Codice Salute. prevenzione, cura e assistenza

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1 Codice Salute prevenzione, cura e assistenza Polizza N. Edizione Gennaio 2007

2 Si precisa che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nelle sezioni "Dichiarazioni dell'assicurato", "Dichiarazioni", "Condizioni di assicurazione" e "Condizioni particolari (se richiamate), sono stampate con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. CDA166106

3 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme relative alla polizza Codice Salute 4 Prestazioni 5 Modalità di pagamento 6 Operatività delle prestazioni 7 Norme in caso di sinistro 8 Prestazione Assistenza SOMMARIO/3-96

4 Gentile Cliente, affidandosi a Codice Salute Lei ha dimostrato di saper scegliere il meglio per tutelare il bene più prezioso: la sua salute. Codice Salute, infatti, oltre alle più complete prestazioni in caso di ricovero, intervento chirurgico ed accertamenti diagnostici, Le offre importanti servizi in ambito di MEDICINA PREVENTIVA e la possibilità di poter contare su un'assistenza quotidiana in caso di bisogno. MEDICINA PREVENTIVA Con Codice Salute Lei, se lo ritiene opportuno, ha la possibilità, da subito e senza alcun costo aggiuntivo, di tenere costantemente sotto controllo il suo stato di salute, scegliendo OGNI ANNO tra i seguenti programmi sanitari di medicina preventiva: Programma "Check up" Uomini: Esame del sangue: emocromo, glicemia, colestero totale; esame delle urine; elettrocardiogramma oppure, in alternativa, PSA (esame dell'antigene prostatico specifico). Donne: Esame del sangue: emocromo, glicemia, colestero totale; esame delle urine; elettrocardiogramma oppure, in alternativa, Pap test. Programma "Visita Specialistica" Possibilità di effettuare una visita specialistica a scelta in ambito cardiologico, oculistico, urologico o ginecologico. Gli accertamenti dovranno essere effettuati in Italia presso le strutture sanitarie convenzionate con Mondial Assistance, previa richiesta di prenotazione al Numero Verde 800/ I relativi esiti saranno trasmessi esclusivamente a Lei. NB: relativamente agli assicurati di età fino ai 14 anni, le prestazioni su indicate saranno erogabili su richiesta dei genitori o legittimi tutori previo consenso del medico curante; in assenza del permesso del medico curante saranno offerte prestazioni mediche compensative da concordarsi con i medici di Mondial. ASSISTENZA Il Numero Verde è inoltre un prezioso riferimento al quale rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiedere assistenza sanitaria immediata e qualificata a CASA, IN VIAGGIO oppure a seguito di un RICOVERO. La Guardia Medica della Centrale Operativa di Mondial Assistance è infatti a sua disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per gestire ogni tipo di emergenza ed organizzare, ad esempio, l'invio di un medico o di un'ambulanza per il soccorso. Per conoscere nel dettaglio tutti i servizi di ASSISTENZA che Codice Salute Le garantisce, la invitiamo a leggere quanto riportato nella specifica sezione all'interno del contratto. Codice Salute: prevenzione, cura e assistenza.

5 1 Definizioni Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Convalescenza: periodo che succede alla fine di un ricovero, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari organi ed apparati; Équipe operatoria: il gruppo costituito dal chirurgo, dall'aiuto, dall'assistente, dall'anestesista e da ogni altro soggetto che abbia parte attiva nell'intervento; Équipe operatoria convenzionata: ogni équipe operatoria - come sopra definita - rientrante nel sevizio convenzionato Clinica Amica; Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico: l'atto terapeutico realizzato mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o idonee apparecchiature; Intramuraria (Intramoenia): l'attività libero-professionale dei Medici dipendenti di un Ente pubblico (Azienda Ospedaliera o Istituto Universitario) che hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ente stesso, svolta indifferentemente nell'ambito dell'ente stesso o in Strutture con l'ente convenzionate; Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; Massimale: l'importo massimo della prestazione dell'assicuratore; Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria; Ricovero in Day Hospital: il ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisce in giornata; Scoperto: importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: l'impresa assicuratrice; Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerate Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza e Soggiorno, i Gerontocomi e gli Ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; pertanto i ricoveri effettuati in tali strutture non daranno luogo ad alcun indennizzo, così come quelli effettuati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA); Struttura sanitaria convenzionata: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera - come sopra definita - rientrante nel servizio convenzionato Clinica Amica. 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Altre Assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del Codice Civile. Il Contraente o l'assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta.

