SICUREZZA ALIMENTARE E IGIENE DEGLI ALIMENTI

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1 SICUREZZA ALIMENTARE E IGIENE DEGLI ALIMENTI

2 PERCHÉ NASCE? Il problema di un alimentazione salutare e sicura ha catturato l attenzione delle autorità di governo e dell opinione pubblica solo in tempi relativamente recenti, sull onda degli episodi di contaminazione alimentari di gravissima portata verificatisi con il diffondersi della BSE, dei polli alla diossina, del pesce al mercurio, del vino al metanolo ecc

3 MALATTIE ALIMENTARI Fattori individuali: età dieta stato di nutrizione concomitanza di altre malattie trattamenti con farmaci immunosoppressione precedenti infezioni

4 PROBLEMATICHE SANITARIE LEGATE ALL IGIENE DEGLI ALIMENTI Tossinfezioni da salmonella Intossicazioni da stafilococco enterotossico Botulismo Enteriti da colibacilli La profilassi di queste infezioni e intossicazioni si basa sull accurata igiene degli alimenti in tutte le fasi di produzione, conservazione e consumo.

5 COSA HA CONTRIBUITO AD UN INCREMENTO DELLE MALATTIE ALIMENTARI? Cambiamenti nelle abitudini alimentari Maggior consumo di pasti fuori casa incremento degli scambi internazionali cambiamenti nella preparazione di alimenti nelle industrie cambiamenti nelle pratiche agricole cambiamenti nei microrganismi

6 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Per garantire livelli adeguati di protezione e tutela della salute umana la Comunità Europea ha emanato una disciplina sulla sicurezza alimentare.

7 DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DECISIONI ART. 249 TCE Direttiva Comunitaria è un atto che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi Regolamento è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi; ha portata generale ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro Decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da esso assegnati (Stati membri e individui)

8 REGOLAMENTI E DIRETTIVE La Politica comunitaria sull igiene alimentare, improntata alla libera circolazione dei beni, al diritto dei consumatori di scegliere consapevolmente e ad un elevato livello di tutela della salute dei cittadini, dopo il Libro Verde del 1997 ed il Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, ha trovato definizione nel Regolamento 178/2002

9 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Riferimenti legislativi Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002: 1. stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare 2. istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare 3. fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - GUUE serie n. L 031 del 01/02/2002-

10 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Riferimenti legislativi Pacchetto igiene Reg. CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari GUUE serie n. L 139 del 30 aprile 2004 Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia d igiene per i prodotti alimentari di origine animale GUUE serie n. L 139 del 30 aprile 2004 Reg. (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme particolareggiate per l organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano GUUE serie n. L 139 del 30 aprile 2004

11 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Riferimenti legislativi Reg. (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la commercializzazione e l importazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano GUUE serie n. L 191 del 28 maggio 2004

12 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Riferimenti legislativi Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 91/67/CEE

13 REGOLAMENTI E DIRETTIVE Riferimenti legislativi Reg. (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari GUUE serie L 338/1 del 22 dicembre 2005

14 DALLA VECCHIA ALLA NUOVA VISIONE Dir. 64/433/CEE (carni fresche) Dir. 71/118/CEE (carni di pollame) Dir. 77/96/CEE (ricerca delle trichine) Dir. 77/99/CEE (prodotti a base di carne) Dir. 89/362/CEE(igiene della mungitura) Dir. 89/437/CEE (ovoprodotti) Dir. 91/492/CEE (molluschi bivalvi vivi) Dir. 91/493/CEE (prodotti della pesca) Dir. 91/495/CEE (carni di coniglio e di selvaggina d allevamento) Dir. 92/45/CEE (carni di selvaggina) Dir. 92/46/CEE (latte e prodotti lattiero-caseari) Dir. 92/48/CEE (navi da pesca) Dir. 92/118/CEE (gelatine, cosce di rana e lumache) Dir. 94/65/CE (carni macinate)

15 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI La finalità è garantire un elevato livello di protezione sanitaria dei consumatori. Viene sancita definitivamente la completa responsabilità del produttore nel garantire la sicurezza delle derrate prodotte.

