DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L.

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1 DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI DECISIONI DEI SOCI ASSEMBLEA DEI SOCI INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI Artt e 2479-ter Codice Civile - D. Lgs , n. 6 - D. Lgs , n L , n D. Lgs , n. 310 Anche nelle decisioni assembleari dei soci di S.r.l. è stato introdotto il metodo non collegiale: infatti, l atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Resta comunque fermo il principio che ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e che il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione. La deroga non è però assoluta, poiché, le decisioni dei soci devono continuare ad essere adottate mediante deliberazione assembleare in particolari casi. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale. É richiesta, invece, una riunione assembleare per le decisioni che, significativamente, alterano l oggetto sociale della società o i diritti dei soci. L atto costitutivo deve determinare i modi di convocazione dell assemblea, tali da assicurare una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Il socio può anche farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione deve rimanere conservata presso la società. In ogni caso, la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e sindaci, nessuno opponendosi alla trattazione dell argomento. SCHEMA DI SINTESI Argomento Precedente normativa Nuova normativa DECISIONI DEI SOCI, c. 3 I metodi di decisione dovevano essere necessariamente collegiali (assemblea ordinaria e straordinaria). Il metodo di decisione non è necessariamente collegiale. Le decisioni possono essere assunte, salvo casi particolari, anche sulla base di consultazioni o del consenso espresso per iscritto, quando ciò è previsto dall atto costitutivo. QUORUM NELLE DECISIONI NON ASSEMBLEARI, c. 6 Non erano previste decisioni non assembleari. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. QUORUM NELLE DECISIONI ASSEMBLEARI -bis, c. 3 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Ex art bis, ASSEMBLEA TOTALITARIA -bis, c. 5 Salva diversa disposizione dell atto costitutivo:.. l assemblea ordinaria deliberava col voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;.. l assemblea straordinaria deliberava col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale. La rappresentanza doveva essere conferita per iscritto. La delega non poteva essere rilasciata in bianco. Il rappresentante poteva farsi sostituire solo da chi è espressamente indicato in delega. La rappresentanza non poteva essere conferita agli amministratori, sindaci o ai dipendenti della società. La stessa persona poteva rappresentare in assemblea un numero limitato di soci. L assemblea totalitaria si reputava regolarmente costituita se era rappresentato l intero capitale sociale e se erano intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, se esistente. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi di delibere di modifica dell atto costitutivo, dell oggetto sociale o dei diritti dei soci, è necessario il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. I precedenti limiti sono aboliti. La delibera si intende adottata quando sono presenti tutti i soci. Devono essere presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci. Nessuno deve opporsi alla trattazione dell argomento. 1

2 DECISIONI DEI SOCI MATERIE Codice Civile MODALITÀ DELLE DECISIONI Sempre riservate alla competenza dei soci Atto costitutivo Richiesta degli amministratori o dei soci Consultazione scritta Consenso espresso per iscritto Delibera assembleare Sono riservate, in ogni caso, alla competenza dei soci:.. l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;.. la nomina, se prevista nell atto costitutivo, degli amministratori;.. la nomina, nei casi previsti, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;.. le modificazioni dell atto costitutivo;.. la decisione di compiere operazioni che comportano: una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo; una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall atto costitutivo. I soci decidono, altresì, sugli argomenti:.. che uno o più amministratori; oppure.. che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale. L atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Spetta al contratto sociale determinare quali siano le materie di competenza dei soci e quali siano, invece, attribuite agli amministratori. Sottopongono all approvazione dei soci In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza:.. l argomento oggetto della decisione;.. il consenso alla stessa. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione dei soci (e non tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto):.. qualora nell atto costitutivo non vi sia la previsione della consultazione scritta;.. quando lo richiedono:. uno o più amministratori; oppure. un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale... con riferimento alle seguenti materie:. modificazioni dell atto costitutivo;. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Mancanza della previsione nell atto costitutivo Richiesta espressa In ogni caso Codice Civile 2.. nel caso in cui entro l esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3. Convocazione per l approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

3 DIRITTO DI VOTO Codice Civile Materie previste Proporzionale alla partecipazione Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. MAGGIORANZE Regola Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo. Codice Civile Assemblea dei soci Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, è sempre possibile convocare l assemblea dei soci, nella quale le maggioranze sono inferiori:.. quorum costitutivo 50% del capitale... quorum deliberativo Maggioranza del capitale presente. Approfondimenti Precisazioni sulle votazioni Consiglio Nazionale del Notariato - studio n. 5489/I del Consiglio Notarile di Milano Orientamento Notariato Triveneto Decisioni extracollegiali Uso di mezzi telematici Sede sociale Votazioni segrete Consultazioni scritte Informazione sindaci e amministratori Votazione attraverso metodo referendario Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto Seppur non previsto dalla legge, amministratori e sindaci devono essere previamente informati circa le decisioni extracollegiali. Non è consentito adottare il metodo della raccolta interna del consenso della maggioranza, senza consentire, cioè, il voto alla minoranza dei soci. È preferibile chiarire statutariamente le relative discipline o adottare esclusivamente una delle due opzioni. Nella S.r.l. devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza, alle stesse condizioni, in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Non è possibile prevedere negli statuti di S.r.l. la competenza dell organo amministrativo per l istituzione e la soppressione di sedi secondarie e per il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, materie riservate alla competenza esclusiva dell assemblea dei soci. Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare del verbale, in maniera palese, l esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. La clausola di un atto costitutivo, che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto, non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso, sono legittimi i metodi che garantiscono la partecipazione della totalità dei soci alla decisione e che siano idonei a documentare con chiarezza l oggetto della stessa e il consenso espresso. È opportuno che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l uno dall altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai 30 giorni. 3