6 In caso di richiesta alla Società, essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta di una delle Parti, spedita mediante lettera raccomandata o telefax almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3 Norme relative alla polizza Codice Salute Art Oggetto dell'assicurazione Questa assicurazione ha per oggetto il pagamento diretto delle spese di assistenza sanitaria o il loro eventuale rimborso da parte della Società per ogni evento che rientri nella definizione di ricovero in Struttura sanitaria, conseguente a malattia, infortunio o parto dell'assicurato, che comporti o meno intervento chirurgico. Il tutto, sempreché non espressamente escluso, in base alle prestazioni prescelte per ciascun Assicurato e secondo le modalità stabilite in polizza nella sezione "Modalità di pagamento". Art Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione: le malattie e gli stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all'atto della stipulazione della polizza. Le patologie dichiarate e non esplicitamente escluse dalla Società si intendono invece comprese, fermo comunque quanto previsto ai successivi punti del presente articolo e in conformità all'art. "Decorrenza della garanzia"; le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza - fatta eccezione per quelli previsti nella specifica voce alla sezione "Prestazioni" - nonché gli interventi per la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo); le malattie mentali, i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per quelli previsti nella specifica voce alla sezione "Prestazioni"; le intossicazioni e gli infortuni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;

7 le conseguenze dirette di infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente polizza, intendendosi per tali le patologie direttamente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi, salvo che l'infortunio sia avvenuto nel corso di precedente polizza stipulata con la Società e avente il medesimo oggetto; gli infortuni derivanti da sport aerei o dalla partecipazione a corse o gare motoristiche e prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) o dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastico-ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia); le cure dentarie non conseguenti ad infortunio e le periodontopatie; sono comunque esclusi le protesi dentarie, le cure e gli interventi di ortodonzia e per disodontiasi; gli stati patologici correlati alla infezione da H.I.V.; le conseguenze derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, insurrezione, fatta eccezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se e in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace; le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; le conseguenze dirette o indirette derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate per le terapie mediche effettuate durante la validità, senza soluzione di continuità di analoghe polizze malattia contratte con la Società; le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo quanto previsto dalle singole prestazioni; i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici; tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari; tutte le procedure e gli interventi chirurgici finalizzati alla fecondazione assistita; l'aborto volontario non terapeutico. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o da infermità mentali (salvo, per queste ultime, quanto previsto dall'articolo "Malattie mentali" nella sezione "Prestazioni"). La sopravvenienza in corso di contratto delle suddette affezioni costituisce aggravamento di rischio ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile. 4 Prestazioni Prestazioni base Art Interventi chirurgici in genere e ricoveri senza intervento Nel caso in cui l'assicurato, a seguito di malattia, infortunio o parto, necessiti di: ricoveri in Struttura sanitaria che diano o meno luogo a interventi chirurgici, interventi chirurgici effettuati in ambulatorio o presso un Pronto Soccorso, la Società riconoscerà le spese per: rette di degenza; onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi l'utilizzo di apparecchiature terapeutiche e le endoprotesi applicate durante l'intervento; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero, purché questi ultimi siano inequivocabilmente finalizzati alla verifica o al completamento della diagnosi di ricovero ed il tutto sia attinente alla patologia che ha reso necessario il ricovero stesso.

