SLIDES Edizione II pubblicato il 24 aprile 2013 Gianluca Spolverato
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- Giuseppina Tucci
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1 SLIDES Edizione II pubblicato il 24 aprile 2013 Gianluca Spolverato LA SOLIDARIETÀ NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI DI FORNITURA Le ultime novità su asseverazioni e controlli I sistemi di certificazione dei fornitori
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3 DI COSA PARLIAMO 1. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELL IVA E DELLE RITENUTE FISCALI: COSA SI RISCHIA. 2. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA A : COSA BISOGNA FARE PER EVITARLA. 3. L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA: APPALTI, FORNITURE E ALTRI SERVIZI. 4. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: COSA SI RISCHIA. 5. LA SOLIDARIETA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL APPALTO. 6. I SISTEMI DI CONTROLLO SUI FORNITORI: COSA SCRIVERE NEI CONTRATTI. 7. LA SOLIDARIETA NEL CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO: QUALI SONO I DANNI COPERTI. 8. LA SOLIDARIETA NELL AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI: QUALI SONO LE REGOLE CON LA P.A. 9. DURC: QUALI SONO I LIMITI DEL DOCUMENTO AI FINI DEL CONTROLLO. 10. DELEGAZIONE DI PAGAMENTO, SURROGAZIONE E ADEMPIMENTI: COSA BISOGNA FARE. pagina 3
4 APPALTO: LE NORME DI RIFERIMENTO RIFORMA BIAGI (d.lgs. 276/2003) MANOVRA STRAORDINARIA (d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (d.l. 5/2012, convertito in l. 35/2012) DECRETO FISCALE (d.l. 16/2012, convertito in l. 44/2012) RIFORMA DEL LAVORO (d.d.l. 3249/2012, convertito in l. 92/2012) DECRETO SVILUPPO (d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012) pagina 4
5 SOLIDARIETA PER VERSAMENTO IVA (1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell 11 agosto 2012, ed è entrata in vigore il 12 agosto La l. 134/2012 ha modificato il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, già precedentemente modificato dalla l. 44/2012, di conversione del d.l. 16/2012 (c.d. DECRETO FISCALE), entrata in vigore il 29 aprile Il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all art. 35, comma 1, d.lgs. 241/1997, e all art. art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento di cui al d.p.r. 322/1998. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. pagina 5
6 SOLIDARIETA PER VERSAMENTO IVA (2) 28 bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28 ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28 bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli art. 73 e 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 163/2006. pagina 6
7 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (1) Il comma 28 l. 248/2006 (c.d. Visco-Bersani) è stato sostituito da tre nuovi commi: il primo riguarda i rapporti tra appaltatore e subappaltatore; il secondo riguarda il committente che si avvale di appaltatori ed eventualmente di subappaltatori; il terzo definisce l ambito di applicazione delle nuove norme, ampliandoli rispetto al passato. Il primo comma stabilisce che in caso di appalto l appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati nell esecuzione dell appalto e del versamento dell Iva dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del subappalto. Detta responsabilità solidale: è prevista nei limiti dell ammontare del corrispettivo dovuto dall appaltatore; viene meno se l appaltatore, prima di versare il corrispettivo, verifica che il subappaltatore ha correttamente adempiuto al versamento dell Iva e delle ritenute. COSA SIGNIFICA IN CONCRETO? Che la solidarietà è prevista solo nel caso di rapporti di durata (continuativi): lo si capisce dal secondo periodo del comma che prevede l obbligo di acquisire la documentazione con riferimento al periodo precedente; che la solidarietà scatta anche se il corrispettivo per le prestazioni per cui vanno versate le ritenute e l Iva è stato corrisposto, ma è limitata in ragione del corrispettivo dovuto: ciò significa che l obbligo solidale non può comportare oneri maggiori di quanto l appaltatore ha pagato o avrebbe dovuto pagare per le prestazioni effettuate per suo conto; che l appaltatore prima di pagare ciascuna fattura dovrebbe verificare che l Iva e le ritenute fiscali riguardanti le prestazioni già fatturate siano state correttamente pagate: com è chiaro, questo comporterebbe un appesantimento del procedimento di riscossione. pagina 7