4 Tavola n. 1 Decisioni dei soci (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif.,,, c. 3, c. 4, c. 5, c. 6 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci: 1) l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall art dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 4) le modificazioni dell atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al c. 3 e, comunque, con riferimento alle materie indicate nei nn. 4) e 5) del del presente articolo, nonché nel caso previsto dal c. 4 dell art bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell art bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e L assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. L atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 6 mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. L assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo e sull emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli artt e Gli amministratori devono convocare senza ritardo l assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell assemblea. Se la quota è multipla di 1, il socio ha diritto a un voto per ogni euro. Art. 2486, Art. 2364, Art. 2364, Art. 2365, Art. 2367, Art. 2367, Art. 2485, 4

5 ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCAZIONE Lettera raccomandata La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. In mancanza di specifiche previsioni dell atto costitutivo. -bis Codice Civile Previsioni dell atto costitutivo L atto costitutivo determina i modi di convocazione dell assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. É quindi ora possibile usare telegrammi, raccomandate a mano, telefax, posta elettronica o messaggi Sms ove vi siano conferme di ricezione. RAPPRESENTANZA Facoltà del socio Il socio può farsi rappresentare in assemblea. Se l atto costitutivo non dispone diversamente. -bis Codice Civile Documentazione La relativa documentazione è conservata dalla società. LUOGO DELLA RIUNIONE Sede sociale L assemblea si riunisce presso la sede sociale. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo. REGOLARE COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Quorum costitutivo L assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (50%). In precedenza il quorum costitutivo era, di fatto, superiore al 50%, (per l assemblea ordinaria) o pari a 2/3 (per l assemblea straordinaria). Quorum deliberativo L assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. L assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, nei seguenti casi: Casi.. modificazioni dell atto costitutivo; particolari.. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -bis Codice Civile É stata abolita la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA Soggetti interessati L assemblea è presieduta dalla persona indicata nell atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. -bis Codice Civile Compiti Il presidente dell assemblea:.. verifica la regolarità della costituzione;.. accerta l identità e la legittimazione dei presenti;.. regola il suo svolgimento;.. accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 5

6 RIUNIONI TOTALITARIE -bis Codice Civile In ogni caso, la deliberazione s intende adottata quando ad essa:.. partecipa L intero capitale sociale... e tutti gli amministratori e sindaci Sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento. Non è necessario che amministratori e sindaci siano presenti, ma è sufficiente che siano stati informati. VERBALE Applicabilità Sottoscrizione Contenuto In merito al contenuto del verbale, si ritengono applicabili, per analogia, le regole dettate dall art Codice Civile per la società per azioni. Le deliberazioni dell assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. Art Codice Civile Notaio Per le modificazioni dell atto costitutivo, il verbale dell assemblea deve essere redatto da un notaio. Art Codice Civile Approfondimento Convocazione e quorum Orientamento notariato Triveneto Avviso di comunicazione Nonostante la mancanza di ripetizione delle prescrizioni di cui all art. 2366,, anche nelle S.r.l. l avviso di convocazione deve contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare, in quanto la sua funzione è comunque quella di informare i soci. Consiglio notarile di Milano Altre convocazioni Altri quorum Nella S.r.l. deve ritenersi consentito che la convocazione dell assemblea possa prevedere una o più data ulteriori per lo svolgimento dell adunanza (seconda convocazione, terza, e così via). In tal caso potranno anche essere fissati quorum diversi per ogni convocazione senza particolari limiti. Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella S.r.l. richiedano l unanimità dei soci per l adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari. Sono altresi conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli artt. 2479, c. 6 e 2479-bis, c. 3. 6

7 Tavola n. 2 Assemblea dei soci (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif. bis, bis, bis, c. 3 bis, c. 4 bis, c. 5 L atto costitutivo determina i modi di convocazione dell assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Se l atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall art. 2478,, n. 2). Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del dell art. 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L assemblea è presieduta dalla persona indicata nell atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s intende adottata quando ad essa partecipa l intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell argomento. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita Art. 2484, ai soci almeno 8 giorni prima dell adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. Salvo disposizione contraria dell atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. Art. 2484, Art. 2372, Art. 2372, c. 3 Art. 2372, c. 3 Art. 2372, c. 4 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 10 soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di 50 soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più Art. 2372, di 100 soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non c. 5 superiore ai 50 miliardi e più di 200 soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi. L assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l atto costitutivo non dispone diversamente. L assemblea è ordinaria o straordinaria. Art. 2363, Art. 2363, Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l assemblea straordinaria Art. 2486, delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale. L assemblea è presieduta dalla persona indicata nell atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Art. 2371, Art. 2371, Art. 2375, Art. 2375, 7

