GIANANDREA BONINI AVVOCATO

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1 GIANANDREA BONINI AVVOCATO PARERE PRO VERITATE SOMMARIO: 1. PREMESSA IN FATTO 2. QUESTIONE GIURIDICA 3. STATO DI NECESSITÀ ED INCAPACITÀ DI PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL PROPRIO SOSTENTAMENTO 4. MODO DI ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO ALIMENTARE 5. ONERE DELLA PROVA 6. CONCLUSIONI. * * * 1) Premessa in fatto. In relazione all'incontro di giovedì sera e al quesito se sia fondata dal punto di vista giuridico la pretesa di ottenere dai Suoi genitori - in particolare da Sua madre - un contributo economico, scendo qui di seguito ad esprimere il mio punto di vista, sulle sole informazioni che mi ha fornito e sul presupposto di non avere visionato alcun altro documento relativo allo scioglimento del loro matrimonio. Ritengo quindi di doverle illustrare la disciplina relativa ai c.d. "alimenti", poiché ignoro se, al momento del divorzio, i Suoi genitori abbiano assunto accordi relativi al Suo mantenimento o se, peraltro, il Tribunale abbia pronunciato in merito. 2) Questione giuridica. La questione giuridica, al cui soluzione consente di esprimere parere motivato, é relativa all'interpretazione di pochi articoli del codice civile ( ) che evito di trascrivere ma che esaminerò e che illustrerò per rispondere al quesito. Gli alimenti possono essere richiesti - nell'ordine - al coniuge, ai figli, ai genitori e, solo in loro mancanza, ai nonni; in difetto, possono essere richiesti ai generi e alle nuore, ai suoceri e, infine, anche alle sorelle, soltanto da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. VARESE VIA CAIROLI, 5 TEL. (+39) FAX (+39)

2 L'elencazione é tassativa e progressiva, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri e ciò in ragione dell'intensità del vincolo familiare. Desidero subito chiarire che l'obbligazione alimentare a carico dei genitori ha carattere residuale rispetto al più generale obbligo di mantenimento: ciò significa che, quand'anche il figlio come nel Suo caso - abbia raggiunto l'autonomia economica e poi l'abbia perduta, i genitori non saranno più gravati dall'obbligo di mantenimento, bensì da quello di prestare gli alimenti. 3) Stato di necessità ed incapacità di provvedervi autonomamente. Ciò peraltro non é sufficiente per dichiarare Sua madre obbligata alla prestazione alimentare, atteso che occorre verificare se sussistano i due presupposti fondamentali dello "stato di bisogno" e dell'"incapacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni". Per quanto concerne il primo profilo, si deve affermare che versi in stato di bisogno chi non é in grado di far fronte dignitosamente alle esigenze fondamentali della propria vita, dovendosi intendere quest'ultime in relazione delle condizioni concrete e della posizione sociale del soggetto. Sono considerate "esigenze primarie" il vitto, la casa di abitazione, il vestiario, l'assistenza medica non coperta dal Servizio Sanitario e quei beni e servizi che, nell'attuale società, integrano un minimo di vita dignitosa. E' utile ricordare che il diritto agli alimenti sussiste anche se il richiedente (c.d. "alimentando") versi in stato di bisgono per propria colpa, poiché il principio di solidarietà familiare - sul quale esso si fonda - prescinde da ogni valutazione di ordine morale e pertanto lo stato di bisogno non cessa nel caso in cui costituisca conseguenza della condotta disordinata, dissoluta e addirittura riprorevole del soggetto, ferma, in questa ipotesi, solo la possibilità di una riduzione degli alimenti. Preciso subito che, nell'ambito dell'esame della colpa e della responsabilità dell'alimentando, il principio si riferisce all'esame dei motivi che hanno 2