16 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Parliamo di: Approccio from stable to table Inclusione produttori primari HACCP GMP Tracciabilità e Rintracciabilità Flessibilità per zone geografiche

17 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI From stable to table Per la prima volta viene chiaramente inserita l azienda di produzione primaria nelle norme generali in materia d igiene. Il concetto di filiera come metodo per ridurre i rischi Le diverse fasi non separabili Nelle produzioni animali scambio di informazioni obbligatorio, a due vie, tra macello ed azienda

18 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI HACCP e GMP Tutti gli operatori devono predisporre procedure permanenti elaborate secondo i principi dell Hazard Analysis Critical Control Point Sono esclusi dall obbligo solo i produttori primari; per questi vige l obbligo di adottare codici di corretta prassi operativa Manuali di corretta prassi o applicativi per l HACCP possono essere nazionali o comunitari

19 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Quindi le principali innovazioni in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione sono: La necessità di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla produzione primaria Una maggiore responsabilità degli operatori che sono tenuti a adottare, procedure basate sui principi del sistema HACCP per le fasi successive alla produzione primaria, unitamente ad una corretta prassi igienica e all'applicazione di "Buone pratiche di produzione" (GMP) nella conduzione dell'allevamento e della produzione in generale. L'integrazione nei manuali di corretta prassi igienica (nazionali e/o individuali) con l'indicazione delle "Buone pratiche di produzione" da seguire nella fase di produzione primaria. La garanzia che i prodotti importati dai paesi extra-comunitari rispondano almeno agli stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nell'unione Europea o a norme equivalenti

20 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI Manuali: Partecipano all elaborazione di Manuali di corretta Prassi Operativa tutti gli operatori interessati, le associazioni di categoria, le autorità competenti, dalle associazioni dei consumatori o eventualmente da organismi nazionali di normalizzazione. I produttori potranno fare riferimento sia ai manuali comunitari sia ai manuali nazionali.

21 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI TRACCIABILITA e RINTRACCIABILITA Registrazione dei prodotti ed ingredienti Procedure per il rintraccio ed il ritiro di prodotti pericolosi: Rintracciare: Le aziende devono essere in grado di identificare e localizzare i loro prodotti all interno della filiera al fine di ritirarli o richiamarli in qualsiasi momento sia necessario intraprendere questi provvedimenti (principio giuridico di one step forward ) Tracciare: Le aziende devono essere in grado di determinare l identità e l origine dei prodotti ricevuti in modo preciso e tempestivo in qualsiasi momento si renda necessario adottare questa misura (principio giuridico di one step backward )

22 REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI FLESSIBILITA PER ZONE GEOGRAFICHE Gli stati membri possono adottare misure particolari ed adattare le norme in caso di: Piccole aziende Regioni o territori soggetti a speciali vincoli geografici Prodotti tradizionali Le decisioni in merito spettano alle Autorità competenti degli Stati Membri.

23 REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE IN MATERIA D IGIENE PER I PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE Comprende il campo di azione di moltissime direttive (carni fresche, pollame, prodotti a base di carne, ovoprodotti, molluschi bivalvi, prodotti della pesca, carni di coniglio e selvaggina d allevamento, latte e prodotti lattiero-caseari Ecc ). Vengono quindi prese in considerazione sia le modalità di produzione degli stessi, sia le strutture di produzione degli stessi. Ad esempio possiamo trovare le carni rosse e i macelli in cui vengono prodotte. La vendita al dettaglio è esclusa da questo regolamento. Valgono le norme generali sugli alimenti.

24 REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE IN MATERIA D IGIENE PER I PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE I singoli alimenti vengono presi in considerazione in singole sezioni. I prodotti composti non sono compresi nella normativa in questione. Per ogni ingrediente valgono però le norme specifiche. Per prodotti composti si intendono prodotti nei quali siano presenti prodotti non trasformati sia di origine animale sia di origine vegetale.

