LE NOVITA FISCALI DEL 2013: L IMPATTO PER GLI STUDI ODONTOIATRI
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1 LE NOVITA FISCALI DEL 2013: L IMPATTO PER GLI STUDI ODONTOIATRI Via del Vecchio Politecnico n Milano Tel Fax paolo.giuliano@glpa.it Paolo Giuliano Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
2 IL REDDITOMETRO E OPERATIVO DA GENNAIO 2013 IL NUOVO REDDITOMETRO INTRODOTTO DAL DM 24/12/2012 (GAZZETTA UFFICIALE N. 3 DEL 4 GENNAIO 2013) CHE REVISIONA IL VECCHIO REDDITOMETRO DI CUI AL DM 10 SETTEMBRE 1992; RIGUARDERA LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2009 IN POI I CONTROLLI PARTIRANNO DA MARZO 2013 FONTE NORMATIVA: ART. 38, DEL DPR N. 600/73.
3 ART. 38 COMMA 4, DPR 600/73 L ufficio,, può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
4 ART. 38, COMMI 5 E 6 La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuente, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze da pubblicare su Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
5 ART. 38, COMMI 5 E 6 La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
6 TIPI DI ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO DA DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO SINTETICO PURO REDDITOMETRO (ALTERNATIVO AL SINTETICO PURO)
7 ACCERTAMENTO SINTETICO PURO DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONTRIBUENTE SULLA BASE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPOSTA LA LOGICA E CHE SI PUO SPENDERE SOLO CIO CHE SI GUADAGNA
8 REDDITOMETRO- DI COSA SI TRATTA E UNO STRUMENTO CHE CONSENTE DI RICOSTRUIRE LA CAPACITA CONTRIBUTIVA A MEZZO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI E DI BENI E PER IL RELATIVO MANTENIMENTO
9 REDDITOMETRO IN PRATICA E UNO STRUMENTO AUTOMATICO MISTO CHE IN BASE ALLA CAPACITA DI SPESA MEDIA, ALLE SPESE SOSTENUTE ED INVESTIMENTI EFFETTUATI DETERMINA IL REDDITO PRESUNTIVO VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE OLTRE 100 VOCI DI SPESA (SPESE DI ALIMENTAZIONE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ABITAZIONE, COMBUSTIBILI ED ENERGIA, I MOBILI, GLI ELETTRODOMESTICI, I TRASPORTI, L ISTRUZIONE, CENTRI BENESSERE, BARBIERE), LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE NONCHE, L AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA, I RISPARMI E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI
10 REDDITOMETRO IN PRATICA AD ALCUNE SPESE VIENE ATTRIBUITO UN CORRISPONDENTE REDDITO IMPONIBILE RICORRENDO AL CALCOLI EFFETTUATI SULLA SPESA MEDIA (ISTAT)
11 ELEMENTI CONSIDERATI SPESE SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE QUOTA PARTE, ATTRIBUIBILE AL CONTRIBUENTIE DELLA SPESA MEDIA ISTAT RIFERITA AI CONSUMI DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA INCREMENTI PATRIMONIALI QUOTA DI RISPARMIO
12 ELEMENTI INDICATIVI 100 VOCI DI SPESA ACCORPATE IN 10 CATEGORIE: 1) CONSUMI DI GENERI ALIMENTARI, BEVANDE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 2) ABITAZIONE 3) COMBUSTIBILI ED ENERGIA; 4) MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA 5) SANITA 6) TRASPORTI 7) COMUNICAZIONI
13 ELEMENTI INDICATIVI 8)ISTRUZIONE 9) TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI 10) ALTRI BENI E SERVIZI OCCORRE AGGIUNGERE LA 11^ CATEGORIA OSSIA GLI INVESTIMENTI
14 CATEGORIE DI SPESE IL DECRETO DISCIPLINA PUNTUALMENTE I VARI ADDENDI CHE COMPONGONO IL REDDITOMETRO, OVVEROSSIA: SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE (A CONOSCENZA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE) SPESE FIGURATIVE (OVVERO STATISTICAMENTE ATTRIBUITE) CIOE ATTRIBUITE IN BASE A VALUTAZIONI STATISTICHE ALTRI ELEMENTI DI CAPACITA CONTRIBUTIVA (INCREMENTI PATRIMONIALI AL NETTO DEL MUTUO E DEI DISINVESTIMENTI, QUOTA DI RISPARMIO RISCONTRATA NELL ANNO)
