LINEE GUIDA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

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1 LINEE GUIDA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO Sommario Premessa... 2 Fonti Normative... 3 Il gruppo BPC ed il rispetto dei principali obblighi in materia di antiriciclaggio... 4 Adeguata verifica della clientela... 5 Segnalazione delle operazioni sospette... 9 Formazione Procedure organizzative e organi di controllo Nomina del Responsabile Antiriciclaggio Conclusioni Dicembre 2013 Linee guida AML 1

2 Premessa Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l efficienza e la correttezza dell attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico. La globalizzazione dell attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell economia, ma aumentano nel contempo i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti. Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario. La solidità, l integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dalle attività poste in essere dai criminali per mascherare l origine dei proventi di attività criminose. Alla complessità e pericolosità di questi fenomeni, il gruppo BPC 1 risponde in modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell integrità della struttura aziendale. Il gruppo BPC riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il coinvolgimento dell istituto in fenomeni di riciclaggio del c.d. denaro sporco e di finanziamento del terrorismo internazionale che possano danneggiare la reputazione e la stabilità dell Istituto. Il gruppo BPC svolge le proprie attività, attenendosi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in conformità con gli standard etici. Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, derivanti dall adozione di adeguati presidi organizzativi, costituiscono per il Gruppo elementi importanti per l esercizio dell impresa e sono valutati alla stregua di investimenti in grado di creare valore in termini di stabilità e di reputazione. Per tali ragioni gli intermediari finanziari appartenenti al gruppo BPC si sono dotati di apposite disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale del gruppo e dei suoi organi amministrativi e di controllo. 1 Nel presente documento la dizione gruppo BPC è riferita alle società appartenenti al gruppo bancario Banca Popolare di Cividale soggette alla normativa antiriciclaggio ai sensi dell articolo 11 comma i del DLgs 231/07. Linee guida AML 2

3 Fonti Normative Il legislatore italiano ha introdotto la prima volta nell ordinamento italiano i principi attinenti la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso la legge n. 197 del 5 luglio 1991 Misure urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Il successivo rilevante intervento legislativo avviene poi sul finire dell anno In tale occasione la normativa nazionale italiana è stata modificata a seguito del recepimento all interno del suo ordinamento della Direttiva 2005/60/CE che ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio. Pertanto, in attuazione della citata c.d. terza Direttiva antiriciclaggio sono stati emanati i seguenti decreti legislativi: Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 concernente le misure di congelamento fondi e risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, avente ad oggetto la prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il decreto abroga la precedente normative antiriciclaggio e soprattutto riforma profondamente la materia dettando la regolamentazione che incide profondamente sul sistema finanziario e sul rapporto tra intermediari e clienti; Banca d Italia: Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, adottato ai sensi dell art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato il 3 aprile 2013, in vigore dal 1 gennaio L attuale compendio normativo antiriciclaggio prevede maggiori e più stringenti adempimenti per gli intermediari che sono chiamati, rispetto al passato, ad una consapevole cooperazione attiva nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Gli obblighi derivanti dalle diposizioni normative poggiano su tre pilastri: conoscenza della clientela e adeguata verifica; registrazione e conservazione delle informazioni; segnalazione delle operazioni sospette. Linee guida AML 3

4 Il gruppo BPC ed il rispetto dei principali obblighi in materia di antiriciclaggio Il gruppo BPC adotta una politica aziendale coerente con le regole e i principi della disciplina antiriciclaggio, in quanto considera tali aspetti rilevanti per l affidabilità, la reputazione e la qualità dei rapporti con la clientela. Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi previsti il gruppo BPC: presta particolare attenzione a tentativi di operazioni e ad operazioni proposte da utenti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale; valuta i profili di anomalia anche con riferimento all operatività di altri intermediari, nazionali ed esteri; non intrattiene rapporti con clienti residenti presso Paesi segnalati come non cooperativi ovvero con regime fiscale privilegiati; non consente né intrattiene rapporti, relazioni, operazioni con le società bancarie di comodo che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all esercizio dell attività (shell bank), con le succursali contabili di un istituto bancario estero che sia priva di una struttura organica e gestionale significativa nella giurisdizione in cui è stata costituita (booking branch), né con le filiazioni contabili impegnate in attività di private banking o per rapporti fiduciari (booking subsidiary); pone maggiore attenzione e misure rafforzate nei casi in cui si determino situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche; identifica il titolare effettivo nei casi previsti e ne verifica l identità e nei termini previsti dalla disciplina vigente e in qualunque possibile ed attendibile altra modalità; ottiene informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e svolge un controllo costante nel corso dello stesso; pone particolare attenzione nella valutazione dell operatività riconducibile a soggetti in relazione ai quali siano note informazioni, non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l utilizzazione ai sensi del codice di procedura penale, relative a procedimenti penali o per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/01, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio o su precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF; effettua le segnalazioni di operazioni sospette all UIF; inoltra le segnalazioni delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio sul trasferimento del contante e dei titoli al portatore al Ministero dell Economia e delle Finanze; adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio. Linee guida AML 4

