Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari

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1 Ministero della salute Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute. Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari Patologie degli equidi soggette a denuncia: analisi della legislazione e gestione dei provvedimenti Dott.ssa Gaetana Ferri Bagno Vignoni, San Quirico d Orcia (SI) 19 novembre 2012 Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

2 MALATTIA D.P.R. 320/'94 (RPV) D.P.R. 243/94 (scambi e movimentazioni) Dir. 82/894 (notifica malattie alla CE) Lista O.I.E Morbo Coitale Maligno (durina) X X X X Morva X X X X Encefalomielite (tutte) X X X X Anemia infettiva X X X X Peste equina X X X X Stomatite vescicolosa X X X X Carbonchio ematico X X X Rabbia X X X Affezioni influenzali (Influenza equina) X X Malattie virali respiratorie (Rinopolmonite, Arterite, Parainfluenza, Rinite enz.) X Farcino criptococcico X X Rogna Piroplasmosi Echinoccosi Trichinellosi Surra (T. evansi) Metrite contagiosa X X X X X X X

3 Normativa Vigente a livello nazionale REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON D.P.R , N. 320 Art. 1 Elenco delle Malattie degli equini soggette a denuncia Affezioni influenzali degli equini Anemia infettiva degli equini; Morva; Rogna; Peste equina (O.M. 18/3/1967 e il D.P.R. 17/05/1996, n. 361); Malattie virali respiratorie degli equini (rinopolmonite, arterite, parainfluenza, rinite enzootica O.M. 12/08/1970); Morbo coitale maligno Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l encefalomielite equina venezuelana O.M. 3/8/2011) Carbonchio ematico Rabbia Farcino criptococcico Stomatite vescicolare

4 REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON D.P.R , N. 320 Art. 5 i casi di carbonchio ematico... omissis di morva, di trichinellosi omissis devono essere segnalati dal veterinario comunale all ufficiale sanitario (responsabile del Servizio igiene pubblica dell AUSL) unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all uomo. Parimenti l ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell uomo. D.M. 15 dicembre 1990 Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive (modificato da D.L. 14 ottobre 2004) Allegato: Modalità di notifica di alcune malattie infettive e diffusive Classe 1 : Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:.omissis.. 13) trichinosi

5 REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON D.P.R , N. 320 Art. 9 Il vet. comunale appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattia di cui all art. 1, provvede all accertamento della diagnosi. Esegue altresì l inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l esecuzione. Inoltre in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o al detentore degli animali. Tra le precauzioni da adottare, il veterinario che ha accertato la malattia deve disporre subito che gli animali infetti vengano isolati o accantonati (e qualora la natura della malattia lo richieda dispone il divieto di movimentazione degli animali recettivi presenti in azienda in attesa di ulteriori approfondimenti).

6 REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA APPROVATO CON D.P.R , N. 320 Art. 10 Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione: a. numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette; b. isolamento degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;

7 c. sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa: 1. di impedire l accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile; 2. di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell esterno di sostanze disinfettanti; 3. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali nei luoghi vicini; 4. di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altro materiale atto alla propagazione della malattia; 5. di non abbeverare gli animali in corsi d acqua o in vasche con essi comunicanti

8 d. disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti; e. trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione, denaturazione con sostanza chimiche; f. precauzioni necessarie per l incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il tempo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle competenti autorità comunali.

9 Art. 11 emanazione provvedimento zona infetta: solo in caso di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovicaprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini. (n.b.: i provvedimenti di lotta contro alcune malattie infettive degli animali previste dall art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, derivanti dal recepimento di direttive comunitarie, avvenuto dal 1992 ad oggi, non prevedono più l istituzione di una zona infetta, bensì di una zona di protezione del raggio di 3 Km intorno all azienda infetta e una zona di sorveglianza del raggio di 10 km). Art. 13 emanazione del provvedimento di zona di protezione (per le malattie di cui all art. 11) allo scopo di proteggere i territori indenni dal contagio. Art. 16 estinzione del focolaio revoca dei provvedimenti di cui agli artt. 10 e 11.

