n art.18 in forza max 1%
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- Filiberto Saverio Serra
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1 . il rispetto della dignità umana, come pre-condizione di inclusione sociale delle persone nell ambito dei diritti, rappresenta un principio fondante che deve tradursi tanto nella promozione della piena occupazione, quanto nel contrasto all esclusione e alla discriminazione.
2 per adempiere ad un obbligo di legge che possa garantire Abilità e non disabilità sul lavoro nelle aziende pubbliche e private in obbligo di assunzione Classe dimensionale dipendenti < > 50 n disabili in forza % n art.18 in forza max 1%
3 Art. 1 (Collocamento dei disabili) Le persone disabili disponibili al lavoro, si iscrivono alle liste dei servizi competenti istituiti dalla legge 68/99 e entrano a far parte della graduatoria, previo riconoscimento della: certificazione di invalidità (> al 45% per gli invalidi civili e al 33% per gli invalidi del lavoro) relazione conclusiva, indicante in termini generali le principali disabilità funzionali (fisiche, psichiche, sensoriali e nel caso di diagnosi mista va indicata quella dominante) e le potenziali capacità lavorative su una rosa di possibili attività
4 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 Norma per il diritto al lavoro dei disabili
5 CAPO I Art. 2 (Collocamento mirato) Si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. 5
6 Capo II Art. 6 (Collocamento mediato) Come attiviamo l inserimento lavorativo mediato? Qualsiasi azione indirizzata ad una persona con disabilità deve prevedere l elaborazione di un Piano di Intervento Personalizzato (P.I.P). Nel progetto individuale sono definite le sue potenzialità e gli eventuali sostegni al nucleo familiare. 6
7 Nell applicazione del collocamento mediato è indispensabile che la persona diversamente abile, individuata e valutata per una particolare mansione, venga coinvolta in un percorso per la costruzione di un Piano di intervento Personalizzato (P.I.P.) e continuo fin dal primo periodo dell integrazione, con frequenti verifiche per valutare la sussistenza delle condizioni che hanno determinato la scelta iniziale attraverso la mediazione necessaria per il suo inserimento: 1. Orientamento 2. Formazione 3. Tutoraggio/monitoraggio 4. Sensibilizzazione 5. Formazione continua 6. Mantenimento del posto di lavoro 7
8 L attrezzatura indispensabile per il percorso di inclusione socio-lavorativa.. Il tutor dei servizi il mediatore il dosatore delle spinte emancipative il punto di riferimento costante per utente e azienda il costruttore di senso del lavoro il primo rilevatore dei momenti critici il mentore
9 Capo IV Artt (Collocamento condiviso) Avere una buona Legge 68/99 non significa averne una buona applicazione nei servizi per il lavoro e quindi nei CPI. Le convenzioni sono lo stadio evolutivo più maturo del collocamento per tutte le disabilità (se finalizzate ad un effettivo inserimento nel mercato del lavoro) e così pure la chiamata nominativa, se è il risultato ultimo di un percorso/progetto di inserimento personalizzato e non un metodo per escludere talune disabilità. 9
10 . attraverso le convenzioni con i seguenti benefit. Gradualità delle assunzioni in obbligo nel tempo Valutazione e candidatura delle persone veramente compatibili con gli skill aziendali richiesti, attraverso: TIROCINI STAGES - E' prevista la possibilità della definizione di un percorso formativo e prelavorativo - realizzato con la gamma degli strumenti differenziati già in uso nei servizi del territorio regionale, quali le doti, attraverso il Tirocinio lavorativo, lo stage con Borsa Lavoro, la frequenza di un Corso formativo, ecc. - al termine del quale perfezionare l'assunzione nominativa dei disabili che lo hanno completato con valutazione positiva. PARTNER - Le Aziende al fine di attuare forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio, potranno affidare indicandolo nel programma della convenzione di integrazione - tali competenze ai Servizi territoriali pubblici e privati di Integrazione Lavorativa, ai Centri di Formazione Professionale o di Orientamento, alle Cooperative sociali di lavoro e di servizi, alle Associazioni e Organizzazioni di volontariato, indicandone i criteri e le modalità di scelta (es. radicamento nel territorio, svolgimento di precedenti esperienze di formazione e/o di sostegno, ecc.), nonché il servizio prescelto, che dovrà aderire alla convenzione con una propria manifestazione di volontà. 10
11 Convenzioni possibili oltre l art. 11 c. 1 e 2 legge 68/99
