VIOLAZIONE E TUTELA DEL DIRITTO
|
|
- Berta Brunetti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 VIOLAZIONE E TUTELA DEL DIRITTO PROF. GUIDO BEVILACQUA
2 Indice 1 IL CONSENSO DEL TITOLARE IL RISCHIO DI CONFUSIONE CONFONDIBILITÀ IN CONCRETO E IN ASTRATTO IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO di 11
3 1 Il consenso del titolare La legge specifica che i diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione <<consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio>>. La <<facoltà>> in questione è poi ampiamente analizzata, e lo è, correttamente perché si tratta di una esclusiva, in termini negativi, vale a dire come possibilità di vietare ai terzi determinati comportamenti. Prima di passare ad elencare questi comportamenti, tuttavia, la legge (art. 20/1 c.p.i.) dichiara che il diritto di vietarli a terzi riconosciuto al titolare è subordinato all assenza di un suo consenso a che i comportamenti medesimi vengano posti in essere (<<il titolare ha diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso>>). Sembra evidente che ove questo consenso dovesse venire inteso semplicemente come mancanza nel titolare della volontà di far valere l esclusiva, e cioè come mera tolleranza della contraffazione, la norma sarebbe pleonastica o del tutto ovvia. Ciò induce a ritenere che il consenso in questione in realtà abbia un significato diverso, e precisamente che esso richiami un consenso esplicitamente manifestato dal titolare, seppure con quelle caratteristiche di precarietà, e quindi di revocabilità ad nutum, che caratterizzano il cosiddetto consenso dell avente diritto. Naturalmente poi, la norma si riferisce anche a un consenso di natura contrattuale a non fare valere l esclusiva nei confronti di uno o più determinati terzi (cd. accordi di coesistenza). La previsione che il consenso del titolare possa legittimare comportamenti confusori, ed in particolare la coesistenza sul mercato di marchi eguali o confondibili, costituisce il punto di emersione più evidente del carattere dominicale e privatistico attribuito al diritto sul marchio dalla legge attuale. Tuttavia lo <<statuto di non decettività>> del marchio stesso dovrà di nuovo qui operare, vuoi con un applicazione analogica delle condizioni di liceità della cessione e della licenza di marchio (cui il <<consenso>> del quale stiamo parlando è certamente analogo) previste all art. 23 c.p.i., vuoi con l imposizione di un onere di differenziazione esterno al marchio a carico del beneficiario del consenso. 3 di 11
4 2 Il rischio di confusione I comportamenti dei terzi che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, vale a dire il contenuto del suo diritto di uso esclusivo, consistono anzitutto nell uso, nei diversi modi che vengono elencati nell art. 20 c.p.i. di un marchio identico per prodotti identici [art. 20/1 a) c.p.i.]. Quest uso è vietato a prescindere da qualsiasi rischio di confusione, e perciò anche nel caso in cui un simile rischio possa escludersi. È evidente tuttavia che di solito la confondibilità sarà in questa ipotesi presente. Quando invece potrà escludersi, la tutela non concernerà più valori distintivi, ma sarà volta a reprimere operazioni di agganciamento parassitario. Un interpretazione rigorosa del termine <<identico>> usato per il marchio anche all art. 20 c.p.i., potrebbe portare a ritenere che l ipotesi di identità senza confondibilità sia da escludersi, presupponendo una presenza di elementi differenziatori nel secondo segno che contraddirebbe l identità: ciò naturalmente in quanto si ritenga che la valutazione della confondibilità vada fatta in relazione anche ai segni in sé considerati, ed a prescindere da elementi di differenziazione ad essi esterni, vale a dire in astratto. Nelle altre ipotesi (marchi identici prodotti affini; marchi simili prodotti identici; marchi simili prodotti affini) l uso da parte di terzi di un marchio uguale o simile a quello del titolare è vietato quando, a causa dell identità o somiglianza fra i due segni, nonché a causa dell identità o affinità fra i prodotti contrassegnati, può determinarsi <<un rischio di confusione tra il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra due segni>> [art. 20/1 b) c.p.i.]. La legge conferma così, almeno per queste ipotesi che peraltro sono le più frequenti (i casi di assoluta identità di marchi e prodotti sono rari, un qualche scostamento soprattutto nei segni è quasi sempre presente. Potrebbe porsi il problema del grado di identità richiesto per dar luogo all <<identità>> di cui parla la legge: ad esempio un identità solo fonetica ma non grafica sarebbe <<identità>>?); la legge conferma così, che almeno nelle ipotesi più normali il marchio, coerentemente alla sua funzione distintiva, è tutelato solo nei limiti della possibilità di confusione. Possibilità di confusione che, per verificarsi, abbisogna del concorso di due elementi, e precisamente di una identità o somiglianza fra i segni da un lato, e di una identità o affinità fra i prodotti contrassegnati dall altro. Il rischio di confusione di cui si tratta concerne, almeno in linea di principio, l origine dei prodotti o servizi, e non consiste in una mera confondibilità fra segni o fra prodotti. 4 di 11