25 REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI GUUE SERIE L 338/1 DEL 22 DICEMBRE 2005 Criteri microbiologici: Valgono i criteri attuali in attesa dei pareri delle Commissioni Scientifiche degli esperti comunitari e delle Organizzazioni Internazionali. Temperature: Vengono indicate temperature di trasporto e di magazzinaggio in attesa di riesame. Criterio di sicurezza alimentare: criterio che definisce l accettabilità di un prodotto, o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato

26 REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI GUUE SERIE L 338/1 DEL 22 DICEMBRE 2005 Criterio di igiene di processo: criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie delle misure correttive volte a mantenere l igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari.

27 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) L obbligo di applicazione del protocollo HACCP è disciplinato dal Reg. 852/2004. E un sistema di controllo di processo. Si basa sull analisi sistematica dell alimento prodotto e del processo produttivo al fine di individuare dei punti critici di controllo in cui questo rischio possa essere prevenuto, ridotto o annullato. L HACCP è un sistema di autocontrollo della qualità ed igiene alimenti che ha lo scopo di tutelare e garantire la salute del consumatore e di responsabilizzare il produttore.

28 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) Lo sviluppo di un piano di autocontrollo secondo il metodo HACCP si basa su 7 principi: 1. Hazard Analysis 2. Identificazione di Punti Critici di Controllo (CCP) 3. Stabilire dei limiti di accettabilità dei CCP 4. Stabilire delle azioni di monitoraggio 5. Stabilire delle azioni correttive 6. Stabilire delle procedure di verifica 7. Organizzare la registrazione della documentazione

29 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 1. Hazard Analysis HACCP team Descrizione del prodotto Identificazione d uso e del consumatore finale Diagramma di flusso del processo produttivo Elenco dei pericoli

30 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 2. Identificazione di Punti Critici di Controllo (CCP) Si utilizza l albero delle decisioni. E fondamentale che sia utilizzato correttamente per evitare di ingigantire a dismisura l autocontrollo. Misure di controllo Sistema di monitoraggio

31 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 3. Stabilire dei limiti di accettabilità dei CCP Ci si basa su parametri misurabili con sicurezza (ph, tempo, temperatura ecc ) Si possono estrapolare da diverse fonti (legislazione vigente, manuali, letteratura scientifica ecc ).

32 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 4. Stabilire delle azioni di monitoraggio Devono essere procedure continue, ben identificate e descritte in tutti i particolari. Chi Quando Cosa

33 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 5. Stabilire delle azioni correttive Devono essere stabilite in anticipo per poter operare tempestivamente Chi Come Cosa fare Come lasciarne traccia

34 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 6. Stabilire delle procedure di verifica Possono essere: campionamenti casuali lungo la catena di produzione o ai CCP, analisi dei prodotti finali o intermedi, ecc ecc. La verifica si articola in: audit vigilanza lungo il processo di produzione conferma che il CCP è sotto controllo validazione dei limiti critici controllo della deviazione rispetto al limite

35 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 6. Stabilire delle procedure di verifica La frequenza nel tempo non può essere stabilita a priori. E variabile in funzione dell entità di produzione, dell andamento del CCP, dell organizzazione del personale, degli strumenti di verifica ecc ecc.

36 HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) 7. Organizzare l archiviazione della documentazione e delle registrazioni Tutto DEVE lasciare traccia! L analisi del rischio, i materiale relativo ai CCP ed ai limiti critici, le registrazioni e i verbali delle azioni correttive devono essere raccolti in maniera sistematica, organica e in maniera facilmente accessibile a chiunque.

37 PREREQUISITI (1) Accanto al manuale ci devono essere una serie di procedure operative standard che si rifanno ai prerequisiti. Si tratta di una serie di specifiche che devono essere messe in atto a prescindere dai CCP. Senza i prerequisiti non è possibile procedere alla produzione. Realtà produttive che presentano difficoltà legate all ubicazione, alla natura o all entità delle produzioni possono rifarsi quasi unicamente ai prerequisiti al fine di garantire la salubrità delle produzioni stesse (flessibilità).