12 Tabella comparativa tra le possibili convenzioni Norma legislativa % max possibile variazioni apportate dal comma 37, art. 1 della legge 247/07 Art. 12 legge 68/99 Art. 12 modificato Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative Art. 14 d.lgs. 276/03 Convenzionequadro tra le parti sociali 30% 30% 20% 10% Liberi professionisti disabili, Coop sociali e loro consorzi + datori di lavoro non in obbligo Aziende di classe dimensionale < 50 dipendenti solo 1 disabile 1 anno prorogabile (ai sensi della L.R. 13/03 max 3) / 1 anno prorogabile di altri 12 inserimento lavorativo temporaneo dei disabili di cui all articolo 1 e dei detenuti disabili Piano di Intervento Personalizzato P.I.P. Liberi professionisti disabili, Coop sociali e loro consorzi 1 anno prorogabile Venivano fatte salve solo quelle in essere, ora dal l accordo provinciale dell occupabilità permette di riattivarlo. Art. 12 bis No x i liberi prof. Disabili, ma in più le Coop. sociali di tipo A e i datori non in obbligo Viene esclusa la classe dimensionale < 72 dipendenti 1 convenzione non inferiore ai 3 anni, rinnovabile 1 sola volta non < a 2 anni individuazione delle persone disabili da inserire, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti Piano personalizzato dell inserimento con 1 dipendente della coop. con funzione di tutor Adeguamento della commessa con i costi previsti 12 dal piano personalizzato
13 un bilancio del collocamento condiviso Ottimo strumento per l incontro domanda offerta per le persone con lievi disabilità: permette di individuare il candidato su una rosa di ¾ persone valide. Forte carenza nell incontro domanda/offerta per le fasce più deboli e per le aziende ad alta tecnologia Forse l esonero potrebbe essere una soluzione.? Lievissime Lievi disabilità Gravi disabilità 13
14 Art. 5 legge 68/99 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) Come può assolvere l obbligo un azienda che svolge un attività produttiva particolare, faticosa, pericolosa o ad alta tecnologia? Uno degli strumenti possibili: richiedere l esonero parziale. Riferimenti normativi: Decreto Ministro del Lavoro n. 357/2000 Circolare Direzione Generale per L impiego Divisione III 23 aprile 2001 Indirizzi e criteri delle singole province per il rilascio all autorizzazione Requisiti: L esonero all assunzione delle persone disabili può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche: Faticosità della prestazione lavorativa Pericolosità connaturata al tipo di attività Presenza di mansioni che non consentono l occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Particolare modalità di svolgimento dell attività lavorativa. L esonero è precluso alle aziende con un organico compreso tra i 15 e i 35 dipendenti. 14
15 Art. 5 legge 68/99 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi) L esonero parziale e temporaneo per il datore di lavoro con base di computo > a 35 dip. va calcolato sull intera quota di riserva prescritta dall art. 3 della legge n. 68/99 a livello provinciale: ne consegue che l esonero potrà essere concesso solo quando l intera quota di riserva di cui all art. 3 a livello provinciale risulta essere pari ad almeno 2 obblighi. Con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, l'importo dell'esonero è stato adeguato da 12,92 (3.500 /anno) a 30,64 (8.000 /anno), con un aumento del 137%, raddoppiando nel prossimo biennio i Fondi Regionali ai sensi dell art.14 della legge 68/99. Perché usare l esonero quando adempiere ad un obbligo di legge permette di: - offrire ad una persona disabile l opportunità di lavorare e sentirsi integrato nella società; - manifestare una forma di responsabilità sociale di impresa; - scoprire che la produttività di un lavoratore disabile può essere persino più elevata di quella di un lavoratore normale; - potenziare nel clima aziendale la solidarietà reciproca, l altruismo, la tolleranza e la crescita personale. 15
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18 Capo IV Art. 14 (Fondo Regionale Disabili) Nell anno 2010 si è avuto un contributo regionale da parte delle imprese private pari a ,00 e vede, nonostante la «crisi economica», al 31 ottobre 2011 un fondo pari a ,36, di cui circa 38,5 milioni derivanti da versamenti di esoneri/sanzioni e per la restante quota dai residui rilevati dalla certificazione finale dei Piani Provinciali precedenti il 2010 e da rimborsi effettuati dal 01/11/2010 al 31/10/2011. Pertanto, pur con un lieve incremento, rimangono circa i disabili verso i quali manca la piena «accettazione» 18 da parte dei datori di lavoro privati.
