di unità immobiliari realizzabili, le autorimesse pertinenziali di cui al successivo art. 80, non sono considerate unità immobiliari a se stanti ma, appunto, pertinenze, anche se sono identificate al Catasto e nella Scheda tecnica descrittiva dell edificio come unità immobiliari autonome. 5. Sono parti comuni di un'unità edilizia composta da più unità immobiliari gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna U.I, né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra le unità immobiliari; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'edificio o dalle parti comuni dell'edificio. ART. 1.K UNITÀ ABITATIVA 1. Si definisce unità abitativa l unità immobiliare destinata alla residenza in qualsiasi ambito, ivi compresa la residenza rurale nell ambito di un complesso agricolo, o la residenza del custode entro un ambito specializzato per attività produttive. ART. 1.L - SCOMPOSIZIONE DELL'U.E. IN SPAZI A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE 1. Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono: a) Spazi chiusi, detti anche 'vani' o 'locali'; b) Spazi aperti coperti; c) Spazi aperti scoperti; o semplicemente spazi scoperti. 2. Si considera spazio chiuso o ' locale' o 'vano' uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro, come definito ai successivi commi vi siano aperture non chiudibili, se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro. 3. Si considera spazio aperto coperto uno spazio non chiuso delimitato: Definizioni 2009 pag. 11

16 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) da una superficie di calpestio, da una chiusura superiore (copertura, o comunque elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: ad es. un solaio), da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne, nonché, per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio. 4. Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense. 5. Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo se la misura dello sbalzo non è superiore a m. 1,80 6. Si considerano spazi scoperti le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori. 7. Si definisce involucro totale di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio. L'involucro è quindi definito in analogia alla sagoma netta totale, ma non comprende gli spazi aperti coperti. Definizioni 2009

17 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI ART. 1.M - ULTERIORI DEFINIZIONI RIGUARDANTI GLI SPAZI CHIUSI E/O APERTI COPERTI DELL'EDIFICIO a) SOPPALCO 1. Si definisce soppalco una partizione orizzontale interna portante che interessa solo una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) inferiore alla metà della superficie del vano stesso, mantenendone l unitarietà; il soppalco, entro questi limiti, non determina un ulteriore piano, pur aumentando la superficie utile (quindi la S.C.). Definizioni 2009 pag. 13

18 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) 2. Per soppalco si intende, quindi, la superficie praticabile aggiuntiva ottenuta dal frazionamento di uno spazio chiuso mediante l interposizione parziale di una struttura portante orizzontale. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, la struttura non può essere considerato soppalco. 3. Per la realizzazione di soppalchi che possono intersecare vani finestra o balconi di prospetti esterni, va osservata una distanza non inferiore a ml tra la parete interessata e la linea di proiezione sul piano orizzontale del soppalco. 4. La definizione si applica sia agli interventi sull esistente, sia a quelli di nuova costruzione quando realizzano la configurazione tipologica descritta. 5. I soppalchi dovranno essere realizzati in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni e antisismica e rispettare le dimensioni e le caratteristiche di cui al Requisito Cogente n. 7.2: "Disponibilità di spazi minimi". 6. Una partizione orizzontale interna portante che interessa una porzione di vano (o di uno spazio aperto coperto) superiore alla metà della superficie del vano stesso, si considera un solaio e determina quindi un ulteriore piano. b) PORTICO, LOGGIA, BALCONE, BALLATOIO, TERRAZZA,VERANDA, ANDRONE 1. Per portico si intende uno spazio coperto posto al Piano Terra, luogo di passaggio o sosta delimitato con colonne o pilastri a sostegno della copertura o dell edificio soprastante. Nel caso di edificio sovrastante la proiezione del medesimo individua il perimetro dell area porticata. 2. Per loggia si intende uno spazio coperto prospettante direttamente all esterno delimitato da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione, aperta da almeno un lato ed in diretta comunicazione con uno spazio di attività principale di cui al requisito cogente Non sono ammesse logge a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità e non contribuiscano alla formazione di Su. 3. Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, delimitato da parapetto e sostenuto da mensole o a sbalzo ed aperto su almeno due lati. Non sono ammessi balconi a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità e non contribuiscano alla formazione di Su. 4. Si definisce ballatoio un balcone continuo con funzione di percorso allo scopo di disimpegnare più unità immobiliari. 5. Non è ammessa la loro chiusura, anche con semplice infisso a pacchetto. 6. Si definisce terrazza uno spazio praticabile scoperto, posto in elevazione, e a copertura di ambienti sottostanti, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti. Non sono ammessi terrazzi a servizio di piani o di vani che non abbiano i requisiti di abitabilità e non contribuiscano alla formazione di Su Definizioni 2009