8 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (2) COME FA L APPALTATORE A VERIFICARE CHE IL SUBAPPALTATORE HA CORRETTAMENTE ADEMPIUTO AI SUOI OBBLIGHI? L attestazione dell avvenuto adempimento può (e ciò significa che questo non costituisce l unico modo, ma la legge non ne prevede altri) essere rilasciata attraverso un asseverazione da parte dei soggetti che sono abilitati ad effettuare i versamenti dell Iva e delle ritenute fiscali ovvero del legale rappresentante (Circ. Agenzia delle Entrate 40E/2012). L appaltatore, quindi, prima di pagare la fatture di un fornitore dovrebbe chiedere al fornitore di esibire la documentazione attestante il regolare versamento dell Iva e delle ritenute riferite alle fatture precedenti, e il subappaltatore dovrebbe esibire all appaltatore un asseverazione rilasciata, ad esempio, dal proprio commercialista. Il commercialista, ovviamente, nel rilasciare l asseverazione assume su di sé una responsabilità e, nel caso di falsa attestazione, può incorrere in sanzioni anche penali. CHE COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI NON VENGA ACQUISITA LA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA IL REGOLARE VERSAMENTO E CHE COSA SUCCEDE SE L ATTESTAZIONE E FALSA? L appaltatore può sospendere il pagamento della fattura fino all esibizione della attestazione; l appaltatore non è esonerato dalla responsabilità solidale e quindi potrà essere chiamato a pagare le ritenute e l Iva non versate; il committente potrà incorrere in una sanzione amministrativa, gravosa, se i versamenti non sono stati correttamente effettuati (comma 28 bis, ultimo periodo). pagina 8
9 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (3) PRIMA CONCLUSIONE. In caso di catena lunga, il committente rischia di pagare una sanzione amministrativa se paga senza verificare che siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di versamento, mentre l appaltatore risponde in solido col subappaltatore per il versamento dell Iva e delle ritenute. Il committente, invece, non è responsabile in solido. La disciplina che riguarda il committente è contenuta nel comma 28 bis, il quale prevede che: il committente deve pagare l appaltatore solo dopo avere verificato che l appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno correttamente pagato quanto dovuto a titolo di ritenute fiscali e Iva sulle prestazioni effettuate; il committente può sospendere il pagamento se non viene fornita la documentazione richiesta; il committente può essere sanzionato con una sanzione amministrativa (da a euro) se ha pagato senza acquisire la documentazione e in concreto i versamenti non sono stati effettuati. SECONDA CONCLUSIONE. Se la catena è corta, il committente non è obbligato in solido con l appaltatore, ma rischia il pagamento di una sanzione amministrativa se paga l appaltatore senza acquisire la documentazione che attesta il corretto pagamento dell Iva e delle ritenute (sempre che l appaltatore non abbia di fatto pagato quanto dovuto). L appaltatore, invece, non rischia nulla, perché non vi è obbligazione solidale (prevista solo in caso di subappalto) e non è prevista per l appaltatore la sanzione amministrativa, in quanto il comma 28 bis parla solo di committente. CHIARIMENTO. I commi 28 e 28 bis non prevedono alcun termine di decadenza della solidarietà e non vi è più il termine biennale dalla scadenza prima previsto. pagina 9
10 LE NOVITA DELL ART. 13 TER D.L. 83/2012 (4) L ultimo comma (28 ter) prevede che le disposizioni dei commi 28 e 28 bis si applicano: ai contratti di appalto e subappalto; ai contratti di fornitura; ai contratti di servizi. Il legislatore richiama una previsione contenuta nel codice degli appalti pubblici, e che è stata intesa dai commentatori come riferita anche ai contratti di trasporto ovvero alla fornitura di servizi di trasporto ovvero alla fornitura di servizi di trasporto. Rispetto alla precedente previsione, che di fatto era inapplicabile, questa introduce oneri maggiori sul piano burocratico e rischi più concreti sul piano sanzionatorio. CONSIDERAZIONE Una sanzione amministrativa non può essere comminata per inadempimenti di un terzo (si pensi al caso del committente che chiede la documentazione ma questa non viene fornita in modo incompleto o la documentazione è falsa), in quanto in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui la violazione deve essere ascrivibile a dolo o colpa di chi commette l infrazione (art. 3 l. 689/1981). Si ritiene, quindi, che vi potrebbero essere buone possibilità che sia dichiarata incostituzionale la norma nella parte in cui prevede una responsabilità del committente anche solo per fatti imputabili a un terzo. pagina 10