19 Art. 5, comma 8 (Compensazioni Territoriali) Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n.27 del 24 ottobre 2011, ha fornito chiarimenti sul collocamento obbligatorio e sul regime delle compensazioni. La materia, regolata dalla legge n. 68/99, è stata modificata dal Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella Legge 148/11. La norma prevede misure di semplificazione a favore delle imprese private che devono procedere per legge alle assunzioni relative al collocamento mirato, in particolare per tutte quelle che hanno più unità produttive sul territorio nazionale e quelle che fanno parte di un gruppo di imprese. Le imprese che occupano personale in diverse unità produttive, fermo restando il numero complessivo di disabili da assumere obbligatoriamente per legge (quota di riserva) possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento > a quello prescritto per la singola sede di lavoro, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive. La stessa possibilità è estesa ai gruppi di imprese, cioè alle società collegate o controllate. In questi casi, ferme restando le aliquote cui ogni impresa è obbligata, un impresa del gruppo con sede in Italia può assumere, in regime di collocamento obbligatorio, in numero maggiore di quanto previsto dalla legge n. 68/99, portando automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate da altra impresa del gruppo operante in Italia. Il termine per comunicare l eventuale compensazione, da parte delle singole aziende multi localizzate o della sola azienda capogruppo per i gruppi di 19 imprese, tramite i servizi informatici regionali, è il 31 gennaio di ogni anno.
20 L attrezzatura indispensabile Risorse economiche sufficienti per attivare le tappe intermedie Tirocini osservativi e borse lavoro a diverso grado di esposizione Dote Formazione & Lavoro altre tappe sono quasi gratuite Corsi di formazione orientativi e finalizzati Incontri di gruppo e individuali Ricerca facilitata del posto di lavoro Invio in azienda
21 Capo IV Artt. 13 e 14 (Incentivi attraverso il collocamento condiviso) L Ente accreditato avrà cura di informare adeguatamente le aziende partner in merito alle agevolazioni e agli incentivi economici (previa stipula della convenzione con la Provincia di Milano) previsti dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, connessa alle assunzioni delle persone diversamente abili (ex: contributo di stato, incentivo forfetario provinciale, adeguamento della postazione di tutoraggio post assunzione ecc.) di lavoro 21
22 Incentivi nazionali (art. 13) Viene riconosciuto un contributo forfetario da un minimo del 25% (invalidità > 67%) ad un massimo del 60% (invalidità > 79%), ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, del costo salariale lordo tramite il Fondo Nazionale (art. 13 legge 68/99), ai sensi dell art. 1 comma 37 della legge 247/07 nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n.2204/02, relativo a tutte le assunzioni con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consolidate per minimo di 1 anno, e assunte attraverso le convenzioni di cui all art. 11 della legge 68/99, mentre avranno diritto di prelazione le assunzioni effettuate attraverso l art. 12-bis, comma 5 lettera b. 22
