Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara Corso Praticanti 2013/2014 SPA: L ASSEMBLEA

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1 Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara Corso Praticanti 2013/2014 SPA: L ASSEMBLEA Giuseppina Suffoletta

2 SOCIETÀ DI CAPITALI PREDISPOSTE PER REGOLARE IL FENOMENO DELLA IMPRESA DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI che richiedono l apporto d ingenti capitali e importano l assunzione di ingenti rischi PERSONALITA GIURIDICA Elementi Caratterizzanti RESPONSABILITA LIMITATA DEI SOCI ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA cioè caratterizzata dalla presenza di organi -

3 PERSONALITA GIURIDICA LA SOCIETÀ COSTITUISCE UN SOGGETTO GIURIDICO NETTAMENTE DISTINTO DALLE PERSONE (FISICHE E/O GIURIDICHE) DEI SOCI. LE SOCIETA DI CAPITALI GODONO DI PIENA AUTONOMIA PATRIMONIALE -

4 LE SOCIETA DI CAPITALI GODONO DI PIENA AUTONOMIA PATRIMONIALE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE ESCLUSIVAMENTE LA SOCIETÀ CON IL SUO PATRIMONIO I CREDITORI SOCIALI POSSONO RIVALERSI UNICAMENTE SUI BENI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO SOCIETA, DELLA NON I SOCI RISPONDONO ESCLUSIVAMENTE POTENDO (SALVO AGGREDIRE ALCUNE NEI LIMITI DELLA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE ECCEZIONI) I BENI PERSONALI DEI SOCI -

5 LA SOCIETÀ PER AZIONI (S.P.A.) (art.2325 cod.civ.) E LA FORMA GENERALMENTE USATA PER LE IMPRESE MEDIO-GRANDI È STRUTTURALMENTE VOLTA A CONSENTIRE L AFFLUSSO DEL RISPARMIO PRIVATO VERSO LE ATTIVITÀ D IMPRESA SI PARLA DI CAPITALE DI RISCHIO POICHÉ IL RISPARMIO INVESTITO È DIRETTAMENTE SOTTOPOSTO AL RISCHIO D IMPRESA -

6 L ASSEMBLEA E E UN ORGANO COLLEGIALE COMPOSTO DALLE PERSONE DEI SOCI CHE: delibera sulle materie di maggior rilievo della vita dell ente di regola non interviene nella ordinaria gestione della società L ASSEMBLEA FORMA LA VOLONTA DELL ENTE NELLE MATERIE AD ESSA RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO IN BASE ALL OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN: ORDINARIA STRAORDINARIA -

7 Organi nella Spa Sistema tradizionale assemblea amministratori collegio sindacale -

8 Organi nella Spa Sistema Dualistico Assemblea Consiglio di gestione Consiglio di sorveglianza -

9 Organi nella Spa Sistema monistico Assemblea Consiglio di Amministrazione Comitato di controllo sulla gestione -

10 Disciplina: distribuzione di competenze 1) L assemblea delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, (n. 5). 2) La gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori (organi amministrativi: ammistrazione, consiglio di gestione e consiglio di amministrazione) i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. (art bis) i. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, (co. 1). ii. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (co. 2, n. 5). -

11 Dal 2003 Il controllo di gestione cioè sull attività degli amministratori è attribuito ad un organo interno della società: il collegio sindacale Il controllo contabile cioè il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un organo esterno: revisore dei conti -

12 COMPETENZE L ASSEMBLEA ORDINARIA LE MATERIE DI SUA COMPETENZA VARIANO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL ENTE -

13 L assemblea E l organo al quale partecipano tutti i soci. A seconda dell oggetto su cui l assemblea è chiamata a deliberare si distingue tra: Assemblea Ordinaria Assemblea straordinaria -

14 L assemblea L assemblea è un procedimento nel senso che, affinché la delibera finale sia valida è necessario che vengano validamente compiuti una serie di atti:»convocazione»adunanza»deliberazione -

15 NELLE SOCIETA PRIVE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA TRADIZIONALE E MONISTICO), L ASSEMBLEA ORDINARIA: approva il bilancio nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collegio sindacale, e quando è previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile determina il compenso di amministratori e sindaci se non è già indicato nello statuto delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari -

16 NELLE SOCIETA IN CUI SIA NOMINATO UN CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (SISTEMA DUALISTICO), L ASSEMBLEA ORDINARIA: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza e determina il loro compenso delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza delibera sulla distribuzione degli utili nomina il revisore

17 L ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA: sulle modificazioni dello statuto sulla nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza

18 Chi può partecipare in assemblea? Amministratori Sindaci Rappresentante comune degli azionisti di risparmio Rappresentante comune degli obbligazionisti Azionisti con il diritto di voto

19 L ASSEMBLEA PUO ESSERE: GENERALE SPECIALE è la sola assemblea prevista nel caso la società abbia emesso unicamente azioni ordinarie nel caso in cui siano emesse: speciali categorie di azioni altri strumenti finanziari attributivi di diritti amministrativi è costituita un assemblea speciale di categoria che: nomina un rappresentante comune in mancanza di una specifica disciplina è soggetta alle norme sull assemblea straordinaria si pronuncia sulle deliberazioni dell assemblea generale che pregiudicano i diritti dei soggetti appartenenti alla categoria interessata

20 LA CONVOCAZIONE La convocazione dell assemblea e decisa dall organo amministrativo o dal consiglio di gestione ogni qualvolta lo ritengano opportuno La convocazione da parte degli amministratori è obbligatoria: almeno una volta l anno entro il termine stabilito dallo statuto, che non può eccedere i 120 giorni dalla chiusura dell esercizio per l approvazione del bilancio qualora ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale o la percentuale minore prevista dallo statuto, e siano indicate anche le materie da trattare (cd. convocazione su richiesta della minoranza)

21 Nel caso d inerzia degli amministratori (o del consiglio di gestione) o, in loro vece dei sindaci (o del consiglio di sorveglianza), la convocazione è disposta con provvedimento del tribunale L obbligo di convocare l assemblea grava sui sindaci, non solo in caso di inerzia degli amministratori, ma anche nei casi in cui essi, nell espletamento del loro incarico, ravvisano fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere

22 La convocazione La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l indicazione: del luogo, del giorno e dell ora delle materie da trattare (cosiddetto ordine del giorno) tale avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o su un quotidiano indicato in statuto, nei 15 giorni antecedenti l adunanza (30 giorni nel caso di società quotate)

23 La convocazione Nella convocazione devono essere riportati i dati sia della prima che della seconda convocazione. Se non sono riportati i dati della seconda convocazione essa dovrà essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima convocazione

24 L assemblea è regolarmente costituita, anche in assenza di convocazione, quando è rappresentato l intero capitale sociale (con diritto di intervento) e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (cd. assemblea totalitaria).

25 Il Presidente di Assemblea Il Presidente dell assemblea ha l obbligo di:» accerta la regolarità della costituzione dell assemblea» accerta l identità e la legittimazione dei presenti» regola lo svolgimento dell assemblea» accerta i risultati delle votazioni Espletati dal presidente i controlli preliminari si passa alla fase della discussione e quindi alla successiva deliberazione con la votazione

26 Presidente di Assemblea Il Presidente presiede l assemblea se indicato nello statuto oppure, in mancanza, se eletto dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea. I suoi poteri sono inerenti alla carica di presidente, tipici dell ufficio e non delegati o derivati dall assemblea L assemblea straordinaria è verbalizzata da un Notaio dove non è necessaria la presenza di un Segretario

27 VERBALE DELL ASSEMBLEA Le deliberazioni dell assemblea devono risultare da un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio. ll verbale deve indicare: la data dell assemblea l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi le modalità ed il risultato delle votazioni il verbale deve consentire l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti i verbali devono essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

28 COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Ai fini della regolare costituzione dell assemblea è necessaria la presenza in assemblea di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota del capitale sociale QUORUM COSTITUTIVO Ai fini della validità delle deliberazioni dell assemblea è necessario il voto favorevole di un numero di soci rappresentativi di una determinata quota di capitale sociale QUORUM DELIBERATIVO Se alla data prevista non è presente la parte di capitale richiesta ai fini della regolare costituzione dell adunanza, può disporsi una seconda convocazione dell assemblea.

29 PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (escluse le azioni prive di voto). Lo statuto può richiedere una maggioranza più elevata coincide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti presenti (ovvero la metà più uno): maggioranza assoluta

30 Prima convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO non è espressamente richiesto un particolare quorum costitutivo si prevede che la delibera debba essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatta salva un eventuale maggioranza più elevata richiesta dallo statuto SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA, SIA IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SI TIENE CONTO, AI FINI DEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO, DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON PUO ESSERE ESERCITATO, FATTA SALVA UNA DIVERSA PREVISIONE DI LEGGE. AI FINI DEL QUORUM DELIBERATIVO, VICEVERSA, TALI AZIONI NON SONO CALCOLATE.

