Luci ed ombre del Texas Hold em

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1 Luci ed ombre del Texas Hold em Il cosiddetto poker sportivo sta popolando in tutta Italia, pur in assenza di un chiaro quadro normativo, che ha comportato atteggiamenti difformi da parte delle Questure. Con il contributo dell avv. Marcello Ferrari Chazelat andiamo a proporre una prima lettura del fenomeno sul piano giuridico e regolamentare 65 n tutta franchezza, mai I avremmo pensato che un giorno, su queste pagine, ci saremmo trovati a parlare di poker come gioco non d azzardo ed addirittura come disciplina sportiva autorizzata e organizzata. Almeno non così presto, essendo ancora nell aria gli echi dei dibattiti di sfondo etico-giuridico che hanno accompagnato la lunga (e non ancora conclusa) battaglia contro il videopoker, non solo come oggetto ma anche come concetto. Ciò non toglie che, anticipando i contenuti dello studio condotto dall avv. Marcello Ferrari Chazelat che andiamo di seguito a proporre, vi sia ancora un forte disallineamento fra la norma giuridica e gli assunti propri di chi sta cercando di imporre il Texas Hold em come sport della mente alla pari del bridge o degli scacchi. Tant è vero che da parte delle questure che sono gli organismi preposti al rilascio delle autorizzazioni per i tornei gli atteggiamenti nei riguardi del gioco sono difformi. Occorre ricordare che in assenza di norme specifiche, la Questura di Bari, circa un anno fa, si rivolse al Ministero degli Interni per ottenere dei requisiti di liceità che poi sarebbero stati oggetto di una nota informativa inviata ai Comandi di Polizia Municipale della provincia (vedi pag.69). Ebbene, mentre molte questure hanno applicato tale regolamentazione inserendola nella tabella dei giochi proibiti da ultimo, la Questura di Trento altre hanno applicato ulteriori restrizioni (come quelle di Ancona e Pescara), ed altre ancora hanno invece imposto il divieto assoluto. Così il Questore di Aosta, che ha emesso un ordinanza con la quale vieta in tutta la regione Val d Aosta il Texas Hold em, sostenendo che il gioco in questione, caratterizzato da una forte componente casuale, è riconducibile ai giochi tipicamente d azzardo. Analogo provvedimento è stato adottato dai Questori di Torino e Campobasso. Come qualcuno, a livello di federazione sportiva, ha fatto osservare, l inserimento del Texas Hol- RIVISTA ITALIANA DELL AUTOMATICO report

2 RIVISTA ITALIANA DELL AUTOMATICO report 2008 MAGGIO-GIUGNO MAY-JUNE 66 d em poker nella tabella dei giochi proibiti non significa necessariamente che questo sia considerato d azzardo. Infatti, il Tulps dà facoltà al questore di inserire nella tabella anche quei giochi non d azzardo che però ritenga opportuno, per motivi di pubblico interesse, proibire. D altro canto, sempre secondo la federazione, il fatto che il Texas Hold em poker sia inserito nella tabella dei giochi proibiti va accolto positivamente, in quanto in tal modo è ipotizzabile il ricorso al Tar o l impugnazione dell ammenda penale che dovesse essere emessa ai sensi dell articolo 723 del codice penale contro chi contravviene alla tabella. Disquisizioni che non ci competono, ma che danno l idea del disagio che il mondo del poker sportivo sta provando in assenza di una specifica previsione di legge. Comunque, al di là delle più o meno legittime aspettative dei promotori del gioco che vorrebbero farlo diventare disciplina associata al Coni e addirittura olimpica qui è necessario procedere con la cautela e con la massima rigidità, onde evitare la creazione di nuove ed incontrollabili sacche di illegalità. In altri termini, se da un lato appare condivisibile l assunto per cui se un gioco è autorizzato nell applicazione telematica (ricordiamo infatti che quanto previsto dalla Finanziaria 2007 art. 1 comma 93 sui tornei di carte andava ad emendare le disposizioni del decreto Bersani sul gioco a distanza), esso dovrebbe avere il via libera anche nel formato off-line e quindi con giocatori che si affrontano de visu, dall altro emerge il problema della sorvegliabilità