23 Incentivi Provinciali (art. 14) A partire dal 9 giugno 2011, data di pubblicazione del presente avviso, i datori di lavoro posso richiedere l incentivo anche per assunzioni comunicate alla Provincia di Milano tramite portale Sintesi COB a partire dal 1 maggio 2011 di persone disabili con contratto di lavoro subordinato, pari a: 4.000,00 per un contratto a tempo indeterminato 3.000,00 per un contratto a tempo det. (>12 mesi) 1.000,00 per la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento) ammontano a ,00. Se l inserimento riguarderà un soggetto disabile debole, a questi importi andranno aggiunti ulteriori 1.000,00 ; analogamente se il contratto riguarderà un inserimento full time, gli importi indicati saranno maggiorati di 1.000,00. La richiesta dell incentivo è da inoltrarsi al superamento del periodo di prova. 23
24 Ulteriori incentivi Provinciali (art. 14) Tutte le aziende con sede operativa nella Provincia di Milano che sosterranno, dalla data del 9 giugno 2011, spese per una più efficace accessibilità lavorativa del personale disabile potranno richiedere un contributo pari a: 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di ,00 per interventi di accessibilità (adeguamento del posto di lavoro, acquisto di tecnologie assistive) 80% del costo sostenuto (IVA non riconosciuta) fino ad un massimo di 5.000,00 per interventi di adattabilità dell auto utilizzata dal disabile per il tragitto casa-lavoro-casa Le risorse finanziarie a disposizione (sino ad esaurimento richieste) ammontano a ,57. 24
25 AVVISI di EMERGO La Provincia di Milano Area Sistema Produttivo, Lavoro e Welfare, con Delibera di Giunta Provinciale n. 46/2011 del 22/02/2011, ha approvato il Piano provinciale per l attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l occupazione dei disabili Emergo 2011 attraverso i seguenti servizi a dote: sostegno all inserimento lavorativo con avviamento numerico sostegno all inserimento lavorativo sostegno al mantenimento occupazionale sostegno al mantenimento occupazionale dei disabili psichici occupati in coop. sociali di tipo B inserimento lavorativo in convenzione ex art. 14 d.lgs. 276/03 25
26 L art. 14 del d.lgs. 276/03
27 Proiezione al 2020 delle 10 cause principali di disabilità nel mondo (WHO, 1997) Depressione Maggiore Anemia Traumi osteoarticolari Alcolismo BPCO Disturbi Bipolari Anomalie congenite Osteoartrite Schizofrenia Disturbo ossessivocompulsivo 10.7%
28 DISABILI DEBOLI a) persone in età lavorativa affette da menomazioni psichiche e portatori di handicap intellettivo con qualunque percentuale di riduzione delle capacità lavorative; b) persone in età lavorativa affette da menomazioni fisiche e sensoriali che comportino una riduzione delle capacità lavorative pari o superiore al 74%, compresi i non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non > a 1/20 a entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. Nell ambito di entrambe le categorie sono stati individuati altri criteri aggiuntivi : 1. età superiore a 50 anni; 2. necessità di inserimento con il supporto di un Servizio di mediazione; 3. soggetti con alle spalle almeno due tentativi di inserimento falliti oppure da sempre senza lavoro, con bassa scolarità e/o la legge 104/91. Totale utenza in MATCH Utenza in carico ai Servizi 89% 11% 2% 5% Utenti non in carico Disabilità fisica Disabilità sensoriale Disabilità intellettiva 1% 3% Disabilità mentale
29 Le caratteristiche prevedibili del percorso di inserimento lavorativo Andamento graduale, non lineare Tempi lunghi
30 Come traghettiamo il lavoro per i più deboli? LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili Art. 9. (Richieste di avviamento) Comma 4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.
