Anno 2013 N. RF170. La Nuova Redazione Fiscale VENDITE GIUDIZIARIE - ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

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1 Anno 2013 N. RF170 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 9 OGGETTO VENDITE GIUDIZIARIE - ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO RIFERIMENTI ART. 591-BIS, C.P.C.; DPR 131/1986; DOCUMENTO CNDCEC DEL 29/09/2010 CIRCOLARE DEL 23/07/2013 Sintesi: si riepilogano gli adempimenti tributari che il professionista incaricato è tenuto ad effettuare a seguito delle operazioni di alienazione, disposte dal giudice dell esecuzione; tali incombenze risultano differenziate in relazione alle caratteristiche del cedente-esecutato e del bene oggetto di trasferimento. Lo svolgimento delle funzioni del professionista delegato alle vendite giudiziarie è disciplinato, nell ambito dell ordinamento giuridico, sotto un duplice profilo: civilistico (art. 591-bis del codice di procedura civile) fiscale, in virtù dei criteri ordinari previsti ai fini dell Iva, delle imposte d atto (registro, ipotecarie e catastali) dei redditi e dell IMU Tuttavia, nella trattazione che segue ci soffermeremo sulle criticità riguardanti gli adempimenti fiscali assolti dal professionista delegato, riconducibili ad una sostanziale lacuna normativa. VENDITE GIUDIZIARIE: DISCIPLINA FISCALE Come noto, secondo l art. 591-bis del c.p.c. il giudice dell esecuzione può delegare le operazioni di vendita ad uno dei seguenti soggetti: un notaio, avente preferibilmente sede nel circondario un avvocato un commercialista Pertanto, il professionista incaricato deve svolgere diverse attività, funzionali e conseguenti alla vendita giudiziale, al fine di assolvere i differenti obblighi tributari. ANALISI DELLA PERIZIA DI STIMA Il punto di partenza per l identificazione degli adempimenti tributari da assolvere è rappresentato dall analisi della consulenza tecnica d ufficio (reperibile dal fascicolo della procedura esecutiva); tale documento, infatti, permette di individuare: le caratteristiche soggettive dell esecutato le caratteristiche oggettive del bene da alienare coattivamente al fine del corretto inquadramento tributario da applicarsi alla vendita giudiziale. In pratica, lo studio della perizia è necessario: per fornire una corretta informativa nell avviso di vendita per quantificare il carico tributario in capo all aggiudicatario a seguito del passaggio di proprietà del bene

2 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 2 / 9 Tuttavia, possono emergere criticità laddove la suddetta perizia non abbia correttamente individuato il profilo giuridico dell esecutato (cedente) né le caratteristiche del bene. Tale rischio è, talvolta, prevenuto dalla prassi giudiziale; infatti, secondo il documento del CNDCEC, alcuni tribunali sono soliti affiancare al CTU anche un custode, in grado di fornire il necessario supporto tecnico. Tale orientamento consente, quindi, al professionista delegato: di acquisire tutte le informazioni indispensabili alla corretta esecuzione della vendita l osservanza dei relativi obblighi tributari comunicare al potenziale acquirente ogni notizia utile. ADEMPIMENTI: nel prosieguo della trattazione si riepilogano le disposizioni relative i seguenti adempimenti fiscali: IVA Altri tributi indiretti Imposta di registro Imposte sui redditi Imposta ipotecaria e catastale IMU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA Come noto, ai sensi dell art. 1 del DPR 633/72 l Iva: si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese o nell esercizio di arti e professioni. Pertanto, la vendita coattiva dei beni rientra nell ambito di applicazione del regime IVA qualora il cedente-esecutato soddisfi i requisiti soggettivi ivi previsti, ovvero risulti essere un imprenditore o un esercente arti o professioni. Tale identificazione non è sempre di facile accertamento; si pensi, ad esempio, al caso della persona fisica acquirente di un immobile destinato, poi, ad un attività rilevante in ambito Iva. È, pertanto, necessario che il professionista proceda ad un esame critico delle informazioni contenute nel fascicolo e nella perizia, nonché ulteriori approfondimenti, evitando di incorrere nell errore di indicare, un regime che, al momento della cessione, risulti diverso da quello applicabile. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL CEDENTE ESECUTATO Soggetto Imprenditore o esercente arti/professioni persona fisica acquirente di un immobile destinato, poi, ad un attività d impresa o autonoma Privato Regime applicabile Imponibile IVA Imponibile IVA Fuori campo Iva Qualora il cedente-esecutato sia un soggetto passivo Iva, è altresì necessario operare un ulteriore distinzione in base alla natura del bene oggetto della vendita: immobili ad uso abitativo immobili strumentali terreni