3 causato l'indigenza economica e non alla causa dell'impossibilità di rimediarvi: in altre parole, la Legge riconosce all'alimentando il diritto di ottenere gli alimenti anche se egli abbia colposamente provocato la condizione di indigenza economica (es.: eccessive spese in vestiti, investimenti finanziari sbagliati, alcool, slot machine, gratta e vinci, etcc...) ma esclude tale facoltà se l'alimentando non provi il tentativo di procacciarsi autonomamente i mezzi per superare il contesto di necessità. Personalmente, ritengo di potere prosaicamente riassumere questo principio di diritto con la massima secondo cui"la Legge tutela i figli cattivi ma non i figli fannulloni" e ritornerò sul punto in sede di conclusioni. Assorbente e decisivo ai fini della soluzione del quesito é poi la valutazione dell'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa idonea a procurare quanto necessario per vivere, con la precisazione che la prova del presupposto grava sull'alimentando. E' opinione radicata che essere in grado provvedere al proprio sostentamento significhi trovarsi nelle condizioni idonee al procacciamento (lecito) dei mezzi di sussistenza, il che si verifica nei confronti di chi, essendo capace di svolgere attività lavorativa retribuita, avrebbe concrete possibilità - in una soluzione economica di piena occupazione - di ricavare dall'attività medesima quanto é necessario per vivere. Tale condizione va valutata in concreto e sussiste anche quando l'alimentando sia abile al lavoro ma non riesca a trovarlo, con la dovuta precisazione che deve tenersi conto dell'età, delle condizioni di salute e delle attitudini del soggetto: il richiedente non deve fornire la prova di avere cercato qualsiasi lavoro ma solo di avere tentato di procacciarsi occasioni di reddito confacenti alle proprie condizioni fisiche e psichiche nonché alle proprie condizioni sociali. Quanto alla domanda del figlio, posso quindi riassumere sempre prosaicamente il principio con la massima secondo cui la Legge 3

4 consente al richiedente di rifiutare attività di lavoro incompatibili con l educazione e il tenore di vita ricevuti dai genitori. 4) Modalità di adempimento dell obbligo alimentare. Dal nostro colloquio, é emersa la disponibilità dei Suoi genitori ad accoglierla a casa. In merito, l'art. 443 recita che"chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. (Omissis)" La scelta, quindi, é rimessa alla volontà dell'obbligato, salvo il vaglio dell'autorità Giudiziaria, con l'annotazione che, secondo autorevole opinione, la scelta della convivenza non può essere imposta al richiedente, pena il sorgere di problemi di compatibilità con la tutela costituzionale della libertà personale. Il Giudice pertanto, in relazione ai modi di somministrazione degli alimenti (o anche nel caso in cui l'obbligato non effettui la scelta in ordine al modo di somministrazione), interviene in caso di contrasto tra obbligato e alimentando. Si afferma in merito che, nell'esercizio del potere discrezionale, il Giudice debba tenere in prevalente considerazione l'interesse del richiedente. A questo punto, é utile descrivere il cotesto familiare nel quale - a fronte della disponibilità manifestata dai Suoi genitori - Lei é andrebbe ad inserirsi, al fine di valutare se possa considerarsi dignitosa l'imposizione della convivenza ad una ragazza di 27 anni, oramai svezzata dal tetto materno, abituata a mantenersi, con esperienza di convivenza e con proprie abitudini e autonoma sfera di interessi. Al fine di comprendere quale sarebbe la decisione del Giudice a fronte dell'offerta di Sua Madre che mi pare di avere capito non incontri i Suoi 4