31 SECONDA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO La legge non prescrive un quorum costitutivo per cui una clausola che lo predisponesse sarebbe invalida e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata con la maggioranza delle azioni intervenute ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO QUORUM DELIBERATIVO è richiesta la partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale la delibera si considera approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea

32 IN OGNI CASO E FATTA SALVA LA POSSIBILITA DI RICHIEDERE CON LO STATUTO MAGGIORANZE PIU ELEVATE, TRANNE CHE PER: L APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI LO STATUTO PUO INOLTRE PREVEDERE ULTERIORI CONVOCAZIONI DELL ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, ALLE QUALI SI APPLICA LA DISCIPLINA PREVISTA PER LA SECONDA CONVOCAZIONE

33 Parzialmente diversa è la disciplina dettata nelle SOCIETA CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO PRIMA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA QUORUM COSTITUTIVO salvo diversa previsione statutaria è necessaria la presenza di almeno il 50% del capitale sociale QUORUM DELIBERATIVO coincide con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea SECONDA CONVOCAZIONE per alcune deliberazioni di particolare importanza non si applicano i normali quorum ma è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale

34 All assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto di voto ad essi vanno aggiunti i soggetti che, pur non essendo azionisti, sono titolari del diritto di voto in virtù di particolari vincoli gravanti sulle azioni (ad es. l usufruttuario) non possono, invece, intervenire i soggetti che detengono azioni che non attribuiscono il diritto di voto (ad es. azioni di risparmio) è possibile consentire l intervento in assemblea a distanza, ovvero mediante l utilizzo di adeguati mezzi di telecomunicazione (ad es. in videoconferenza) o l espressione del voto per corrispondenza

35 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA salva disposizione contraria dello statuto, i soci non sono obbligati a partecipare personalmente all assemblea, potendo farsi rappresentare da soggetti terzi in via generale, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ed i relativi documenti devono essere conservati dalla società per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la delega può essere rilasciata solo per singole assemblee, con validità anche per le eventuali successive convocazioni, a meno che non si tratti di procura generale o di procura conferita da una società ad un proprio dipendente è, in ogni caso, esclusa la validità della delega in bianco, nella quale, cioè, non sia indicato il nome del rappresentante la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario

36 LIMITI ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA LIMITI SOGGETTIVI LIMITI QUANTITATIVI se la rappresentanza è conferita ad una società, questa può rilasciare delega unicamente ad un proprio dipendente o collaboratore è fatto divieto di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle società, così come ai dipendenti della stessa, alle società controllate o ai membri degli organi amministrativi o ai dipendenti delle stesse Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Tale limite è elevato fino a 50 soci per le società quotate (con capitale sociale da 5 a 25 milioni di Euro) fino a 200 soci per le società quotate aventi un capitale sociale superiore a 25 milioni di Euro

37 ALLE SOCIETA QUOTATE SI APPLICANO GLI ISTITUTI DELLA: SOLLECITAZIONE RACCOLTA DI DELEGHE SI PARLA DI SOLLECITAZIONE ALLORQUANDO VI SIA UNA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA RIVOLTA A TUTTI GLI AZIONISTI DA PARTE DI UNO O PIU SOGGETTI, I COMMITTENTI, I QUALI INDICANO LE SPECIFICHE PROPOSTE DI VOTO SULLA BASE DELLE QUALI CHIEDONO L ADESIONE: il committente non può essere un soggetto esterno alla società, essendo richiesta la titolarità, da un minimo di 6 mesi, di almeno l 1% delle azioni con diritto di voto la sollecitazione è materialmente effettuata da un intermediario professionale, il quale è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è fissato dalla Consob

38 RACCOLTA DI DELEGHE LA RACCOLTA DI DELEGHE PRESUPPONE LA PREVIA COSTITUZIONE DI UN ASSOCIAZIONE DI AZIONISTI A TUTELA DEI PROPRI INTERESSI L ASSOCIAZIONE RICHIEDE L ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA (UNICAMENTE) AI PROPRI ASSOCIATI, I QUALI POSSONO: da un lato decidere di non aderire alla richiesta dall altro indicare nel modulo di conferimento della rappresentanza le proprie determinazioni di voto che divengono vincolanti per l associazione

39 CONFLITTO DI INTERESSI DEL SOCIO NELLE DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA PUO ACCADERE CHE IN UNA DETERMINATA DELIBERAZIONE IL SOCIO ABBIA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE PERSONALE CONFLIGGENTE CON QUELLO DELLA SOCIETA qualora la deliberazione assembleare sia adottata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, la deliberazione medesima puo essere impugnata nell ipotesi in cui possa arrecare danno alla società Il legislatore ha espressamente indicato due casi tipici di conflitto di interessi quello del socio amministratore, nelle deliberazioni riguardanti la quello dei soci componenti il consiglio di gestione, nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o propria responsabilità la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza

40 I SINDACATI DI VOTO SONO PATTI PARASOCIALI MEDIANTE I QUALI I SOCI PARTECIPANTI (SOCI SINDACATI) SI OBBLIGANO A CONCORDARE, PRIMA ED AL DI FUORI DELL ASSEMBLEA, IL VOTO CHE VERRA DA ESSI SUCCESSIVAMENTE ESERCITATO sono di regola utilizzati al fine di dare un indirizzo unitario alla strategia d impresa della società: possono ricorrere ad essi: sia il gruppo di comando dell ente (con l obiettivo di imporre costantemente la condotta della società) sia i soci di minoranza (nella misura in cui tali strumenti siano idonei a garantire una più adeguata tutela degli comuni interessi in seno all assemblea) controindicazione al loro utilizzo è che il rischio di svuotare l assemblea della propria funzione di centro decisionale dei soci

41 I SINDACATI DI BLOCCO HANNO, INVECE, LA FUNZIONE DI STABILIZZARE LA COMPAGINE SOCIALE PONENDO VINCOLI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI I PATTI PARASOCIALI POSSONO ESSERE A TEMPO DETERMINATO SENZA TERMINE DI DURATA è posto, quale limite temporale è riconosciuto a ciascun socio massimo, il termine di 5 anni (3 per le società quotate), ferma restando per le parti la possibilità di vincolato il diritto di recedere dal patto parasociale con un preavviso di 6 mesi concordarne la rinnovazione alla scadenza

42 PUBBLICITA DEI PATTI PARASOCIALI TRE SITUAZIONI: SOCIETA NON QUOTATE, CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO Non è dettata alcuna forma di pubblicità dei patti parasociali che, pertanto, possono anche non essere portati a conoscenza degli altri soci e dei terzi SOCIETA NON QUOTATE, CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati all inizio di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale, che deve essere successivamente depositato nel Registro delle Imprese

43 SOCIETA QUOTATE I patti parasociali devono essere: comunicati alla Consob pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana depositati presso il Registro delle Imprese IL MANCATO RISPETTO DI TALI FORMALITA COMPORTA LA NULLITA DEI PATTI E LA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO PER LE AZIONI SINDACATE PER LE SOCIETÀ NON QUOTATE CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E PER LE SOCIETÀ QUOTATE, È PREVISTA L IMPUGNABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, QUALORA, IN ASSENZA DELLA PUBBLICITÀ PREVISTA, SIANO ADOTTATE CON IL VOTO DETERMINANTE DELLE AZIONI SINDACATE

44 EFFICACIA DEI PATTI PARASOCIALI ESSI SONO EFFICACI UNICAMENTE TRA LE PARTI CONTRAENTI (I SOCI DEI SINDACATI) NESSUNA EFFICACIA PUO ESSERE RICONOSCIUTA A TALI ACCORDI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA L EVENTUALE VIOLAZIONE DEL PATTO NON INFICIA LA VALIDITÀ O L EFFICACIA DELLA DELIBERA, ESPONENDO UNICAMENTE L AZIONISTA INADEMPIENTE ALL OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI ARRECATI AGLI ALTRI SOCI SINDACATI

45 85. Invalidità delle deliberazioni assembleari LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI: IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE IL CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE LA DISCIPLINA DETTATA IN MATERIA MANIFESTA L INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI RICONDURRE TUTTI I VIZI DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ALLE DUE CATEGORIE DELLA: NULLITA ANNULLABILITA SENZA LASCIARE SPAZIO ALLA CATEGORIA, DI ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DELL INESISTENZA

46 ANNULLABILITA POSSONO ESSERE IMPUGNATE TUTTE LE DELIBERAZIONI CHE NON SONO PRESE IN CONFORMITA DELLA LEGGE O DELLO STATUTO (art. 2377, co.1, cod. civ.) al di fuori dai casi (tassativi) di nullità, la sanzione prevista per tutti gli eventuali vizi delle deliberazione è l annullabilità Il legislatore precisa che sono soggette ad annullabilità le deliberazioni in cui si riscontri: la partecipazione all assemblea di soggetti non legittimati, qualora tale partecipazione sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto per legge o per statuto l invalidità o l errato conteggio di singoli voti, ma, anche in questo caso, solo laddove i voti invalidi o erroneamente conteggiati siano stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo l incompletezza o l inesattezza del verbale tali da impedire l accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione -

47 SOGGETTI LEGITTIMATI dai soci assenti dai soci dissenzienti dai soci astenuti dagli amministratori L impugnazione della delibera può essere proposta: dal consiglio di sorveglianza dal collegio sindacale dal rappresentate comune degli azionisti di risparmio dalla Consob dalla Banca d Italia in alcuni casi tassativamente previsti dall Isvap -

48 DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SONO PREVISTE DELLE SOGLIE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA, AL DI SOTTO DELLE QUALI NON E RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE, MA UNICAMENTE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELLA NON CONFORMITA DELLE DELIBERAZIONE ALLA LEGGE O ALLO STATUTO. TALI SOGLIE COINCIDONO: nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell ambito delle deliberazione, che rappresentino l uno per mille del capitale sociale nelle altre società, con la titolarità di tante azioni con diritto di voto nell ambito della deliberazione, che rappresentino il 5% del capitale sociale E FATTA SALVA LA POSSIBILITA PER LO STATUTO DI RIDURRE OD ESCLUDERE TALE REQUISITO -

49 TERMINE Il termine per proporre impugnazione (o per richiedere il risarcimento dei danni) dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede la società è di 90 giorni dalla data della deliberazione (ovvero, se essa è soggetta ad iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, di 90 giorni dalla iscrizione o dal deposito) EFFICACIA l annullamento della deliberazione spiega la propria efficacia nei confronti di tutti i soci ed obbliga gli amministratori, i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità -

50 NULLITA LA SANZIONE DELLA NULLITA E COMMINATA PER LE SOLE DELIBERAZIONI IN CUI SI RISCONTRI: la mancata convocazione dell assemblea la mancanza del verbale l impossibilità o l illiceità dell oggetto della deliberazione per essere contrario a norme imperative, all ordine pubblico o al buon costume SOGGETTI LEGITTIMATI l impugnazione della delibera può essere proposta: dai soci assenti, dissenzienti o astenuti dai membri degli organi amministrativi e di controllo da chiunque vi abbia interesse -

51 Il termine per proporre impugnazione è di tre anni decorrenti dalla iscrizione o dal deposito delle deliberazione nel Registro delle Imprese, ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell assemblea, laddove non soggetta né ad iscrizione né a deposito Nessun limite temporale è dettato con riguardo alla impugnazione delle delibere che modificano l oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili Sia nell ipotesi di annullabilità della deliberazione che in quella di nullità : riguardo agli effetti della deliberazione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in esecuzione della deliberazione successivamente impugnata l assemblea ha la facoltà di sanare i vizi della deliberazione impugnata adottandone altra in conformità alla legge o allo statuto (cd. sostituzione della delibera) -

52 ULTERIORI IPOTESI DI SANATORIA DELLA NULLITA l impugnazione per mancata l impugnazione per mancanza del convocazione non può essere verbale, a sua volta, può essere esercitata dal soggetto che, anche successivamente, abbia prestato il suo consenso allo svolgimento dell assemblea sanata mediante successiva verbalizzazione, purché eseguita prima dell assemblea successiva. In tal caso, la deliberazione ha efficacia dalla data in cui è stata adottata, fatti salvi i diritti dei terzi che, in buona fede, ignoravano la deliberazione -

53 NULLITA DI PARTICOLARI TIPI DI DELIBERAZIONI Per le deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale sociale e di emissione delle obbligazioni, i termini per impugnare sono di 180 giorni dall iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel Registro delle Imprese l attestazione che l aumento è stato anche parzialmente eseguito IN ENTRAMBI I CASI E FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI SOCI ED AI TERZI -

54 INVALIDITA DELLE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO LE AZIONI DI NULLITÀ ED ANNULLAMENTO NON POSSONO ESSERE PROPOSTE LADDOVE SIA GIÀ AVVENUTA L APPROVAZIONE RELATIVA ALL ESERCIZIO SUCCESSIVO INVALIDITA DELLE DELIBERAZIONI DI TRASFORMAZIONE L INVALIDITÀ DELL ATTO DI TRASFORMAZIONE NON PUÒ PIÙ ESSERE PRONUNCIATA DOPO CHE SIANO STATE ESEGUITE LE FORMALITÀ PRESCRITTE PER TALE TIPO DI OPERAZIONE. E FATTO SALVO IL RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE SPETTANTE AI PARTECIPANTI ALL ENTE TRASFORMATO ED AI TERZI DANNEGGIATI DALLA TRASFORMAZIONE -

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