8 Tali spese saranno direttamente pagate alla Struttura sanitaria e all'équipe operatoria convenzionate oppure formeranno oggetto di rimborso all'assicurato da parte della Società secondo le modalità e con i limiti previsti nella sezione "Modalità di pagamento". Altre prestazioni comprese nelle Prestazioni Base Accompagnatore In caso di ricovero con pernottamento dell'assicurato, che comporti o meno intervento chirurgico, la Società riconosce anche le spese per vitto e pernottamento dell'eventuale accompagnatore nella Struttura sanitaria presso la quale si trova ricoverato l'assicurato. Qualora la Struttura sanitaria non fosse in grado di dare ospitalità all'accompagnatore, la prestazione si considera operante per dette spese anche se avvenute in altre strutture (alberghi, hotel e similari). Quanto sopra, fino ad un massimo di 30 giorni per ricovero, col limite di Euro 100,00 giornalieri, I.V.A. compresa. Day Hospital L'assicurazione vale anche per i ricoveri avvenuti in regime di degenza diurna senza pernottamento (Day Hospital) conseguenti a malattia o infortunio ed è operante esclusivamente per le relative terapie chirurgiche e mediche, comprese le analisi cliniche, gli esami strumentali e le visite, praticate durante il ricovero ed attinenti alla patologia che ha determinato il ricovero stesso. Trapianto di organi Nel caso di trapianto di organi è altresì compreso in garanzia il riconoscimento delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese necessarie per l'espianto. Nel caso di donazione da persona vivente, la Società riconoscerà anche le spese sostenute durante il ricovero del donatore per accertamenti diagnostici, assistenza medica, intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell'équipe operatoria e materiale di intervento), cure, medicinali e rette di degenza. Difetti o malformazioni preesistenti L'assicurazione è valida anche per i ricoveri effettuati per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza, purché non noti in quel momento all'assicurato o al Contraente. Imprudenze e negligenze gravi Sono compresi in garanzia anche gli infortuni sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenze anche gravi dell'assicurato, fatta eccezione per gli infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'assicurato stesso. Malattie mentali Le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere (ivi compresi i comportamenti nevrotici) sono compresi in garanzia limitatamente alla prima manifestazione della malattia nella vita dell'assicurato, diagnosticata in corso di contratto, che comporti ricovero ed ai successivi ricoveri, sempreché determinati dalla medesima malattia ed avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa del primo ricovero. Il massimo esborso, a carico della Società, non potrà superare complessivamente per tutti i ricoveri, per ogni Assicurato, l'importo di Euro 1.500,00, comprese le spese di vitto e pernottamento per l'eventuale accompagnatore. Contestualmente al raggiungimento di tale limite, la presente garanzia decade relativamente all'assicurato per cui è stata erogata la prestazione. Prestazioni per il nascituro, per il parto e per il neonato Prestazioni per il nascituro A partire dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, si intendono compresi in garanzia anche gli interventi finalizzati alla correzione di difetti fisici o malformazioni del feto, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo all'effetto dell'assicurazione.

9 Prestazioni per il parto In caso di ricovero per parto verranno riconosciute le spese relative alle prestazioni previste dal contratto e sostenute dall'assicurata nonché le spese sanitarie e le rette di degenza del neonato con le modalità di seguito specificate: per il primo parto cesareo, anche se successivo ad altri parti non cesarei, pagamento diretto o rimborso delle spese di cui sopra secondo le modalità e i limiti previsti nella sezione "Modalità di pagamento"; per parto non cesareo e per parto cesareo successivo ad un altro cesareo, anche se quest'ultimo sia avvenuto prima della stipulazione della polizza, le spese di cui sopra o l'indennità sostitutiva spettante in caso di ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, vengono riconosciute fino a concorrenza di Euro 2.500,00 senza applicazione di alcuno scoperto, e ciò sia che il ricovero avvenga in Struttura sanitaria convenzionata sia in Struttura sanitaria non convenzionata Clinica Amica. Non sono comprese in garanzia le spese sanitarie sostenute dall'assicurata prima del parto (anche effettuate allo scopo di monitorare il decorso della gravidanza) e dopo l'espletamento del parto. Prestazioni per il neonato In caso di ricovero del neonato reso necessario da infortunio, malattia o - a parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Rischi esclusi" - per la correzione o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, la Società riconoscerà le spese sostenute per il ricovero, negli stessi termini previsti dalla polizza per la madre e sempreché la prestazione parto abbia operato nei confronti di quest'ultima, indipendentemente dalla liquidazione di un eventuale indennizzo. La garanzia si intende gratuitamente prestata ed avrà vigore fino alla seconda scadenza annuale successiva alla nascita, sempreché la polizza sia stata regolarmente rinnovata e sia stato pagato il relativo premio. A partire da tale data la garanzia per il nuovo nato sarà operante solo se verranno comunicati i suoi dati anagrafici e verrà corrisposto il relativo premio mediante sostituzione del contratto, senza necessità di invio del questionario anamnestico. Prestazioni aggiuntive Art Prestazioni prima e dopo il ricovero Fino a concorrenza di Euro 5.000,00 per persona e per anno assicurativo l'assicurazione è valida anche per il rimborso delle spese sostenute per: accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) e visite specialistiche effettuati, anche al di fuori della Struttura sanitaria o dell'ambulatorio, nei 120 giorni antecedenti il ricovero o l'intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o in Pronto Soccorso, purché inequivocabilmente inerenti all'infortunio o alla malattia che ha determinato il ricovero stesso o la prestazione ambulatoriale; esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero o all'intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o in Pronto Soccorso, purché inequivocabilmente inerenti all'infortunio o alla malattia che ha determinato il ricovero stesso o la prestazione ambulatoriale; trasporto dell'assicurato in ambulanza alla Struttura sanitaria o all'ambulatorio e per il suo rientro. Ciascuna prestazione verrà indennizzata per le spese effettivamente sostenute e documentate, dopo l'applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato nel caso in cui la prestazione sia erogata da Struttura Sanitaria convenzionata. Qualora, inoltre, le suddette prestazioni siano erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale la Società rimborserà integralmente all'assicurato (senza applicazione dello scoperto del 20%) l'eventuale ticket sanitario rimasto a suo carico, fino a concorrenza del limite massimo sopra indicato. Art Spese per prestazioni diagnostiche e terapeutiche fuori ricovero Fino a concorrenza di Euro 2.500,00 per persona e per anno assicurativo l'assicurazione è valida anche per il rimborso delle spese sostenute per le seguenti prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, anche se non collegate ad un ricovero: Angiografia Colonscopia virtuale con metodica TAC Craniocorpografia Dacriocistografia