11 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (1) RESPONSABILITA SOLIDALE DELL APPALTATORE. CHIARIMENTI (Circ. Agenzia delle Entrate 40E/2012) L Agenzia delle Entrate, con circolare 40E/2012, in considerazione dell entrata in vigore dell art. 13 ter d.l. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni in l. 134/2012, che, sostituendo integralmente il comma 28 dell art. 35 d.l. 223/2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell Iva. DECORRENZA Le disposizioni contenute nell articolo 13 ter d.l. 83/2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto La norma introduce, sia a carico dell appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria. In base all art. 3, comma 2, l. 212/2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (12 agosto 2012), con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall 11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto pagina 11
12 I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (2) Con riferimento alla DOCUMENTAZIONE che l appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell Iva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, poiché l attestazione dell avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato, può essere ammesso il ricorso a ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare, viene ritenuta valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell appaltatore/subappaltatore che attesti l avvenuto adempimento degli obblighi. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell Iva per cassa oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l affermazione che l Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. pagina 12
13 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (1) I CONTRATTI STIPULATI NEL VIGORE DELLA L. 44/2012 QUALE REGIME SEGUONO? CHE ADEMPIMENTI DEVONO ESSERE POSTI IN ESSERE IN RELAZIONE AGLI STESSI? La circolare dell Agenzia delle Entrate 40/2012 non risponde espressamente a questa questione. Alla luce dei principi fatti propri dall Agenzia delle Entrate, si può affermare che la precedente disciplina trova applicazione ai soli contratti sottoscritti dopo il 29 aprile 2012, in relazione ai pagamenti effettuati o da effettuarsi successivamente al 29 giugno 2012 (60 giorni successivi all entrata in vigore della l. 44/2012, in applicazione dello Statuto del contribuente). In relazione a questi contratti, la sanzione in caso di mancata assunzione delle precauzioni previste dalla legge sarà sia per il committente, che per l appaltatore la solidarietà per il versamento dell Iva riferita alle prestazioni rese fino all entrata in vigore della nuova disciplina (12 agosto 2012). Si ritiene tuttavia che, in relazione a questo periodo temporale, si potrà sostenere l inesistenza di chiarimenti utili all applicazione della norma quale giustificazione per la sua mancata applicazione. Si ritiene anche che si possa sostenere che non sia applicabile la solidarietà prevista dalla legge 44, considerato che: a) in applicazione dello Statuto del contribuente la disciplina introdotta dalla legge 44 si dovrebbe applicare in relazione ai pagamenti effettuati a partire dal 29 giugno 2012; b) il d.l. 83/2012, poi convertito in l. 134/2012, è stato pubblicato in data 22 giugno e le disposizioni entrate in vigore il 12 agosto, dopo la conversione del decreto, hanno efficacia retroattiva e quindi hanno effetto dal 22 giugno. pagina 13
14 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (2) UN CONTRATTO DI APPALTO SOTTOSCRITTO ANTECEDENTEMENTE AL 12 AGOSTO CON PREVISIONE DI TACITO RINNOVO, RIMANE ESTRANEO ALLA LEGGE 134 A VITA OVVERO RIENTRA NEL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE A DECORRERE DAL PRIMO RINNOVO SUCCESSIVO IL 12 AGOSTO? Dalla circolare sembrerebbe potersi dedurre che il contratto stipulato precedentemente al 12 agosto rimanga sempre estraneo all ambito di applicazione della norma. Si ritiene comunque prudente adottare un unica prassi aziendale per tutti i pagamenti che verranno effettuati per appalti/subappalti di opere, forniture, servizi, senza distinguere sulla base della data di stipulazione del contratto. Ciò, da un lato, permetterà di uniformare la prassi aziendale ad un modello unico, dall altro, consente di superare le obiezioni che potessero essere in futuro sollevate sulla eccessiva generosità della circolare. Si ricorda, comunque, che, sotto il profilo contributivo, fino a quando non scade il contratto non comincia a decorrere il termine biennale di decadenza. ESCLUDENDO L ASSEVERAZIONE DI FATTO È IMPOSSIBILE CONTROLLARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PROPRIO APPALTO: DAL PUNTO DI VISTA