Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività"

Transcript

1 Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività Dual Income Tax (DIT) Con il D.Lgs. n. 466 del 1997, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e sulla scorta di analoghi provvedimenti adottati in altri Paesi europei, è stata introdotta un'agevolazione che permette alle cooperative di determinare le imposte applicando un un'aliquota ridotta (19 per cento) ad una quota parte di reddito corrispondente alla "remunerazione ordinaria del capitale investito" (c.d. Dual income tax, d'ora in poi Dit). L'ambito di applicazione della disciplina in commento è stato notevolmente ridotto con l'entrata in vigore della Legge n. 383 del ; a norma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 344 del 2003, la Dit é definitivamente abrogata a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio Come stabilito dall'art. 1, c. 1, del 466, l'agevolazione interessa i soggetti di cui all'art. 87 (ora art.73), comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico imposte sui redditi, tra cui rientrano le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato. Giova sottolineare che, salvo casi del tutto particolari, si tratta di una disciplina a regime che, come tale, non è soggetta a limiti temporali; pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del provvedimento in esame, essa produce i propri effetti per tutti i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1996 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si tratta dell'esercizio 1997), con esclusione delle banche e assicurazioni per le quali l'agevolazione trova applicazione solo a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta (l'esercizio 2000, per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare). Modalità di determinazione del reddito agevolabile L'agevolazione si sostanzia nell'assoggettamento all'aliquota del 19 per cento (in luogo di quella ordinaria) della parte del reddito complessivo netto corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto al capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre Si rileva che l'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 9 del 2000, aveva disposto l'incremento della predetta variazione in aumento nella misura del 20 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 (anno 2000, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), e nella misura del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi. Gli elementi necessari per la determinazione della parte di reddito assoggettabile all'aliquota ridotta del 19 per cento sono, per quanto anticipato più sopra: - la variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996; - la remunerazione ordinaria da applicarsi alla variazione in aumento di cui sopra. Per quanto attiene al primo elemento, il primo valore che deve essere individuato è il patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996: a tal fine occorre fare riferimento alle voci contenute alla lett. A) del passivo dello

2 schema di Stato patrimoniale di cui all' art c.c., senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio. Voci contenute alla lett. A) patrimonio netto I-Capitale II-Riserva da sovrapprezzo azioni III-Riserve di rivalutazione IV-Riserva legale V-Riserve statutarie VI-Riserva per azioni proprie in portafoglio VII-Altre riserve, distintamente indicate VIII-Utili (perdite) portati a nuovo IX-Utile (perdita) dell'esercizio Ai fini della quantificazione della eventuale variazione in aumento rispetto a tale valore, l'art. 1, c. 4 del 466, stabilisce che assumono rilevanza in positivo: - i conferimenti in denaro; - gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione di una o più partecipazioni in imprese controllate o collegate con il metodo del patrimonio netto. Ad eccezione dell'accantonamento a riserva della plusvalenza derivante dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, tutti gli altri accantonamenti a riserva, sia disponibile sia indisponibile dell'utile d'esercizio effettuati in sede assembleare, rilevano ai fini dell'incremento del capitale investito. In particolare, come è stato precisato dal Ministero delle finanze nella C.M. del , n. 76/E, nell'incremento ai fini Dit si assume anche l'accantonamento dell'utile d'esercizio a riserva indivisibile effettuato dalle cooperative e loro consorzi ai sensi dell'art. 12 della 904 del Qualora il periodo d'imposta sia superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. Rientrano tra i conferimenti in denaro: - i versamenti in denaro eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione; - i versamenti a fondo perduto o in conto capitale da parte dei soci; - i versamenti dei soci per sovrapprezzo azioni o quote o per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. Come specificato dall'amministrazione finanziaria nella C.M. n. 76/E non costituiscono incrementi del capitale investito le rinunce ai crediti effettuate dai soci.

