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1 Pill: L attuazione del Titolo V del TUB e la disciplina transitoria. Premessa. Con il presente documento si intende fornire una breve disamina dello stato di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993 TUB ), come riformulato dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche e integrazioni. Ciò alla luce del recente pubblica consultazione 14 luglio posta dalla Banca d Italia sul nuovo schema "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che danno attuazione al Titolo V del Testo Unico Bancario, come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n Tale consultazione segue quella già svolta nel corso dei primi mesi dell anno sullo stesso tema e tiene conto: - delle modifiche che sono state apportate al quadro normativo primario dal 2012 ad oggi; - delle osservazioni, commenti e proposte degli operatori 3 al primo schema di consultazione. Infatti, gli interventi apportati dal d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (cd. IIº correttivo al d.lgs. n. 141/2010) e dal pacchetto normativo europeo (Direttiva 2013/36/UE CRDIV - e Regolamento UE 575/2013 CRR-), che prescrive una nuova disciplina prudenziale e regolamentare applicabile a banche e imprese di 1 Osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 12 settembre Per accedere alla precedente consultazione clicca qui. 3 E possibile visionare il resoconto della prima consultazione cliccando qui.

2 investimento (a partire dal 1 gennaio 2014), hanno reso opportuno rivedere il precedente schema in consultazione. Nel prosieguo della trattazione si darà evidenza dei principali interventi apportati dal nuovo schema - rinviando all Allegato 1 il confronto tra le diverse preminenti disposizioni dei regolamenti attuativi in vigore e in consultazione - soffermandosi sulle disposizioni che regolano il regime transitorio (utili a dirimere la situazione legata alle misure attuative del Titolo V, formalmente non entrate in vigore). 1. Sintesi principali interventi del nuovo schema in consultazione. Il nuovo schema conferma le principali scelte operate dell Autorità di Vigilanza nella precedente consultazione (gennaio 2012), in particolare l estensione della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari (cd. vigilanza equivalente ) e la semplificazione delle regole organizzative per gli operatori di minore dimensione (in base al principio di proporzionalità). La novità principale è la predisposizione di uno schema di disposizioni anche per le società fiduciarie e le agenzie di prestito su pegno. Le modifiche maggiormente significative apportate dalla nuova consultazione concernono i seguenti aspetti: Ø Autorizzazione. Lo schema del 2012 è stato rivisto sotto un profilo sia formale e terminologico che sostanziale. In particolare, la disciplina della decadenza e della revoca dell autorizzazione tiene conto degli ultimi aggiornamenti alla Circolare della Banca d Italia n. 263/2006, confluiti nella Circolare n. 285/2013. Inoltre, dal momento che gli intermediari finanziari possono oggi adottare la forma cooperativa è stata prevista una soglia più bassa di capitale minimo (euro 1,2 mln

3 in luogo di euro 2 mln). Ciò, qualora gli intermediari finanziari: (i) rispettino le condizioni previste per essere qualificati a mutualità prevalente; (ii) esercitino l attività di concessione di finanziamenti per cassa senza rilasciare garanzie. Ø Assetti proprietari. Sono stati meglio precisati i criteri di valutazione della reputazione e della solidità finanziaria del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario finanziario. Tali criteri sono stati allineati a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE, relativa all acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e di assicurazione e società di gestione e a quanto disposto dalle linee guida applicative delle autorità di regolamentazione europee (EBA, ESMA, EIOPA). Ø C) Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni. Il nuovo schema conferma di modulare le previsioni regolamentari in virtù del principio di proporzionalità (dimensione e operatività degli intermediari finanziari). In particolare, è stata riconosciuta agli intermediari minori 4 la possibilità che il presidente dell organo con funzione di supervisione strategica svolga funzioni esecutive (ad alcune condizioni, ad esempio con la presenza di presidi idonei a prevenire ed identificare eventuali conflitti di interesse). Per quanto concerne il sistema di controllo interno: 4 Più in dettaglio, si intendono per intermediari minori gli intermediari finanziari che non: i) abbiano un attivo superiore a 150 milioni di euro; ii) siano capogruppo di un gruppo finanziario; iii) abbiano effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; iv) abbiano originato operazioni di cartolarizzazione; v) svolgano l attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie; iv) siano autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento; v) operino in strumenti finanziari derivati con finalità speculative.