5 Ciò è coerente con la funzione del marchio che è ancora prevalentemente funzione di indicazione appunto d origine, trova conferma nel fatto che la legge pone l identità o somiglianza fra segni (e perciò anche la confondibilità fra segni) e la identità o affinità fra prodotti (e perciò anche la confondibilità fra prodotti) su di un piano diverso dalla confondibilità cui si riferisce come elemento costitutivo della fattispecie parlando di <<un rischio di confusione per il pubblico>>: e precisamente sul piano delle cause di quest ultimo. Si avrà dunque un comportamento vietato in quanto si possa ritenere che l uso da parte del terzo di un segno eguale o simile per prodotti eguali o affini possa indurre il pubblico a ritenere che i suoi prodotti provengano in realtà dall impresa del titolare del segno. 5 di 11
6 3 Confondibilità in concreto e in astratto Si badi peraltro che il rischio di confusione di cui alla norma va valutato, secondo una accreditata opinione, in astratto, o quanto meno anche in astratto, vale a dire con riferimento ai due marchi in contestazione, in sé considerati, a prescindere dall uso che del segno venga fatto in concreto da parte del presunto contraffattore, che potrebbe, in concreto appunto, non essere confusorio per l aggiunta al marchio di elementi di differenziazione, ovvero per altre caratteristiche di quell uso (ad esempio palese carattere <<falso>> del prodotto, a causa dei modi e del prezzo cui il prodotto viene venduto e della più scadente qualità di esso). In questo senso sembra deporre il fatto che in sede di valutazione della novità il giudizio di confondibilità non potrebbe che essere condotto in astratto, e che le parole usate per l ipotesi di violazione del diritto (<<un rischio di confusione per il pubblico>>) sono identiche a quelle usate in tema di novità dell art. 12 c.p.i. Si pensi d altra parte che pretendere una possibilità di confusione in concreto legittimerebbe non solo le copiature delle grandi marche poste in essere dai falsari e smerciate per le strade (in relazione alle quali certamente nessuno si confonde), ma altresì ogni ipotesi in cui l acquirente appunto sia consapevole di non comprare un prodotto originale, per ragioni di prezzo, di qualità, di canali di distribuzione, ecc. Se poi si pensa ai marchi di forma, in base alla tesi qui criticata la contraffazione dovrebbe escludersi ogni qual volta la forma distintiva sia accompagnata da un marchio denominativo o figurativo diverso da quello usato dal titolare e cioè praticamente sempre (la forma caratteristica delle bottiglie è ad esempio spesso registrata come marchio, e poiché le bottiglie sono accompagnate da un etichetta, la diversità di questa legittimerebbe sempre l impossessamento del marchio di forma altrui). In conclusione il giudizio sul rischio di confusione per il pubblico andrà condotto dal giudice anche immaginando una situazione diversa da quella reale, ricostruendo la percezione del pubblico stesso anche in relazione ad un raffronto fra i due segni che prescinde dal modo e dal contesto in cui il secondo (ma anche il primo) sia di fatto usato. Ciò non toglie che pure elementi concreti possono contribuire (non ad escludere), ma ad affermare il rischio di confusione. Par certo infatti, che quanto più il marchio imitato sarà noto sul mercato, quanto più la sua capacità distintiva eventualmente rafforzata con l uso, tanto più la protezione di esso sarà intensa e merceologicamente ampia nei confronti del segno contraffattorio, considerato, questo sì, in astratto. 6 di 11
7 Con l adozione del criterio della confondibilità in astratto (intesa nel senso appena precisato) si viene in realtà ad ampliare la tutela del marchio al di là della sua funzione distintiva tipica, estendendola ad ipotesi che con una effettiva confondibilità nulla hanno a che fare, e che consistono in buona sostanza in operazioni parassitarie non confusorie. È tuttavia necessario tener presente che talvolta la giurisprudenza comunitaria sembra scostarsi dalla tesi delle sufficienza di una confiondibilità in astratto per dar luogo alla contraffazione di marchio. Fermo restando che dal versante del titolare del segno anteriore questo verrà nel raffronto considerato sempre anche in astratto, cioè quanto meno con una estensione della tutela corrispondente all ambito rivendicato nella registrazione, mentre la considerazione delle concrete modalità con cui è stato usato potrà valere solo in quanto ampli quell ambito di tutela, per alcune sentenze comunitarie il segno del contraffattore andrà considerato in concreto, cioè con tutti gli elementi differenziatori che eventualmente lo accompagnino nell uso appunto concreto. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che non sembra particolarmente rigoroso, ma che è necessario considerare anche per i riflessi che potrà avere sulla nostra giurisprudenza. Analogamente a quanto si è detto in tema di concorrenza sleale e confusoria, anche qui ci si può chiedere se il rischio di confusione rilevante sia solo quello che si verifica per il consumatore nel momento in cui procede all acquisto del bene, oppure anche quello che si determina in capo a terzi che vedano il bene recante il marchio dopo l acquisto (cd. post-sale confusion). Parte della dottrina e della giurisprudenza afferma che anche a ipotesi di questo tipo debba applicarsi l art. 20/1 b) c.p.i.; e la soluzione sembra da condividere. Discusso è inoltre se assuma rilievo la confusione in cui il consumatore possa cadere prima dell acquisto del bene, quando tuttavia sia da escludere che questa confusione permanga al momento dell acquisto (cd. pre-sale confusion). 7 di 11