15 SPESE FIGURATIVE Il contribuente viene inserito in: - una specifica tipologia di nucleo familiare (tra 11: es. persona solo con meno di 35 anni, coppia senza figli con meno di 35 anni, coppia con 2 figli, ecc.); - Ubicato in una delle 5 aree (nord-ovest, nord-est, centro, sud, Isole)
16 ONERE DELLA PROVA Per il redditometro opera una presunzione semplice e come tale sostenuta dal fisco con ulteriori motivazioni oltre a quello del mero scostamento (Sentenza della Cassazione del 20/12/2012, n )
17 SCOSTAMENTI DAL REDDITOMETRO Dal redditometro si potranno avere i seguenti risultati: 1) rischio alto (scostamento molto elevato): la posizione del contribuente viene selezionata per l attivazione di controlli di tipo ordinario; 2) rischio medio (scostamento elevato): la posizione del contribuente viene selezionata per l attività di un eventuale accertamento di natura presuntiva 3) rischi basso (scostamento basso sotto i euro o scostamento inferiore al 20%): nessuna selezione L Agenzia delle entrate ha chiarito che i pensionati, titolari di sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro
18 REDDITEST E UN PROGRAMMA DI AUTO-DIAGNOSI E DI ORIENTAMENTO MESSO A DISPOSIZIONE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CHE CONSENTE AI CONTRIBUENTI DI VISIONARE I CRITERI DI SELEZIONE ADOPERATI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE (COERENZA DEL REDDITO FAMILIARE RISPETTO ALLE SPESE SOSTENUTE) IL RISULTATO GENERATO DAL REDDITEST RISULTA ININFLUENTE AI FINI DELL ACCERTAMENTO IN QUANTO GLI ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO SONO BASATI SU ALTRI ELEMENTI DAL REDDITEST SI CAPISCE CHE NON E IMPORTANTE QUANTO SI SPENDE MA COME E SPESO IL DENARO
19 REDDITEST IL REDDITEST E DESTINATO AD AVERE UN IMPATTO PREVALENTEMENTE PSICOLOGICO: INCENTIVARE LA DICHIARAZIONE DI MAGGIORI REDDITI; LA LUCE VERDE SUL REDDITEST NON METTE IL CONTRIBUENTE AL RIPARO DAL REDDITOMETRO RISPETTO AL REDDITOMETRO IL REDDITEST CONSIDERA LA POSIZIONE DELLA FAMIGLIA E NON DEL SINGOLO CONTRIBUENTE (COME IL REDDITOMETRO)
20 REDDITEST NOTE METODOLOGICHE? Il software del redditest non è provvisto di note metodologiche per cui non è possibile conoscere il sistema di alimentazione dei dati utilizzati e le variabili progressive e regressive utilizzate dal sistema per la stima di coerenza Nel Redditest non è conoscibile l entità della incorenza (scostamento) rispetto ai dati dichiarati
21 COME DIFENDERSI Fare acquisti e donazioni tracciabili; Tenere separati gli acquisti per l impresa e lo studio da quelli personali (questi ultimi non rientrano nel redditometro per la parte deducibile dal reddito di impresa/professionale CM n. 1/E del 15/2/2013); Evitare di conservare inutilmente scontrini e ricevute ma selezionarli (es. è utile conservare i comprovanti delle spese scolastiche); Conservare la documentazione nel caso di pagamento di beni o servizi (es. viaggi, spese mediche, utenze) pagate da terze persone (es. familiari)
22 COME DIFENDERSI Assunzione del collaboratore domestico dal familiare con redditi piu alti Considerando che gli investimenti sono imputati tutto all anno in cui sono sostenuti (si attende una apertura ufficiale in merito che consenta di spalmare l investimento su 5 anni), potrebbe essere utile pagare a rate (es. leasing); Attenzione al conto corrente: la quota di risparmio formatasi nel corso dell anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi concorre alla determinazione del reddito complessivo
23 ESEMPI SOMME REGALATE DAL PADRE AL FIGLIO PER ACQUISTO DELL ABITAZIONE O DELL AUTOVETTURA (BONIFICO CON CAUSALE SPECIFICA) DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE (ES. RETTE SCOLASTICHE, BOLLETTE ED UTENZE, ASSICURAZIONI) DOCUMENTI NON UTILI (ES. BENI ALIMENTARI, BENI PER LA CASA, GIOCATTOLI, BENI ACQUISTATI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 3.600,00 IN QUANTO TALE DATO AFFLUISCE DIRETTAMENTE IN ANAGRAFE TRIBUTARIA)