dei tornei, assicurabile al 100% (o quasi) quando si disputano in rete, molto di meno quando hanno luogo in circoli privati o location analoghe. In ultima analisi, resta il problema, ancora eventuale, di una applicazione coin-op del Texas Hold em. In mancanza di codifiche, il termine videopoker accomuna tutte le versioni del gioco e tutte le possibili modalità di svolgimento, e come tale sarebbe vietato. Ma se, come sembra chiaro, i terminali per gli skill games (ovvero i totem) dovessero andare a proporre anche questa tipologia di gioco, ne conseguirebbe un attrito forte e probabilmente insanabile. Normativa e orientamenti La posizione della Questura di Brescia a cura di avv. Marcello Ferrari Chazelat a recente diffusione via-cavo dei tornei mondiali di Po- L ker e Texas Hold em ha riportato in auge l annosa questione gioco d azzardo sì o no. A tal proposito bisogna innanzitutto dire che: in Italia il gioco d azzardo e la gestione di case da gioco sono tuttora vietati dal codice penale: infatti, dei quattro casinò che esistono sul territorio della nostra nazione, tre operano grazie a leggi speciali anteriori alla seconda guerra mondiale (VENEZIA R.D.L. 1404/ 36, CAMPIONE R.D.L. 201/ 33, SANREMO R.D.L. 2248/ 27) mentre il quarto, SAINT VINCENT, è stato autorizzato nel dopoguerra da un provvedimento della Regione Val d Aosta, quasi a voler regolarizzare una situazione di fatto. Il codice penale, agli artt. dal 718 al 722, ed insieme all art. 110 del Tulps reprime il gioco d azzardo nelle case da gioco, inteso ogni luogo di convegno, anche privato, destinato al gioco d azzardo, anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato (art. 721 c.p.). La nozione di gioco d azzardo è fornita dall art. 721 c.p. il quale richiede perché un gioco possa definirsi in tal senso la presenza di due elementi: il fine di lucro e anche parzialmente la aleatorietà della vincita o della perdita. È pacifico che la valutazione dell aleatorietà deve essere effettuata sulla base della natura e delle regole del gioco, considerate non solo nella loro astrattezza, ma anche nella concreta applicazione (vedasi ad esempio nel caso del Poker Texas Hold em le varie regole del re-buy). Vale a dire che la vincita o la perdita deve dipendere interamente dalla sorte e non già dalla perizia del giocatore. Peraltro una simile definizione può creare uno iato fra teoria e pratica, dato che anche nei giochi ritenuti di mera sorte vi è sempre una qualche influenza, anche se minima, esercitata dall abilità, dall accortezza o dal calcolo personale del singolo; come, al contrario, nei giochi di abilità c è sempre un margine di fortuità che incide sulla perizia dei partecipanti. È opportuna quindi l estensione della definizione normativa anche all ipotesi della vincita o della perdita quasi interamente aleatoria, in quanto, perché un gioco sia d azzardo, si richiede che l esito dipenda interamente o quasi dalla sorte; così facendo il legislatore ha inteso riferirsi anche ai giochi nei quali quest ultima abbia, se non un influenza esclusiva, di certo una componente poco meno che decisiva. Occorre, dunque, prescindere dall inseparabilità del caso dalla abilità, e considerare, invece, l uno e l altra come causa unica apparente dell esito, per convincersi che vi sono giochi in cui il risultato non lascia spazio alla fortuna (gioco degli scacchi), mentre ve ne sono diversi ove tutto dipende dal caso: si pensi alla roulette, alle lotterie, alla tombola o alla riffa. Sussistono infine giochi ove l abilità del giocatore si combina in vario modo con la sorte. L aleatorietà del gioco deve, in sintesi, fondarsi su criteri obiettivi, e nella individuazione del rapporto abilità-sorte la prima non esclude il carattere di gioco d azzardo allorché la vincita o la perdita dipende in modo rilevante (gioco delle tre carte) dalla capacità di individuare l elemento vincente, non in conseguenza di una particolare bravura intellettuale o fisica, ma di mere sensazioni, tanto più fallaci e fortunose quanto più rilevante è la destrezza del tenutario del gioco.