3 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 3 / 9 VENDITA DI IMMOBILE ABITATIVO Nel caso in cui il bene del cedente-esecutato (soggetto passivo Iva) sia rappresentato da un fabbricato, è necessario, in primo luogo, verificarne la qualificazione civile o strumentale. Sul punto, l Agenzia precisa che: viene considerato ad uso abitativo ogni fabbricato destinato a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idoneo ad essere utilizzato come alloggio stabile di singole persone o di nuclei famigliari, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso sia abitato in via permanente o saltuario (Circ. Min. n. 14/ del 17/04/1981) la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali va operata esclusivamente con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Nella categoria degli immobili abitativi rientrano pertanto i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A, con esclusione dei fabbricati di tipo A10 (CM 27/2006). Identificati gli immobili abitativi, la loro cessione (art. 10 n. 8 bis, DPR 633/72): è sempre esente Iva ad eccezione dei fabbricati ceduti dalle imprese di costruzione/ristrutturazione: entro i 5 anni dall ultimazione della costruzione o dell intervento anche dopo il quinquennio, qualora il cedente, nel relativo atto, abbia manifestato espressamente l opzione per l imponibilità Iva. Tuttavia, rimane applicabile il regime agevolativo prima casa, prevista dalla tabella A parte II della tariffa del testo unico sull imposta di registro (DPR 131/1986). VENDITA DI IMMOBILE STRUMENTALE In via alternativa alla precedente fattispecie, la cessione può riguardare anche gli immobili strumentali; sul punto, l art. 43 co. 2 del TUIR considera strumentali, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. In particolare, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano strumentali anche se risultano: non utilizzati dati in locazione o comodato DITTE INDIVIDUALI: il suddetto principio non opera se incompatibile con l art. 65, co. 1 del TUIR che considera relativi all impresa i beni appartenenti all imprenditore, indicati nell inventario (art c.c.) ovvero, per le imprese minori, nel registro dei beni ammortizzabili. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili: concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l attività, per il periodo d imposta del trasferimento e nei due successivi. (art. 95, co. 2, Tuir) classificati, ovvero inquadrabili, nelle categorie B, C, D, E e A10, ad eccezione dei beni accatastati come C6, che assumono la qualifica di immobile ad uso abitativo, qualora costituiscano la pertinenza di un abitazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 4 / 9 Una volta individuata la natura strumentale dell immobile, è necessario distinguere tra le varie tipologie di cessione, in quanto vige un generale principio di esenzione Iva, ad eccezione dei casi previsti dall art. 10 n. 8-ter del DPR 633/72: a) b) vendite effettuate da imprese costruttrici o di ristrutturazione entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento eseguito anche tramite imprese appaltatrici. N.B.: qualora l immobile risulti, alla data della vendita, ancora in corso di costruzione o ristrutturazione, la cessione è sempre imponibile Iva, a prescindere dalla natura strumentale o civile del fabbricato (CM 12/2007). cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato, nel relativo atto, l opzione per l imponibilità Iva. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dall esecutato, in quanto è l unico soggetto passivo dell imposta. Reverse charge: tale tipologia di vendita è soggetta all obbligo dell inversione contabile (cd reverse charge) a norma dell art. 17, co. 6, del DPR 633/72; pertanto, il cessionario, una volta ricevuta fattura del cedente, dovrà integrare la stessa mediante l indicazione dell aliquota e dell imposta, ed annotarla sia nel registro delle fatture emesse che di quelle d acquisto. VENDITA DI TERRENO Il solo caso nel quale è prevista l assoggettabilità ad IVA è la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria così come previsto dall art. 2 c. 3 lett. c) del DPR 633/72. ADEMPIMENTI DEL DELEGATO Analogamente a quanto avviene per il custode nominato ai sensi dell articolo 559 c.p.c. anche il professionista delegato deve svolgere la propria attività in completa assenza di una norma che stabilisca gli adempimenti cui è tenuto; tale vuoto normativo ha, quindi, lasciato spazio alle interpretazioni dell Amministrazione finanziaria alle quali lo stesso fa riferimento; In particolare, con la RM 62/2006, l Agenzia, ha posto a carico del professionista incaricato: l obbligo di fatturazione (in nome e per conto del soggetto passivo); poiché l