10 Duttogalattografia Ecocardiografia Ecodoppler Elettroencefalografia Elettromiografia Endoscopia ENG Elettronistagmografia Fluorangiografia Indagine microscopica in epiluminescenza Manometria ano-rettale Manometria esofago-gastrica PET - Tomografia ad emissione di positroni Potenziali evocati uditivi Potenziali evocati visivi Prestazioni di medicina nucleare Risonanza magnetica nucleare Stabilometria o studio computerizzato dell'equilibrio Tac Terapia con alte energie (Radioterapia, roentgenterapia, cobaltoterapia, acceleratore lineare, betatrone, ciclotrone, sincrotone, ecc.) Video-dermato-scopia Video-rino-faringo-laringo-scopia Ciascuna prestazione verrà indennizzata per le spese effettivamente sostenute e documentate, dopo l'applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato nel caso in cui la prestazione sia erogata da Struttura Sanitaria convenzionata. Qualora, inoltre, le suddette prestazioni siano erogate a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale la Società rimborserà integralmente all'assicurato (senza applicazione dello scoperto del 20%) l'eventuale ticket sanitario rimasto a suo carico, fino a concorrenza del limite massimo sopra indicato. Non sono comprese nella presente garanzia le spese sanitarie sostenute dall'assicurato per prestazioni diverse da quelle espressamente sopra indicate. 5 Modalità di pagamento Per richieste informative e per accedere al servizio convenzionato Clinica Amica: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle e il sabato dalle 8.00 alle servizio in linea verde 800/ Art Modalità di pagamento La presente copertura viene prestata riconoscendo a ciascun Assicurato un massimale annuo illimitato, cioè senza alcun limite posto dalla Società alle prestazioni riconosciute in termini di numero di eventi assicurati. Le singole prestazioni saranno indennizzate ai sensi di polizza, in base a quanto previsto di seguito per ciascuna tipologia di evento assicurato. Gli interventi chirurgici effettuati in ambulatorio o presso un Pronto Soccorso, saranno indennizzati ai sensi di polizza con le stesse modalità previste per i casi di ricovero. Art Ricoveri in Strutture sanitarie CONVENZIONATE Con intervento chirurgico effettuato da ÉQUIPE OPERATORIA CONVENZIONATA In caso di ricovero presso una Struttura sanitaria convenzionata che comporti intervento chirurgico eseguito da équipe operatoria altrettanto convenzionata, la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla Struttura sanitaria di tutte le spese sanitarie previste nella polizza e sostenute durante il ricovero.