4 - è stata estesa a tutti gli intermediari finanziari la possibilità di affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi a un unica funzione, in base a criteri di proporzionalità; - è consentito agli intermediari minori di affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, a un unica funzione. In tale caso non è tuttavia ammessa l esternalizzazione delle funzioni di controllo. Inoltre, sono state riviste le regole: - sul processo di gestione e controllo della rete distributiva, in particolare (i) declinando in dettaglio le responsabilità e gli aspetti nevralgici del processo, (ii) nonché rimuovendo il divieto di sub-distribuzione. - sulla materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali all interno dei gruppi, meglio definendo ruolo e responsabilità della capogruppo e prevedendo la possibilità, per l intermediario appartenente a un gruppo finanziario, di derogare ai principi generali in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, qualora sia rispettata la politica aziendale di gruppo. - per gli intermediari coinvolti in operazioni di cartolarizzazione, attraverso l introduzione di specifici presidi organizzativi per coloro che assumano il ruolo di servicer, ai sensi della legge n. 130 /1999; Ø Disciplina prudenziale. Pur in presenza dell introduzione del nuovo pacchetto di normativa europea (CRR e CRDIV) il nuovo schema conferma, come detto in premessa, di applicare lo stesso regime prudenziale delle banche, con i necessari adattamenti. Si precisa, comunque, che non è al momento prevista l applicazione di alcuni istituti previsti del Regolamento 575/2013, quali le regole in materia di:

5 - liquidità e leva finanziaria; - riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica. Ø Altri intermediari. Sono marginali le modifiche apportate alla disciplina dei Confidi (riformulata quasi nella totalità proprio con il documento in consultazione del gennaio 2012, come noto non entrato in vigore), mentre il nuovo schema elabora ex novo le disposizioni per: - le società fiduciarie (per approfondire cfr. Allegato 2 ). E stata disciplinata la procedura di autorizzazione e le regole sugli assetti proprietari, entrambe disegnate sul modello previsto per la generalità degli intermediari ex art. 106, così come per quanto concerne la materia relativa agli assetti di governo e controllo (fatte salve ovviamente talune specificità). - le agenzie di prestito su pegno. Il nuovo schema prevede l applicazione a tali agenzie della disciplina ordinaria degli intermediari finanziari, con alcune specificazioni ed esenzioni, tra cui: (i) la previsione di una soglia minima di capitale pari a 600 mila euro; (ii) l esenzione dalla normativa in materia di ICAAP e di informativa al pubblico. 2. La gestione del regime transitorio. Il d.lgs. 141/2010, come successivamente modificato e integrato, interviene come detto riformulando il Titolo V del TUB. Tuttavia, le nuove disposizioni non sono mai entrate formalmente in vigore in attesa dell emanazione della normativa secondaria. E, comunque, lo stesso d.lgs. 141/2010 all art. 10 a dettare una disciplina funzionale a permettere all operatore di gestire tale fase di transizione

6 (in attesa della richiamata regolamentazione secondaria attuativa). Di ciò si intende fornire nel seguito una disamina degli aspetti più rilevanti. Gli intermediari e i confidi, che alla data di emanazione del d.lgs. n. 141/2010, risultano iscritti nell elenco generale dell art. 106, elenco speciale art. 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, TUB (come successivamente integrato e modificato), nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivo all emanazione delle disposizioni attuative del Titolo V del TUB (l emanazione delle disposizioni di attuazione, attualmente in consultazione, era prevista entro il 31 dicembre 2011, poi prorogata al più tardi entro il 31 marzo 2013 ). Per quanto concerne la modalità di passaggio alla nuova normativa, una volta che le disposizioni di attuazione saranno entrate in vigore, si precisa che: 1) entro il termine di dodici mesi dall emanazione delle disposizioni di vigilanza in consultazione, gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del TUB, abrogato ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 141/2010, chiedono alla Banca d'italia la cancellazione dagli elenchi generale o speciale, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge; 2) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza in consultazione, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del TUB (come successivamente integrato e modificato), o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 141/2010 esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del TUB (come