19 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI 7. Si definisce veranda una loggia, un portico o un balcone chiuso da vetrate. 8. Si definisce androne un ambiente di passaggio, coperto e piuttosto ampio, situato al piano terreno, tra il portone di ingresso e il cortile o la scala; qualora aperto alle estremità si definisce androne passante. c) TETTOIA, PENSILINA, 1. La tettoia è una struttura sorretta da pilastri isolata o adiacente a fabbricati che copre uno spazio aperto e priva di qualsiasi tamponatura laterale. La tettoia è usualmente adibita alla protezione di materiali o cose. 2. La pensilina è una struttura a sbalzo sporgente da un edificio oppure isolata, con la funzione di proteggere dalla pioggia o dal sole, priva di qualsiasi elemento di chiusura laterale. d) PERGOLA, GAZEBO 1. Per pergola si intende un telaio, privo di fondazioni, (semplicemente infisso o ancorato al terreno), facilmente smontabile e amovibile, leggero, formato da intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando piante rampicanti o coperture telate; come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire un insieme di modeste dimensioni. La struttura, con altezza massima di ml.3,00, deve essere costituita esclusivamente da montanti e traverse in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti o teli. 2. Si definisce gazebo un chiosco da giardino, con pianta a forma di poligono regolare (circoscrivibile ad un cerchio), aperto su tutti i lati, con funzione panoramica. La struttura è isolata e posta ad almeno m 3,00 dagli altri fabbricati e dai confini di proprietà, priva di fondazioni ed eventualmente ancorata al terreno, con altezza massima di ml. 3,00 e superficie coperta massima di m² 16, in legno, metallo o ghisa, non può essere tamponata con materiale di alcun genere e tipo, può essere invece coperta con tela o stuoie in canna o bambù o legno o similari. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente propria sede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale. 3. La pergola e il gazebo, in quanto elementi di arredo e funzionali all uso dell area verde o cortiliva, non concorrono alla formazione della superficie pavimentata nell area scoperta di pertinenza dell immobile, purché la pavimentazione sia solo in lastre amovibili. 4. L installazione di pergole o gazebo negli ambiti AS e nelle aree di pertinenza di edifici di valore storico-architettonico, di valore testimoniale e di valore tipologico-documentario ES ed IS presuppone la presentazione di denuncia di inizio attività mentre nelle zone sottoposte a vincolo di conservazione ambientalepaesaggistico di cui al Dlgs n. 42/2004 richiede la sola preventiva autorizzazione ambientale. e) SERRE 1. Si definisce serra mobile un ambiente chiuso, di solito protetto da teli o da lastre in policarbonato (o materiali simili) ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari e finalizzate Definizioni 2009 pag. 15

20 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) ad usi agricoli. La struttura è costituita da materiale facilmente amovibile e non richiede opere murarie o metalliche significative e non è collegata funzionalmente e strutturalmente ad altre opere edilizie. 2. Per serra fissa si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate. 3. Si definiscono serre solari i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell energia solare nei periodi autunnali e invernali, che funzionano come collettori solari che combinano guadagno diretto e indiretto, possono essere applicati sui balconi e/o integrati nell organismo edilizio. Sia nelle nuove costruzioni che nell esistente le serre solari, essendo componentio bioclimatici addossati od integrati agli edifici, possono essere scomputate ai fini del calcolo della Sc, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: a) siano integrate nelle facciate dell edificio esposte nell angolo compreso Sud/Est, Sud/Ovest; b) abbiano una profondità non superiore a 1 metro; c) i locali retrostanti mantengano i prescritti requisiti di ventilazione e di illuminamento naturale; d) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; e) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l ingombro della struttura di supporto; f) deve essere allegato un progetto che valuti il guadagno energetico, tenuto conto dell irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra. Inoltre il progettista, attraverso calcoli energetici, deve dimostrare la funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell energia solare. 4 Le serre di cui al precedente primo comma non sono soggette a titolo abilitativo mentre quelle del secondo comma sono soggette a Permesso di costruire e le serre solari, di cui al terzo comma, a DIA. Nelle zone sottoposte a vincolo di conservazione ambientale-paesaggistico di cui al Dlgs n. 42/2004 è comunque necessario acquisire l autorizzazione ambientale. F)VASCA E PISCINA 1. E definita vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione. La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell acqua. Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda 20,00 m² o la capacità di 10,00 m³, la vasca è soggetta a DIA. Negli altri casi l intervento rientra nella definizione di manutenzione ordinaria del verde e non è soggetto né a permesso di costruire né a DIA.; nel caso di edifici o aree vincolate ai sensi delle parti II o III Dlgs n. 42/2004, prima dell inizio dei lavori l interessato dovrà premunirsi rispettivamente del prescritto Nulla- Osta della Soprintendenza. o dell Autorizzazione Paesaggistica 2. E definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque. E considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al trattamento e al ricircolo dell acqua, purché abbia potenzialmente la possibilità di essere realizzata ed utilizzata per la balneazione, fatto Definizioni 2009