3 Assumono rilevanza in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o ai partecipanti. Un'importante novità contenuta nella legge 388/2000 è rappresentata dalla possibilità per i contribuenti che, in precedenti esercizi, abbiano imputato ammortamenti anticipati a diretta riduzione del costo dei beni di adottare la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva di cui all'art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (nella versione previgente all'entrata in vigore della riforma apportata dal D.Lgs. n. 344/2003) e conseguentemente riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi, facendoli confluire nella suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite. Il contenuto agevolativo della norma va ricercato nel fatto di aver consentito di computare l'incremento di patrimonio netto derivante dalla suddetta riclassificazione ai fini della applicazione della Dit. Come evidenziato dalla C.M , n. 1, stante la formulazione dell'art. 1, c. 1, del in base al quale assume rilevanza per la Dit la "... variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre " - ai fini dell'agevolazione in argomento rileverà esclusivamente la quota di riserva riferibile agli ammortamenti anticipati contabilizzati in esercizi successivi a quello in corso al 30 settembre Tra i decrementi del patrimonio netto possono annoverarsi, ad esempio: - la distribuzione di dividendi ai soci mediante utilizzo di riserve comunque costituite; - le riduzioni del capitale sociale o del fondo di dotazione con attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti; - le riduzioni di voci del patrimonio netto assimilate al capitale sociale o al fondo di dotazione, quali la riserva sovrapprezzo azioni o la riserva per interessi di conguaglio: i decrementi in discorso assumono rilevanza ai fini della Dit sia se effettuati mediante versamento di denaro, che attraverso l'assegnazione di beni. Per quanto concerne il momento di rilevanza degli aumenti e delle diminuzioni in discorso, l'art. 1, c. 5 del 466 stabilisce che gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, mentre quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate; i decrementi, invece, hanno effetto a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, in ciascun esercizio la variazione complessiva in aumento del capitale (incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi) non potrà comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura del medesimo esercizio, escluso l'utile del periodo. La disciplina sopra esaminata è stata sostanzialmente modificata con l'entrata in vigore della citata legge n. 383/2001. Secondo le disposizioni contenute in tale provvedimento, infatti, ai fini dell'agevolazione in esame, non assumono più rilievo gli incrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001, mentre continuano a rilevare le variazioni in diminuzione effettuate anche oltre tale termine. Le cooperative, pertanto, potranno continuare ad applicare l'agevolazione dual income tax solo con riferimento all'incremento patrimoniale realizzato fino alla data del 30 giugno 2001, tenendo conto però anche dei successivi decrementi.

4 Con la C.M , n. 90/E è stato chiarito che ai fini dell'esatta identificazione degli incrementi da intendersi eseguiti a tale data, non si devono considerare gli apporti in denaro effettuati successivamente, ma possono essere computati gli accantonamenti a riserva degli utili dell'esercizio chiuso fino al 30 giugno 2001, anche se la delibera di approvazione del relativo bilancio sia intervenuta dopo il predetto termine. Limitazioni all'applicazione della Dit I successivi artt. 2 e 3 del 466 allo scopo di evitare un uso distorto del beneficio, nonché di scongiurare eventuali comportamenti elusivi, stabiliscono una serie di limitazioni che influiscono sulla quantificazione della variazione in aumento del capitale investito rilevante ai fini in esame. In particolare, ai sensi dell'art. 2, la variazione in aumento di cui al più volte menzionato art. 1, comma 4 non ha effetto sino a concorrenza: - dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre La disposizione è finalizzata ad evitare che gli incrementi del capitale investito, rilevanti ai fini della Dit, vengano utilizzati per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o rafforzamento dell'apparato produttivo (non si applica alle banche ed alle imprese di assicurazioni); - del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico (la citata C.M. n. 76/E chiarisce che tale corrispettivo rileva a prescindere che sia in denaro o in natura). La nozione di azienda va intesa in senso ampio, comprensiva anche dell'acquisizione di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. L'art. 3, al fine di evitare che si verifichino effetti moltiplicatori a catena degli incrementi di capitale rilevanti ai fini della Dit, introduce ulteriori limitazioni per i soggetti di cui all'art. 73 (corrispondente al previgente art. 87), comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico imposte sui redditi, interessati da particolari rapporti di controllo, secondo le disposizioni contenute nell'art c.c.. Come chiarito dal Ministero, la disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al rapporto di controllo sia un soggetto non residente. Ricorrendo tale presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, la variazione in aumento di cui all'art. 1, comma 4 è innanzitutto ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio. La C.M. n. 76/E precisa che la condizione del controllo deve sussistere all'atto del conferimento e può essere anche una conseguenza del conferimento stesso laddove il controllo si realizzi per effetto delle azioni o quote ricevute e rileva, altresì, anche se il controllo si sia verificato per un solo giorno del periodo d'imposta. La variazione in aumento che residua, dopo avere effettuato le riduzioni indicate negli artt. 2 e 3 comma 2 del decreto, non ha altresì effetto fino a concorrenza: - dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato consultivo per