5 Finanziamento del terrorismo Il gruppo BPC al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi e divieti previsti dalla normativa vigente in materia di antiterrorismo: rifiuta di compiere operazioni che coinvolgano a qualunque titolo soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo definite nei Regolamenti CE o in altri provvedimenti delle autorità nazionali ed internazionali; segnala le operazioni sospette di finanziamento al terrorismo all UIF; si rifiuta di compiere bonifici a favore di soggetti/paesi inclusi nelle liste OFAC (Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli USA); effettua controlli anagrafici e confronti con i nominativi presenti nelle liste indicate al primo alinea; controlla le liste e i relativi aggiornamenti e la corrispondenza delle stesse con gli elenchi pubblicati dalle autorità; effettua controlli sui bonifici in partenza e in arrivo (controlli sui beneficiari e ordinanti) e valuta i movimenti, alla luce in particolare, dei paesi di provenienza e di destinazione. Adeguata verifica della clientela I nuovi standard legislativi hanno rafforzato il ruolo cardine della conoscenza del cliente come fattore indispensabile per un efficace lotta al riciclaggio del denaro e dei beni di provenienza illecita. In particolare, gli intermediari finanziari devono procedere alla identificazione ed alla adeguata verifica della clientela, indispensabili per stabilire l identità e il profilo di rischio di riciclaggio di ciascun cliente. Nello svolgimento di tale processo il gruppo BPC si avvale di procedure strutturate e informatizzate di raccolta dati 2, idonee a consentire tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto. Gli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo BPC osservano gli obblighi di adeguata verifica della Clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai Clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; 2 La procedura utilizzata è GIANOS3D della società OASI servizi. Linee guida AML 5

6 c) quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un Cliente. Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela si applicano a tutti i nuovi Clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla Clientela già acquisita e consistono nelle seguenti attività: a) identificazione del cliente e dell eventuale esecutore; b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo; c) verifica dell identità del cliente, dell eventuale esecutore e dell eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; d) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell operazione occasionale; e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. Gli intermediari finanziari del Gruppo, qualora non fossero in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della Clientela, non instaurano rapporti continuativi né eseguono operazioni o prestazioni professionali ovvero procedono all estinzione del rapporto continuativo o della prestazione professionale già in essere. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della Clientela avviene sulla base delle modalità di seguito descritte: a) l'identificazione e la verifica dell'identità del Cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del Cliente stesso, mediante un documento d'identità non scaduto. Qualora il Cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del Cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del Cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo viene, eventualmente, fatto ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri Clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo; c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio Cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Linee guida AML 6