21 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI salvo che l utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza dell impianto di riciclo dell acqua. La piscina deve consentire una profondità minima dell acqua non inferiore a cm. 50. Nel caso di edifici o aree vincolate ai sensi delle parti II o III Dlgs n. 42/2004, prima dell inizio dei lavori l interessato dovrà premunirsi rispettivamente del prescritto Nulla-Osta della Soprintendenza. o dell Autorizzazione Paesaggistica e, dove necessario, dell autorizzazione allo svincolo idrogeologico. 3. Sono piscine stagionali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche se non provvisti di trattamento sanitario delle acque. L intervento di installazione di piscine stagionali è attività edilizia libera è soggetto a DIA nei casi di superficie > 20 m² o di capacità > 10 m³. G)TETTO VERDE. 1. Si definisce tetto verde lo spazio di servizo ubicato sulla copertura degli edifici, dotate di manto erboso o altro materiale vegetale con funzione di isolamento termico nel periodo invernale e di raffrescamento in quello estivo, costituito da vegetazione, privo di copertura e dotato di accesso per la manutenzione La realizzazione di tetti verdi ha l obiettivo di combinare le prestazioni di contenimento delle dispersioni con un elevato grado di assorbimento del calore sulla copertura e, non da ultimo, con un aumento del tempo di smaltimento dell acqua piovana. Schema indicativo di copertura trattata a verde estensivo Schema indicativo di copertura trattata a verde intensivo. H) DEFINIZIONE DI PIANO Piano di un edificio 1. Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo. Posizione del piano rispetto al terreno 2. Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato i n seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all altezza dell intercapedine, si considera linea di stacco dell edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso). Definizioni 2009 pag. 17

22 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI Comune di Sassuolo (MO) I) PIANO INTERRATO Un piano di un edificio è definito interrato quando è composto esclusivamente da spazi interrati. 1. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m.0, Si definisce locale interrato quel locale il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante. Sono altresì assimilati ai locali interrati e considerati tali, quei locali con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante, in misura media inferiore a 0,60 m. L) PIANO SEMINTERRATO 1. Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trovi, considerato ogni punto perimetrale di tale pavimento, ad una quota inferiore a quella del terreno circostante per almeno il 60% dello sviluppo della lunghezza di tutto il fronte perimetrale, ed il cui soffitto (intradosso solaio superiore) si trovi ad una quota uguale o non superiore a m 0,60 dalle quote del terreno esterno. 2. Si definisce locale seminterrato quel locale il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota inferiore al terreno circostante in misura pari o maggiore alla metà della sua altezza utile o, nel caso di terreno con pendenze variabili, quel locale che abbia la metà o più della superficie complessiva delle sue pareti al di sotto della quota del terreno circostante. I locali interrati e seminterrati non possono essere adibiti e/o utilizzati a residenza (cat. A1), ad uffici, attività didattiche, sanitarie od a queste assimilabili, secondo quanto previsto nel requisito cogente della famiglia 7. M) PIANO FUORI TERRA O PIANO TERRA 1. Si definiscono piani fuori terra tutti i piani dell'edificio salvo i piani interrati. 2. Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione. Art. 2 Definizione dei parametri edilizi PARAMETRI E MISURE RELATIVI AL SUOLO E ALLE COSTRUZIONI IN GENERALE ART. 2.A - SAGOMA DI UNA COSTRUZIONE 1. La figura geometrica costituita dalle superficie (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi aperti coperti della costruzione. In particolare la sagoma è definita:dal contorno esterno dell edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m.1,80), con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che Definizioni 2009