5 desideri occorre valutare se essa possa essere considerata, alla stregua della Giurisprudenza e quindi secondo la prassi dei Tribunali italiani, legittima modalità di adempimento dell'obbligo alimentare. Pur ammettendo che Lei non abbia sostanze per mantenersi e che non riesca a trovare un lavoro senza colpa (risultato di eventuale istruzione documentale), le domande alle quali occorre dare una risposta sono: " Sua madre può convincere il Giudice a non darle del denaro accogliendola in casa?"; "E' legittimo che Sua madre possa scegliere di adempiere all'obbligo alimentare offrendosi di accoglierla e di mantenerla nell'ambito del proprio contesto familiare?" Mi corre in merito commentare un'interessante sentenza del Tribunale Bari 1 relativa alla domanda proposta da una figlia, al tempo ventiquattrenne, nubile, non convivente più con i genitori dal precedente anno 1997, dapprima per effetto di disposizioni di allontanamento del Giudice minorile (affidamento ai Servizi Sociali) e, poi, al momento del raggiungimento della maggiore età, per propria libera determinazione. Si legge nella motivazione che l'accoglimento della domanda formulata dalla figlia si fonda, principalmente, sulla prova della titolarità di un titolo di scuola superiore (maturità classica) e del mancato godimento di emolumenti al quale si accompagna, invece, la titolarità in capo al genitore di un reddito da lavoro dipendente e di provenienza da vari fabbricati. E' interessante notare come l'onere probatorio gravante sulla figlia sia stato in parte alleviato dall'ammissione dei genitori che hanno offerto di adempiere agli alimenti in uno dei due modi tipici previsti dall'art. 443 c.c., ossia accogliendo e mantenendo nella propria casa la figlia; ciò ha indotto il Giudice a ritenere evidente l'ammissione dello stato di bisogno della figlia, necessariamente presupposto all'adempimento offerto. 1 Trib. Bari, 2 agosto 2006, n

6 Ritengo a questo punto necessario, ai fini di evadere il quesito proposto, segnalarle che il Giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto, di fatto, inattuabile la modalità di accoglimento in casa e ha quindi condannato i genitori a corrispondere mensilmente alla figlia una somma di denaro su di un duplice ordine di ragioni: - motivi originari: il rapporto fra le parti aveva conosciuto precedenti dì incomprensione così grave da condurre al rimedio, in un certo senso, estremo dell'allontanamento della figlia dalla residenza genitoriale in forza di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, sicché apparve al Giudice irragionevole pensare che la convivenza, ormai da lungo tempo interrotta, potesse riprendere serenamente, tanto meno a fronte di un persistente atteggiamento di rifiuto della figlia; - motivo sopravvenuto: la separazione consensuale tra i coniugi. Devo però precisare che il Giudice ha condannato agli alimenti soltanto il Padre, escludendo il pari obbligo della madre per effetto della mancanza in capo a quest'ultima di redditi; evidenzio che il Giudice ha azzerato il contributo economico astrattamente gravante sulla Madre a favore della figlia dall'esame della dichiarazione dei redditi della Madre stessa prodotta in seno alla procedura di separazione consensuale e dall'assegno di mantenimento che il marito si era obbligato a corrisponderle, nell'evidente presupposto della carenza di adeguati mezzi propri della beneficiaria. 5) Onere della prova. Il richiedente, pur putendone essere in parte sollevato dalla proposta di accoglimento in casa formulata dai genitori, ha l onere di dimostrare i presupposti della propria domanda. Consiglio di fornire la prova, a titolo indicativo ed esemplificativo ma non tassativo: 1) per quanto riguarda lo stato di bisogno: - di avere ricevuto la minaccia di sfratto per il mancato pagamento del canone di locazione; 6

7 - di avere comunque ricevuto solleciti di pagamento da parte di Enti di somministrazione di prestazioni periodiche (enel, aspem, etc...); - di esibire l estratto conto, da cui evincere una movimentazione tale da fare percepire una condizione di incapienza finanziaria ed economica; - di avere contratto finanziamenti per l'adempimento di debiti relativi all'acquisto di beni di prima necessità (es.: acquisto di mobili, pentole, materassi); 2) per quanto riguarda il tentativo di sopperire autonomamente alla situazione di bisogno: - di essere concretamente alla ricerca di un lavoro, mediante esibizione della domanda di iscrizione ad una delle Agenzie del Lavoro 6) Conclusioni. In conclusione, la domanda di alimenti ha tante più possibilità di essere accolta quanto più supportata da prove e, per quanto concerne in particolare l impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, da quanto l attuale tenore di vita del richiedente é lontano dallo standard qualitativo garantitogli in precedenza - o preconizzatogli come prospettiva dall obbligato. L esame dei documenti a mie mani consente di formulare prognosi positiva di accoglimento della domanda ma ritengo comunque utile coltivare una soluzione stragiudiziale della vicenda, per la quale - salvo diverse Sue indicazioni - mi riservo di prendere contatto con i Suoi genitori. 7

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