24 L ACCERTAMENTO Prima di emettere l accertamento è necessario il confronto (contradditorio) con il contribuente che potrà giustificare (portando eventuale documentazione a supporto) lo scostamento del proprio reddito dichiarato rispetto al reddito determinato sinteticamente Il contradditorio costituisce un momento centrale in cui l Agenzia delle entrate cercherà di trovare elementi a supporto della tesi erariale.
25 CONSEGUENZE DELL ACCERTAMENTO CHI SARA RAGGIUNTO DA ACCERTAMENTO SINTETICO INCLUSO IL REDDITOMETRO AVRA SOSTANZIALMENTE CHIUSO LA POSIZIONE REDDITUALE VERSO IL FISCO (ES. ACCERTAMENTI FINANZIARI O IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE).
26 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE Per le dichiarazioni relative al 2011 e alle annualità successive, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall applicazione degli studi: sono ridotti di 1 anno i termini di decadenza per l attività di accertamento; sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (invece che 1/5) quello dichiarato.
27 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE Le agevolazioni sopra indicate si applicano a condizione che il contribuente: abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente i dati previsti; risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dallo studio applicabile. Se il contribuente soggetto a studi di settore non risulta congruo, sarà soggetto a specifici piani di controllo da parte dell Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
28 ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE ATTENZIONE Dal 2010 in poi l agenzia delle entrate può ricorrere all accertamento induttivo puro in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti negli studi di settore (nonché nel caso di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti). Ciò a condizione che il maggior reddito di impresa ovvero di arte e professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato (CM 41/E del 2011).
29 ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE ANTE 2011 Un soggetto congruo (anche per adeguamento) può subire un accertamento sintetico puro solo se, ricorre almeno una delle due condizioni: - Ammontare delle attività non dichiarare, a seguito di ricostruzione di tipo presuntivo, superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati - Attività non dichiarate, derivante da ricostruzione presuntiva superiore a euro
30 ACCERTAMENTI DA STUDI DI SETTORE ANTE 2011 Il limite di euro non costituisce in alcun modo una franchigia, per cui se l ammontare accertabile sulla base di presunzioni semplici è superiore a tale importo è effettuabile la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessiva risultante - La limitazione sussiste solo se il contribuente è congruo anche per l annualità precedente
31 TRACCIABILITÀ Con il Decreto cd Salva Italia il legislatore ha ridotto, a decorrere dal , ad un importo pari a euro il limite relativo: all utilizzo del denaro contante, all emissione di assegni trasferibili (o liberi ); al saldo dei libretti di deposito al portatore.
32 TRACCIABILITÀ In precedenza il limite era fissato in Euro Il divieto riguarda pagamenti di beni e servizi, donazioni e donazioni a titolo gratuito. Si segnala che le violazioni del nuovo limite commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, non saranno sanzionate. Il limite alla circolazione di contanti non si applica invece per i versamenti e prelevamenti presso istituti di credito.
33 CONTI CORRENTI ALL A.F. Come noto, nell anagrafe tributaria affluiscono tutte le informazioni relative ai conti correnti e ai rapporti necessarie per i controlli fiscali. A decorrere dall gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria: le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti; ogni altra informazione relativa agli stessi rapporti; l importo delle operazioni, al fine di individuare contribuenti a rischio evasione ed effettuare i dovuti controlli fiscali.