7 successivamente integrato e modificato). L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f); 3) almeno sei mesi prima della scadenza del termine di dodici mesi fissato dall art. 10 c. 3 d.lgs. n. 141/2010, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del TUB (come successivamente integrato e modificato), che esercitano attività di intermediazione in cambi chiedono alla Banca d'italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge; 4) almeno tre mesi prima della scadenza del termine di dodici mesi fissato dall art. 10 c. 3 d.lgs. 141/2010, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto su citato, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine di dodici mesi; 5) almeno tre mesi prima della scadenza del termine di dodici mesi fissato dall art. 10 c. 3 del d.lgs. 141/2010, i confidi e gli intermediari art. 106 del TUB (come successivamente integrato e modificato) presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del TUB (come successivamente integrato e modificato). In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine di dodici mesi. Si precisa ancora che, nel caso di:

8 - mancato accoglimento delle istanze di cui ai punti precedenti 2), 3) e 4), gli intermediari finanziari e i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n (disciplina delle società fiduciarie); - decorrenza dei termini, prescritti dal d.lgs. 141/2010 come successivamente modificato e integrato, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi dei punti 1), 2), 3) e 4) deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie che non abbiano presentato istanza entro il termine eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, come modificato dal d.lgs. agosto In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n (disciplina delle società fiduciarie); Si precisa, in ultimo, che il d.lgs. 141/2010 dispone che nelle more delle misure di attuazione continuano ad applicarsi, in quanto compatibili le disposizioni emanate dalle Autorità ai sensi delle norme previgenti.

9 Allegato 1 Confronto delle disposizioni attuative della normativa primaria Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale (Circ. Banca d Italia 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti) Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (consultazione giugno 2012) Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (consultazione luglio 2014) Capitol o I Elenco speciale intermediari finanziari Titolo I Capitolo I Soggetti e attività Autorizzazione all esercizio dell attività Titolo I Capitolo I Soggetti e attività Autorizzazione Procedura d iscrizione nell elenco speciale soggetta a determinate condizioni. L art. 106 comma 3 lettera c) richiede, ai fini dell iscrizione, un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (600 mila euro). Quando l attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico prevede il rilascio di garanzie, il capitale sociale versato deve essere pari ad L autorizzazione e l iscrizione nell albo hanno sostituito l iscrizione nell elenco generale e speciale. Principali condizioni per il rilascio dell autorizzazione all intermediario finanziario per l esercizio dell attività: - capitale minimo versato (2 mln ovvero 3 mln se l intermediario presta anche garanzie); - possesso di specifici requisiti da parte dei partecipanti ed esponenti aziendali (artt. 25 e 26 TUB); Il nuovo schema: - rivede la disciplina della decadenza e della revoca dell'autorizzazione; - ridefinisce il capitale minimo per l'esercizio dell'attività in euro 1,2 mln (in luogo di euro 2 mln) per gli intermediari finanziari che adottano la forma cooperativa (purchè siano considerati a mutualità prevalente ed esercitino l attività di concessione di finanziamenti per cassa senza rilasciare garanzie).

10 almeno a 1,5 mln di euro e i mezzi patrimoniali pari o superiori a 2,5 mln di euro. Vengono, inoltre, precisate disposizioni specifiche per il rilascio dell autorizzazione con riferimento alla prestazione di servizi d investimento e agli intermediari esteri. Titolo I Capitolo II Soggetti e attività Gruppo finanziario Definizione della composizione del gruppo finanziario e disciplina dell albo dei gruppi finanziari. Rientrano nel perimetro del gruppo finanziario gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le banche extracomunitarie, controllate dalla capogruppo. La capogruppo: - può essere un intermediario finanziario o una società finanziaria (al ricorrere di alcuni requisiti); - è referente della Banca d Italia in materia di vigilanza consolidata; - emana direttive per le altre società componenti del, in esecuzione delle

11 istruzioni della Banca d Italia; - comunica preventivamente alla Banca d Italia i casi di ristrutturazione del gruppo finanziario. Capitol o III Attività esercitabili Titolo I Capitolo III Sezione II Soggetti e attività Attività esercitabili Gli intermediari finanziari possono esercitare le seguenti attività: - assunzione di partecipazioni; - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; - prestazione di servizi di pagamento; - intermediazione in cambi; - servizi d investimento; - attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. L esercizio è consentito agli intermediari iscritti nell elenco speciale. Si amplia il perimetro delle attività esercitabili (es. emissione di moneta elettronica). Gli intermediari finanziari svolgono come attività tipica quella di concessione di finanziamenti (il contenuto e le attività saranno disciplinati dall emanazione di un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze) o di servicing (art. 2 l. n. 130/1999); possono, anche, prestare: - servizi di pagamenti ed emettere moneta elettronica; - servizi d investimento;