IVA IL VERSAMENTO È LA RISULTANZA DI VARIE OPERAZIONI: CHE DOCUMENTAZIONE DEVO ACQUISIRE? DAL PUNTO DI VISTA DELLE RITENUTE FISCALI, AMMESSO E NON CONCESSO CHE CONOSCA LE PERSONE CHE LAVORANO NELL APPALTO, SICURAMENTE NON CONOSCO LA LORO SITUAZIONE FISCALE PERSONALE (DETRAZIONI, CREDITI, ETC.), COME CONTROLLO I VERSAMENTI? Questa era la questione più problematica, risolta espressamente dalla circolare n. 40/E: è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, dall appaltatore/subappaltatore. Tale dichiarazione, secondo l Agenzia delle Entrate, non è libera nel contenuto, ma deve contenere determinati dati. Si osserva che anche se l appaltatore/subappaltatore dichiarerà il falso nell attestazione, la dichiarazione dovrà comunque essere considerata liberatoria per il committente/appaltatore. Inoltre, dal punto di vista del diritto penale, l appaltatore/subappaltatore non sembra rischiare nulla a titolo di falsità ideologico, dal momento che nessuna norma penale punisce il falso ideologico tra privati. pagina 14
15 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (3) NEL CASO IN CUI L APPALTATORE ABBIA PIÙ APPALTI CON SOGGETTI DIVERSI, L EVENTUALE MANCATO VERSAMENTO DELL IVA O DELLE RITENUTE COMPORTA LA SOLIDARIETÀ PRO QUOTA DEI SOGGETTI APPALTANTI O RENDE LA NORMA INAPPLICABILE PER L IMPOSSIBILITÀ DI DETERMINARE CON CERTEZZA IL SOGGETTO SOLIDALE? Si ritiene che tra i presupposti della norma vi sia quello dell accertamento del mancato pagamento di un debito, mancato pagamento che deve essere dimostrato dall ente accertatore e non può essere addebitato in via presuntiva o pro quota. In caso contrario, si avrà un serio motivo di ricorso. LA SOLIDARIETÀ SI PRESCRIVE NEGLI STESSI TEMPI DI PRESCRIZIONE DELLE RELATIVE IMPOSTE IN CAPO AL SOGGETTO CHE NON HA ADEMPIUTO AI VERSAMENTI? IN CASO DI RADDOPPIO DEI TERMINI DELL ACCERTAMENTO SCATTA ANCHE IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE? Si tratta di decadenza, non di prescrizione. La precisazione è importante, perché alla domanda risponde espressamente l art. 13 ter: Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. Quindi, i termini decadenziali per subappaltatore e appaltatore sono esattamente gli stessi e se vi è proroga dei termini (ad esempio, in caso di reato), la medesima proroga vale anche per il responsabile in solido. GLI STESSI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLA SOLIDARIETÀ VALGONO ANCHE PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE? La questione non è chiara. Si ritiene comunque preferibile l interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa deve essere comminata entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento indebitamente effettuato senza verifica. pagina 15
16 CIRCOLARE: QUESTIONI INTERPRETATIVE (4) PER CORRISPETTIVO DOVUTO SI INTENDE L INTERO VALORE DELL APPALTO O SOLO QUELLO ANCORA DA PAGARE? Il riferimento è al corrispettivo corrispondente per l Iva non pagata o per le ritenute non versate. Quindi, se ad esempio, per un contratto di durata di tre anni, sono fatti vari versamenti a titolo di corrispettivo, ma nulla è stato pagato a titolo di Iva, si ritiene che l Agenzia delle Entrate possa avanzare pretese sull intero corrispettivo dovuto, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato versato o meno all appaltatore/subappaltatore. IL DIVIETO DI SUBAPPALTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO ESONERA IL COMMITTENTE DALLA SOLIDARIETÀ FISCALE E DALLE SANZIONI NEL CASO IN CUI L APPALTATORE RICORRA COMUNQUE A UNO O PIÙ SUBAPPALTATORI ANCHE A CATENA? No, la previsione di una simile clausola non esclude la responsabilità del committente. IN CASO DI CATENA LUNGA, (COMMITTENTE APPALTATORE SUBAPPALTATORE), IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL SUBAPPALTATORE, LA SANZIONI AMMINISTRATIVE POSSONO ESSERE COMMINATE SIA AL COMMITTENTE CHE ALL APPALTATORE? In caso di catena lunga, le sanzioni del committente (sanzione amministrativa) e quelle dell appaltatore (solidarietà) sono da considerarsi cumulative. Cioè, a fronte di un unico fatto (mancato pagamento del debito nei confronti dell Agenzia delle Entrate da parte del subappaltatore), risponderanno sia l appaltatore (che potrà rispondere del debito in solido), che il committente (che potrà trovarsi a versare la sanzione amministrativa). È invece da escludersi che uno stesso soggetto sia tenuto a pagare sia la sanzione amministrativa che l obbligazione in solido. NELLA CATENA LUNGA PER L APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AL COMMITTENTE DEVONO ESSERE INADEMPIENTI (MANCATI VERSAMENTI) CONTEMPORANEAMENTE L APPALTATORE E IL SUBAPPALTATORE? È sufficiente che sia inadempiente o l appaltatore o il subappaltatore perché scatti la responsabilità per il committente. pagina 16