10 La vigilanza veterinaria permanente Art. 17 vigilanza sulle stalle di sosta Artt. 18,19,20,21,22 vigilanza su fiere, mercati ed esposizioni animali Art. 24 In questo articolo è prevista la vigilanza veterinaria permanente sulle scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi, in relazione all idoneità delle strutture e alle condizioni igieniche delle medesime e degli animali, nonché alla programmazione di efficaci disinfezioni

11 Anemia infettiva degli equidi Gli artt. 99 e 100 del R.P.V. prescrivono le misure sanitarie da adottare in caso di focolaio nonché quelle necessarie alla sua estinzione D.M. 4 dicembre 1976 Profilassi dell Anemia infettiva degli equini Ordinanze Ministeriali: 14 novembre 2006, 18 dicembre 2007 e 6 agosto 2010 concernenti il Piano nazionale di sorveglianza per l Anemia infettiva Obiettivi del Piano di sorveglianza istituito con le precedenti Ordinanze: Testare tutta la popolazione di equidi > 6 mesi 1 volta/anno Valutare diffusione AIE sul territorio nazionale Adottare misure di controllo e biosicurezza per minimizzare diffusione Individuare cluster regionali di infezione Modulare i controlli in base alla situazione epidemiologica della regione

12 Risultati AIE - Italia: aziende controllate e N focolai N aziende controllate Focolai : focolai

13 Risultati AIE - Campioni esaminati/positivi CAVALLI esaminati positivi N esaminati N positivi Anno : esaminati positivi

14 Attualmente è scaduta (settembre u.s.) l ultima Ordinanza in materia di Anemia infettiva degli equidi. In attesa dell emanazione di un nuovo Piano che sarà basato su una più approfondita analisi del rischio e tenendo conto dell attività svolta, il Ministero della Salute con nota prot del 29 ottobre u.s. ha raccomandato di mantenere un adeguata sorveglianza veterinaria, specialmente nelle aree a rischio.

15 Encefalomielite di tipo West Nile negli equidi E disciplinata da: D.M. 29 novembre 2007 Piano nazionale di sorveglianza Dispositivo dirigenziale 15 settembre 2009 Procedure operative di intervento e flussi informativi nell ambito del Piano della di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale 29 novembre 2007 ORDINANZA 3 AGOSTO 2011 Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina (che inserisce tutte le encefalomieliti equini tra le malattie soggette ad obbligo di denuncia) ORDINANZA 4 AGOSTO 2011 Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale Circolare del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute prot. n P, del 12 giugno 2012, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri della sorveglianza umana della West Nile Disease. Provvedimento del 13 luglio 2012 recante le Procedure operative di intervento e flussi informativi nell ambito del Piano di sorveglianza nazionale per l encefalomielite di tipo West Nile anno 2012 (G.U. Serie Generale, n. 211 del 10 settembre 2012).

16 Cos è La West Nile disease (WND) è una zoonosi ad eziologia virale, trasmessa da zanzare, che causa forme di meningo-encefalite negli uccelli, sia selvatici che domestici, negli equidi e nell'uomo. virus Zanzara (vettore) Uomo (fondo cieco d infezione) Uccelli (serbatoio) Equidi (fondo cieco d infezione)

17 Progressione dell infezione WND in Italia 17

18 Evoluzione normativa in Italia 1998 Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 Piano di sorveglianza nazionale 2008 Ordinanza 5 novembre 2008 Piano di sorveglianza straordinaria Decreto Dirigenziale 15 settembre 2009 Piano di sorveglianza Aggiornamento Decreto Dirigenziale 15 settembre 2009 (aree di circolazione e sorveglianza) 2010 Piano di sorveglianza

19 ORDINANZA 3 AGOSTO 2011 Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina ORDINANZA 4 AGOSTO 2011 Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale Circolare del Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute prot. n P, del 12 giugno 2012, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri della sorveglianza umana della West Nile Disease. Provvedimento del 13 luglio 2012 recante le Procedure operative di intervento e flussi informativi nell ambito del Piano di sorveglianza nazionale per l encefalomielite di tipo West Nile anno 2012 (G.U. Serie Generale, n. 211 del 10 settembre 2012). 19