12 - attività connesse e strumentali; - altre attività previste dalla legge (es. promozione e conclusione di contratti di concessione di finanziamento, gestione di fondi pubblici). Tali attività sono svolte in via subordinata a quella di concessione di finanziamenti. Gli intermediari che esercitino più attività non possono concentrare in un unica funzione le diverse attività di controllo. Titolo I Capitolo III Sezione IV Soggetti e attività Partecipazioni detenibili

13 Introdotte specifiche disposizioni in materia di partecipazioni detenibili. Gli intermediari sono tenuti al rispetto di un limite generale per gli attivi immobilizzati (analogamente alle banche) e nell osservanza di questo possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali. Sono previsti limiti per la detenzione di partecipazioni qualificate (partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto) in società non finanziarie (limite complessivo: 60% e limite singola esposizione 15%). Capitol o II 1. Partecipanti al capitale Requisiti di onorabilità Titolo II Capitolo I Sezione I-II Partecipanti ed esponenti Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo Titolo II Capitolo I Partecipanti ed esponenti Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo Chi possiede direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 %, La disciplina si adegua alle istruzioni di vigilanza previste per le banche. La Banca d Italia autorizza Le disposizioni sull'assetto proprietario sono state integrate allineandole: - alla direttiva 2007/44/CE;

14 non può esercitare il diritto di voto se si trova in una delle situazioni indicate nell art. 1, Onorabilità dei partecipanti al capitale di intermediari finanziari, Decreto del Ministro del Tesoro 517/1998. Indipendentemente dalla partecipazione posseduta, si ha sospensione del diritto di voto qualora il soggetto si trovi in una delle situazioni indicate all art. 1 su citato. l acquisizione di partecipazioni qualificate nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria (partecipazione superiore al 10 % ovvero che comporta il controllo o l esercizio di un influenza notevole sui soggetti indicati), valutando una pluralità di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione (tra cui il possesso del candidato dei requisiti di onorabilità e la sua reputazione). - alle linee guida delle autorità di regolamentazione europea (EBA, ESMA). Sono stati meglio precisati i criteri di valutazione della reputazione e della solidità finanziaria degli acquirenti una partecipazione qualificata in un intermediario finanziario. Capitol o II 2. Partecipanti al capitale Identificazione dei soci Titolo II Capitolo I Sezione III Partecipanti ed esponenti Obblighi di comunicazione Obbligo di comunicazione alla Banca d Italia e all intermediario partecipato: - partecipazione in misura superiore al 5%; - variazioni della partecipazione; La comunicazione è effettuata entro 30 giorni. I soggetti che partecipano al capitale dell intermediario sono tenuti a comunicare alla Banca d Italia ed al soggetto partecipato l ammontare della partecipazione. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni. Capitol o IV Organi sociali Titolo II Capitolo II Partecipanti ed esponenti Esponenti aziendali

15 Spetta al consiglio di amministrazione la verifica che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo posseggano i requisiti di professionalità e di onorabilità. Nel caso la società abbia un unico amministratore, le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione sono trasferite al collegio sindacale. E, sostanzialmente, invariata la disciplina, ci sono specifiche sulla procedura di verifica dei requisiti. L organo amministrativo della capogruppo (intermediario o società finanziaria) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Capitol o VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni Titolo III Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni Titolo III Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso gli intermediari finanziari assumono un ruolo fondamentale ai fini della definizione di un adeguato sistema organizzativo e del conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni (assicurano una gestione sana e prudente). Il sistema dei controlli interni è costituito dall insieme delle regole e procedure che assicurano il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell efficacia ed efficienza dei processi Lo schema disegna principi e linee guida a cui il sistema di governo e di controllo degli intermediari si deve uniformare. L assetto organizzativo degli intermediari finanziari deve assicurare una gestione sana e prudente; le linee guida si fondano sul principio di proporzionalità e sui principi definiti in sede comunitaria e internazionale. Lo schema: - disciplina i requisiti generali di organizzazione; - introduce regole di governo Il nuovo schema recepisce parte delle osservazioni ricevute all'esito della prima consultazione: - rivisti i criteri per identificare gli "intermediari minori"; - semplificato il ruolo di Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e il sistema controllo interno. In particolare, per gli "intermediari minori" il Presidente può svolgere anche funzioni esecutive (ferma restando alcune limitazioni). Il sistema di controllo:

16 aziendali. Il sistema del controllo dei rischi va a coprire tutte le tipologie di rischio (di credito, di mercato, di liquidità, legali, di frode). Il sistema informativo deve assicurare un flusso informativo che consenta di adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti interni e dalla normativa che richiede di produrre informazioni all esterno. societario, ispirate al modello bancario; - arricchisce le disposizioni in tema di sistema dei controlli interni (le funzioni aziendali di risk management, compliance e internal audit devono essere indipendenti, fatta eccezione per le realtà operative meno complesse); - prevede regole sulla esternalizzazione delle attività e disciplina le caratteristiche del sistema informativo contabile; - introduce specifiche regole sulla gestione del rischio di liquidità. Sono dettate, inoltre, misure organizzative per il gruppo finanziario, ponendo l accento sulle responsabilità della capogruppo. - estesa a tutti gli intermediari finanziari la possibilità di affidare la funzione di conformità e la funzioni di controllo rischi ad un'unica funzione, in base al criterio di proporzionalità; - è consentito agli intermediari minori di affidare tutti i controlli, diversi da quelli di linea, ad un'unica funzione. Gestione e controllo rete distributiva: - rimosso il divieto di "sub-distribuzione"; - disciplina puntuale degli aspetti nevralgici del processo. Esternalizzazione delle funzioni aziendali all'interno del gruppo: - l'intermediario finanziario parte del gruppo può derogare ai principi generali in materia di esternalizzazione di funzioni, qualora rispetti la politica aziendale di gruppo nella medesima materia. Capitol o V Operazioni di cartolarizzazione: - introdotti specifici presidi organizzativi per gli intermediari che assumono il ruolo di servicer. Vigilanza prudenziale Titolo IV Vigilanza prudenziale Titolo IV Vigilanza prudenziale

17 Gli intermediari possono essere trattati, a fini prudenziali, come le banche a condizione che siano autorizzati ad operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche e che siano sottoposti a forme di vigilanza equivalenti a quelle delle banche e delle imprese d investimento. La disciplina prudenziale si basa su tre pilastri: - requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell attività finanziaria (di credito, di controparte, operativo, di mercato, di cambio); - strategia e di un processo di controllo dell adeguatezza patrimoniale e si attribuisce alla Banca d Italia la valutazione dell affidabilità; - obbligo d informativa al pubblico in merito all adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e caratteristiche dei sistemi di gestione e controllo. Lo schema conferma in parte la precedente disciplina e dispone, inoltre, misure attuative della vigilanza consolidata prevista dall art Le principali integrazioni riguardano: - requisito patrimoniale complessivo (patrimonio di vigilanza 6%); - factoring (può essere imputata al debitore ceduto l esposizione per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito); - concentrazione dei rischi: sono rispettati i limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria, è consentito il superamento del limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25 % del patrimonio di vigilanza, per l eccedenza si applica uno specifico requisito patrimoniale. In ogni caso, l esposizione non può superare il 40 % del patrimonio di vigilanza; - II Pilastro: per gli intermediari di minore dimensione si applica la procedura semplificata della valutazione di adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Si conferma l'impostazione del primo documento in consultazione, applicando agli intermediari finanziari lo stesso regime prudenziale delle banche (utilizzando la tecnica del rinvio al Regolamento UE 575/2013 CRR ed alle norme tecniche di regolamentazione richiamate dalla medesima disposizione). Non si prevede comunque l'applicazione di alcuni istituti previsti dal CRR, in materia di: - liquidità e leva finanziaria; - riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica. La proporzionalità nell ICAAP. Per rientrare nella sottoclasse degli intermediari minori è ora previsto un attivo uguale o inferiore a 150 mln (in precedenza era 100 mln).