17 TABELLA RIEPILOGATIVA (1) I soggetti interessati le diverse conseguenze Ambito applicativo Oggetto della responsabilità RESPONSABILITA DI COMMITTENTE E APPALTATORE IN MATERIA DI IVA E RITENUTE FISCALI Sia gli appaltatori che i committenti devono pagare solo dopo aver verificato l avvenuto adempimento degli obblighi inerenti Iva e ritenute. Cambiano solo le conseguenze in caso di mancato rispetto dell obbligo di verifica: per l appaltatore la responsabilità in solido con il subappaltatore delle imposte non pagate, nei limiti del corrispettivo dovuto (da intendersi non come corrispettivo ancora dovuto, ma come corrispettivo pattuito), per il committente, non la solidarietà, ma una sanzione da a euro La legge parla di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. L espressione (che è presa dalla materia dei contratti pubblici) finisce per ricomprendere ogni genere di contratto: compravendita, noleggio, trasporto, manutenzione, costruzione/ristrutturazione di immobile. Anche sul punto, saranno necessari dei chiarimenti, perché l ambito è troppo esteso. Conviene comunque fin d ora applicare la disciplina a tutti i contratti di durata (contratti di manutenzione, trasporto, fornitura continuativa di beni mobili), lasciando fuori solo quelli di compravendita (es. un unica autovettura) Gli adempimenti relativi al versamento: delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente dell imposta sul valore aggiunto da parte dell appaltatore e dei subappaltatori pagina 17
18 TABELLA RIEPILOGATIVA (2) Cosa fare per andare esenti da responsabilità Diritto potestativo di appaltatore e committente Per quali contratti, sotto il profilo temporale? Chiedere dichiarazione sostitutiva al legale rappresentante dell appaltatore/ subappaltatore in cui lo stesso dichiari, in modo specifico, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento del corrispettivo pattuito, sono stati correttamente adempiuti. Ovviamente, quando possibile, l asseverazione da parte del professionista è preferibile Indipendentemente da una previsione nel contratto, appaltatore e committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino al ricevimento della dichiarazione. Quindi, ad esempio, anche se abbiamo contratti di noleggio in cui non è prevista questa clausola di sospensione del pagamento, oggi possiamo sospendere il pagamento fino alla produzione della certificazione Solo per i contratti sottoscritti successivamente al 12 agosto 2012 e nell ambito di questi, solo per i pagamenti da effettuarsi a partire dall 11 ottobre Per i contratti stipulati successivamente al 12 agosto, prima di procedere al pagamento di qualsiasi contratto di durata (fornitura, servizi, trasporto), bisognerà chiedere la compilazione di un modello al fornitore/appaltatore. Sarebbe forse opportuno anche predisporre una lettera a tutti i fornitori per avvisarli di questa novità e magari allegando il modello previsto dalla procedura aziendale. N.B. Per i contratti stipulati prima dell agosto 2012, ma che durano nel tempo (e che quindi potrebbero essere anche a tempo indeterminato), sembrerebbe non trovare applicazione la nuova disciplina. Si ritiene comunque conveniente richiedere a tutti i fornitori continuativi la compilazione della certificazione prima dell effettuazione del pagamento pagina 18
19 TABELLA RIEPILOGATIVA (3) Regime di decadenza / prescrizione Altre osservazioni in risposta alle domande poste Conclusioni Bisogna distinguere due casi: il caso in cui il subappaltatore/appaltatore abbia presentato la dichiarazione e quello in cui il subappaltatore/appaltatore non abbia presentato la dichiarazione. A) Per le imposte sui redditi e per l Iva, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, ad esempio, salvo cause di proroga, entro il 31 dicembre 2016 devono essere notificati gli atti di accertamento concernenti il periodo d imposta B) In caso di omessa dichiarazione, il termine per l accertamento coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, ad esempio, entro il 31 dicembre 2017 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d imposta 2011 per il quale non è stata presentata la dichiarazione nel N.B.1. Il termine è raddoppiato nel caso in cui sia configurabile un reato. N.B.2. Una volta evitata la decadenza, l Agenzia delle Entrate dovrà rispettare il termine di prescrizione quinquennale. Gli stessi termini valgono anche per appaltatore e committente Il divieto di subappalto previsto contrattualmente non esonera il committente da responsabilità. In caso di catena lunga, le sanzioni del committente (sanzione amministrativa) e quelle dell appaltatore (solidarietà) sono da considerarsi cumulative La circolare 40/E dell 8 ottobre 2012 dell Agenzia delle Entrate ha notevolmente ridimensionato la portata delle disposizioni in commento. È oggi di fatto sufficiente riuscire ad ottenere, prima del pagamento, la dichiarazione del legale rappresentante di regolare effettuazione degli adempimenti fiscali per andare esenti da responsabilità. Ciò vale sia per il committente che per l appaltatore pagina 19