8 4 Il rischio di associazione Il legislatore afferma che il rischio di confusione può consistere anche in un <<rischio di associazione>> tra i due segni. Si ritiene prevalentemente che quest ultima espressione vada intesa nel senso di ampliare il concetto di rischio di confusione fino a comprendere, oltre all ipotesi che il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti del contraffattore provengano in realtà dall impresa del titolare del segno, anche quella che esso possa pensare che provengano da un impresa in qualche modo legata a quella del titolare da rapporti di gruppo o contrattuali. In realtà quell espressione si presterebbe ad essere interpretata in un senso più ampio, cioè come comprensiva anche dell ipotesi ad esempio di un mero richiamo alla memoria del pubblico dell altro marchio, e quindi di un mero agganciamento non confusorio. Ma una simile interpretazione viene rifiutata perché la legge parla pur sempre del <<rischio di associazione>> come di una ipotesi del <<rischio di confusione per il pubblico>>, escludendo dunque che possa trattarsi di associazione non, almeno in senso lato, confusoria. D altra parte in questo senso è decisamente orientata la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. 8 di 11
9 5 Il giudizio di confondibilità E consideriamo ora i due elementi che devono concorrere per dar luogo al rischio di confusione. Si tratta anzitutto della confondibilità fra segni. Quando il marchio usato dal terzo sia identico a quello del titolare, non c è evidentemente problema. La esigenza di criteri di valutazione sorge invece quando il marchio adottato dal terzo sia soltanto simile a quello del titolare. I criteri generali da adottarsi nel raffronto per stabilire se fra due segni sussista confondibilità sono consolidati in giurisprudenza. Si dice anzitutto abitualmente che il giudizio va dato tenendo conto dell impressione di insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare. In particolare si dice che ai fini dell accertamento della confondibilità si deve procedere all esame comparativo fra i marchi in conflitto non già in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti. Al riguardo, tuttavia, è bene aggiungere che alla fase per così dire <<intuitiva>> della valutazione, dovrà accompagnarsene una di controllo, che non potrà prescindere da un esame più analitico delle somiglianze e delle diversità, anche solo per accertare quali elementi debbano ritenersi salienti e quali invece di minor rilievo. Su questa base il giudizio finale di impressione avrà più solido fondamento. Si sostiene poi che la valutazione vada condotta avendo riguardo all attenzione e alla cultura del pubblico al quale i prodotti contraddistinti sono destinati. Ciò comporta che il giudizio sarà più o meno severo a seconda del tipo di prodotti di cui si tratti, nel senso che in caso di prodotti di consumo più corrente e di prezzo poco elevato, nell acquisto dei quali si ritiene meno coinvolta l attenzione dell acquirente, si affermerà la confondibilità anche in caso di relativa distanza tra i due segni, mentre nel caso di prodotto di alto prezzo, magari destinati soltanto ad un pubblico altamente qualificato sotto il profilo tecnico la confondibilità potrà negarsi anche in ipotesi di notevole vicinanza, ritenendosi che l attenzione dell acquirente sarà in genere tale da escludere la possibilità che egli realmente si confonda. Si ritiene inoltre che debba considerarsi il fatto che normalmente il consumatore, specie per i beni di minuto consumo, all atto dell acquisto ha a che fare con il ricordo di uno dei due marchi e con la presenza dell altro, sicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se egli si trovasse di fronte contemporaneamente ai due segni. 9 di 11
10 Come si ricorderà i marchi si distinguono in denominativi, figurativi e misti. Per i marchi denominativi, si ritiene che nel giudizio di confondibilità si debba aver riguardo, oltre che all elemento grafico, anche a quello fonetico: nel senso che la confondibilità non potrà essere esclusa ove le due parole messe a raffronto graficamente si differenzino ma foneticamente siano vicine, o viceversa. Per tutti i tipi di marchio che abbiamo menzionato, poi si dovrà considerare l eventualità che, pur non trattandosi di marchi descrittivi, siano tuttavia dotati di un valore semantico. Si è ad esempio al riguardo ritenuto che l adozione di un marchio denominativo <<centauro>> fosse confondibile con un marchio figurativo rappresentato dall immagine appunto di un centauro. Criteri particolari sono affermati in tema di marchi complessi, cioè di marchi costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi. Si dice di solito che questi marchi sono tutelati in ciascuno dei loro elementi, purché si tratti di elementi nuovi e dotati di capacità distintiva: conseguentemente si dovrà affermare la confondibilità, e la violazione del diritto del titolare, anche in caso di appropriazione di uno solo di questi elementi (il che mostra come almeno in questo caso il giudizio di confondibilità venga condotto in astratto). Per contro ove alcuni degli elementi del segno siano nuovi e originali, e altri no, la tutela sarà limitata ai primi ed anzi si cerca, in questi casi di individuare quale elemento possa considerarsi il <<cuore>> del marchio, vale a dire il suo nucleo più caratteristico, per affermare la violazione del diritto quando a quel cuore l altro segno si avvicini. Sempre a proposito di marchi costituiti da una pluralità di elementi, se questi siano in sé ciascuno privo di capacità distintiva, si dice che la tutela può riguardare la peculiare e nuova combinazione di essi (marchi di insieme). Nel caso in cui un soggetto sia titolare di marchi in serie ossia di marchi che contengono tutti uno stesso elemento (un prefisso o un suffisso) e che solitamente vengono utilizzati per contraddistinguere prodotti diversi, ma appartenenti ad una medesima linea si deve tenere conto, nel valutare la confondibilità, della possibilità che l inserimento dell elemento comune nel marchio di un terzo induca il consumatore a pensare che questo marchio faccia parte della serie e quindi a ricondurlo al titolare di essa. 10 di 11