7 Il processo di identificazione deve essere effettuato nei confronti dei seguenti soggetti con le modalità per ciascuno indicate: per i rapporti intestati a persone fisiche (comprese le cointestazioni): tutti gli intestatari; gli eventuali delegati; gli eventuali incaricati/esibitori abilitati a compiere determinate operazioni di sportello in virtù di specifiche autorizzazioni; per i rapporti intestati a persone giuridiche e a ditte individuali: i soggetti persone giuridiche ed il soggetto abilitato che ha provveduto all'apertura del rapporto; le "ditte individuali" ed il titolare della ditta individuale; gli eventuali delegati ad operare sul rapporto; gli eventuali incaricati/esibitori abilitati a compiere determinate operazioni di sportello in virtù di specifiche autorizzazioni; i titolari effettivi della persona giuridica. Gli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo sono dotati di procedure di controllo automatico in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell ambito dell ordinaria attività di adeguata verifica della Clientela, con quelli contenuti nelle liste prodotte da organismi internazionali quali, a titolo esemplificativo: - persone fisiche cittadine di Stati comunitari o extracomunitari (diversi da quello dell intermediario), che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (PEP: Persone Politicamente Esposte); - soggetti da sottoporre a misure di congelamento di capitali e attività economiche (Liste comunitarie); - organismi, società di comodo, singoli individui che agiscono per conto di gruppi o paesi individuati dalle autorità quali terroristi o narcotrafficanti; - individui appartenenti o associati ai Talebani e Al-Qaeda (Lista ONU). Gli obblighi di adeguata verifica della Clientela prevedono inoltre particolari modalità di applicazione: rafforzato e semplificato. L adeguata verifica di tipo rafforzato viene applicata, con modalità graduate in relazione al grado di rischio di riciclaggio, nei seguenti casi: a. quando il Cliente non è fisicamente presente; b. in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari; c. in caso di operazioni, accensione di rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte (PEPs); d. nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati; e. qualora sia inviata alla UIF la segnalazione di operazione sospetta; f. in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo; g. tutti i casi nei quali sia necessario svolgere approfondimenti in base al rischio presente del cliente o dell operazione, come sotto specificato. L adeguata verifica di tipo semplificato si applica se il Cliente è: (i) un intermediario finanziario; (ii); un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva antiriciclaggio; (iii) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, Linee guida AML 7

8 che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; (iv) un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al tratta sull Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato. L adeguata verifica di tipo semplificato si applica inoltre ai prodotti a basso rischio elencati nell articolo 25 comma 6 del DLgs 231/2007. Monitoraggio della clientela: approccio basato sul rischio In base al principio dell approccio basato sul rischio, l intensità e l estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela sono graduati in base al grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al tipo di Cliente, di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione. I criteri utilizzati per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono i seguenti: - con riferimento al Cliente: la natura giuridica e le caratteristiche dello stesso; la prevalente attività svolta e gli interessi economici; il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo ; l area geografica di residenza o sede del Cliente o della controparte; - con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; la modalità di instaurazione o svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; l ammontare; la frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o prestazione professionale; la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal Cliente; l area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo ; l area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell operazione; l effettuazione dell operazione in contanti, quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro). L applicativo informatico 3 a disposizione degli operatori permette di determinare, sulla base dell elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi o di esecuzione di operazioni occasionali e di monitoraggio dell operatività posta in essere, un punteggio rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i clienti in modo da poter stabilire nei loro confronti il grado di approfondimento delle verifiche, commisurandolo ad una delle quattro tipologie di profilo di rischio: I rischio irrilevante; B rischio basso; M rischio medio; A rischio alto. 3 Attualmente GIANOS 3D di Oasi servizi s.p.a. Linee guida AML 8

9 In particolare, se l applicativo determina per uno specifico cliente un profilo di rischio alto, vengono immediatamente applicati gli obblighi rafforzati di adeguata verifica e a tal fine adottano misure di controllo volte a monitorare con particolare attenzione l evoluzione del rapporto; inoltre, in relazione al profilo di rischio viene prevista una revisione periodica dell attività di adeguata verifica secondo i seguenti parametri: rischio alto 12 mesi; rischio medio 2 anni; rischio basso 3 anni; rischio irrilevante 5 anni. Registrazione e conservazione dei dati Ciascuna società del Gruppo ha istituito l Archivio Unico Informatico (AUI) nel quale in osservanza degli obblighi normativi vengono registrate le informazioni previste relative ai rapporti continuativi e a tutte le operazioni di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate. Quanto acquisito dalgli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in versione originale o in copia, viene conservato per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo affinché possa essere utilizzato per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dagli Organi di vigilanza o da qualsiasi altra Autorità competente e per poter dimostrare alle Autorità di Vigilanza la conformità alle disposizioni normative delle procedure seguite e delle misure adottate. Segnalazione delle operazioni sospette Il gruppo BPC, nel rispetto della disciplina antiriciclaggio, ha adottato un processo strutturato per le segnalazioni di operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti. Queste sono individuate e analizzate anche sulla base degli indicatori di anomalia per gli intermediari pubblicati da Banca d Italia e delle comunicazioni UIF, strumenti di ausilio al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari stessi degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo delle operazioni richieste dai clienti. Gli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo effettuano senza ritardo le segnalazioni, non appena venuta a conoscenza degli elementi di sospetto; si astengono dal compiere l'operazione finché non viene effettuata la segnalazione, tranne che ciò non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o qualora possa ostacolare le indagini. In questi casi la segnalazione viene effettuata immediatamente dopo aver eseguito l'operazione. Linee guida AML 9