20 PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE (1) L'Agenzia delle Entrate, con circolare 2E del 1 marzo 2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell appaltatore, così come prevista dall'art. 13 ter d.l. 83/2012. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE L art. 13 ter d.l. 83/2012, nonostante sia inserito nel Capo III del Titolo I concernente Misure per l edilizia, ha la finalità di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. La norma si riferisce alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall art c.c., secondo cui l appalto è... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro Sono escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: gli appalti di fornitura dei beni (tale tipologia contrattuale, sebbene richiamata dal comma 28 ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28 bis che, invece, richiamano esclusivamente l appalto di opere o servizi); il contratto d opera, disciplinato dall art c.c.; il contratto di trasporto di cui agli artt e ss. c.c.; il contratto di subfornitura disciplinato dalla l. 192/1998; le prestazioni rese nell ambito del rapporto consortile. pagina 20
21 PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE (2) L art. 35, commi 28, 28 bis, 28 ter, d.l. 223/2006 trova applicazione sia nell ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell ipotesi in cui l appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell opera affidatagli dal committente. Si evidenzia, infatti, che la stessa previsione del primo periodo del comma 28 bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell art. 13-ter. Al riguardo, è stato chiarito che l eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE La disposizione si applica: ai soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini dell Iva; ai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 TUIR anche se gli stessi non sono soggetti passivi all Iva. Sono, invece, escluse dall ambito applicativo della norma le stazioni appaltanti ex art. 3, comma 33, d.lgs. 163/2006, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che non siano titolari di partita Iva. È altresì escluso il condominio in quanto privo di partita Iva e non riconducibile fra i soggetti individuati agli artt. 73 e 74 TUIR. pagina 21
22 PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE (3) ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA FISCALE IN IPOTESI PARTICOLARI In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA relativi al contratto d appalto può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l immediata disponibilità della somma versata a suo favore, occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento. pagina 22
23 SOLIDARIETA : L ART. 29 DOPO IL D.L. 5/2012 Il decreto semplificazioni, fermo restando quanto già previsto dall art. 35, comma 28, d.l. 223/2006 in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, ha chiarito l ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall art. 29 d.lgs. 276/2003. ART. 21 D.L. 5/2012 (c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. NOTA INAIL 21 FEBBRAIO 2012, N. 1275: CHIARIMENTI Nella nuova formulazione dell art. 29 d.lgs. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail. Diversamente, la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del d.l. 5/2012), è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 23
24 SOLIDARIETA : COSA CAMBIA CON LA RIFORMA L art. 4, comma 31, l. 92/2012 modifica ancora una volta l art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 in tema di RESPONSABILITA SOLIDALE. Si afferma che quanto previsto dal d.lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale si applica salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, in sostituzione dei periodi dal secondo al quinto, del comma 2 dell art. 29 d.lgs. 276/2003, si prevede che: il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori; il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 24