11 6 La contraffazione del marchio La violazione dell altrui diritto di marchio si verifica dunque con l adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine (o, nel caso eccezionale del marchio che goda di rinomanza, anche di genere non affine), di un marchio uguale o simile (confondibile). Vi è chi distingue fra usurpazione e contraffazione del marchio altrui, riservando all adozione di un marchio identico la prima parola, a quella di un marchio simile la seconda. Ma il termine più usato, e che qui adopereremo per tutte le ipotesi, è quello di contraffazione. Ciò che secondo la legge il titolare del marchio può vietare a terzi è l uso del marchio contraffattorio. L uso del marchio consiste nel suo significato più ovvio nella apposizione di esso sul prodotto o sulla sua confezione, e nella successiva immissione sul mercato del prodotto recante il marchio. E uso del marchio anche l utilizzazione del segno nella pubblicità. All art. 20/2 c.p.i. il legislatore, tuttavia, fornendo un ampia elencazione di ciò che il titolare può vietare ai terzi cioè illustrando il contenuto del diritto di esclusiva, manifesta una nozione assai ampia di uso del marchio, e quindi di contraffazione, che abbraccia, oltre alle ipotesi tipiche, altresì una serie di fattispecie ulteriori. Sono così considerate uso del marchio la mera apposizione del segno sui prodotti o sulle loro confezioni, a prescindere dalla loro messa in commercio nel territorio dello Stato; l offerta in commercio e la detenzione ai fini commerciali di prodotti; nonché, infine, l importazione di prodotti contraddistinti dal segno, a prescindere dalla loro destinazione ad essere messi in commercio nel nostro Paese, e l esportazione di simili prodotti. Si noti che ciò che il legislatore vieta è soltanto l uso del marchio altrui in funzione distintiva, vale a dire come marchio o anche, dato il principio di unitarietà dei segni distintivi, come segno distintivo diverso dal marchio (è bene tuttavia segnalare che parte della dottrina e della giurisprudenza considera contraffazione di marchio anche l uso di esso da parte del terzo in funzione diversa, principalmente in casi nei quali questo uso consenta al suo autore un vantaggio parassitario). 11 di 11
03/02/2010. Normativa nel C.P.I.
MARCHI 1 Strumento di comunicazione tra l impresa ed i consumatori: apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto da altri prodotti uguali o simili (funzione distintiva); con l uso, la pubblicità,
DettagliInformazioni sul marchio d impresa
Informazioni sul marchio d impresa DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D IMPRESA I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti
DettagliIL MARCHIO Acquisto ed uso
SOGGETTI LEGITTIMATI - CHIUNQUE, purché vi sia attinenza all impresa (profilo oggettivo, non soggettivo): 19.1, 24 cpi - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 19.3 cpi - STRANIERI: equiparazione totale per cittadini
DettagliDiritto commerciale l. Lezione del 7/12/2016
Diritto commerciale l Lezione del 7/12/2016 Diritti di proprietà intellettuale Con il termine Proprietà industriale si intende una serie di istituti che, pur nella loro diversità, sono accomunati dalla
DettagliLezione del 6 ottobre I segni distintivi. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Commerciale
Lezione del 6 ottobre 2016 I segni distintivi Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Commerciale I segni distintivi: funzione Strumenti utilizzati dall imprenditore per distinguere la propria immagine-identità
DettagliLezione del 22 settembre 2016 I segni distintivi. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale
Lezione del 22 settembre 2016 I segni distintivi Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale I segni distintivi: funzione Strumenti utilizzati dall imprenditore per distinguere i propri prodotti
DettagliMarchio per prodotti di bellezza VENUS
Marchio per prodotti di bellezza VENUS Marchio di prodotti di bellezza VENUS Il marchio di prodotti di bellezza VENUS vince sul posteriore marchio VENEX Il machio VENEX è confondibile col marchio di prodotti
DettagliHome. Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo
cerca... Home Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo. Questo tema è oggetto di particolare preoccupazione in Italia, patria di alcuni dei marchi più prestigiosi
Dettagli6.2. Requisiti di validità del marchio
Lezione del 12 ottobre 2016 6.2. Requisiti di validità del marchio Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Commerciale Requisiti di validità del marchio Capacità distintiva (art. 13); Novità (art. 12);
DettagliE responsabile chi non riesce a far rimuovere da Internet annunci che lo collegano a un marchio?