11 Con intervento chirurgico effettuato da ÉQUIPE OPERATORIA NON CONVENZIONATA In caso di ricovero presso una Struttura sanitaria convenzionata che comporti un intervento chirurgico eseguito da équipe operatoria non convenzionata, la Società: pagherà direttamente alla Struttura sanitaria le spese sanitarie relative al ricovero; rimborserà all'assicurato le spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni di detta équipe fino a concorrenza di Euro ,00 per ricovero, previa deduzione di uno scoperto del 20%, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo "Ricoveri con intervento chirurgico per Gravi Patologie". Resta convenuto che per per ciascuno degli interventi di seguito indicati: adenoidectomia; appendicectomia; emorroidectomia; safenectomia radicale; tonsillectomia, il rimborso per l'équipe operatoria verrà effettuato fino a concorrenza del limite massimo di Euro 6.000,00, previa applicazione di uno scoperto del 20%. Verranno, inoltre, applicate le modalità di pagamento indicate nel presente articolo anche nel caso di ricoveri a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di libera professione "intramuraria". Senza intervento chirurgico In caso di ricovero che non comporti intervento chirurgico presso una Struttura sanitaria convenzionata, la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla Struttura sanitaria di tutte le spese sanitarie previste nella polizza e sostenute durante il ricovero stesso. Cessione dei diritti In caso di pagamento diretto da parte della Società alla Struttura sanitaria, ogni diritto derivante all'assicurato dalla presente polizza si intende fin d'ora irrevocabilmente ceduto, in favore della o delle Strutture sanitarie che fanno parte del servizio convenzionato Clinica Amica. Il pagamento eseguito dalla Società in forza della presente cessione ed in favore dei cessionari sopra indicati sarà pienamente liberatorio nei confronti dell'assicurato stesso. Art Ricoveri in Strutture sanitarie NON CONVENZIONATE In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, presso una Struttura sanitaria non convenzionata, la Società rimborserà all'assicurato le spese sanitarie previste in polizza e dallo stesso effettivamente sostenute durante il ricovero e documentate: senza alcun limite massimo per ricovero, relativamente alla Struttura sanitaria non convenzionata fino a concorrenza di Euro ,00 per ricovero, relativamente all'équipe operatoria non convenzionata previa deduzione di uno scoperto del 20%, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo "Ricoveri con intervento chirurgico per Gravi Patologie". Resta convenuto che per ciascuno degli interventi di seguito indicati: adenoidectomia; appendicectomia; emorroidectomia; safenectomia radicale; tonsillectomia, il rimborso verrà effettuato senza alcun limite massimo per la struttura sanitaria e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 6.000,00 per l'équipe operatoria, previa applicazione di uno scoperto del 20%. Verranno, inoltre, applicate le modalità di pagamento indicate nel presente articolo anche nel caso di ricoveri a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di libera professione "intramuraria". Art Ricoveri con Intervento Chirurgico per Gravi patologie A parziale deroga di quanto previsto agli articoli "Ricoveri in Strutture sanitarie CONVENZIONATE. Con intervento chirurgico effettuato da équipe operatoria non convenzionata" e "Ricoveri in Strutture sanitarie NON CONVENZIONATE", si precisa che in caso di ricovero che comporti un intervento chirurgico fra quelli qui di seguito elencati: asportazione di neoplasie o di aneurismi endocranici intracerebrali;