3 L accertamento dell aleatorietà di un gioco dà luogo in definitiva a un indagine di fatto da eseguirsi caso per caso, tenendo conto delle regole di esso e delle sue combinazioni, per mettere nella giusta luce la rilevanza del fortuito. Detta indagine sarà senz altro più complessa per i giochi in cui la vincita o la perdita dipendono parzialmente dall abilità del giocatore: si tratterà allora di valutare l efficienza causale dell abilità, che deve essere pari, superiore o almeno non notevolmente inferiore a quella del fortuito perché si possa escludere l aleatorietà del gioco. Ad un esito opposto si dovrà pervenire quando oltre a mettere a repentaglio le sostanze personali del singolo e della sua famiglia. Per la sussistenza del lucro è importante dunque la valutazione dell entità della posta, che, quando è minima, esclude di norma un tal fine, sia che la vincita vada a beneficio dei giocatori o venga destinata al pagamento di piccole spese di gioco, sia che serva per modiche consumazioni. Concludendo, anche l accertamento del fine di lucro, come per l aleatorietà, deve avvenire per caso, apprezzando attentamente e globalmente la tenuità della posta, le condizioni economiche dei giocatori ed ogni altra utile circostanza. l efficacia della sorte rende del tutto trascurabile la bravura del giocatore. Quanto al secondo requisito richiesto per la sussistenza del gioco d azzardo, il lucro, ricorre ogni volta in cui il gioco è praticato per conseguire vantaggi economicamente valutabili in denaro od in altra qualsiasi utilità. È bene subito sottolineare che il lucro non necessariamente deve essere conseguito, dato che la legge colpisce l intenzione di conseguire un vantaggio economico piuttosto che il risultato. Per quanto concerne l esiguità della posta questo è un concetto relativo, che deve essere sempre rapportato a tutte le modalità e circostanze attinenti così al gioco come alle persone e in specie alle loro condizioni economiche: ne consegue che una posta particolarmente esigua, se ripetuta più volte, conduce a un complesso di poste la cui somma non può ritenersi irrilevante o indifferente (pensiamo al caso del re-buy nel Texas Hold em, oltre alla quota iniziale di iscrizione). Il fine di lucro deve essere escluso quando le vincite siano in via preventiva destinate a coprire le spese relative, salva la responsabilità del tenutario, di chi lo agevola o vi partecipa, sempre che si tratti di esborsi notevoli altrimenti mancherebbe un vantaggio economico ovvero allorché le vincite abbiano come originaria destinazione l acquisto di cibi o di bevande da consumarsi insieme. Ma anche in tale ipotesi è necessario valutare attentamente l entità degli acquisti, poiché se il fine in questione può essere escluso per cibarie o bevande di modesto valore, non altrettanto può sostenersi se, ad esempio, le poste sono destinate a coprire le spese di un banchetto per tutti i giocatori. La legge, è chiaro, tende a colpire e punire solo coloro che interpretano il gioco come fonte, seppur occasionale, di un qualsiasi vantaggio economico, cioè di un guadagno, e che rappresentano quindi fattori di potenziale turbativa per la tranquillità e sicurezza pubblica, Venendo alla fattispecie in esame il Texas Hold em è opportuno sottolineare come la spinta dei media stia influendo notevolmente sugli usi e costumi anche del nostro Paese. Con la comparsa delle trasmissioni televisive dedicate a questa particolare forma di Poker, in Italia abbiamo visto nascere due federazioni di detta specialità (FITH e FIGP oggi fuse nella Federazione Italiana Poker) e numerosi circoli più o meno affiliati. Lo scopo, perlomeno dichiarato di dette federazioni, è ottenere il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica, in modo da poter essere riconosciute dal Coni e organizzare così tornei e competizioni di ogni tipo, nella legalità più assoluta. Prima di affrontare l applicazione e la diffusione sul territorio bresciano del Texas Hold em è bene svolgere una precisazione sul decreto legge Bersani n 223/06 (convertito in L. n 248/06), che all art. 38, con una serie di interventi, tende a regolarizzare il gioco a distanza, ovvero online, consentendo alle società anche estere di poter gestire siti ad hoc. Con riferimento al gioco delle carte, invece è la legge Finanziaria n 296/06 che interviene e modifica detto decreto Bersani, introducendo alla lettera b) art. 38 le seguenti parole: i giochi di carte di 67 RIVISTA ITALIANA DELL AUTOMATICO report