10 Formazione Conformemente alle disposizioni normative il gruppo BPC organizza con continuità programmi interni di formazione rivolti a tutto il personale in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del terrorismo, al fine di diffondere all interno dell azienda la cultura della conformità operativa e per sensibilizzare il personale sulle tematiche qui indicate. Il gruppo BPC pone in essere programmi organici di addestramento e di formazione del personale che tengano conto dell evoluzione normativa, delle procedure predisposte per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione. Il programma formativo è finalizzato a far comprendere gli obblighi e le responsabilità aziendali, la logica complessiva dell impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare. Particolare attenzione formativa, inoltre, è periodicamente rivolta al personale che ha un contatto diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione. L attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell ambito di programmi organici che tengono conto dell evoluzione della normativa e delle procedure. Procedure organizzative e organi di controllo Il gruppo BPC ha adottato un sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi, ivi compreso il rischio di incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il sistema dei controlli interni del gruppo BPC coinvolge, con diversi ruoli, gli Organi societari, l OdV 231/01, le Funzioni di Controllo Interno, l organizzazione aziendale e di Gruppo. Il gruppo BPC assicura che siano mantenuti adeguati dei controlli interni a protezione dell integrità del processo di gestione del rischio riciclaggio e del connesso rischio reputazionale, tramite una struttura di controlli articolata su tre livelli: controlli di primo livello o di linea, inseriti nei processi operativi; controlli di secondo livello, svolti dalla Funzione di Compliance, presso la quale opera il Responsabile Antiriciclaggio; controlli di terzo livello, espletati dalla revisione interna (Auditing) che conduce periodicamente dei controlli volti a verificare l efficacia delle procedure interne e la qualità dei programmi antiriciclaggio. Linee guida AML 10

11 Per garantire l efficacia delle disposizioni antiriciclaggio, sia legislative che provenienti dall Organo di Vigilanza, il gruppo BPC ha adottato e mantiene aggiornata una specifica manualistica interna (normativa e regolamentare) che coinvolge tutto il personale così da poter permettere il massimo rispetto della legislazione attraverso il più ampio e consapevole coinvolgimento della struttura aziendale. L obiettivo della normativa aziendale è di fornire alle strutture del gruppo BPC strumenti organici di consultazione e di supporto, utili alla comprensione della materia e per lo svolgimento delle attività dalla stessa contemplate. Nomina del Responsabile Antiriciclaggio Il gruppo BPC ha costituito un presidio costante che mantiene elevata l attenzione sulla problematica dell antiriciclaggio al fine di ridurre il rischio di incorrere in comportamenti non conformi. Al fine di rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di antiriciclaggio, il gruppo BPC ha nominato un Responsabile Antiriciclaggio, dotato dei prescritti requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, che ha il compito, di assicurare che le procedure aziendali siano conformi alle normative esterne ed interne in materia. Allo stesso Responsabile Antiriciclaggio sono stati demandati gli adempimenti connessi alle segnalazioni all UIF di operazioni sospette e alle segnalazioni di infrazioni al Ministero dell Economia e delle Finanze. Conclusioni Il gruppo BPC, consapevole dell assoluta rilevanza della lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e in considerazione dell importanza che la normativa in questione riveste ai fini di una corretta gestione dell attività bancaria, da sempre adotta una politica aziendale coerente e costantemente aggiornata con le regole e i principi dettati dalle disposizioni per la lotta al riciclaggio di denaro illecito e di finanziamento del terrorismo. Il gruppo BPC è sottoposta alla vigilanza della Banca d Italia e collabora attivamente con l Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per la tutela della stabilità e dell integrità del sistema finanziario. Linee guida AML 11

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