31 L INNOVAZIONE: l art. 14 D.lgs.276/03 Punti di forza Criticità Qualità sociale come valore prodotto e aggiunto Lavoro vero per i disabili in azienda e/o in cooperativa T Trampolino di lancio dal non profit al profit, passando attraverso l art.12 L. 68/99 Rapporto diretto con le aziende come risolutori dei problemi e con le istituzioni come fiduciari delle leggi 381/91 e 328/00 Competenza sul mercato del lavoro ordinario come soggetto economico dotato di efficacia produttiva Connotazione come riserva Ruolo puramente socio-assistenziale Mancanza di una garanzia di continuità sulle commesse di lavoro pubbliche e private 31
32 La condivisione con l art. 14 dell ex D.lgs. 276/03 ora accordo provinciale Dal 2005 è stato possibile stipulare nella provincia di Milano 24 convenzioni secondo la sperimentazione di un anno, con l affidamento di commesse delle aziende private conferite alle cooperative sociali di tipo B per un ammontare di ,32 e la conseguente assunzione da parte delle cooperative di 49 disabili. 32
33 La condivisione con l art. 14 dell ex D.lgs. 276/03 ora accordo provinciale Le cooperative, titolate alle convenzioni, hanno garantito affidabilità imprenditoriale e le aziende conferenti le commesse di lavoro hanno utilizzato appieno l applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell art. 14 del d.lgs.276/03 ovvero la compatibilità ai fini della quota di riserva dei lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale di tipo B solo nella misura massima del 20% della quota di riserva. A fronte delle convenzioni stipulate dall inizio dell applicazione della legge 68/99, cioè dal , con aziende private e pubbliche, solo 24 sono le convenzioni in art. 14, una quota 33 veramente minimale!
34 Peraltro al 2010 le 15 convenzioni fatte salve hanno continuato ad essere prorogate per un corrispettivo pari a più di ,00 di commesse con un incremento del 100%. Delle altre 6 quattro aziende non sono più in obbligo, un altra ha assunto a tempo indeterminato il disabile, rientrando nell obbligo a pieno titolo e l ultima risulta essere in sospensione dagli obblighi occupazionali. Il valore economico complessivo delle commesse relative alle convenzioni ex art. 14 ammonta ad oggi a oltre ,00 per un valore complessivo annuo di circa ,00 oltre IVA e le aziende coinvolte operano nei seguenti settori: Quantità produzione industriale telecomunicazioni commercio e distribuzione informatico consulenza e servizi ristorazione
35 Le nuove convenzioni intraprese con la riapertura dell ex art. 14 hanno visto un incremento nel breve periodo di 7 mesi del 165% di quanto mantenuto in essere dal suo avvio, infatti sono 25 e i disabili coinvolti sono 42
36 . l attrezzatura indispensabile. la rete una grande rete con Enti accreditati, A.F.O.L. provinciali, Imprese, Agenzie per il Lavoro di intermediazione e di somministrazione, strutture sanitarie, scuole di formazione, cooperative sociali
37 . l inclusione socio-lavorativa. una piccola rete mobile con gli operatori individuazione dell effettiva idoneità lavorativa dei candidati tra i servizi in rete e gli uffici competenti; garanzia di un monitoraggio continuo; valutazione in itinere dell inclusione; mantenimento della presa in carico nel corso della vita lavorativa da parte del servizio che lo ha inserito; interventi mirati e immediati in caso di scompenso utilizzando passaggi con distacco temporaneo c/o strutture tipo le coop. sociali.
38 Coniugare il profit e il no profit per poter garantire uno stato di lavoratore a chi, per troppo tempo, è rimasto escluso
39 La maturità sociale del profit e l imprenditorialità del no profit potranno così agire in maniera solidale verso una vera politica attiva del lavoro
40 Grazie per l attenzione Per le osservazioni, i suggerimenti ed i confronti contattare: Claudio Messori, Direttore Agenzia per il Lavoro ANMIL Onlus Via Lario, 9/a Milano cell messori@anmil.it
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