25 IL CONTENUTO DELL ART. 8 D.L. 138/2011 Il d.l. 138/2011 (c.d. Manovra straordinaria) (l. 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata in GU il 16 settembre), individua uno dei principali fattori di crescita e sviluppo nella contrattazione collettiva di livello aziendale, definita dal decreto come CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ. MATERIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATE DAGLI ACCORDI AZIENDALI CONTRATTI AZIENDALI E RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO organizzazione del lavoro e della produzione; impianti audiovisivi e introduzione di nuove di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale; contratti a termine; contratti a orario ridotto, modulato o flessibile; regime della solidarietà negli appalti; casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; disciplina dell orario di lavoro; modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro; collaborazioni coordinate e continuative a progetto; partite Iva I contratti aziendali possono disciplinare: i casi di trasformazione e conversione dei contratti di lavoro; le conseguenze del licenziamento (fanno eccezione il licenziamento discriminatorio e quello in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso di adozione o affidamento) pagina 25
26 CONTRATTI AZIENDALI O TERRITORIALI Art. 8 d.l. 138/ I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. Art. 8 d.l. 138/2011, con le modifiche del Senato approvate dalla Camera in via definitiva 1. I contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale del 28 giugno 2011 possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. pagina 26
27 SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (1) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè e i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparaticamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell inadempimento. pagina 27
28 SOLIDARIETA : LA DISCIPLINA A CONFRONTO (2) ART. 29, COMMA 2, D.LGS. 276/2003 RIFORMA BIAGI DECRETO SEMPLIFICAZIONI RIFORMA DEL LAVORO Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore. L eccezione può essere sollevata anche se l appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. pagina 28
29 SOLIDARIETA CONTRIBUTIVA: CIRC. INPS 106/2012 L Inps, con circolare 106/2012, ha fornito istruzioni operative per l uniforme redazione del verbale unico di accertamento (denominato verbale ispettivo) che dovrà essere comunicato all obbligato in solido. In particolare, nei casi di accertata solidarietà nell obbligazione contributiva, l ispettore comunica all obbligato in solido il verbale di accertamento (che dovrà essere congruamente motivato) già notificato all obbligato principale che riporterà l esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell addebito, compreso l elenco dei lavoratori e i periodo di lavoro per ciascuno di essi e i riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale. Il verbale ispettivo evidenzia distintamente per ciascuno degli obbligati solidai, l importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive. Sia il verbale ispettivo indirizzato all obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati solidali avranno un unico NIU, uguale a quello assegnato al verbale ispettivo dell obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo. Tali verbali ispettivi dovranno contenere sia i dati anagrafici, fiscali e contributivi relativi all obbligato principale, sia i dati anagrafici e fiscali relativi agli obblighi solidali, questi ultimi indicati nella distinta sezione. In attesa della procedura Verbale Web il documento da trasmettere all obbligato solidale seguirà il modello di Verbale Unico rappresentato nel file predisposti dall Inps. Per monitorare costantemente le posizioni dei debitori solidali, viene disposta la redazione di una particolare scheda, che deve essere compilata dagli ispettori. pagina 29
30 CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (1) Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale dell appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell art. 26, comma 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, nonché per la verifica dell osservanza degli obblighi di legge in materia di solidarietà, l appaltatrice fornirà alla committente, relativamente ai rapporti di lavoro oggetto dell appalto, copia della seguente documentazione. PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o la visura camerale aggiornata della Società; iscrizione Inps e Inail; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 d.lgs. 81/2008; documento di valutazione dei rischi di cui all art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 ovvero autocertificazione di cui all art. 29, comma 5, d.lgs. 81/2008; dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell appalto; fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego; dichiarazione che i lavoratori sono retribuiti secondo il corrispondente contratto collettivo nazionale di settore; documentazione relativa ai mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei lavori da eseguire; eventuale documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell esecuzione dei lavori presso la Committente pagina 30