20 dal la vaccinazione degli equidi Nel Novembre 2008 la Commissione europea ha rilasciato un'autorizzazione, valida in tutta l'unione europea, per l'immissione in commercio di un vaccino inattivato da utilizzare nei cavalli di oltre 6 mesi di età. In Italia, in attuazione all art. 6 dell O.M. del 5 novembre 2008 (reiterato dall art 6 dell O.M. del 4 agosto 2011) dal mese di luglio 2009 è possibile vaccinare gli equidi facoltativamente, e a carico del proprietario. Sono autorizzati al commercio: un vaccino inattivato; un vaccino ricombinante. Il Ministero, approvando l'impiego della vaccinazione facoltativa degli equidi a carico dei proprietari/detentori, espleta altresì le procedure per rendere disponibile un presidio immunizzante per consentire la profilassi vaccinale. Ad oggi non sono disponibili vaccini per uso umano anche se sono in corso sperimentazioni. 20

21 Obiettivi della sorveglianza in ACV e nel Provvedimento 13 luglio 2012 (G.U. Serie Generale, n. 211 del 10 settembre 2012) Identificazione del periodo a rischio per la trasmissione vettoriale, al fine di poter porre in essere tutte le misure necessarie a ridurre il rischio d infezione per l uomo (SANITA PUBBLICA) - Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio (FACOLTATIVA) Gazza (Pica pica) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) Ghiandaia (Garrulus glandarius). - Sorveglianza entomologica La sorveglianza entomologica ha l obiettivo di identificare il periodo nel corso del quale debbono essere poste in atto tutte le misure atte a ridurre il rischio di contrarre l infezione da parte dell uomo. - Sorveglianza dell avifauna selvatica delle specie migratorie tre campionamenti annuali da effettuare: - il primo durante il passo primaverile (marzo-aprile), - il secondo alla fine di agosto, - il terzo fra la metà e la fine di settembre. 21

22 e nel Obiettivi della sorveglianza in AE Gli obiettivi delle azioni di sorveglianza in AE sono: - individuare precocemente la circolazione del virus sul territorio nazionale, - verificare la circolazione virale nelle popolazioni di equidi e nell uomo - verificare la persistenza e la possibile endemizzazione dell infezione anche al fine di salvaguardare la salute pubblica. Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio (OBBLIGATORIA) Sorveglianza nelle specie avicole Sorveglianza negli equidi (60 CAPI ogni 400 Km 2 ) controlli a campione prelevati per altre attività Sorveglianza entomologica (ovewintering zanzare) 22

23 PERCHE E IMPORTANTE SORVEGLIARE E FARE PREVENZIONE perché il WN virus è caratterizzato da una notevole capacità di adattamento alle diverse condizioni ambientali infatti sono state evidenziate infezioni in zone temperate, fredde (Romania) e calde (Francia e Italia), zone aride (Marocco e Algeria) o zone tropicali e subtropicali (Guadalupe e Florida) perché c è una vasta diversità dei potenziali ospiti e vettori (anche in Italia ed in Europa) perché è ormai accertata la comparsa di nuovi focolai in Italia ed in Europa perché dobbiamo tutelare oltrechè la salute pubblica anche quella degli equidi, patrimonio nazionale zootecnico da proteggere. 23

24 Il morbo coitale malignoanche detto Durina è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria ex regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954 E un infezione protozoaria trasmessa per via sessuale rientra tra le malattie legate alla sfera riproduttiva e che sono oggetto di controllo sulla base della normativa in materia di riproduzione animale

25 BASI NORMATIVE riproduzione animale Legge 15 gennaio 1991 n. 30 Disciplina della riproduzione animale D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 regolamento di esecuzione della legge n. 30/1994 D.M. 19 luglio 2000, n. 403 recante Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale

26 BASI NORMATIVE morbo coitale maligno R.P.V. D.P.R. n. 320/1954 TITOLO II Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali Capo XXII - Morbo coitale maligno Articoli D.M. 21 ottobre 1975 Norme integrative per la profilassi del morbo coitale maligno.considerato che il morbo coitale maligno dopo venticinque anni di assenza dal territorio nazionale è stato accertato in alcuni allevamenti..ritenuto opportuno INTEGRARE le misure di profilassi e di polizia veterinaria in vigore nei confronti del morbo coitale maligno. Articolo 1.la competente autorità sanitaria con apposito decreto stabilisce L OBBLIGO DI ABBATTIMENTO E DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI INFETTI

27 Nel CRITICITA - carenze nelle operazioni di rintraccio delle movimentazioni degli equidi (CARENZE BDE); - sistema di vigilanza sulla riproduzione animale carente; -mancata implementazione dell anagrafe degli equidi

28 Nel Focolaio n. 5 Nola 5 equidi positivi Focolaio n. 3 Frattamaggiore 2 stalloni positivi Focolaio n. 4 Casoria 1 equide positivo Campania Sicilia Focolaio n. 1 Waud Focolaio n. 2 Pandora azienda con casi positivi movimentazione diretta di soggetti positivi movimentazioni per fini commerciali commerciante

29 Nel Nota DGSA 9773 del 27 maggio 2011 Focolai di Morbo Coitale Maligno allerta al territorio Nota DGSA del 10 giugno 2011 Focolai di Morbo Coitale Maligno. Misure suppletive sanitarie di controllo 1. un controllo su tutti gli stalloni approvati per la stagione di monta tutti i maschi e femmine controllati per AIE controllati ANCHE per morbo coitale maligno 3.tutti i campioni inviati tramite ASL o altro mezzo al CESME 4.utilizzo SANAN Nota DGSA del 30 giugno 2011 Focolai di Morbo Coitale Maligno. Aggiornamento 1. un controllo su tutti gli stalloni approvati per la stagione di monta 2011 in tutte le regioni 2. modalità di registrazione delle attività di controllo nel sistema SANAN 3..sequestro aziende positive.

30 Nel Nota DGSA del 11 luglio 2011 Morbo Coitale Maligno. CHIARIMENTI. MODALITA DI GESTIONE DEL CAMPIONE 1. flussi e modalità di gestione dei campioni 2.. difficoltà logistiche?.cesme 3.. definizione equide in età riproduttiva. 4.. attività straordinaria e temporanea 31 dicembre Nota DGSA del 11 agosto 2011 Morbo Coitale Maligno. Riscontro nota 1 agosto 2011 delle Regioni ( ) 1. perché il piano straordinario Morbo coitale maligno 2. perché il SANAN. 3. ruolo dell Unità Centrale di Crisi 4. attività straordinaria e temporanea 31 dicembre 2011.

31 Morbo Coitale Maligno anche detto Durina (malattia esotica) Il D.M. 21 ottobre 1975 modifica gli artt. 136 e 137 del Regolamento di polizia veterinaria, prescrivendo: a) l obbligo di abbattimento e distruzione degli animali infetti; b) la corresponsione dell indennità di abbattimento a norma della legge n. 34/1968 Nel corso del 2011, a seguito della ricomparsa della malattia (focolai in Sicilia e Campania) sono state emanate alcune disposizioni dirigenziali (attività straordinaria e temporanea al 31 dicembre 2011) che hanno previsto: - Il controllo di tutti gli stalloni approvati per la stagione di monta 2011 (prima centro sud Italia poi tutto il territorio); - tutti i maschi e femmine controllati per AIE controllati ANCHE per morbo coitale maligno e tutti gli equidi in età riproduttiva (dai due anni in poi); - tutti i campioni inviati tramite ASL o altro mezzo al CESME - utilizzo SANAN - sequestro aziende positive

32 Nel completamento attività 2011.nelle regioni a rischio. (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia) - Controllo sierologico soggetti compravendita (30 giorni) - Controllo sierologico cavalli al macello ante mortem sintomatologia riferibile Morbo coitale maligno - Controllo sierologico cavalli irregolari (anagrafe e/o movimentazione) - Poi. avvio attività straordinaria per rafforzamento vigilanza presso i macelli e movimentazioni - Campioni esami di PRIMA ISTANZA presso IIZZSS territoriali (SANAN) - Conferma CESME