4 RIVISTA ITALIANA DELL AUTOMATICO report 2008 MAGGIO-GIUGNO MAY-JUNE 68 qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità. Detta modifica ha indotto gli appassionati del Texas Hold em a ritenere che, essendo lecito ogni gioco di carte, fosse possibile anche la divulgazione del Texas con l applicazione di tutto il suo regolamento, che ahimé presenta delle regole in forte contrasto con la nostra disciplina codicistica penale. Infatti, come si è potuto appurare nelle varie modalità di gioco di fatto applicate in detti tornei, oltre alla quota d ingresso necessaria all acquisizione di una consistente quantità di fiches, nell arco della partita sono previsti più momenti (re-buy), gestiti dal responsabile del tavolo, ove il giocatore può acquistare nuovamente una quota di fiches, e ciò si può verificare più volte, anche all infinito. Ma non è finita qui: generalmente dopo la prima ora di gioco viene sancita una sosta, sempre a discrezione del Direttore di gara, e in detta occasione i giocatori possono acquisire nuove fiches (add-one). Queste modalità rientrano a Come funziona il Texas Hold em Il gioco si svolge in sei fasi principali: 1. Puntate obbligatorie: il primo giocatore alla sinistra del mazziere (dealer) paga il piccolo buio [small blind], il secondo paga il grande buio ( Contro Buio big blind). Il grande buio corrisponde alla puntata minima per partecipare al gioco ed è pari al doppio del piccolo buio. 2. Pre-flop: il mazziere distribuisce due carte coperte a tutti i giocatori, a cominciare da quello alla sua sinistra, quindi si fa il primo giro di puntate a partire dal giocatore seduto alla sinistra del giocatore che ha pagato il grande buio. 3. Flop: il mazziere brucia (ossia scarta) una carta e scopre tre carte sul tavolo; queste community cards possono essere utilizzate da tutti giocatori per comporre e migliorare il proprio punto. Una volta girate le tre carte si fa un altro giro di puntate, a partire dal giocatore alla sinistra del mazziere. pieno titolo nel concetto di lucro e di alea come sopra argomentato e pertanto in costanza di esse non si potrà che ravvisare che un gioco d azzardo, tant è che sono all ordine del giorno sequestri di circoli, sale da biliardo e denunce per gioco d azzardo. Come ultimo esempio in ordine di tempo valgano le operazioni condotte dalle Questure di Vicenza, Milano (con il sequestro del Platinum Club ) e di Torino, dove si è arrivati all emanazione dell ordinanza del Questore Stefano Berrettoni, che ha inserito il Poker Texas Hold em nell elenco dei gioco d azzardo ex art. 110 Tulps. Nella città di Brescia, con un paio di uscite spot, si è potuto constatare quanto segue. In un caso (locale di recente apertura) l attività del club sembrerebbe in fase di sviluppo, ed è stato trovato chiuso in alcune occasioni; da informazioni assunte in loco, dagli esercenti vicini, non ha ancora incominciato con il Texas Hold em; all interno vi sono alcune slot; la frequentazione per ora è prevalentemente femminile. Nell altro caso, sempre in città, presso una sala da biliardo, si è appurato che si pratica il gioco delle carte (varie forme di gioco tra cui anche scala quaranta) con puntate nell ordine di 50/100 euro; i proventi maggiori sembrano deriva- 4. Turn (o fourth street): il mazziere brucia una carta e ne scopre un altra. Anche questa può essere utilizzata, come le precedenti, insieme alla propria mano e alle altre tre del flop. Si fa un altro giro di puntate e si passa al giro di puntate successivo. 5. River (o fifth street): il mazziere brucia una carta, scopre l ultima community card e i giocatori fanno l ultimo giro di puntate. A questo punto, sul tavolo, ci sono cinque carte scoperte, utilizzabili da tutti, e ogni giocatore possiede le sue due carte coperte. Il punto del giocatore è dato dalla migliore combinazione possibile scegliendo cinque carte delle sette a disposizione. 6. Showdown: Il giocatore che ha effettuato l ultima puntata (e non ci fossero state puntate nell ultimo giro tocca al giocatore alla sinistra del bottone) mostra le proprie carte; gli altri partecipanti che hanno visto la sua puntata possono a turno, secondo l ordine del giro fare altrettanto. Il giocatore che ha scoperto il punto più alto vince l intero piatto. In caso di punti equivalenti si aggiudica il piatto il giocatore che possiede la carta o le carte più alte esterne al punto (kicker). Se neanche così si ottenesse uno scarto fra due o più giocatori, questi dividerebbero la posta in parti uguali (split pot).