31 CONTROLLO SUI FORNITORI: DOCUMENTAZIONE (2) documentazione inerente il regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; documentazione inerente il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro; OGNI MESE attestazione dei lavoratori inerente il regolare pagamento delle retribuzioni; dichiarazione inerente eventuali modifiche e integrazioni all elenco del personale impiegato nell appalto (unitamente alla fotocopia delle dichiarazioni inviate al competente Centro provinciale per l impiego); documentazione inerente il regolare versamento dell IVA relativa alle prestazioni oggetto dell appalto OGNI ANNO, la documentazione attestante il regolare pagamento dei premi assicurativi Inail pagina 31
32 CASSETTO FISCALE E CASSETTO PREVIDENZIALE Utilizzatori Contenuti Servizio CASSETTO PREVIDENZIALE Consente all azienda, tramite i soggetti intermediari (consulenti e professionisti, associazioni di categoria) la consultazione della propria posizione aziendale dati anagrafici sintetici e di dettaglio DM10 trasmessi riepilogo pagamenti effettuati (F24) crediti/inadempienze presenza domande Cig (ordinaria e straordinaria) note di rettifica E-mens trasmessi riepilogo ispezioni di vigilanza iscrizione a Ruolo dilazioni su Cartella fondi Interprofessionali dati Infocamere stampa del fascicolo completo servizio on line per le aziende e i consulenti cassetto previdenziale CASSETTO FISCALE Consente ai professionisti abilitati al servizio Entratel di consultare i dati relativi ai clienti, previa presentazione all'ufficio delle Entrate delle deleghe conferite dai clienti dati anagrafici dati delle dichiarazioni fiscali partire dall'anno d'imposta 1998 dati di condono e concordati dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, e i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni e istanze di tipo Iva dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24 dati patrimoniali relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari consultazioni (area riservata) cassetto fiscale pagina 32
33 FIDEIUSSIONI: MODELLO Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l appaltatore dovrà consegnare a favore del committente idonea fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito di primaria importanza a garanzia dell esatto adempimento di quanto previsto in tema di aspetti retributivi, fiscali, contributivi, assicurativi e assistenziali del personale impiegato nell appalto oggetto del presente contratto. Tale fideiussione deve essere a prima richiesta. Essa dovrà riguardare gli obblighi assunti dall appaltatore in relazione al proprio personale (soci, dipendenti o collaboratori con accordi di qualunque natura), nonché in relazione al personale delle cooperative consorziate. Tale fideiussione, il cui testo dovrà essere conforme a quello allegato al contratto di appalto, dovrà comportare obblighi del fideiussore per l importo minimo di euro = ,00 (euro duecentomila/00) ed avere efficacia, durata e validità temporale corrispondente al periodo di vigenza del presente contratto più anni due, quale limite temporale indicato dall art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. L appaltatore si impegna sin da ora a consegnare a favore del committente una nuova fideiussione bancaria, qualora dovessero intervenire modifiche al suddetto disposto normativo. In caso di mancata consegna della suddetta fideiussione da parte dell appaltatore entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il committente, fatta salva la concessione di eventuali proroghe, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto stesso, con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola. In caso di rinnovazione tacita del contratto, l appaltatore si impegna espressamente a consegnare al committente, annualmente ed entro la data di decorrenza del contratto rinnovato, una fideiussione bancaria di importo, efficacia, durata e vigenza temporale come sopra indicati. pagina 33
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