33 Morva Gli artt. da 128 a 134 del R.P.V. dispongono le misure sanitarie da adottare in caso di sospetto e conferma diagnostica della Morva. E una zoonosi che prevede l abbattimento degli animali infetti. E vietato lo scuoiamento degli animali infetti. Distruzione degli animali morti e abbattuti e corresponsione dell indennità di abbattimento. Rogna Gli artt. da 146 a 149 dispongono le misure sanitarie da adottare in caso di sospetto e conferma diagnostica di Rogna. E una zoonosi. Le pelli, i crini e la lettiera possono essere allontanati solo dopo idoneo trattamento acaricida. I provvedimenti sono revocati trascorsi 30 giorni dall esito dell ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

34 Affezioni influenzali degli equini Sotto questa denominazione va compresa soltanto l influenza da Orthomyxovirus A equi 1/Praga e A equi 2/Miami, affezione benigna a carattere solitamente epizootico che si trasmette per contatto diretto e per via aerogena. L art. 98 del R.P.V. dispone che oltre alle misure di cui all art. 10, il sindaco può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell ambito della zona infetta, qualora sia stata dichiarata. Inoltre può essere dichiarata la zona di protezione con: a) la sospensione dei mercati, rassegne, fiere di equini; b) la sospensione della monta pubblica equina; c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta. I provvedimenti sanitari possono essere revocati con le modalità disposte nell art. 16 trascorsi 15 giorni dall esito dell ultimo caso di malattia.

35 Peste equina L O.M. 18/3/1967 ha inserito la Peste equina tra le malattie di cui all art. 1 del R.P.V. Il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361 è il Regolamento di recepimento della Direttiva 92/35/CEE che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la Peste equina. In esso viene stabilito l obbligo immediato della denuncia di qualunque caso anche sospetto di Peste equina: a) all AUSL b) al Ministero della Salute, corredata dall indagine epidemiologica La vaccinazione viene ammessa soltanto nei casi e nei limiti prescritti nello stesso D.P.R.

36 Le Malattie virali respiratorie degli equini Con l emanazione dell O.M. 12 agosto 1970, Profilassi delle malattie virali respiratorie degli equini, escono dalla dizione generica di affezioni influenzali (Regolamento di polizia veterinaria, art. 98) : - la rinopolmonite - l arterite virale - la parainfluenza - la rinite enzootica Ai fini dell obbligo di denuncia sono da considerare sospetti: a) i soggetti con affezioni delle vie respiratorie; b) i casi di aborto a carattere contagioso Si applicano le misure previste dall art. 10 del RPV, inoltre nei casi di rinopolmonite ed arterite si dispone: a) il divieto di monta con stalloni di allevamenti infetti b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali

37 Arterite virale Dal 1994 con l emanazione dell O.M. 13 gennaio 1994 Piano nazionale di controllo dell arterite virale equina è in vigore un Piano sistematico di profilassi per questa malattia. Gli stalloni devono essere testati ogni anno nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre con test sierologici. Solo gli animali negativi possono essere usati come riproduttori. Gli animali positivi devono essere sottoposti a ricerca virologica nello sperma. Se questo test è ancora positivo, lo stallone non può essere usato come riproduttore. E possibile richiedere al Ministero della salute una deroga, sotto il controllo del servizio veterinario ASL, per animali di grande valore genetico. Il Centro di Referenza per le malattie degli equidi gestisce attualmente il piano.

38 Numero di autorizzazioni rilasciate in deroga per Arterite virale (art. 6, comma 1, O.M. 13 gennaio 1994) STAGIONE DI MONTA AUTORIZZAZIONI RICHIESTE AUTORIZZAZIONI CONCESSE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI NEW ENTRIES