5 re dalla somministrazione di bevande agli avventori del locale stesso e a quelli dell adiacente locale di lap-dance. La Questura di Brescia, sollecitata in merito alla propria posizione nei confronti di detti tornei e dei locali ove si presterebbe detta attività di gioco, sottolinea come non conceda autorizzazioni in particolare per l apertura dei locali (le licenze sono concesse dalle amministrazioni comunali con riferimento all utilizzazione, destinazione, numero di dipendenti, di slot, rispetto della normativa prevista dall Asl) e per la disputa negli stessi di detti tornei, ma precisa che la propria attività di controllo la porta a porre attenzione a quella che è l applicazione in concreto del gioco nel suo complesso, al fine di poter ravvisare se vi sia o meno stato aggiramento della normativa: la quota di iscrizione, le varie modalità di rebuy, l add-one, ma anche i montepremi che vengono istituiti, essendoci in molti casi premi di elevato valore anche in denaro. Si è in sostanza provveduto a informare i vari Comuni di quelle che sono le indicazioni del Ministero degli Interni, che si rifanno unicamente alla normativa vigente in tema di gioco d azzardo, e di quelle che sono le modalità con cui normalmente detti tornei vengono espletati. Dal canto suo il Comune di Brescia, con riferimento all apertura di sale da gioco, anche nella forma di circoli/club, afferma che la sua autorità è solo riferita alle condizioni dettate dall Asl per l utilizzo dei locali da parte di un certo numero di persone e per la somministrazione di bevande quando prevista. In definitiva, il Comune rilascia permessi e licenze per la somministrazione con conseguente attività ispettiva volta ad evidenziare irregolarità nell espletamento di detti servizi. Praticamente, allo stato, il gioco di per sé non è vietato, basta che ci si attenga a quelle regole, ferree, che non permettono all alea e al lucro di prendere il sopravvento, creando così il reato. Si potrebbe quindi pensare di ipotizzare la creazione di situazioni di Texas Hold em, ma privandolo delle varie forme di rebuy e add-one, contenendo l iscrizione al torneo in una quota nell ordine di 50,00 e prevedendo premi, principalmente in natura, che non si discostino troppo come valore dalla quota di iscrizione. È chiaro che snaturando questo gioco, privandolo delle particolari regole che creano eccitazione e pathos, si va incontro a una flessione drastica dell intrinseco interesse per lo stesso; d altro canto a Le disposizioni della Questura di Bari In riferimento alle note del prot. n.2800 P.M. e n 2922 P.M del 9/05/2007, si comunica che i tornei di Texas Hold em sportivo, promossi dall associazione in oggetto e affiliata alla F.l.G.P. svolti secondo le regole indicate dai regolamenti nazionali della stessa F.I.G.P., sono stati oggetto di valutazione da parte del Ministero dell Interno, che ne ha determinato i requisiti di liceità. In particolare le manifestazioni in argomento, aventi ad oggetto gare di poker, potranno ritenersi consentite soltanto qualora abbiano come esclusivo scopo quello di sviluppare l attività sportivo-ricreativa. A tal fine le regole del gioco dovranno rispettare le seguenti condizioni: la quota di iscrizione alle gare, predeterminata, non deve essere superiore a 50,00, al fine di evitare esposizioni pregiudizievoli; l associazione che organizza i tornei in argomento, potrà chiedere ai soci-giocatori oltre alla quota di iscrizione anche un proporzionale contributo, non superiore al 10% della quota d iscrizione, per sostenere le effettive spese di organizzazione e per i servizi offerti agli associati nel corso dello svolgimento delle gare, significando che deve ritenersi