operazione si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo è in tale momento che nasce l obbligo impositivo e la conseguente necessità di emissione della fattura (e, quindi, prima dell emissione del decreto di trasferimento) il versamento dell Iva incassata, secondo modalità differenziate in base alla situazione il debitore esecutato (RM 84/2006); in particolare, se lo stesso risulta: reperibile: l'imposta dovuta va versata con F24 utilizzando gli ordinari codici tributo relativi l'iva irreperibile: il versamento dell'imposta va eseguito secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs.241/97, utilizzando il codice tributo 6501 ( Iva relativa alla vendita di beni immobili oggetto di espropriazione forzata appartenenti a soggetti esecutati irreperibili"). Modello di versamento F24: il codice tributo 6501, utilizzabile unicamente dai professionisti delegati, dovrà COD. TRIBUTO essere esposto nella colonna "importi a debito versati" della "Sezione Erario". ANNO DI RIFERIMENTO COD. ATTO va indicato l'anno in cui è avvenuta la vendita dell'immobile a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA". Anche se la risoluzione non lo indica espressamente, si ritiene opportuno indicare nel campo codice atto il numero della procedura esecutiva.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 5 / 9 Nota: tali adempimenti sono da effettuarsi, in ogni caso, anche in ipotesi di reperibilità dell esecutato OBBLIGHI IVA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO FATTURAZIONE VERSAMENTO Rileva il momento di incasso del corrispettivo Differenze modalità di compilazione F24 a seconda che il debitore esecutato risulti: reperibile: codici tributo ordinari irreperibile: cod. trib IMPOSTA DI REGISTRO Come di consueto, l Imposta di Registro, si applica agli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione. (art.1, DPR 131/86). Nell ambito dell attività in esame particolare attenzione va posta all atto di trasferimento della proprietà del bene esecutato, ossia il decreto di trasferimento, il quale: è soggetto a registrazione entro 20 giorni dalla data di formazione dell atto (se formato in Italia) Nota: tale termine decorrere dalla data di annotazione a repertorio del decreto di trasferimento da parte della Cancelleria, in ossequio alla previsione di cui all art. 67, co. 1, del DPR 131/86. Tuttavia, considerato che obbligato alla registrazione dell atto è il professionista (art. 591 bis c. 2 c.p.c.) il momento dal quale decorrono i termini pare possa essere correlato alla effettiva conoscenza da parte del Delegato dell esistenza giuridica del decreto. Nella prassi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla formale notifica, si sostituiscono comunicazioni informali a cura del Cancelliere quali fax, mail o strumenti similari. Il professionista delegato, ricevuta la comunicazione del deposito, deve registrare l atto presso il competente Ufficio, che è quello della circoscrizione in cui ha sede il tribunale. Pertanto, a seguito della trasmissione da parte del delegato, l Agenzia: esamina il decreto provvede alla liquidazione delle imposte, il cui versamento sarà eseguito dal professionista, senza che ciò comporti la solidarietà con l aggiudicatario per il versamento del tributo. Nota: responsabile per il versamento dell imposta di registro rimane sempre il Cancelliere anche nel caso di esecuzioni delegate (art. 54 DPR 131/86) BASE IMPONIBILE Ai fini della determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l imposta di registro l articolo 44 del DPR n. 131/1986 stabilisce che: per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata, ovvero all asta pubblica, e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 6 / 9 L imponibile è quindi sempre costituito dal prezzo e non dal valore catastale la cui disciplina (art.1, L. 266/05) è applicabile agli atti volontari, ma non ai provvedimenti giudiziali (RM 102/07). IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO Per quanto concerne le cessioni di immobili di interesse storico/artistico (art. 10, D.Lgs.42/2004) queste sono soggette all imposta di registro nella misura agevolata da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione. Sul punto, si rammenta che l operazione di cessione presuppone, a carico del delegato: l obbligo di comunicare al Ministero dei beni culturali gli atti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero della detenzione dei beni culturali (tra questi gli immobili assoggettati a vincolo). Tale comunicazione va effettuata sotto forma di denuncia da presentarsi: alla Sovraintendenza territorialmente competente entro 30 trenta giorni dalla data del decreto di trasferimento. Nota: tale obbligo è stato espressamente posto a carico dell acquirente nell ambito delle