39 Carbonchio ematico Il regolamento di Polizia vet. lo tratta agli artt. 1,10,11 e nello specifico dal 114 al 119, i quali prevedono: Divieto di: Obbligo di: a) Utilizzo del latte dei sospetti/infetti; b) Macellazione/scuoiamento animali infetti e spargimento di sangue. a) denuncia al Servizio di Igiene Pubblica (zoonosi); b) disinfezione/lotta alle mosche; c) distruzione integrale delle carcasse (senza scuoiamento), dei foraggi, delle lettiere; è sconsigliato l infossamento per la possibilità di trasporto in superficie delle spore, Autorizzazioni per lo spostamento degli animali sani nelle zone di prot./sorv. ed alla macellazione degli animali sani trascorsi 15 gg dall ultimo caso con visita sanitaria favorevole e dopo aver eseguito vaccinazioni/disinfezioni. Le vaccinazioni possono essere rese obbligatorie dalla Regione/Ministero e la revoca dei provvedimenti avviene trascorsi 15 gg dall ultimo caso di malattia.

40 Farcino Criptococcico Il regolamento di Polizia vet. lo tratta agli artt. 1,10 e nello specifico al 135 con l obbligo di: Isolamento dei soggetti infetti che non devono venire in contatto con i recettivi; Prova della malleina (ora sostituita dalla fissazione del complemento) sui sani per escludere la Morva Autorizzazione per eseguire il trattamento terapeutico Stomatite vescicolare L O.M. 10 maggio 1991 la inserisce tra le malattie di cui all art.1 del R.P.V. e prescrive l obbligo: della denuncia immediata al Ministero della Salute; dell applicazione delle misure del RPV per quanto applicabili (artt 10/11) Il Ministero può integrare le disposizioni del Sindaco/Regione

41 L integrazione delle misure di polizia veterinaria previste dal Regolamento con la normativa comunitaria Con l istituzione dell U.E. è sorta la necessità di armonizzare in ambito comunitario le norme sanitarie e i comportamenti relativi agli scambi di animali e prodotti di origine animale. In relazione alle malattie infettive la Comunità europea deve essere prontamente informata di ogni emergenza sanitaria per attuare immediatamente i provvedimenti necessari a tutela degli Stati membri (Direttive del Consiglio, etc). Pertanto le informazioni rese obbligatorie devono essere trasmesse dalle ASL alle Regioni e Province autonome con la massima urgenza al Ministero della Salute. Direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi recepita nell ordinamento nazionale con D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243 Direttiva 82/894/CEE e successive modifiche, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità recepita nell ordinamento nazionale con l O.M. 6 ottobre 1994

42 DPR 11 febbraio 1994, n. 243 Stabilisce le condizioni di polizia veterinaria che disciplinano i movimenti degli equidi e le importazioni di equidi in provenienza da Paesi Terzi. Il vet. ufficiale deve accertarsi che gli equidi non provengano da Aziende in cui ricorra un divieto di spostamento per le seguenti malattie: Durina (Morbo coitale maligno); Morva; Encefalomielite equina (tutte le forme); Anemia infettiva; Rabbia; Carbonchio ematico; Peste equina; Stomatite vescicolare La durata del divieto di movimentazione è variabile e dipende dalla natura della malattia e dalle misure sanitarie adottate (abbattimento, etc..)

43 Direttiva 82/894/CEE e successive modifiche ed integrazioni Ogni Stato membro deve notificare direttamente alla Commissione tramite il sistema informatico ADNS (animal disease notification system) entro 24 ore: l insorgenza di un focolaio primario di una delle malattie elencate nell allegato I; la soppressione, dopo l estinzione dell ultimo focolaio di una malattia di cui all allegato I, delle restrizioni introdotte nel proprio territorio. Le notifiche di cui all allegato I devono contenere le informazioni previste all allegato II Ogni Stato membro deve notificare, almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i focolai secondari di una malattia dell allegato I, constatati sul suo territorio

44 Direttiva 82/894/CEE e successive modifiche ed integrazioni Tra le malattie degli equidi comprese nell Allegato I abbiamo: Peste equina Morbo coitale maligno Encefalomieliti (tutte) Anemia infettiva Morva Stomatite vescicolare Il Ministero della Salute ha predisposto per l espletamento di tali attività da parte dei Servizi veterinari locali delle ASL o Regionali, il sistema SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale). Questo sistema essendo compatibile con quelli internazionali quali l ADNS e il WAHIS (World Animal Health Information System) è in grado di assolvere ai debiti informativi di notifica delle malattie sia verso la Commissione Europea che verso l O.I.E.