34 CONTI CORRENTI ALL A.F. La novità appare da correlare con i nuovi limiti all utilizzo del contante in quanto l abbassamento di questi comporterà la moltiplicazione delle operazioni tracciabili che saranno oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, con dati utilizzabili ai fini dei controlli.
35 INTESTAZIONE DEI BENI ALLE SOCIETÀ L art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del DL 138/2011 (cosiddetta Manovra di Ferragosto ) hanno introdotto a far data dall 1/1/2012 delle disposizioni atte a contrastate il fenomeno dell intestazione fittizia di beni ad una impresa utilizzati da soci. In sostanza la norma prevede che una società che concede in godimento un bene aziendale (es. immobile, autovettura, imbarcazione, ecc.) ad un socio, ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, non potrà dedurre dal reddito di impresa i costi aziendali. Viceversa il socio sarà che ha in godimento il bene aziendale sarà tassato per la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene aziendale.
36 ENTRATA IN VIGORE A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 18/9/2011 IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE VANNO COMUNICATI ANCHE I FINANZIAMENTI ED I VERSAMENTI REALIZZATI IN PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI ED IN ESSERE NELL ESERCIZIO IN CORSO AL 17/9/2011 (CM N. 25/E DEL 19/6/2012)
37 INTESTAZIONE DEI BENI ALLE SOCIETÀ- CONTINUA Supponiamo che una SRL detenga in locazione una autovetture per i quali sostenga costi annuali per 100. Tale autovettura è utilizzata dal socio promiscuamente sia per l attività che per motivi personali. Il valore di mercato del godimento è quantificato per il socio in Euro 70 e la società riaddebita solo 20 quale corrispettivo per l utilizzo dell autovettura. I costi di 100 non saranno deducibili ai fini delle imposte sui redditi per la società. Il socio invece avrà un reddito aggiuntivo soggetto all Irpef di 50 ovverossia 70 meno 20.
38 INTESTAZIONE DEI BENI ALLE SOCIETÀ- CONTINUA I beni inclusi nella normativa di cui in discussione sono: - le autovetture; - gli altri veicoli; - le unità da diporto; - gli aeromobili; - l immobile; - beni concessi in godimento di ammontare superiore a euro
39 INTESTAZIONE DEI BENI ALLE SOCIETÀ- CONTINUA Entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta le società dovranno comunicare all agenzia delle entrate i dati anagrafici dei soci che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società. La comunicazione dovrà essere effettuata anche con riferimento ai beni per i quali il periodo di imposta precedente è cessato il diritto di godimento (Provvedimento n del 16/11/2011).
40 INTESTAZIONE DEI BENI ALLE SOCIETÀ- CONTINUA La normativa sui beni di comodo e l invio della comunicazione all Agenzia delle entrate è strettamente collegata al nuovo redditometro ovverossia lo strumento che permette all'amministrazione finanziaria di determinare, presumibilmente, il reddito complessivo attribuibile al contribuente persona fisica (soggetto Irpef), in base ad alcuni beni e servizi indicativi di capacità contributiva (immobili, automobili, barche, eccetera), ai sensi dell art. 38 del DPR 600/73.