18 Sono introdotti requisiti patrimoniali consolidati applicabili ai gruppi finanziari che tengono conto di soggetti diversi da quelli sottoposti a direzione e coordinamento della capogruppo ed individuati dal legislatore ai commi 2 e 3 dell art Capitol o VIII Comunicazioni alla Banca d Italia Titolo V Capitolo I Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Vigilanza informativa

19 Gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere alla Banca d Italia i verbali dell assemblea dei soci riguardanti alcune vicende della vita societaria (es. le operazioni di fusioni, scissione e liquidazione). I verbali sono trasmessi entro 30 giorni dalla data di riunione. Lo schema introduce l obbligo d informazione preventiva. L obbligo d informazione preventiva alla Banca d Italia interessa i principali eventi della vita aziendale (es. fusioni, scissioni, aumento o riduzione di capitale). Il contenuto ed i termini delle segnalazioni di vigilanza saranno disciplinati da una futura Circolare. Titolo V Capitolo II Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti Operazioni rilevanti Sono soggette ad autorizzazione le operazioni di cessione di azienda, rami d azienda e rapporti giuridici in blocco, secondo le previsioni dell art. 58 TUB. Capitol o XIII Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) Titolo VII Capitolo I Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi) Titolo VII Capitolo I Altri soggetti finanziari Consorzi di garanzia collettiva de fidi (confidi)

20 Il Ministro dell Economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia, ha il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l iscrizione nell albo speciale. L iscrizione rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie. Le principali novità sono: - autorizzazione: capitale minimo 2 mln e precisazione della possibile adozione della forma di società consortile a responsabilità limitata; - partecipazioni detenibili: è consentita la partecipazione in altre imprese con dei vincoli; - vigilanza prudenziale: i requisiti del patrimonio di vigilanza tengono conto dell esistenza di poste di bilancio non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di vigilanza; è chiarito, inoltre, il limite di computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici attribuiti ai confidi. Rinvia alle disposizioni generalmente applicabili agli intermediari finanziari (la disciplina dei confidi, quasi nella totalità, è stata rivista dal presente documento in consultazione, come noto non attuato). Marginali modifiche. Titolo VII Capitolo II Società Fiduciarie

21 Elaborato ex novo lo schema. La procedura autorizzativa ricalca quella degli intermediari finanziari con alcune peculiarità (dovute alle caratteristiche della società fiduciaria ed a quanto prescrive l'art. 199 TUF). Titolo VII Capitolo III Agenzie di prestito di pegno Elaborato ex novo lo schema. In generale, è applicabile la disciplina degli intermediari finanziari ex art. 106, con specificazioni, tra le quali: - capitale minimo 600 mila euro; - esenzione dalla normativa in materia di processo ICAAP e informativa al pubblico.

22 Allegato 2 Le società fiduciarie Si premette che l art. 199 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), come modificato dall art. 9, c. 8, del d.lgs. n. 141/2010 (e successive modifiche e integrazioni), prevede che le società fiduciarie siano tenute a richiedere l autorizzazione per l iscrizione nella sezione separata dell albo ex art. 106 TUB. Si tratta, in particolare, delle cd. società fiduciarie statiche, disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono l attività di gestione e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, alternativamente: 1) controllate da una banca o un intermediario finanziario; 2) che hanno adottato la forma di società per azioni e hanno un capitale non inferiore al doppio di quello richiesto dall art c.c.. Ciò posto, con il nuovo schema in consultazione si dà attuazione all art. 199 TUF, prevedendo l applicazione di tali disposizioni alle società fiduciarie autorizzate dal Ministero per le Sviluppo economico (cfr. D.M. 16 gennaio ), che soddisfino i requisiti anzidetti dell articolo 199 TUF, per l autorizzazione e l iscrizione nella sezione separata dell albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Tali disposizioni in consultazione disciplinano: 5 Il D.l. n. 91/2014, ad oggi non ancora convertito in legge, ha portato il capitale minimo previsto per le S.p.A. a euro, anche se il nuovo schema in consultazione non tiene conto di tale modifica (riportando ancora la previsione di euro ). 6 Il nuovo schema in consultazione non pregiudica né modifica l applicazione delle norme previste dal D.M. 16 gennaio 1995, in materia di autorizzazione all esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero per lo Sviluppo economico.

23 i) le condizioni e le procedure dell autorizzazione per l iscrizione nella sezione separata dell albo ex art. 106 TUB (cfr. Sez. II, Cap. II, Titolo VII, Schema in consultazione); ii) la normativa applicabile alle società fiduciarie iscritte nella sezione separata (Sez. III, Cap. II, Titolo VII, Schema in consultazione). Dall iscrizione alla sezione separata dell albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle società fiduciarie alla vigilanza della Banca d Italia, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. n. 231/2007.

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