45 Direttiva 82/894/CEE e successive modifiche ed integrazioni ALLEGATO II Informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I 1. Data dell'invio. 2. Ora dell'invio. 3. Stato d'origine. 4. Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus. 5. Numero di serie del focolaio. 6. Tipo del focolaio. 7. Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa. 8. Regione e ubicazione geografica dell'azienda. 9. Altre regioni cui si applicano restrizioni. 10. Data di conferma. 11. Data di insorgenza del sospetto di malattia. 12. Data presunta della prima infezione nell'azienda. 13. Origine della malattia. 14. Misure di controllo. 15. Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari che potrebbero essere infetti. 16. Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari clinicamente infetti. 17. Numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina. 18. Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina. 19. Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari distrutti. 20. Data (stimata) per il termine dell'abbattimento. 21. Data (stimata) per il termine della distruzione. L 67/30 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea

46 The World Organisation for Animal Health (O.I.E) L O.I.E. è un organizzazione intergovernamentale responsabile del miglioramento della Sanità animale su scale mondiale. Essa sviluppa documenti normativi relativi alle regole che i Paesi membri possono usare per proteggersi dall introduzione di malattie e patogeni, senza creare ingiustificate barriere sanitarie. Terrestrial Animal Health Code: stabilisce norme per il miglioramento della Sanità animale, del Benessere e della Sanità pubblica veterinaria in tutto il mondo anche attraverso norme per garantire la sicurezza del commercio internazionale di animali e loro prodotti. I Paesi membri devono notificare all O.I.E. attraverso il sistema WAHIS entro 24 ore un focolaio primario (o la recrudescenza/estinzione) di una delle malattie comprese nella lista OIE. I requisiti per la notifica sono descritti nel Manuale.

47 ARTICOLO Malattie, infezioni, infestazioni incluse nella lista OIE. Multispecie Antrax Aujeszky's disease Bluetongue Brucellosis (Brucella abortus) Brucellosis (Brucella melitensis) Brucellosis (Brucella suis) Crimean Congo haemorrhagic fever Echinococcosis/hydatidosis Epizootic haemorrhagic disease Equine encephalomyelitis (Eastern) Foot and mouth disease Heartwater Japanese encephalitis New World screwworm (Cochliomyia hominivorax) Old World screwworm (Chrysomya bezziana) Paratuberculosis Q fever Rabies Rift Valley fever Rinderpest Surra (Trypanosoma evansi) Trichinellosis Tularemia Vesicular stomatitis West Nile fever.

48 ARTICOLO Malattie, infezioni, infestazioni incluse nella lista OIE. Malattie proprie degli equidi African horse sickness Contagious equine metritis Dourine Equine encephalomyelitis (Western) Equine infectious anaemia Equine influenza Equine piroplasmosis Equine rhinopneumonitis Equine viral arteritis Glanders Venezuelan equine encephalomyelitis.

49 Prospettive future La normativa nazionale e l applicazione delle relative misure di controllo ed eradicazione attualmente previste per le malattie degli equidi sarà sottoposta ad una fase di verifica e revisione in considerazione dell aggiornamento della normativa internazionale, dovuta ai progressi tecnico-scientifici e zootecnici raggiunti, ed in particolare: - delle nuove metodiche diagnostiche; - della modifica delle tipologie di allevamento; - dello sviluppo delle metodiche di profilassi diretta (biosicurezza); - dei nuovi trattamenti farmacologici e vaccinali; - dell accresciuta sensibilità dell uomo verso questa specie animale.

50 Lo strumento per modificare l attuale impianto normativo potrà avvenire tramite: Recepimento della Dir. 2009/156/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi; Aggiornamento della normativa a livello europeo attraverso la codifica dell Animal Health Law, che porterà alla redazione di un Regolamento trasversale che riguarderà la Sanità animale; Integrazioni specifiche degli articoli del Regolamento di Polizia Veterinaria.

51 Grazie per l attenzione! sanita.animale@sanita.it Dott.ssa Gaetana Ferri Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

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