5 l'applicazione delle norme antielusive di cui all'art. 21 della legge , n. 413 (art. 3, comma 3, lett. a); - dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nel D.M (art. 3, comma 3, lett. b), ossia in Paesi per i quali non vigono convenzioni per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, compresi quelli con regime fiscale privilegiato di cui al D.M (c.d. paradisi fiscali); - dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre Remunerazione ordinaria Il secondo elemento necessario per la determinazione del reddito soggetto ad aliquota agevolata è, ai sensi dell'art. 1, c. 2 del 466, il coefficiente di remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, al fine di determinare la parte del reddito imponibile complessivo netto da assoggettare all'aliquota d'imposta ridotta del 19 per cento; tale valore è determinato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio. Il D.M ha stabilito la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 nella misura del 5 per cento. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre Si rileva, in merito, che l'art. 8, c. 4 della 388/2000, ha previsto che il coefficiente di remunerazione ordinaria, determinato con decreto ministeriale, possa essere differenziato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima. Aliquota massima agevolabile L'art. 1, c. 3, del 466, aveva introdotto un limite massimo al risparmio d'imposta realizzabile in conseguenza dell'agevolazione: l'applicazione del meccanismo agevolativo Dit non poteva comportare, in ogni caso, un'imposta cui corrisponde un'aliquota media inferiore al 27 per cento. La predetta limitazione all'agevolazione è venuta a mancare, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000 (quindi, dall'anno 2001, nella generalità dei casi), a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, ad opera dei commi 5 e 6 della legge 388. Disposizioni antielusive Nel D.Lgs. n. 466/1997 sono contenute altre disposizioni volte ad evitare che l'agevolazione venga utilizzata in maniera distorta o con finalità di natura elusiva. Oltre alle specifiche disposizioni già analizzate nei paragrafi precedenti, si deve evidenziare che l'art. 6, comma 2 dispone che in materia di Dit si rendono applicabili gli artt. 37 e 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

6 In particolare, ai fini dell'applicazione del citato art. 37-bis si considerano indebiti i comportamenti, diversi da quelli espressamente considerati nei precedenti articoli del decreto, tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio a fronte della stessa immissione di risorse finanziarie. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209: modifiche alla disciplina L'art. 1 del D.L , n. 209 (convertito con modifiche dalla legge 22 novembre 2002, n. 265) ha profondamente modificato la disciplina della Dit, prevedendo due diverse modalità di determinazione del beneficio fiscale, alternativamente applicabili. Secondo il primo metodo di calcolo, occorrerà determinare i parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione: - non considerando l'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui al citato art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 466/1997 (attualmente pari al 40 per cento della variazione in aumento del capitale investito); - considerando la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito pari alla misura del saggio degli interessi legali. Con la C.M. 26 novembre 2002, n. 85/E, è stato chiarito che il saggio degli interessi deve essere assunto nella misura in vigore alla data di chiusura dell'esercizio in riferimento al quale la Dit trova applicazione. Si segnala che con il D.M. 1 dicembre 2003 è stato diminuito, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il tasso di interesse legale dal 3 al 2,5 per cento. La seconda modalità di calcolo permette al contribuente la possibilità di continuare a determinare l'agevolazione secondo la disciplina abrogata dall'entrata in vigore del decreto in commento (considerando, quindi, l'incremento percentuale del 40 per cento della variazione del capitale investito e facendo, inoltre, riferimento al saggio di remunerazione ordinaria stabilito con apposito decreto). Il soggetto passivo, tuttavia, se opta per questa soluzione, dovrà tenere conto delle seguenti disposizioni: - la variazione in aumento del capitale investito non avrà rilevanza fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni, rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso in cui derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997 dovrà essere ridotto in misura corrispondente; - l'aliquota media delle imposte sui redditi risultante dall'applicazione dell'agevolazione non potrà essere inferiore al 30 per cento. Con la C.M. n. 85/E del , è stato chiarito che il contribuente potrà liberamente optare per l'applicazione della modalità di calcolo che determina, con riferimento alla sua situazione specifica, un maggior vantaggio in termini di beneficio finale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 marzo 2012 Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'aiuto alla crescita economica (Ace). (12A03200)