E responsabile chi non riesce a far rimuovere da Internet annunci che lo collegano a un marchio? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Se l'inserzionista che ha messo in rete su un
DettagliFabrizio Sanna. ETICA E DEONTOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE NEW MEDIA La violazione dei marchi in Internet
Fabrizio Sanna ETICA E DEONTOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE NEW MEDIA La violazione dei marchi in Internet Fa 1. La vendita di prodotti contraffatti sul Web Presenza all interno di un sito web di prodotti o
DettagliI Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto
I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto MARCHI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE: GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE Torino, 16 giugno 2016 I Aspetto Modifica entrata
DettagliIL MARCHIO (PARTE PRIMA)
IL MARCHIO (PARTE PRIMA) PROF. GUIDO BEVILACQUA Indice 1 I SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE VALIDO MARCHIO ------------------------------------------------- 3 2 IL PRINCIPIO DELLA ESTRANEITÀ DEL MARCHIO
DettagliCORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2013, N. 19111: commercio ambulante di rifiuti ed esonero ex art. 266, comma 5, D.Lgs. n. 152/06 «Il quinto comma dell art. 266 d.lgs. 152/06
DettagliINDICE SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA
INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA 1. La nozione giuridica di mercato. La crisi del diritto pubblico dell economia. L evoluzione giurisprudenziale fino alla legge n. 287 del 1990... 1 2. La necessità di leggere
DettagliVicenza, 9 settembre Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe. Giuliano Pavan Studio Legale
Vicenza, 9 settembre 2008 Il nuovo codice di PI a tutela delle aziende orafe Giuliano Pavan Studio Legale Piazza Crispi, 8-31100 TREVISO Tel.: +39 0422 545524 Fax: +39 0422 580571 E-mail: treviso@consavv.it
DettagliIL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio
IL PROGRAMMA 2017 MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio 2017-9.30-13.30 Nozioni generali: le fonti legislative, la natura e la funzione del marchio nell ordinamento nazionale e comunitario. I segni
DettagliLA NULLITÀ DEL MARCHIO
NULLITA E ESTINZIONE DEL DIRITTO PROF. GUIDO BEVILACQUA Indice 1 LA NULLITÀ DEL MARCHIO -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LA DECADENZA PER
DettagliLARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER UNA GESTIONE
LARICERCA DIANTERIORITÀ IL PRIMO PASSO PER UNA GESTIONE EFFICACE DELMARCHIO GROSSETO, 29.11.2013 Ing. Mari & C. Srl - Corso Garibaldi, 14 55100 LUCCA www.mari.it - info@mari.it lucca@mari.it MARCHIO: DEFINIZIONE
DettagliCollettori della clientela poiché, differenziandola dalle altre, consentono di legare questa all imprenditore, al prodotto, ai locali dove svolge la
I segni distintivi dell azienda Ditta Marchio Insegna Collettori della clientela poiché, differenziandola dalle altre, consentono di legare questa all imprenditore, al prodotto, ai locali dove svolge la
Dettagli5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio)
Lezione del 5 ottobre 2016 5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio) Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale il marchio collettivo: cos è? Il marchio collettivo è un
DettagliCorso di Diritto commerciale. Prof. Eustachio Cardinale
Corso di Diritto commerciale 2013/2014 Prof. Eustachio Cardinale Lezione n. 2 La nozione generale di imprenditore Art. 2082 cod. civ. È imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica
DettagliLe sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, 30
DettagliAcronimi pag. XIII. Bibliografia» XV. Introduzione» XV. Prefazione» XV
I N D I C E Acronimi pag. XIII Bibliografia» XV Introduzione» XV Prefazione» XV Capitolo I: L evoluzione del marchio 1. I segni e l umanità» 3 2. Il marchio nella società economica: la smaterializzazione
DettagliIL MARCHIO <<NOTORIAMENTE CONOSCIUTO>> DI CUI ALL'ART. 6-BIS DELLA CONVENZIONE DI UNIONE
IL MARCHIO (PARTE SECONDA) PROF. GUIDO BEVILACQUA Indice 1 PREUSO E NOTORIETÀ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 IL MARCHIO
DettagliINQUADRAMENTO GIURIDICO DEI NOMI A DOMINIO E LORO INTERFERENZA CON I MARCHI D IMPRESA
INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI NOMI A DOMINIO E LORO INTERFERENZA CON I MARCHI D IMPRESA Avv. Paola Stefanelli Marchi Omonimi e Nomi a Dominio Cos è un marchio (di impresa)? è un segno che ha la funzione
DettagliIn evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il Segretario del Circolo prof. avv. Giovanni De Bonfils, con nota
In evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, il Segretario del Circolo prof. avv. Giovanni De Bonfils, con nota 29.10.13 ha chiesto al Collegio dei Probiviri di Prima Istanza, a norma dell
DettagliProprietà intellettuale e tutela della forma
Proprietà intellettuale e tutela della forma Firenze, La tutela della forma Diritto d autore / industrial design Disegno e modello Disegno e modello non registrato (Reg. EU 6/2000) Marchio Concorrenza
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO
DettagliSuprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 febbraio 2015, n. 1861 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Dettaglistesso fatto tipico nel quale si realizza l ipotesi di reato».
Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali sentenza 22 giugno 2017 n. 41588 (dep. 12 settembre 2017) Pres. Canzio est. Montagni CONCORSO FORMALE DI REATI PRINCIPIO DI SPECIALITÀ PORTO ILLEGALE IN LUOGO PUBBLICO
DettagliIL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA
IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA - a cura Paolo Giovanetti - Il contratto di Mandato è disciplinato dall art. 1703 del codice civile.