12 asportazione di tumori orbitali per via endocranica; intervento sull'ipofisi per via transfenoidale; artrodesi intersomatica per via postero-laterale per sostituzione di vertebra tumorale; asportazione di neurinomi dell'viii n.c. o di altri tumori dell'angolo ponto-cerebellare; sostituzione di valvola cardiaca singola + by-pass aorto-coronarico in CEC; intervento per aneurisma dell'aorta ascendente; intervento per dissecazione dell'aorta ascendente; intervento per aneurisma dell'aorta ascendente con sostituzione valvolare; intervento per aneurisma o dissecazione dell'arco aortico; intervento per aneurisma o dissecazione dell'aorta discendente toracica; trapianto di cuore; trapianto di organi degli apparati digerente e respiratorio, la Società rimborserà all'assicurato le spese sanitarie previste in polizza e dallo stesso effettivamente sotenute durante il ricovero e documentate: senza alcun limite massimo per ricovero, relativamente alla Struttura sanitaria non convenzionata; fino a concorrenza di Euro ,00 per ricovero, relativamente all'équipe operatoria non convenzionata. Tale modalità di rimborso è prevista unicamente con riferimento agli interventi sopra indicati; resta inteso che, per gli interventi non rientranti nell'elenco di cui sopra, varranno le modalità di rimborso indicate nei precedenti articoli "Ricoveri in Strutture sanitarie CONVENZIONATE - Con intervento chirurgico effettuato da équipe operatoria non convenzionata" e "Ricoveri in Strutture sanitarie NON CONVENZIONATE". Art Ricoveri in strutture pubbliche o accreditate a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale In caso di ricovero a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà l'indennizzo come segue: se la Struttura sanitaria che eroga le prestazioni è convenzionata Clinica Amica vale quanto riportato nell'art. "Ricoveri in Strutture sanitarie convenzionate"; se la Struttura sanitaria non è convenzionata Clinica Amica le spese saranno oggetto di rimborso secondo le modalità descritte nell'art. "Ricoveri in Strutture sanitarie non convenzionate". Art Ricoveri a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale - Indennità Sostitutiva Nel caso in cui il ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture pubbliche in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale o in strutture private accreditate - considerandosi tale anche il caso in cui l'assicurato sia soggetto al pagamento di eventuali ticket per il ricovero - le prestazioni previste dalla polizza vengono sostituite da un'indennità pari a Euro 200,00 per ciascun giorno di ricovero che comporti pernottamento. Tale indennità deve intendersi comprensiva del costo di eventuali ticket e verrà erogata fino a un massimo di 100 giorni per persona e per anno assicurativo, indipendentemente dal fatto che si siano sostenute delle spese. L'indennità sostitutiva non troverà applicazione in caso di ricovero in Day Hospital o di intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un Pronto Soccorso, come pure nei riguardi del donatore nei casi di trapianto di organi. In aggiunta alla suddetta indennità, la Società corrisponde inoltre all'assicurato un'indennità giornaliera per convalescenza per un importo pari a Euro 100,00 al giorno per una durata non superiore a 15 giorni per ogni ricovero. La convalescenza deve essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione. Sono esclusi dal riconoscimento dell'indennità per convalescenza i ricoveri conseguenti a: parto, aborto, malattie dipendenti da gravidanza e puerperio e interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidee. In caso di ricovero in Day Hospital o di intervento chirurgico effettuato in ambulatorio o presso un Pronto Soccorso, l'indennità per convalescenza non verrà riconosciuta. La garanzia di indennità per convalescenza ha decorrenza immediata dalla dimissione dalla Struttura Sanitaria. Art Prestazioni aggiuntive Il riconoscimento di quanto spettante all'assicurato per: Prestazioni prima e dopo il ricovero

13 Spese per prestazioni diagnostiche e terapeutiche fuori ricovero verrà effettuato secondo le modalità indicate nello specifico Articolo alla sezione "Prestazioni aggiuntive". 6 Operatività delle prestazioni Art Validità territoriale L'assicurazione è valida nel mondo intero e, in tempo di pace, anche durante il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, purché - in caso di ricovero - lo stesso non avvenga in Istituto di Cura militare. Art Decorrenza della garanzia La garanzia, fermi i disposti dell'art. "Rischi esclusi", decorre: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l'assicurazione, a norma dell'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"; per le malattie: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione, dichiarati dall'assicurato e non esplicitamente esclusi dalla Società: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione, salvo diversa pattuizione; per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'assicurato ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della polizza: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; per il parto e per le malattie da puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l'assicurazione; per le malattie dipendenti da gravidanza: dal 60 giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, a condizione che la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo all'effetto dell'assicurazione stessa. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione - senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura - di polizze riguardanti gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto l'assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni ed i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente polizza; dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni in essa contemplate. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art Adeguamento del premio In occasione della scadenza contrattuale, originaria o prorogata, la Società avrà facoltà di proporre al Contraente una diversa misura del premio in relazione all'età raggiunta a quella data dall'assicurato ed in conformità alla tariffa in quel tempo vigente. Ove non accettasse la nuova misura del premio, il Contraente potrà astenersi dal relativo pagamento e il contratto si intenderà sciolto a far tempo dalla scadenza annuale in occasione della quale è stata proposta dalla Società la modifica del premio. Quanto sopra in deroga alle previsioni di cui agli Artt. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione". Art Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell'assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