Dettagli

Periodico informativo n. 97/2013

Periodico informativo n. 97/2013 Periodico informativo n. 97/2013 Deduzioni per incrementi del capitale proprio Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che con il disegno di legge stabilità

Dettagli

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo

Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo n 14 del 06 aprile 2012 circolare n 271 del 05 aprile 2012 referente BERENZI/mr Aiuto alla crescita economica (ACE) Decreto attuativo E stato approvato il decreto (Decreto MEF 14 marzo 2012, pubblicato

Dettagli

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC

Deduzione ACE. Quadro generale. Nel modello UNICO SC Deduzione ACE Autore: Dott. P. Pirone Nel modello UNICO SC Il c.d. decreto salva Italia ha istituito l ACE, consistente nel riconoscimento di un beneficio fiscale a favore di quelle imprese che decidono

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIANCARLO DELLO PREITE 30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AIUTO ALLA

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: INCENTIVO ACE (AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA) 1. Premesse, riferimenti normativi Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 all art.

Dettagli

Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia. UNICO SC 2013 e ACE

Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia. UNICO SC 2013 e ACE Focus di pratica professionale di Lelio Cacciapaglia UNICO SC 2013 e ACE Premessa L ACE incentivo allo sviluppo economico è al suo secondo appuntamento in Unico. Il meccanismo di calcolo della quota di

Dettagli

L ACE e le modifiche all IRAP

L ACE e le modifiche all IRAP 27 gennaio 2012 L ACE e le modifiche all IRAP dr. prof. Franco Vernassa 1 Indice L Aiuto alla Crescita Economica (ACE) I tre interventi all IRAP 2 27 gennaio 2012 L Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 127/E denominato Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007.

RISOLUZIONE N. 127/E denominato Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007. Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo RISOLUZIONE N. 127/E OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell imposta sostitutiva per i contribuenti

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del

Dettagli

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 25 maggio 2009, n.127/e

Agenzia delle Entrate. Risoluzione 25 maggio 2009, n.127/e 1 di 7 15/09/2011 14.35 Agenzia delle Entrate Risoluzione 25 maggio 2009, n.127/e Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi

Dettagli

D.L. 13/08/2011 N Nuova Tassazione Società Cooperative

D.L. 13/08/2011 N Nuova Tassazione Società Cooperative D.L. 13/08/2011 N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell art. 2 del D.L. 138/2011, i quali prevedono quanto segue: 36-bis. In anticipazione

Dettagli

Trasformazione di società

Trasformazione di società Trasformazione di società ed enti Tipologie di trasformazione Con la trasformazione un ente cambia veste giuridica, passando da un tipo a un altro (artt. 2498 ss. cod. civ.). Si può trattare di trasformazione

Dettagli

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO TEMATICO N.1/2012 AGEVOLAZIONI FISCALI a cura di Francesca Costantino PREMESSA Con numerosi interventi legislativi intervenuti

Dettagli

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti

Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti Modello UNICO Alcuni quadri rilevanti QUADRO RF 106 E SS PROSPETTO DEL PN Capitale sociale: esplicitare le somme trasferite riguardanti i fondi pubblici per le quali la legge ha permesso l imputazione

Dettagli

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR:

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR: UNICO Società di capitali e la nuova disciplina delle perdite Con il D.L. n. 98/2011 (convertito legge n. 111/ 2011), il legislatore ha riformulato i commi 1 e 2 dell art. 84 TUIR, che disciplinano i criteri

Dettagli

Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività

Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività Aspetti fiscali Aspetti generali Esercizio dell'attività L'agevolazione "Visco" e il calcolo del credito d'imposta Con l'art. 2 della legge n. 133 del 1999 è stata istituita un'agevolazione, che nel suo

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.

Dettagli

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che "Le attività e le passività in valuta, ad

dicembre 2004 n. 310, e, pertanto, applicabile al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004, prevede che Le attività e le passività in valuta, ad Oggetto: Articolo 110 del TUIR - Corretto trattamento civilistico e fiscale dei debiti a medio-lungo termine in valuta estera, relativamente al periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2004. Alcune Direzioni

Dettagli

Art [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n.