38 PREREQUISITI (2) Riguardano tutte le fasi della produzione. Per esempio: Materie prime Confezionamento Gestione dei sottoprodotti Derattizazione e lotta agli animali indesiderati Detersione e sanificazione Igiene del personale Formazione del personale Flussi di produzione

39 PREREQUISITI (3) Per le piccole realtà produttive possono essere di estremo aiuto i manuali e le linee guida che sono man mano pubblicate dalle associazioni di categoria e dagli organi di controllo competenti per il settore. Si tratta di indicazioni che spesso comprendono sia nozioni di Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), sia Buone Pratiche di Gestione (GHP), sia nozioni di HACCP.

40 PREREQUISITI (4) Si tratta comunque di modelli generici. Suggeriscono dei pericoli comuni a quel determinato prodotto prendendo in considerazione un generico processo produttivo. Il produttore o un suo delegato ha il dovere di verificare l applicabilità e di aggiungere, modellare e mettere in pratica prendendo in esame nello specifico l impianto.

41 AUTOCONTROLLO Un buon Autocontrollo NON E MAI una fotocopia ma è fatto ad hoc per una specifica struttura che produce uno specifico prodotto con uno specifico diagramma di produzione con uno specifica linea di produzione con uno specifico organico di produzione

42 SISTEMA SANZIONATORIO L art. 6 del d.lgs 193/2007 prevede un nuovo regime sanzionatorio in materia di HACCP e sistema di autocontrollo igienico sanitario. Particolare attenzione va posta al rispetto delle norme in tema di: mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene (requisiti strutturali); omessa predisposizione di procedure di autocontrollo igienico-sanitario basate sui principi HACCP (ad esempio, mancanza del piano di autocontrollo HACCP) mancata o non corretta applicazione del piano HACCP e/o delle relative procedure) in quanto, a differenza di quanto accadeva in precedenza, la sanzione viene irrogata immediatamente e non è più previsto un termine di prescrizione per l'adempimento.

43 SISTEMA SANZIONATORIO L entità delle sanzioni HACCP, amministrative ma anche penali, varia in base alla gravità del reato commesso. A titolo esemplificativo si citano alcuni casi sanzionatori: l arresto da sei mesi a un anno nel caso in cui venga effettuata la macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti tale fine riconosciuti. fino a euro di multa nel caso in cui vengano immessi sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti. da euro a euro per l omissione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP.

44 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La qualità è definita come l insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio che gli conferiscono l attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti (norma UNI EN ISO 8402). Accanto alla qualità richiesta dal consumatore (qualità percepita) vi è anche una qualità definita dalle industrie e dalla grande distribuzione organizzata (GDO) e che riguarda la tecnologia e la sicurezza alimentare (qualità oggettiva).

45 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI Quindi, alla base del concetto di qualità, sia per il consumatore sia per il produttore e il distributore, c'è la sicurezza alimentare, resa obbligatoria dalla normativa vigente. Evidenziamo i tipi di qualità esistenti: - Qualità igienico/sanitaria - Qualità chimico/nutrizionale - Qualità legale - Qualità organolettica - Qualità di origine

46 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La Qualità igienico/sanitaria La qualità igienico-sanitaria di un alimento è data dalla rispondenza a requisiti d igiene minimi, stabiliti per legge, relativi al contenuto in sostanze di natura chimica, di microrganismi e di loro metabolici (tossine). La presenza di microrganismi all interno degli alimenti oltre a determinare alterazioni quali putrefazione, irrancidimento, fermentazione degli zuccheri, con conseguente variazione delle caratteristiche organolettiche, può anche causare: intossicazioni alimentari infezioni alimentari tossinfezioni alimentari

47 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI Si intende per intossicazione alimentare una malattia alimentare data dall ingestione di un alimento contenente delle tossine preformate a prescindere dalla presenza o meno del microrganismo nell alimento al momento dell ingestione. Si intende per tossinfezione alimentare una malattia alimentare data dall ingestione di un alimento contenente microrganismi patogeni. A seconda del microrganismo (carica infettante) e delle condizioni dell organismo (immunodepressione ecc) si sviluppa la malattia.