14 7 Norme in caso di sinistro Per richieste informative e per accedere al servizio convenzionato Clinica Amica: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle e il sabato dalle 8.00 alle servizio in linea verde 800/ Art Obblighi Nei casi in cui operi il servizio convenzionato Clinica Amica valgono le norme di cui all'art. "Ricoveri in Strutture sanitarie convenzionate" della sezione "Modalità di pagamento". Nei casi in cui non operi il servizio convenzionato Clinica Amica l'assicurato o chi per esso deve presentare denuncia alla Società entro 15 giorni: dalla data in cui è entrato in possesso della documentazione sanitaria e di spesa relativa al ricovero o all'intervento chirurgico, indicata nell'art. "Criteri di liquidazione"; dall'infortunio o dal manifestarsi della malattia, per quanto riguarda la Prestazione aggiuntiva "Spese per prestazioni diagnostiche e terapeutiche fuori ricovero". L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo, ai sensi dell'art del Codice Civile. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia integrale della cartella clinica, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Art Valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. Resta sin d'ora inteso che la città sede di svolgimento dell'eventuale arbitrato sarà quella sede dell'istituto di medicina legale più vicina all'assicurato. Art Criteri di liquidazione Nei casi in cui non sia totalmente operante il servizio convenzionato Clinica Amica, il pagamento viene effettuato a cura ultimata, dopo l'avvenuta presentazione in originale delle relative fatture, distinte e ricevute di pagamento, debitamente quietanzate, nonché della cartella clinica e di ogni altra documentazione medica. Qualora l'assicurato abbia presentato al Sevizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente polizza, dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti Enti. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi.

15 8 Prestazione Assistenza Le garanzie di Assistenza previste in polizza sono prestate dalla Società, tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia Srl appartenente al Gruppo di Mondial Assistance Italia - Via Ampère n. 30, Milano -, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance". A) ASSISTENZA A CASA A1) Invio di un medico o di un'ambulanza a domicilio Quando, in caso di necessità, l'assicurato richieda un medico presso la propria abitazione, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'assicurato con ambulanza al pronto soccorso. Validità territoriale: Italia. A2) Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. A3) SECOND OPINION / Consulenza medico sanitaria di Altissima Specializzazione Quando, a seguito di infortunio o malattia, l'assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso c/o un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre, Mondial Assistance mette a loro disposizione la propria équipe medica per fornire la prestazione richiesta in conformità al proprio giudizio di merito entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di erogazione. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante. In particolare Mondial Assistance acquisirà e verificherà tutta la relativa documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche nell'ambito del primo sostegno psicologico per l'assicurato o dei propri familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, Mondial Assistance provvederà alla traduzione in inglese o francese di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della traduzione in italiano della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi. Per l'espletamento di tale prestazione l'assicurato dovrà fornire ai medici di Mondial Assistance specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. A4) Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24 Quando l'assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad interventi di particolare complessità, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.

16 Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica di Mondial Assistance con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia e Pediatria, a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita. A5) Esami del sangue a domicilio L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance di effettuare a domicilio gli esami del sangue qualora le sue condizioni di salute, certificate dal suo medico, non gli permettono di potersi recare autonomamente presso un centro medico. Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzati gli esami del sangue domiciliari a condizioni economiche agevolate attraverso i centri medici privati convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'assicurato. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'assicurato sui costi agevolati a lui riservati degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici richiesti. Sono a carico dell'assicurato i soli costi inerenti gli accertamenti. Validità territoriale: Italia. A6) Invio di medicinali a domicilio Quando l'assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti ed è oggettivamente impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso l'assicurato, provvede alla consegna dei farmaci prescritti il cui costo resta a carico dell'assicurato. Validità territoriale: Italia. B) ASSISTENZA IN VIAGGIO Le seguenti garanzie operano in riferimento a qualsiasi spostamento dell'assicurato al di fuori della propria provincia di residenza. B1) Invio di un medico o di un'ambulanza Quando l'assicurato, in caso di infortunio o malattia occorso in viaggio, necessita di una visita medica, Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviargli un proprio medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza il trasferimento dell'assicurato con ambulanza presso una struttura ospedaliera per le cure del caso, tenendo a proprio carico i relativi costi. Validità territoriale: Mondo. B2) Rientro o rimpatrio sanitario Quando, a seguito di infortunio o malattia, le condizioni dell'assicurato in viaggio, accertate dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto: aereo sanitario con équipe medica aereo di linea in classe turistica con eventuale barella ambulanza treno (se necessario in vagone letto) ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato. Se necessario, l'assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Validità territoriale: Mondo.