Art [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 109. [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133 Decorrenza: Dal periodo

Dettagli

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio

Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Le novità fiscali per la chiusura del bilancio d esercizio Roma 26 marzo 2012 Angelo Garcea angelo.garcea@assonime.it Le principali novità Le novità per tutte le imprese L ACE (d.l. 201 del 2011) La nuova

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

Tassazione dei dividendi. Giacomo Manzana -

Tassazione dei dividendi. Giacomo Manzana - Tassazione dei dividendi Giacomo Manzana - www.manzana.it Tassazione dei dividendi in entrata - caratteristiche L art. 44, comma 2, lett. a) del Tuir, come risulta dopo la modifica apportata dal Dlgs n.

Dettagli

Il Regime della trasparenza fiscale

Il Regime della trasparenza fiscale L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -

Dettagli

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Marco Ciavattini Art.

Dettagli

Circolare N.133 del 12 ottobre DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative

Circolare N.133 del 12 ottobre DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative Circolare N.133 del 12 ottobre 2011 DL 138/2011. Ecco cosa cambia per le cooperative DL 138/2011: ecco cosa cambia per le cooperative Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che con la

Dettagli

Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla

Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012

Dettagli

Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo

Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo 11 ottobre 2011 Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo Dr. Prof. Franco Vernassa 1 Indice Disciplina

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

L ACE premia anche imprese individuali e società di persone

L ACE premia anche imprese individuali e società di persone Focus di pratica professionale di Luca Miele e Valeria Russo L ACE premia anche imprese individuali e società di persone Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 3 del D.M. del 14 marzo 2012, sono state

Dettagli

Anno 2013 N. RF058. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2013 N. RF058. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2013 N. RF058 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 9 OGGETTO SOGGETTI IRES: IL CALCOLO DELL AGEVOLAZIONE ACE 2012 RIFERIMENTI ART. 1, DL 201/2011; DECRETO MEF 14/03/2012;

Dettagli

RISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 60/E f Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27/07/2000, n.212 ALFA S.p.A Conferimento di partecipazioni di controllo

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,

Dettagli

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72% a cura Dott. Antonio Gigliotti La legge Finanziaria 2008, a seguito della riduzione dell aliquota nominale dell Ires, ha demandato al Ministero dell Economia

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 58 15.07.2014 Adeguamento agli studi di settore in Unico Categoria: Studi di settore Sottocategoria: Varie Al fine di evitare il rischio di

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili

Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Articolo 36, comma 7, del D.L. n.223/2006 Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box

Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Ai gentili clienti Loro sedi Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Premessa Con i commi da 37 a 45 della legge di stabilità per il 2015 è stata prevista l introduzione,

Dettagli

UNICO SP ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. SOGGETTI INTERESSATI "

UNICO SP ADEMPIMENTO  RIFERIMENTI  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 1, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. SOGGETTI INTERESSATI UNICO Società di Persone 2016: l agevolazione ACE di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Studio Tarantino Cremona Monarca - Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Il Decreto Monti ha introdotto

Dettagli

COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

COMUNE di FABRIANO. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) COMUNE di FABRIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia Piazza XXV Aprile, 1-30036 - Tel.041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273 Approvato con delibera di C.C. n. 19 del. 18.04.2013 REGOLAMENTO PER L

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2 CIRCOLARE N. 3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

RIMINI TEATRO SPA. BILANCIO DI ESERCIZIO AL IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI ART bis C.C. II) parte non richiamata

RIMINI TEATRO SPA. BILANCIO DI ESERCIZIO AL IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI ART bis C.C. II) parte non richiamata RIMINI TEATRO SPA Sede legale: Rimini, via Sigismondo n.27 Capitale Sociale : 2.685.400,00 di cui versati : 842.804,94 Codice Fiscale / P. Iva : 02687130407 Registro Imprese di Rimini : N. 02687130407

Dettagli

SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008

SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Circolare N. 32 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 29 aprile 2008 SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Come noto, la Finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità per

Dettagli

C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso)

C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso) C O M U N E DI O D E R Z O Città Archeologica (Provincia di Treviso) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale N /2014 del Oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO

Dettagli

Scienza delle Finanze. Seminario: IRES. Corso di Laurea Specialistica

Scienza delle Finanze. Seminario: IRES. Corso di Laurea Specialistica Corso di Laurea Specialistica Scienza delle Finanze Seminario: IRES 1 2 Base imponibile dell IRES Il reddito d impresa è determinato applicando all utile o alla perdita risultante dal conto economico le