41 ADEMPIMENTI ENTRO IL 2 APRILE 2013 LE SOCIETA CHE CONCEDONO IN GODIMENTO BENI DI IMPRESA AI SOCI O FAMILIARI DOVRANNO TRASMETTERE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE 2 DISTINTE COMUNICAZIONI, UNA PER IL 2011 E UNA PER IL 2012 CON I NOMINATIVI DEGLI UTILIZZATORI, LE TIPOLOGIE DI BENI E GLI EVENTUALI FINANZIAMENTI
42 ABOLIZIONE SPESOMETRO DAL 1 GENNAIO 2012 E ABOLITO LO SPESOMETRO E INTRODOTTO L ELENCO CLIENTI E FORNITORI E LA SCADENZA E FISSATA AL 30/4. NON SI DOVRA PIU COMUNICARE FATTURA PER FATTURA MA SUL TOTALE DELLE OPERAZIONI INTERCORSE CON I SINGOLI CLIENTI E FORNITORI
43 LA LEGGE DI STABILITA LA LEGGE DI STABILITA (LEGGE N. 228 DEL c.d. Finanziaria 2013 ) INTRODUCE DIVERSE NOVITA FISCALI A FAR DATA DALL 1/1/2013
44 RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TERRENI Vengono riaperti per l ennesima volta i termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni (agricoli e a destinazione edificatoria) e partecipazioni (in società di qualsiasi tipo non quotate in mercati regolamentati) detenute fuori dal reddito di impresa I beni devono essere posseduti al 1/1/2013, deve essere redatta una perizia giurata nonché il pagamento dell imposta sostitutiva entro il 1/7/2013
45 NUOVA ALIQUOTA IVA L ALIQUOTA IVA PASSA DAL 21% AL 22% A DECORRERE DAL 1/7/2013
46 NUOVA MODALITA DI FATTURAZIONE Il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di fatturazione, modificativa delle disposizioni contenute nell articolo 21 del DPR n. 633/72. Le novità,applicabili dal 01 gennaio 2013, riguardano in particolare: (i) il contenuto della "nuova" fattura; (ii)(ii) la dicitura sulle fatture (PER LE FATTURE ESENTI IVA OCCORRE INDICACARE OPERAZIONE ESENTE );
47 NUOVA MODALITA DI FATTURAZIONE E opportuno, inoltre, segnalare, la problematica legata al numero progressivo che al , deve essere riportato nel documento. Prima delle modifiche,infatti, il comma 2 dell art. 21 recitava che la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare, mentre dal 1 gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dello stesso art. 21 precisa che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.
48 AUTOVETTURE NEL CORSO DEL 2012 (LEGGE FORNERO L. 92/2012 IN VIGORE DAL 18/7/2012) LE DEDUZIONI FISCALI DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE SI SONO RIDOTTE (DAL 40% AL 27,5% E DAL 90% AL 70%) LA LEGGE DI STABILITA RIDUCE ULTERIORMENTE DALL 1/1/2013 LA PERCENTUALE DI DEDUZIONE DEL 27,5% AL 20% DELLE NUOVE MODIFICHE OCCORRE TENERE PRESENTE IN SEDE DI CALCOLO DEGLI ACCONTI PER IL 2013
49 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SULLA CASA 36% E 55% La detrazione per il recupero edilizio (Ristrutturazioni edilizie di civile abitazione) passa al 50% con un limite di 96mila euro (spese sostenute dal 26 giugno 2012), fino al 30 giugno 2013; dal 1 luglio 2013, tutte le agevolazioni rientrano sotto la casistica del 36% (cioè articolo 4, comma 1 del Dl 201/2011), sia che si tratti di recupero edilizio sia che si tratti di risparmio energetico.
50 IRAP DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEL LAVORO Il dl 201/2011 introduce importanti novità in materia di Irap con decorrenza dal 2012, prevedendo la totale deducibilità dal reddito d impresa, o di lavoro autonomo, dell imposta gravante sul costo del lavoro. Si tratta di un importante innovazione, in quanto precedentemente la deduzione era stata fissata nella misura del 10%; Per i periodi dal 2007 al 2011 sarà possibile inviare la richiesta di rimborso dell Irpef/Ires sul costo del personale non dedotto
51 AUTONOMA ORGANIZZAZIONE- IRAP La legge di stabilità interviene sulla nozione di autonoma organizzazione. In particolare è istituito un fondo, a decorrere dal 2014, finalizzato ad escludere dall ambito di applicazione dell Irap le attività commerciali di cui all art. 55 del tuir e ovvero esercenti arti e professioni L esclusione opera per coloro che: 1) Non si avvalgono di dipendenti o assimilati; 2) Impieghino beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia (definita con decreto del Ministero dell Economia e delle finanze)
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