DettagliTeoria Generale del Diritto e dell Interpretazione. Indice
INSEGNAMENTO DI TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DELL INTERPRETAZIONE LEZIONE VI L INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO PROF. FRANCESCO PETRILLO Indice 1 L INTERPRETAZIONE LOGICO-ANALITICA DEL DIRITTO
DettagliPage 1/5
IVA Territorialità dei servizi Iva: qualità del committente di Sandro Cerato La tematica relativa all individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l applicazione delle disposizioni territoriali,
DettagliLa proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale Proprietà intellettuale Settore del diritto che si riferisce alle creazioni intellettuali di ogni genere, in particolare: opere musicali, letterarie ed artistiche software innovazioni
DettagliIl fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali. Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013
Fiscal Flash La notizia in breve N. 334 19.12.2013 Il fondo patrimoniale: aspetti civilistici e fiscali Circolare IRDCEC n. 27 del 18 dicembre 2013 Categoria: Immobili Sottocategoria: Patrimonio L IRDCEC
DettagliSEGNI DISTINTIVI. Funzione identificativa sul mercato
SEGNI DISTINTIVI Funzione identificativa sul mercato DITTA (nome commerciale dell imprenditore) identifica la persona nell'esercizio dell'impresa INSEGNA individua i locali MARCHIO individua i prodotti
DettagliOGGETTO: Irap Insinuazione passivo fallimentare.
Direzione Centrale Accertamento Roma, 05 aprile 2005 Prot. N. 2005/51500 OGGETTO: Irap Insinuazione passivo fallimentare. Alcune Direzioni regionali, al fine di orientare correttamente l operato dei Concessionari,
DettagliA poco più un mese dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (in S.O. n. 96/L
La nuova disciplina delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi (D.M. 5 aprile 2006, n. 186): Decreto attuativo del Testo Unico Ambientale? 1 Alessandra Bianco A poco più un mese
DettagliI diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale
PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
DettagliRoma, 2 settembre 2010 Uff.-Prot.n. UL/BF Oggetto: Farmacie rurali sussidiate e piccole farmacie. Applicazione sconti
FEDERFARMA SUNIFAR Sindacato unitario farmacisti rurali FEDERFARMA Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani Roma, 2 settembre 2010 Uff.-Prot.n. UL/BF 13707 Oggetto: Farmacie rurali
DettagliPARTE SPECIALE Terza Sezione. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni di riconoscimento
PARTE SPECIALE Terza Sezione Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni di riconoscimento INDICE PARTE SPECIALE Terza Sezione 1. I reati di falsità in monete,
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 2 NORME SOSTANZIALI Direttive
Dettagli9 LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA LA LIBERTA DI CONCORRENZA
9 LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA LA LIBERTA DI CONCORRENZA LA COSTITUZIONE ALL ART. 41 SANCISCE IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA DI INIZIATIVA ECONOMICA A TALE PRINCIPIO è STRETTAMENTE CORRELATO QUELLO DELLA
DettagliENTI LIRICI applicabilità della disciplina comune relativa alla conversione dei
ENTI LIRICI applicabilità della disciplina comune relativa alla conversione dei contratti a termine. a cura di Danilo Sipala [ ]Non pare inoltre potersi riconoscere alcuna efficacia retroattiva all art.
DettagliDETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI A SOCI
Quesito tributario n. 183-2012/T DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI A SOCI Una società deve sciogliersi e assegnare ai soci i terreni di proprietà della medesima aventi
DettagliTricovel contro Tricogenina, Hair Care System Divisione di Opposizione
Tricovel contro Tricogenina, Hair Care System Divisione di Opposizione 28.09.2017 Tricovel contro Tricogenina Hair Care System Divisione di Opposizione 28.09.2017 I prodotti sui quali si basa l opposizione
DettagliE quel marchio costituito da una o più parole, da frasi o da lettere dell alfabeto.
Riferimento Normativo Ai sensi dell'art. 7 c.p.i, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
DettagliSulla questione è adesso intervenuta una pronuncia giurisprudenziale fondata esclusivamente sul disposto normativo, che
Al Sindaco Al Responsabile dell Ufficio Tributi del Comune di TARSU - IL SOGGETTO PASSIVO PER LE SCUOLE STATALI L applicazione della Tassa smaltimento rifiuti per gli edifici scolastici è stata oggetto,
DettagliOggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,
DettagliOggetto: Istanza di interpello Artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972
RISOLUZIONE 48/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 aprile 2006 Oggetto: Istanza di interpello Artt. 2 e 3 DPR n. 633/1972 La società Alfa Srl ha chiesto, con istanza di interpello presentata
DettagliIl web design: diritti, tutela e limiti sul web e mobile
Il web design: diritti, tutela e limiti sul web e mobile Avv. Prof. Salvo Dell Arte www.studiolegaledellarte.it TITOLO PRESENTAZIONE Relatore: Sito web e inquadramento sistematico Sito web e inquadramento
DettagliI. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto. con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se
INTRODUZIONE SOMMARIO I. Il contratto in generale; II. La nozione di parte; III. Il contratto con se stesso; IV. Il concetto di bilateralità nel contratto con se stesso; VI. Il ruolo del consenso. I. Il
DettagliDifferenze nella percezione del consumatore medio che possono sussistere in diverse parti dell Unione
Differenze nella percezione del consumatore medio che possono sussistere in diverse parti dell Unione Corte di giustizia UE, Sez. II 20 luglio 2017, in causa C-93/16 - Ilešič, pres. ed est.; Szpunar, avv.