23 Comune di Sassuolo (MO) R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI sui piani verticali. 2. Non rientrano nella definizione di sagoma: i. gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti; ii. le componenti di impianti dell'edificio che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extracorsa degli ascensori, pannelli solari, ecc., purché non costituiscano spazi tecnici praticabili, nonché le insegne pubblicitarie.. ART. 2.B - SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA E SUPERFICIE PERMEABILE (SP) 1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime area interessata da manufatti (fuori o entro terra),. o con pavimentazione compatta che impedisce alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riduce l'entità di tale penetrazione. 2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di manufatti fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. 3. La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione inedificata di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. 4. Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%. 5. I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali: i. - solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 30%; ii. - solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 50% iii. - solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato convegetazione arborea: 70%. 5. Le normative d ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive. 6. Nel conteggio della SP non può essere considerata la superficie eventualmente permeabile dei Pp e dei PU1; ART. 2.C - INDICE DI PERMEABILITÀ 1 Si definisce indice di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST). Definizioni 2009 pag. 19

24 R.U.E. Allegato 1: DEFINIZIONI ART. 2.D COEFFICIENTE DI CONVERSIONE VOLUMETRICA Comune di Sassuolo (MO) 1. Il coefficiente di conversione volumetrica, pari a 3,20 e il valore numerico per il quale occorre moltiplicare il valore in metri quadrati della SC, per ottenere il valore in metri cubi di un edificio ai fini dell applicazione di disposizioni regionali e nazionali riferite ai valori volumetrici delle costruzioni. ART. 2.E - SUPERFICIE COPERTA (SQ) 1 Figura piana che costituisce la proiezione della sagoma sul piano orizzontale. ART. 2.F - RAPPORTO DI COPERTURA (Q) 1 Si definisce rapporto di copertura il rapporto percentuale fra la superficie coperta di un edificio e la superficie fondiaria. ART. 2.G DEFINIZIONE DI SUPERFICIE UTILE (SU) E SUPERFICIE ACCESSORIA (SAC) A) PER LE FUNZIONI RESIDENZIALI, DIREZIONALI, COMMERCIALI, ALBERGHIERE, DI SERVIZIO ED ASSIMILABILI 1. La Superficie utile (Su) di una unità immobiliare è data dalla somma della superficie netta di pavimento di tutti gli spazi chiusi fruibili che compongono l'u.i., salvo quelle che costituiscono sue pertinenze, nonché delle scale interne. La Su di un'unità edilizia o di un edificio è data dalla somma delle Su delle sue U.I. 2. Si definisce Superficie accessoria (Sac) di una unità immobiliare la superficie destinata agli spazi di servizio che contribuiscono a migliorare la qualità dell abitare. 3. La Sac è data dalla somma delle superfici nette dei seguenti spazi fruibili dell'unità edilizia: a) spazi di servizio dell'unità edilizia, di uso comune a più unità immobiliari, siano essi chiusi o aperti e coperti: ad esempio lavanderie, stenditoi, depositi, locali di servizio condominiale in genere, soffitte condominiali, atrii e androni, corridoi di disimpegno delle cantine ed altri locali di servizio, porticati e simili; b) spazi tecnici praticabili (ossia vani tecnici contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone): ad esempio le centrali termiche e simili. c) spazi aperti e coperti pertinenti delle singole unità immobiliari, e cioè: logge, balconi coperti, portici e simili; d) spazi scoperti pertinenziali delle singole unità immobiliari: balconi scoperti, terrazze (con esclusione degli spazi scoperti a terra quali cortili, chiostrine, giardini privati e simili); e) pertinenze esclusive delle singole unità immobiliari, chiuse, o aperte e coperte, e cioè: cantine, soffitte, lavanderie. f) Autorimesse e posti auto coperti. 4. Per la residenza la Sac corrisponde alla superficie non residenziale (Snr) di cui all art. 2 del D.M. 10/5/1977 n. 801 e della deliberazione Regione Emilia Romagna n.1108/98 Definizioni 2009

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