17 B3) Famigliare accanto Quando, in caso di infortunio o malattia, l'assicurato in viaggio viene ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 4 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R), per recarsi sul posto. In alternativa, per raggiungere il congiunto assicurato, il parente potrà richiedere alla Centrale Operativa di Mondial Assistance che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito Mondial Assistance. A carico del parente resterà l'eventuale maggior spesa oltre il limite predetto. Validità territoriale: Mondo. B4) Invio medicinali in viaggio Quando i farmaci, regolarmente prescritti all'assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco ed a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance non vi sono specialità medicinali equivalenti nel luogo in cui si trova in viaggio l'assicurato, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante dell'assicurato in Italia, provvede ad inviarglieli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. Il costo dei farmaci è a carico dell'assicurato. Validità territoriale: Mondo. C) ASSISTENZA POST-RICOVERO Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto ricovero dell'assicurato, causato da infortunio o malattia, presso un pronto soccorso, day hospital o ospedale, per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di sua dimissione. La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance in riferimento alle sue condizioni di salute. Le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Guardia Medica di Mondial Assistance della documentazione medica di dimissione. Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno esser richieste più di una volta per anno assicurativo. C1) Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche Qualora le condizioni di salute dell'assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico e/o un materasso antidecubito. La prestazione è totalmente a carico di Mondial Assistance. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare l'assicurato delle relative spese sino ad un massimo di Euro 350,00 per evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. C2) Controllo a distanza dei parametri medici Qualora le condizioni di salute dell'assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica di Mondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso le apparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza dei seguenti parametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione ossigeno e peso corporeo. Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durante l'azione di controllo delle condizioni di salute o di monitoraggio dei parametri vitali, la Guardia Medica organizzerà tale intervento inviando sul posto in breve tempo un proprio medico od in alternativa un'ambulanza per trasporto dell'assicurato al più vicino pronto soccorso, preavvertendolo e fornendo ogni informazione utile per l'immediata presa in carico della patologia. I costi di questa garanzia sono totalmente a carico di Mondial Assistance. Validità territoriale: Italia. C3) Invio di un infermiere al domicilio Quando l'assicurato in seguito a ricovero ospedaliero per malattia superiore a 4 giorni o ad infortunio necessita di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, Mondial Assistance provvede ad inviare un infermiere al domicilio dell'assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.

18 Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale aiuto, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. C4) Invio di una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa al domicilio Quando l'assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per malattia superiore a 4 giorni o ad infortunio, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, Mondial Assistance provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo complessivo di Euro 250,00 per evento. Tale massimale si conviene elevato a Euro 500,00 in caso di ricovero superiore a 10 giorni. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato, in conformità al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. Validità territoriale: Italia. D) CLAUSOLA RADDOPPIO MASSIMALI Si conviene di raddoppiare i massimali previsti per le garanzie della sezione Assistenza di questa polizza nel caso in cui l'assicurato sia già titolare di analoghe prestazioni in quanto presenti su altre polizze da questi sottoscritte con Allianz S.p.A. in corso di validità al momento della sua richiesta. DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI 1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza: dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; da malattie che siano l'espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quel momento all'assicurato; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio. Sono inoltre escluse: le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza. 3. Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4. Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Telefono 02/ Linea verde 800/ Telefax 02/

19 Indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero della propria polizza; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.a., dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Service Italia Srl Via Ampère, MILANO (MI) N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON SARANNO RIMBORSATE. Inoltre l'assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore, che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI e CAB e CIN.

20 PFAU Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, Trieste - Tel Fax Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.

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