DettagliStrategic Partnerships for vocational education and training EIBI European Incubator for Business Ideas Project ID: RO01-KA
Strategic Partnerships for vocational education and training EIBI European Incubator for Business Ideas Project ID: 2015-1-RO01-KA202-015150 This project has been funded with support from the European
DettagliControlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale
CIRCOLARE A.F. N. 172 del 13 Dicembre 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Controlli in materia lavoro: il GPS necessita di accordo sindacale Premessa Con la circolare n. 2 del 07.11.2016 l Ispettorato Nazionale
DettagliLezione del 6 ottobre I marchi. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Commerciale
Lezione del 6 ottobre 2016 I marchi Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Commerciale Il marchio Le fonti del diritto italiano: Il codice civile; Il codice di proprietà industriale; Le fonti del diritto
DettagliRoma, 10 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata
DettagliL ANTICONTRAFFAZIONE SUI SOCIAL E NELLE PIATTAFORME DI E-COMMERCE. Avv. Vieri Canepele
L ANTICONTRAFFAZIONE SUI SOCIAL E NELLE PIATTAFORME DI E-COMMERCE Avv. Vieri Canepele Diritti di proprietà intellettuale/industriale proteggibili in regime di ESCLUSIVA MARCHIO DESIGN DIRITTI D AUTORE
DettagliI BREVETTI Il brevetto è uno strumento che permette al titolare dello stesso di tutelarsi dallo sfruttamento altrui delle idee che oltre ad aver
I BREVETTI Il brevetto è uno strumento che permette al titolare dello stesso di tutelarsi dallo sfruttamento altrui delle idee che oltre ad aver pensato ha anche realizzato. Brevettando infatti una propria
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte
DettagliSpunti applicativi in tema di concorso formale di illeciti amministrativi ambientali
Spunti applicativi in tema di concorso formale di illeciti amministrativi ambientali A cura di Stefania Pallotta e Bruno Cajano 1. La categoria del concorso formale di illeciti amministrativi Ai sensi
DettagliPacifica coesistenza o conflitto
MARCHI DENOMINAZIONE DI ORIGINE Pacifica coesistenza o conflitto Maria Cristina BALDINI 1 Denominazione di origine: Regolamento (CEE) nr.2081/92 del 14/07/1992, Articolo 2 + Accordo di Lisbona del 31/10/1958,
DettagliRISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008
RISOLUZIONE n. 152/E del 15 aprile 2008 OGGETTO: ISTANZA DI INTERPELLO /2007 - ARTICOLO 11, LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212. - DPR N 917/1986 ART. 174 FUSIONE ENTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ Con istanza presentata
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 0 INTRODUZIONE Direttive concernenti l esame
DettagliIl reato continuato, disciplina giuridica e caratteri
Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo
DettagliOGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
DettagliCircolare del 12 ottobre 2015
Circolare del 12 ottobre 2015 Oggetto: Ministero delle Politiche Agricole - Nota in materia di attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. Si
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI CONFUSIONE CAPITOLO
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni
Risoluzione n. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta
DettagliLa configurazione di una società in house alla luce del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n.
La configurazione di una società in house alla luce del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) di Filippo Franzé Sommario: Premessa 1. I requisiti per la costituzione
DettagliL INCIDENZA DELL ESTENSIONE TERRITORIALE DELL UTILIZZO DEL MARCHIO COMUNITARIO SULLA DETERMINAZIONE DI UN SUO USO EFFETTIVO NELLA COMUNITA INDICE
L INCIDENZA DELL ESTENSIONE TERRITORIALE DELL UTILIZZO DEL MARCHIO COMUNITARIO SULLA DETERMINAZIONE DI UN SUO USO EFFETTIVO NELLA COMUNITA INDICE Massima Sentenza della CGUE C- 149/11.pag.2 1.Introduzione...pag.3
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliMetodo esegetico. Corso di Diritto Commerciale 1 (A L) Prof.ssa F. Vessia. Tutti i diritti sulla presente opera sono riservati all autore
Metodo esegetico Corso di Diritto Commerciale 1 (A L) Prof.ssa F. Vessia Tutti i diritti sulla presente opera sono riservati all autore ESEGESI O INTERPRETAZIONE L esegesi o interpretazione delle norme
DettagliIn definitiva, dalla trattazione da me è effettuata, emerge in maniera evidente come il sistema delineato dal legislatore del 1942 per disciplinare
PREMESSA In questa tesi ho voluto analizzare la complessa figura dell imprenditore nell ambito del diritto commerciale. Ho innanzitutto esaminato i requisiti espressamente richiesti dall articolo 2082
DettagliRoma, 17 febbraio 2009
RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 febbraio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 variazione dell imponibile o dell imposta-
DettagliProcedura di riassegnazione dei nomi a dominio. BANCO-BPM.IT e BANCOBPM.IT
Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio BANCO-BPM.IT e BANCOBPM.IT Ricorrente: BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a r.l. rappresentata dall Avv. Giacomo Bonelli Resistente: TOPNETS TECHNOLOGY Co. Ltd.