procedure di vendita forzata o fallimentare. l indicazione, nell avviso di vendita, della responsabilità dell acquirente per illecito penale, nel caso di omesso invio della suddetta comunicazione (art. 59, D.Lgs.42/2004) Nota: con riferimento alla fattispecie in esame, le imposte ipotecaria e catastale vengono applicate in misura ordinaria (Sentenza Cassazione n /09 e CM 52/2002) IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE L imposizione indiretta sui trasferimenti immobiliari si caratterizza, oltre che per le imposte che colpiscono il valore dell immobile all atto del trasferimento, anche per le imposte relative alle formalità di trascrizione, iscrizione e voltura, ovvero: l imposta ipotecaria l imposta catastale Nota: il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale è rappresentato dalle formalità di trascrizione e di voltura, miranti a rendere certo il passaggio di proprietà di un bene a tutela della fede pubblica. IMPOSTA IPOTECARIA Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all imposta ipotecaria (art. 1, D.Lgs.347/90).Tale adempimento consente di rendere pubblico l atto di trasferimento e, quindi, opponibile nei confronti di terzi. Nota: a seguito della trascrizione, gli atti non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. In pratica, la legge tutela chi ha effettuato per primo la trascrizione o l iscrizione, indipendentemente dal momento in cui il relativo atto sia stato stipulato. Gli atti soggetti a trascrizione sono quelli di cui all art c.c.:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 7 / 9 compresi i provvedimenti con cui nell esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari (c.p.c. 574, 586,590) eccetto la vendita eseguita nel processo di liberazione degli immobili da ipoteche a favore del terzo acquirente. È, pertanto, esclusa la fattispecie della cancellazione, in quanto si tratta di una formalità di annotazione eseguita sull originaria trascrizione (CM n. 37/350346/1991). Ai sensi dell art c.c. la trascrizione può essere eseguita solo in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. L adempimento va assolto (art. 6 del D.Lgs.347/90): a cura del cancelliere che ha ricevuto l atto, ovvero alla cui formazione ha partecipato entro 30 giorni dalla data dell atto, del provvedimento ovvero dalla propria pubblicazione, se questa è prescritta. Sul punto, si osservi che, ai fini dell imposta di registro (art. 67,DPR.131/86), tali atti devono essere iscritti in un apposito repertorio: pertanto, ai fini della trascrizione, il termine dei 30 giorni dovrebbe decorrere dalla data di iscrizione a repertorio. Tuttavia, considerato che l art. 591 bis del c.p.c. pone in capo al professionista delegato l obbligo di provvedere alla esecuzione delle formalità di: trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento relative alla cancellazione il suddetto termine di 30 giorni dovrebbe decorrere, ad avviso del CNDCEC, dalla data di effettiva conoscenza, da parte del professionista, dell esistenza giuridica dell atto. Ne consegue che il giorno rilevante dovrebbe essere quello in cui al delegato perviene formale notifica dell iscrizione dello stesso a repertorio: mancando una qualsiasi previsione normativa al riguardo, nella prassi, come per l imposta di registro, la notifica viene sostituita da comunicazioni inoltrate dal Cancelliere a mezzo fax, posta elettronica o altro. Nota: diversamente, il D.Lgs.347/90 non stabilisce un termine per provvedere alle formalità di iscrizione, rinnovazione e annotazione, compresa la cancellazione delle ipoteche: alla luce dell art. 591-bis del c.p.c. appare opportuno adempiere nei termini previsti per le formalità di trascrizione. IMPOSTA CATASTALE L art. 7 del D.Lgs.347/1990 disciplina l oggetto dell imposta catastale, in particolare stabilisce che l imposta catastale è dovuta sulle volture catastali, a seguito della modifica dei dati risultanti dal Catasto. Relativamente ai soggetti tenuti ad effettuare la formalità della voltura catastale e ai termini per il loro espletamento, restano validi i medesimi criteri illustrati con riferimento alle formalità della trascrizione, iscrizione ed annotazione. BASE IMPONIBILE IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10 del D.Lgs.347/90, la base imponibile per: l imposta ipotecaria sulle trascrizioni l imposta catastale