48 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La Qualità chimico/nutrizionale La qualità chimico/nutrizionale di un alimento è data dal suo contenuto in proteine, lipidi e carboidrati ed è, quindi, la capacità nutritiva dell alimento stesso. La qualità nutrizionale degli alimenti va garantita a ogni livello del processo produttivo, a partire dalla scelta delle materie prime; alcuni trattamenti, poi, possono influenzare il contenuto in elementi nutritivi di un alimento, il calore ad esempio denatura le proteine, con conseguente perdita delle proprietà biologiche delle stesse; anche un corretto processo di conservazione/distribuzione ha un ruolo fondamentale nella garanzia della qualità chimico/nutrizionale degli alimenti.

49 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La Qualità legale La qualità legale è quella garantita dall insieme di norme che interessano il settore alimentare: per essere definito di qualità un alimento deve rispondere a determinati requisiti minimi di legge. Lo stesso sistema HACCP rappresenta uno strumento a garanzia della qualità legale degli alimenti.

50 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La Qualità Organolettica La qualità organolettica di un alimento e data dalla valutazione, da parte del consumatore, di alcune caratteristiche dell alimento stesso, quali l aspetto, l aroma e la consistenza, percepite attraverso gli organi di senso (qualità sensoriale). Si tratta pertanto di valutazioni soggettive del consumatore, che sono notevolmente influenzate da fattori psicologici, sociali e culturali.

51 QUALITÀ DEGLI ALIMENTI La Qualità di Origine Nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agro-alimentari. I marchi DOP e IGP tutelano ulteriormente il consumatore, garantendo che Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare (art. 10 Reg. CE 510/2006).

52 TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ La tracciabilità può essere definita come la capacità di ricostruire la storia e di seguire l utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate concernenti sia i flussi di materiali sia gli operatori di filiera La rintracciabilità è la capacità di risalire alla storia, all utilizzazione o all ubicazione di ciò che si sta considerando [ ] Parlando di un prodotto, la rintracciabilità può riferirsi: - all origine di materiale e di componente - alla storia della sua realizzazione - alla distribuzione e all ubicazione del prodotto dopo la consegna. (Norma 9001:2000)

53 TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ RINTRACCIABILITÀ AZIENDALE la singola organizzazione garantisce la possibilità di ricostruire le fasi della produzione, le trasformazioni e le distribuzioni che avvengono al suo interno UNI RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA attraverso l istituzione di un responsabile di filiera è garantita la rintracciabilità sia all interno della singola organizzazione sia tra le diverse organizzazioni aderenti a un accordo di filiera UNI 10939

54 SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA AGROAMBIENTALE Il Reg. 1782/2003 con il quale fu avviata la nuova riforma PAC prevede il mantenimento in buone condizioni agronomiche dei terreni attraverso l imposizione di vincoli sanitari ed ambientali agli agricoltori A tal fine è utile rimarcare l importanza della Condizionalità, ovvero la necessità di vincolare l azienda agricola al rispetto di determinati requisiti in materia ambientale, di sicurezza alimentare e di benessere per la salute degli animali al fine di poter ottenere gli aiuti diretti.

55 SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA AGROAMBIENTALE Obiettivo dell UE è avere la certezza che il cibo consumato dai cittadini abbia sempre un livello di sicurezza elevato. Contestualmente promuove un'agricoltura sostenibile che offra prodotti sicuri e di qualità proteggendo l'ambiente e il benessere degli animali inserita nel contesto di un'economia rurale sostenibile e dinamica.

56 Grazie per l attenzione! Silvia Sarzanini - Giorgia Mastromatteo Servizio Agricoltura ufficio SND

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