Dettagli

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Politiche fiscali e societarie

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Politiche fiscali e societarie Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Politiche fiscali e societarie Roma, 17 novembre 2016 Le Misure che incidono sulla determinazione del Reddito d impresa Istituzione

Dettagli

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini

Dettagli

DIAMANTELL SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) Società in liquidazione

DIAMANTELL SRL. Bilancio di esercizio al Dati anagrafici. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) Società in liquidazione Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Dati anagrafici Sede in 56031 BIENTINA (PI) PIAZZA V. EMANUELE II, 27/B Codice Fiscale 02099500502 Numero Rea PI 180818 P.I. 02099500502 Capitale Sociale Euro 20.000

Dettagli

CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE. Normativa

CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE. Normativa D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Art. 27 Ritenuta sui dividendi. 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma

Dettagli

Corso di Scienza delle finanze. 6 lezione (1 parte) IRES

Corso di Scienza delle finanze. 6 lezione (1 parte) IRES Corso di Scienza delle finanze 6 lezione (1 parte) IRES La tassazione dei redditi di impresa in Italia e' differenziata a seconda della natura giuridica dell'impresa: le imprese individuali e le società

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una

Dettagli

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Art. 1 co. 33 lett. i), l) e co. 34 Gli interessi passivi, diversi da quelli che concorrono a formare il costo dei beni ai sensi dell art. 110, co.

Dettagli

SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI E INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI DI RIFERIMENTO

SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI E INDIVIDUAZIONE PRESUPPOSTI DI RIFERIMENTO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE SOCIETÀ AI TEST DEI RICAVI E DELLE PERDITE TRIENNALI

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

CIRCOLARE N.54 /E. Roma, 23 dicembre 2005

CIRCOLARE N.54 /E. Roma, 23 dicembre 2005 CIRCOLARE N.54 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 dicembre 2005 OGGETTO: Acconto dell imposta sul valore aggiunto per il periodo d imposta 2005 Metodo di determinazione per i soggetti

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La nuova disciplina delle perdite fiscali Il credito d imposta derivante dalla

Dettagli

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Approvato con delibera C.C. n. 3 del 29.1.2007 Il Sindaco Il Segretario Comunale REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento Il

Dettagli

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015

L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 INFORMATIVA N. 163 03 GIUGNO 2015 DICHIARAZIONI L ACE 2014 PER I SOGGETTI IRPEF E IL MOD. UNICO 2015 Art. 1, DL n. 201/2011 DM 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 23.5.2014, n. 12/E Istruzioni mod. UNICO

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente,

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

Roma, 09 novembre 2006

Roma, 09 novembre 2006 RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese

Dettagli

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000.

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000. D.M. 3 luglio 2000 - Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000. D.M. 3 agosto 2000 - Criteri e modalità di

Dettagli

RELAZIONE al BILANCIO al (ai sensi dell art C.C.)

RELAZIONE al BILANCIO al (ai sensi dell art C.C.) RELAZIONE al BILANCIO al 31.12.2002 (ai sensi dell art. 2429 C.C.) Signori Soci, il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2002 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione,

Dettagli

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI Le novità nei bilanci 2016, con la possibilità di scaricare file excel che riportano 2 esempi di calcolo della deducibilità degli

Dettagli

Nuovo costo per le auto

Nuovo costo per le auto Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 19 21.01.2014 Nuovo costo per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la chiusura del 2013 è necessario porre attenzione alle

Dettagli

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO Direzione Centrale Normativa Roma, 03/08/2016 OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge

Dettagli

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia: Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2002 Oggetto: Interpello 2002 Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Quesito Con istanza del 18 dicembre 2001, il sig.

Dettagli

Unico 2012: il prospetto del capitale e delle riserve

Unico 2012: il prospetto del capitale e delle riserve Focus di pratica professionale di Fabio Giommoni Unico 2012: il prospetto del capitale e delle riserve Il modello Unico 2012 Società di Capitali ripropone, nel quadro RF, il tradizionale Prospetto del

Dettagli

L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l applicazione dell aliquota IRAP di cui

Dettagli

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F.

Comune di Soave REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 1 INDICE Art. 1 Ambito di applicazione...(pag. 3) Art.