8 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 8 / 9 è commisurata a quella individuata ai fini dell imposta di registro; ove l atto fosse esente da imposta di registro o vi fosse soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tale imposta. Nota: il rinvio alla disciplina dell imposta di registro non implica, necessariamente, che la base imponibile di ciascuna imposta debba sempre coincidere ma, semplicemente, che allo stesso immobile non possa essere attribuita una valutazione diversa ai fini dei tre tributi (RM 145/2005). In pratica, per la determinazione della base imponibile cui applicare, in occasione della trascrizione, le imposte ipotecaria e catastale, è necessario fare riferimento all art. 43 e ss. del DPR 131/86 ed in particolare, per quel che concerne i trasferimenti coattivi, al successivo art. 44, il quale prevede che la base imponibile sia costituita dal prezzo di aggiudicazione. Ai sensi dell art. 3 del D.Lgs.347/1990, l entità dell imposta ipotecaria dovuta per la formalità di iscrizione, rinnovazione e annotazione, ivi compresa la cancellazione delle ipoteche, è commisurata all ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale (art. 11, c. 1, D.Lgs.347/1990) : coloro che richiedono le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri (art. 1 D.Lgs.347/90) e la voltura catastale ( art.10, D.Lgs.347/90) i terzi responsabili del pagamento, ovvero i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell imposta di registro che hanno rogato o autenticato l atto cui si riferisce la formalità o la voltura. il professionista delegato alla vendita giudiziale, in quanto tenuto ad eseguire le formalità di trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché di quelle relative alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, a norma dell art. 591-bis, co. 2, n. 11), del codice di procedura civile. Si consideri, inoltre, il principio di cui all art. 11, co. 2, del D.Lgs.347/1990: sono solidamente responsabili del pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura. ALTRI TRIBUTI INDIRETTI Ai fini dell esecuzione delle formalità presso la conservatoria dei registri immobiliari (siano esse relative alla trascrizione, all annotazione ipotecaria o alla voltura catastale) la nota di trascrizione va presentata alla competente Agenzia del Territorio. Per ogni nota di trascrizione sono dovute (art.19,d.lgs.347/1990) le tasse ipotecarie in misura fissa l imposta di bollo commisurata al numero dei fogli dell atto giudiziario (decreto di trasferimento) da trascrivere. VERSAMENTO: le imposte ipo-catastale, assieme all imposta di registro e agli altri tributi indiretti, ad esclusione dell imposta di bollo, vengono versati, mediante utilizzo del Modello F23 e previa liquidazione da parte dell Agenzia delle Entrate.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 170/2013 Pag. 9 / 9 AGEVOLAZIONE PRIMA CASA Come anticipato, la vendita coattiva dell immobile dell esecutato può, in ogni caso, beneficiare dell agevolazione prima casa. La richiesta di tale agevolazione è, generalmente, formulata: con l offerta ovvero nell ambito dell istanza di partecipazione all incanto. Tuttavia, nella prassi di molti Tribunali, è consentita la presentazione della stessa istanza in un momento successivo, mediante un atto integrativo, anche dopo l emissione del decreto di trasferimento, purché entro la registrazione dello stesso (RM 370/2008). Nota: l Agenzia è solita subordinare la concessione dell agevolazione ad una condizione, ovvero la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art 4, L. 15/1963) che nella prassi viene allegata al decreto di trasferimento del bene, a cura del professionista delegato. Qualora l aggiudicatario abbia acquistato il bene esecutato, in base ad un decreto di trasferimento emesso prima del decorso di un anno dalla vendita di un proprio immobile che aveva beneficiato dell agevolazione prima casa, il cessionario può ottenere il riconoscimento di un credito d imposta per il riacquisto (art. 7, L. 448/98). A tal fine, è richiesta altresì la presentazione della seguente documentazione: richiesta di utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa copia conforme dell atto notarile della vendita della prima casa copia conforme dell atto notarile di acquisto della prima casa, possibilmente con la ricevuta di pagamento dell imposta di registro, oppure la copia delle fatture di acquisto IMPOSTE SUI REDDITI Tutti gli adempimenti fiscali richiesto ai fini delle imposte sui redditi, sono a carico del debitore esecutato al quale il professionista delegato alla vendita dovrà rimettere la documentazione utile in originale o in copia (decreto di trasferimento, rendiconto etc.) IMU Considerato che il presupposto oggettivo dell imposta è il possesso di un diritto reale di godimento di un bene immobile nel territorio dello stato, il soggetto passivo IMU è: il debitore esecutato, sino alla data di emissione del decreto di trasferimento l aggiudicatario, a decorrere da tale momento (decreto di trasferimento) in quanto ciò che rileva è il possesso di un diritto di godimento su un immobile sito in Italia.

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