DettagliLA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA
CCIAA VERONA - 12 GIUGNO 2013 LA TUTELA DELLA FORMA DEI PRODOTTI E DELLE LORO CONFEZIONI: DESIGN, UTILITY, COPYRIGHT E CONCORRENZA APTA Associated Patent & Trademark Attorneys AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI
DettagliMARCHIO. Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale. (legislazione italiana e comunitaria) a cura di
MARCHIO (legislazione italiana e comunitaria) Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale a cura di Definizione Il marchio E prima di tutto un segno distintivo, come tale idoneo
DettagliLE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE
LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE PROF. FRANCESCO PETRILLO Indice 1 LE TECNICHE INTERPRETATIVE DI PRIMA CLASSE ---------------------------------------------------------- 3 2.1. L ARGUMENTUM A
DettagliL imprenditore. Classe IV C. Mauro Cernesi. ITCG Cassino 1
L imprenditore Mauro Cernesi Classe IV C ITCG Cassino 1 L Imprenditore E imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
DettagliMarchio fiere RIMINI FIERA
Marchio fiere RIMINI FIERA Uso di nome e cognome come marchio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: F.LLI CAMPANILE S.P.A. ricorrente
DettagliRISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione.
RISOLUZIONE N. 145/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 ottobre 2005 Oggetto: istanza di interpello imposte ipotecaria e catastale - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 cessione
DettagliSOMMARIO. Capitolo I Casa produttiva e oggetto nei contratti di affitto» 11
SOMMARIO Premessa p. 7 Capitolo I Casa produttiva e oggetto nei contratti di affitto» 11 1. Difficoltà di individuare una nozione autonoma dell affitto. Il problema della collocazione della figura nel
DettagliResponsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata?
Responsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata? Il decreto 231 nulla dispone circa le problematiche di reati commessi nell ambito
DettagliElezione alla presidenza federale successiva al secondo mandato: norme e criterî interpretativi *
Elezione alla presidenza federale successiva al secondo mandato: norme e criterî interpretativi * di Massimo Proto ** 1. Le mie brevi notazioni nascono da una specifica questione, che si pone per tutte
DettagliIl contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri
Il contratto nullo e annullabile, le differenze e i caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Come dicevano i latini, gli accordi devono essere sempre rispettati ( pacta sunt
DettagliGIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DECRETI DI ACCOGLIMENTO DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nota a Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n. 2065 di Marco Pennisi Le Sezioni Unite della Cassazione, con
DettagliLa tutela del copyright sulle creazioni orafe elaborate: alcuni casi trattati
REGISTRAZIONE DI MODELLO O COPYRIGHT? AGGIORNAMENTI SULLE PROTEZIONI DELLE CREAZIONI ORAFE 17 Gennaio 2007 Vicenza Orowinter Sala Trissino - Fiera di Vicenza Intervento dal titolo: La tutela del copyright
DettagliSono trascorsi più di quarant anni da quando un illustre studioso del diritto. commerciale ha pubblicato una monografia sulle assemblee speciali (A.
Sono trascorsi più di quarant anni da quando un illustre studioso del diritto commerciale ha pubblicato una monografia sulle assemblee speciali (A. Mignoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960). È un caso
Dettaglinella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante
CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete Principi generali "La legge" fornisce due indicazioni in relazione ai soggetti che possono essere parte di un contratto di rete. Innanzitutto, con riferimento
DettagliSocietà in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n
Società in house Società a partecipazione pubblica Fallimento. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3196. La Prima Sezione Civile della Corte, ha confermato che le società
DettagliProtezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose: il caso dell acquavite di sidro di mele «Verlados»
Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose: il caso dell acquavite di sidro di mele «Verlados» Corte di giustizia, Sez. II 21 gennaio 2016, in causa C-75/15 - Ilešič, pres. ed est.;
Dettagli7 I SEGNI DISTINTIVI
7 I SEGNI DISTINTIVI L IMPRESA HA NECESSITA DI ESSERE FACILMENTE INDIVIDUATA E RICONOSCIUTA SUL MERCATO DALLA CLIENTELA: SONO PREDISPOSTI PARTICOLARI SEGNI DISTINTIVI DITTA:E IL NOME CHE L IMPRENDITORE
DettagliNozione di atto amministrativo. Elementi (di sostanza) Elementi (quanto alla forma) L. 241/90. Atti amministrativi 1
Nozione di atto amministrativo ATTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ, DI DESIDERIO, DI CONOSCENZA, DI GIUDIZIO, COMPIUTA DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DI UNA
DettagliLA DELEGA DI FUNZIONI
LA DELEGA DI FUNZIONI Art. 16 D.Lgs. 81/08 I soggetti del sistema di prevenzione aziendale Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente organizzazione per la produzione (line) Servizio
DettagliLa contraffazione on- line: aspetti di diritto civile. Avv. Vieri Canepele 2015 AKRAN Studio Legale Associato
La contraffazione on- line: aspetti di diritto civile Avv. Vieri Canepele 2015 AKRAN Studio Legale Associato contraffazione on- line vs. contraffazione off- line Avv. Vieri Canepele 2015 AKRAN Studio Legale
DettagliAnonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy
Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto amministrativo, Diritto civile e commerciale La riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva
Dettagli