Dettagli

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI Gli immobili del lavoratore autonomo a cura di Roberto Protani GLI IMMOBILI STRUMENTALI Dal 1 gennaio 2007 sono applicabili le nuove norme sugli immobili degli artisti e professionisti

Dettagli

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE allegato A COMUNE DI VARESE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

Roma, 29 dicembre 2008 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. Prot /2008 Ai comuni

Roma, 29 dicembre 2008 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE. Prot /2008 Ai comuni MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Roma, 29 dicembre 2008 DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE Prot. 27100/2008 Ai comuni e, p.c. Al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Dettagli

Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2006

Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2006 IIL MAGO DII OZ SOCIIETA COOPERATIIVA SOCIIALE ONLUS Sede in VIA ROSE DI SOTTO 53-25100 BRESCIA (BS) Biillanciio all 31//12//2007 Reg. Imp. 02566790982 Rea 460466 Stato patrimoniale attivo 31/12/2007 31/12/2006

Dettagli

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA. A cura di Enrico Macario DR Liguria Ufficio Analisi e ricerca

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA. A cura di Enrico Macario DR Liguria Ufficio Analisi e ricerca LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA A cura di Enrico Macario DR Liguria Ufficio Analisi e ricerca 1 LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA commi da 469 a 472 art. 1 legge 266/2005 Resta immutata la

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES INDICE Premessa... 1 Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA 1.1. I criteri direttivi afferenti l IRES.... 5 1.2. Criteri direttivi riferiti all IRE... 16 Capitolo 2 LA

Dettagli

La rivalutazione dei beni d impresa

La rivalutazione dei beni d impresa Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 La rivalutazione dei beni d impresa Slide a cura di Francesco Chiaravalle 1 Sommario Premessa Ambito soggettivo Ambito oggettivo Modalità contabili e limiti

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti»)

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Slide a cura di Emiliano Burzi 1 Sommario Premessa Ambito soggettivo

Dettagli

Roma,09 aprile Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative

Roma,09 aprile Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative CIRCOLARE N. 35/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2008 Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative La presente circolare fornisce chiarimenti

Dettagli

Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. Sede in Roma- Via Santa Caterina da Siena n. 57 Capitale sociale Euro ,00

Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. Sede in Roma- Via Santa Caterina da Siena n. 57 Capitale sociale Euro ,00 Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. Sede in Roma- Via Santa Caterina da Siena n. 57 Capitale sociale Euro 90.000,00 Cod. Fiscale e Nr.Reg.Imp. 04946841006 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma Nr. R.E.A.

Dettagli

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e Art. 7, DDL Stabilità 2016 30 ottobre 2015 I super-ammortamenti nel DDL Stabilità 2016 Nell ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo, il DDL Stabilità 2016 prevede, all

Dettagli

La destinazione dell utile

La destinazione dell utile Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 115 07.04.2015 La destinazione dell utile Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La voce utile (perdita) dell esercizio presente

Dettagli

Allegato tecnico a) al Decreto del Ministero della Salute del 21 giugno 2016 Allegato tecnico a)

Allegato tecnico a) al Decreto del Ministero della Salute del 21 giugno 2016 Allegato tecnico a) Allegato tecnico a) a) Metodologia per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende Ospedaliere (AO), delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e degli Istituti di Ricovero

Dettagli

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option.

Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. Circolare n. 52 del 14 Marzo 2002 OGGETTO: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 60 del 19/06/2001 e Risoluzione n. 212/E del 17/12/2001. Chiarimenti in materia di stock option. SOMMARIO: L Agenzia delle

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Roma, 28/02/2016 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

RISOLUZIONE N. 189/E

RISOLUZIONE N. 189/E RISOLUZIONE N. 189/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 luglio 2009 Oggetto: Istanza di interpello - Conseguenze fiscali della valutazione dei crediti al fair value - Articolo 106 del

Dettagli

La disciplina del patrimonio netto

La disciplina del patrimonio netto CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE IL BILANCIO D ESERCIZIO E I BILANCI STRAORDINARI La disciplina del patrimonio netto Intervista: Massimo Caspani Notaio in Como Risponde: Marco Saverio Spolidoro Ordinario di

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 382 14.12.2016 Credito d'imposta estero Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 108 del 24.11.2016 Categoria: Fiscalità internazionale Sottocategoria:

Dettagli