8 INVALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEI SOCI IMPUGNAZIONE Decisioni interessate Decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell atto costitutivo. Conflitto d interessi Sia assembleari, sia non collegiali. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Soggetti interessati Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate:.. dai soci che non vi hanno consentito;.. da ciascun amministratore e dal collegio sindacale. Entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono procedere all impugnazione anche i soci astenuti o che non avevano diritto di voto, oltre agli assenti o dissenzienti (a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale). -ter Codice Civile Termini d impugnazione Assume rilievo il momento della trascrizione della decisione. Regola Decisioni aventi oggetto illecito o impossibile. Decisioni prese in assenza assoluta d informazione. Deliberazioni che modificano l oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro soci. Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla trascrizione. Possono essere impugnate senza limiti di tempo. NUOVA DECISIONE Tribunale Il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora ne ravvisi l opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l impugnativa. -ter Codice Civile Sostituzione Art. 2377, cc. 8 e 9 C.C. L annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole, di norma, a carico della società, e sul risarcimento dell eventuale danno. Diritti dei terzi Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita. 8

9 Tavola n. 3 Invalidità delle decisioni dei soci (confronto con la normativa precedente) Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif. Le deliberazioni dell assemblea, prese in conformità della legge e dell atto costitutivo, vincolano tutti i Art. 2377, soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. ter, ter, ter, c. 3 ter, c. 4 Art. 2377, c. 5 Art bis, Art bis, Art. 223 sexies, Disp. tr. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l impugnativa, può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2377, cc. 1, 5, 7, 8, 9, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis. La deliberazione non può essere annullata: 1)per la partecipazione all assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell assemblea a norma degli artt e )per l invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta 3)per l incompletezza o l inesattezza del verbale, salvo che impediscano l accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro 3 mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro 3 mesi dall iscrizione. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. In caso d inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione, qualora possa recare danno alla società, è impugnabile a norma dell art se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Le azioni per le quali, a norma di questo articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell assemblea. Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e Art. 2377, Art. 2373, Art. 2373, Art. 2373, c. 3 Art. 2373, c. 4 Art. 2379, L impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell assemblea. L invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione. Le disposizioni degli artt. 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del Codice Civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data dell , salvo che l azione sia stata già proposta. Tuttavia, se i termini scadono entro il , le azioni per l annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il

10 - Norme relative ad S.p.a. applicabili alle S.r.l., in quanto compatibili - ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI Esclusioni La deliberazione non può essere annullata:.. per la partecipazione all assemblea di persone non legittimate; Salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell assemblea... per l invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio;.. per l incompletezza o l inesattezza del verbale. Salvo che il voto invalido o l errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta. Salvo che ciò impedisca l accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Art. 2377, cc. 5 e 7 Codice Civile Effetti L annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. PROCEDIMENTO D IMPUGNAZIONE Art Codice Civile Atto di citazione Sospensione L impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l impugnante può chiedere la sospensione dell esecuzione della deliberazione. SANATORIA Art bis Codice Civile Mancata convocazione Mancanza del verbale L impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell assemblea. L invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione. INVALIDITÀ DELL APPROVAZIONE DEL BILANCIO Art bis Codice Civile Approvazione del bilancio dell esercizio successivo Rilievi dei revisori Le azioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l approvazione del bilancio dell esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Il bilancio dell esercizio nel corso del quale è dichiarata l invalidità tiene conto delle ragioni di questa. 10

11 Approfondimento Particolari delibere assembleari Consiglio notarile di Milano Particolari ipotesi di chiusura dell esercizio Clausola statutaria illecita La deliberazione assembleare che:.. modifica la data di chiusura dell esercizio sociale, fissandola (con anticipo o posticipo rispetto alla precedente scadenza) per data anteriore a quella in cui l assemblea si tiene, ovvero.. interviene in epoca successiva alla data in cui il bilancio doveva chiudersi, posticipando detta chiusura e fissandola in data successiva alla deliberazione assembleare; deve possedere i seguenti requisiti:. essere fondata su ragioni obiettive e concordanti comunicate in assemblea dagli organi di amministrazione e - se presente e intervenuto - di controllo; dovrà in particolare essere escluso, per dichiarazione di tali soggetti, che la modifica procuri l effetto di alterare in modo significativo i complessivi risultati economici;. rispettare il principio secondo cui gli esercizi sociali hanno durata massima annuale, salvo il caso in cui la durata ecceda l anno di un periodo talmente limitato da non consentire la redazione di un bilancio infrannuale significativo;. essere assunta in epoca che consenta l approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge stessa. Sono invalide, in quanto non conformi alla legge, le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci adottate sulla base di un procedimento conforme a clausola statutaria illecita, introdotta con precedente deliberazione assembleare nulla per illiceità dell oggetto, benché non più impugnabile per decorrenza del termine triennale previsto dalla legge. 11

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