esclusa ogni forma di lucro; i proventi del gioco, prestabiliti e costituiti dalla esclusiva iscrizione, devono essere destinati in maniera esclusiva all acquisto di premi da distribuire ai vincitori; assoluto divieto di pagare premi in denaro; il valore economico dei premi assegnati ai giocatori risultanti vincitori deve essere equivalente al montepremi costituito dalle quote di iscrizione; è fatto divieto, nel corso del gioco, di incrementare la raccolta del denaro attraverso l acquisito ad es. di ulteriori fiches; assenza dell elemento dell aleatorietà della perdita, nel senso che ciascun socio-giocatore deve conoscere con esattezza quanto può vincere e quanto può perdere. Ciò premesso, considerato che dall esame della documentazione inerente le modalità del gioco che l associazione intende promuovere tra i propri iscritti, si evince l impegno ad attenersi alle condizioni sopra descritte, non si rinvengono elementi ostativi allo svolgimento delle preannunciate attività del sodalizio. Per ultimo, si rappresenta che alla luce delle recenti innovazioni normative introdotte dall art. 1 comma 93 della Legge Finanziaria 2006, e delle summenzionate direttive impartite dal Ministero dell Interno, i tornei di Texas Hold em sportivo, svolti in conformità alle disposizioni sopra descritte, non appaiono in conflitto con il divieto di praticare il gioco del poker ex art. 110 di cui alla tabella dei giochi 1 comma Tulps, adottata in data 6 febbraio Il Questore 69 RIVISTA ITALIANA DELL AUTOMATICO report

6 2008 MAGGIO-GIUGNO MAY-JUNE 70 chi interesserebbero i tornei pubblicizzati in televisione se non fossero previsti ingenti premi di denaro per i vincitori? Ma è altrettando chiaro che qualsiasi altra applicazione a oggi configurerebbe senz altro il reato di gioco d azzardo. Concludendo, è vero che lo Stato è intervenuto cercando di regolarizzare una situazione legislativa carente e forse superata dai tempi; è vero che lo stesso ha in alcuni casi favorito il gioco, anche se d azzardo, monopolizzandone la commercializzazione e giustificando il proprio operato con l intento di controllare il rischioso fenomeno sociale, ma è altresì vero che la norma penale non è stata modificata, mentre tutti questi giochi sono interessanti in quanto vi è la convinzione di poter andare incontro a una forte vincita. Il fenomeno del Texas Hold em è in continua evoluzione, le pressioni sono costanti e gli appassionati aumentano di giorno in giorno così come i circoli/club (oltre a varie situazioni nella città di Brescia, si registrano infatti aperture di detti locali anche in provincia, come a Montichiari). È presumibile che da qui a qualche anno si giunga, sotto la spinta congiunta dei molteplici interessi in gioco, a un ulteriore revisione della normativa in essere, anche se occorrerà monitorare a lungo gli effetti sociali che le autorizzazioni ai giochi online porteranno nei prossimi mesi e anni, tenendo conto che in Francia e in altri paesi europei è già forte l allarme sociale verso queste nuove forme di giochi. Riassumendo, se si volesse introdurre nelle proprie attività il gioco del Poker Texas Hold em, occorrerà fare molta attenzione alla sua effettiva applicazione, concentrandosi su due aspetti fondamentali tali da evitare la sussistenza del lucro e dell alea: 1) quote di iscrizione accessibili e premi contenuti, in particolare premi prettamente in natura, ma anche di modico valore tale che possano essere ricoperti dalle suddette quote; 2) modalità di gioco con eliminazione di quelle regole (re-buy e add-one) che portano inevitabilmente, se applicate, a configurare il reato di gioco d azzardo.

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